Demolizione parete scuola media (Det. 316/2018 – € 5898,7)

DEMOLIZIONE DI PARETE DIVISORIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAUDURO


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che a seguito della richiesta da parte del direttore scolastico, si intende
procedere con la demolizione di un muro interno della scuola Media, al fine di ottenere un’aula
adeguata a contenere le prove della banda scolastica di musica, unendo due aule attualmente
divise da un muro non portate ed estendendo il contro soffitto fono asorbente;
VISTO il preventivo per tali lavori, prot. N. 11451/2018, fornito dalla ditta Cauduro
Costruzioni srl, specializzata in lavori edili e disponibile ad eseguire i lavori in tempi ristretti, di €
4.835,00 IVA esclusa;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50/2016;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 17 gennaio 2018 recante
l’esame e l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e Piano degli Obiettivi;
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 31.03.2018 di nomina del Responsabile dell’area tecnica
Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP Alessandro Mazzero, e il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
di affidare i lavori per la demolizione di una parete divisoria e il completamento 1. del contro
soffitto fono assorbente presso la scuola media, alla ditta Cauduro Costruzioni srl con sede in
via Cauduri 1/A, 31040 Volpago del Montello (TV) PI 04141620262;
2.di assumere, l’impegno di spesa di € 5.898,70 (IVA 10 inclusa) al cap. 2039;
3.di dare atto che il CIG è: Z4324B1586.
4.di dare atto che il contratto sarà stipulato con lettera commerciale ed il tempo assegnato per
l’esecuzione del lavoro/servizio/fornitura è di giorni 30 dalla comunicazione di aggiudicazione;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI n. 316 del 30-08-2018 – pag. 1
di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti 5. previsti nel corso
dell’esercizio 2018 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Mostra mercato patata del Montello – riconoscimento e patrocinio (Del GC 74/2018)

26° MOSTRA MERCATO DELLA PATATA DEL MONTELLO CARANTINA DAL 8 AL 9 SETTEMBRE 2018 A SANTA MARIA DELLA VITTORIA, RICONOSCIMENTO E CONCESSIONE PATROCINIO


LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Sig. Benedetti Andrea, nella sua qualità di presidente del Consorzio “PATATA
DEL MONTELLO CARANTINA”, con sede in Volpago del M.llo via Diaz, 30 (C.F. 04655640268),
ha comunicato l’intenzione di organizzare la manifestazione fieristica di rilevanza locale
denominata “26° Mostra mercato PATATA DEL MONTELLO” , come da prot. 11642 del 21 agosto
2018, da effettuarsi nella Piazza Brigata Julia da effettuarsi dal 8 al 9 settembre 2018 su area
pubblica della quale ha chiesto la disponibilità e la concessione per tutto il periodo della
manifestazione oltre a spazi di cui dichiara la disponibilità nonché gli spazi dell’ex scuola;
Preso atto :
che il consorzio promotore, quali finalità della manifestazione, ha dichiarato – che la stessa
riveste carattere promozionale, pur essendo ammessa l’attività di vendita, e che in ogni caso
la presenza di venditori professionali non potrà essere prevalente;
– che la manifestazione fieristica, così come proposta, si configura come una “mostra-mercato di
interesse locale” rappresentativa settore alimentare patate, aperta alla generalità del pubblico,
nella quale può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei
servizi esposti, così come definita all’art. 2, comma 2, lettera a) della L.R. 23 maggio 2002 n.
11, e pertanto rientra tra quelle per le quali l’art. 4, comma 3, della medesima L.R. n. 11/2002
attribuisce al Comune la competenza al riconoscimento;
– che il consorzio organizzatore, a sostegno dell’iniziativa, chiede inoltre il patrocinio comunale.
Ritenuto importante promuovere le iniziative che contengono concreti obiettivi di valorizzazione,
rivitalizzazione e promozione del territorio e dell’economia locale, di sostegno al commercio dei
prodotti tipici, contribuendo al rilancio turistico, economico e sociale del Comune ed, in questo
particolare contesto, della frazione di Santa Maria della Vittoria.
Atteso che l’area e i locali in cui ha luogo la manifestazione fieristica devono essere conformati
alla normativa vigente in materia di igiene, di agibilità, e di sicurezza, in relazione alla natura delle
merci esposte, al tipo e alla capienza delle strutture;
Visto che nel regolamento allegato alla comunicazione di svolgimento della manifestazione si
dichiara che gli espositori non sono soggetti a quota di partecipazione e che il vigente
regolamento di disciplina della COSAP cita: ”Se la totalità degli espositori è non commerciale e
c’è la gratuità del posteggio la manifestazione viene classificata, ai fini cosap, come
manifestazione culturale (quindi: se organizzata da ente non commerciale = esente; se da ente
commerciale = coeff. 0,05)”, si evidenzia che la richiesta di cui in oggetto rientra nella casistica di
esenzione, ma che la verifica sarà effettuata dopo aver acquisito le certificazioni dei partecipanti;
Visti i criteri organizzativi generali delle manifestazioni fieristiche, approvati con DGC 10/2011, e
preso atto in particolare della dichiarazione resa dagli organizzatori di rispetto del criterio di cui al
punto F sulla prevalenza della finalità espositiva;
Visto l’art. 4, comma 3, della legge regionale 23 maggio 2002 n. 11;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1. DI DARE ATTO che la manifestazione denominata “26° mostra mercato PATATA DEL
MONTELLO” , che il Consorzio “PATATA DEL MONTELLO CARANTINA intende organizzare
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 74 del 29-08-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
dal 8 al 9 settembre 2018 nella Piazza Brigata Julia a Santa Maria della Vittoria in Volpago e
spazi ex scuola, si identifica, per tipologia, in una mostra-mercato, aperta alla generalità del
pubblico, diretta alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei
servizi esposti, così come definita all’art. 2, comma 2, lettera c) della L.R. 23 maggio 2002 n.
11, e pertanto rientra tra quelle per le quali l’art. 4, comma 3, della medesima L.R. n. 11/2002
attribuisce al Comune la competenza al riconoscimento;
DI RICONOSCERE la manifestazione suindicata e attribuire alla stessa 2. la qualifica di
“manifestazione fieristica di rilevanza locale”;
3. DI PRENDERE ATTO dello schema di regolamento della manifestazione, allegato e parte
integrante del presente provvedimento, che l’Associazione organizzatrice ha adottato;
4. DI ESPRIMERE, per quanto in premessa precisato, parere favorevole all’utilizzo del suolo
pubblico interessato alla manifestazione in esenzione dal pagamento della COSAP,
ricorrendone le condizioni, fatta salva la verifica conseguente all’acquisizione delle
certificazioni dei partecipanti;
5. DI INCARICARE la Polizia Locale ad effettuare gli adempimenti conseguenti ad autorizzare,
la chiusura della piazza ai veicoli, dal giorno 8 al 9/9/2018;
6. DI DEMANDARE a separati provvedimenti da emanarsi dai responsabili dei servizi competenti
ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti, le determinazioni in ordine alla esecuzione della
presente deliberazione, all’emissione degli atti autorizzativi necessari degli atti afferenti alla
regolarità e alla sicurezza della manifestazione.
7. DI CONCEDERE infine alla suddetta manifestazione fieristica il patrocinio del Comune di
Volpago del Montello.
Altresì,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto, con separata e successiva votazione espressa in forma palese e
ad esito favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° TUEL
n. 267/2000, al fine di dare seguito tempestivamente ai successivi atti.

Contratto comodato caserma Carabinieri – atto aggiuntivo (Del. GC 73/2018)

CONTRATTO DI COMODATO AVENTE AD OGGETTO L’IMMOBILE SEDE DELLA LOCALE CASERMA DEI CARABINIERI. APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO.


LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO quanto segue:
– nell’ambito delle procedure previste dall’articolo 56/bis del decreto legge 21 giugno 2013,
convertito in legge dall’articolo 1 della legge 9 agosto 2013, n, 69, per l’attribuzione a Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni di beni facenti parte del patrimonio dello Stato, in
attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
– in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione», e del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
il Comune di Volpago del Montello ha presentato la seguente domanda di attribuzione:
domanda prot. n. 5006 in data 18.11.2013, volta all’acquisizione dì un’area boschiva nel territorio
collinare del Montello, sede di un dismesso deposito di munizioni ed esplosivi del Demanio Militare,
censita al Catasto Terreni, Fogli 9, 10 e 13, particelle varie che occupano una superficie di circa
940.000 mq. (94 ettari), da destinare ad un ampio progetto di tutela;
– con nota prot. n. 2016/9034/DR- VE del 10/06/2016, acquisita al protocollo comunale n.
8135 del 13/06/2016, l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto, ha richiesto, quale
condizione per il trasferimento a titolo non oneroso dell’intero compendio immobiliare ex deposito
di munizioni sul Montello, il riconoscimento della gratuità dell’utilizzo degli immobili di proprietà
comunale attualmente adibiti a sede delle locali Stazione dei Carabinieri, sita in via Schiavonesca
Nuova n. 75, e del Corpo Forestale dello Stato, sita in via Fornace Vecchia n. 1, fino al permanere
dell’esigenza allocativa delle Amministrazioni statali utilizzatrici, e ciò ai sensi dell’art. 56 bis,
comma 8, del D.Lgs. 69/2013;
– l’immobile attualmente sede della locale Stazione dei Carabinieri è stato concesso, a
seguito Deliberazione del Consiglio Comunale di Volpago del Montello n. 9 in data 08.01.1982, in
forza di un contratto di locazione Rep. 2327 stipulato in data 20.05.1983, avente durata di sei anni,
soggetto a rinnovo tacito; le porzioni di tale immobile oggetto di lavori di ampliamento eseguiti a
cura e spese del Comune di Volpago del Montello, come da progetto definitivo-esecutivo approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 29.11.2000 e successiva variante approvata
con Deliberazione n. 287 del 27.11.2002 riguardanti un’autorimessa, un locale per gruppo
elettrogeno, un locale adibito ad archivio ed un alloggio ad uso abitativo, sono, invece, oggetto di
uso gratuito, attualmente ancora sussistente, disposto con deliberazione della Giunta Comunale n.
264 del 13 ottobre 2003;
– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05 aprile 2017, esecutiva ai sensi di
legge, l’Amministrazione comunale di Volpago del Montello ha confermato la propria richiesta di
attribuzione del compendio immobiliare ex deposito di munizioni sul Montello, accettando le
condizioni indicate nella nota dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Veneto, sopra citata, e
quindi, per quanto di interesse per il presente atto, la condizione riguardante la concessione a titolo
gratuito degli immobili di proprietà comunale adibiti a sede della locale Stazione dei Carabinieri,
fino al permanere delle esigenze allocative dell’Amministrazione statale per tale finalità;
DATO ATTO che, al fine di dare attuazione agli impegni sopra richiamati:
– con nota prot.n. 15551 del 16.02.2018, acquisita al protocollo comunale n. 2520 del
17.02.2018, la Prefettura di Treviso – Ufficio Territoriale del Governo – Servizio Gestione Attività
Contrattuali Accasermamento, ha trasmesso lo schema di contratto di comodato gratuito per
l’immobile di proprietà comunale adibito a sede della Caserma dei Carabinieri;
– con deliberazione n. 21 del 07.03.2018 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di
contratto di comodato trasmesso dalla Prefettura di Treviso;
– con atto in forma pubblico-amministrativa a rogito dell’Ufficiale Rogante della Prefettura di
Treviso, rep.n. 3649 in data 13.03.2018, è stato stipulato il contratto di comodato gratuito di cui
trattasi;
VISTA la nota n. 72655 in data 02.08.2018 con la quale la Prefettura di Treviso ha segnalato la
necessità di stipulare un atto integrativo al contratto sopra citato, rep.n. 3649/2018, in quanto
quest’ultimo non reca indicazione espressa della decorrenza del comodato gratuito, ed ha
trasmesso, a tal fine, lo schema allegato al presente atto;
RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 73 del 29-08-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
RICORDATO che la durata del comodato gratuito, avente decorrenza dal 13.03.2018, viene
determinata in funzione delle esigenze allocative dell’Amministrazione competente, come richiesto
dall’Agenzia Regionale del Demanio e come già disposto con gli atti sopra richiamati;
VISTO, per la competenza dell’organo deliberante, l’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tecnico lavori pubblici, in ordine alla
regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
di determinare al 13.03.2018 la decorrenza del comodato gratuito a favore 1) del Ministero
dell’Interno dell’immobile di proprietà comunale attualmente sede della Stazione dei
Carabinieri di Volpago del Montello, situato in Via Schiavonesca Nuova n. 74, 74/a e 75,
catastalmente identificato al Catasto Fabbricati come segue:
a.Sezione C, Foglio 1, particella n.100 – sub 9 Caserma piano terra e primo e relative
pertinenze ed aree scoperte. Civico 75 di via Schiavonesca Nuova,
b.Sezione C, Foglio 1, particella n.100 – sub 12 Abitazione al piano primo e relative
pertinenze ed aree scoperte. Civico 74 di via Schiavonesca Nuova,
c.Sezione C, Foglio 1, particella n.100 – sub 15 Abitazione al piano primo relative
pertinenze ed aree scoperte. Civico 74/a di via Schiavonesca Nuova,
già oggetto del contratto rep.n. 3649 in data 13.03.2018 stipulato tra il Comune di Volpago
del Montello ed il Ministero dell’Interno, a rogito dell’Ufficiale Rogante della Prefettura dott.
Giovanni Bonaldo;
2)di approvare, per la finalità di cui al punto precedente, lo schema di atto aggiuntivo allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3)di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici alla sottoscrizione del
contratto di cui trattasi, in nome e per conto del Comune di Volpago del Montello, ai sensi
dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico degli enti locali.
Altresì,
D E L I B E R A
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese e ad esito favorevole
unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, TUEL n.
267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti, in particolare per
ottemperare alle condizioni richieste dall’Agenzia del Demanio per il trasferimento del compendio
“ex deposito munizioni sul Montello”.

Sequestro allevamento cani – proroga termini (Ord. 106/2018)

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 24 LETT. F) D.P.R. 320/1954 IN RELAZIONE ALLA D.G.R. REGIONE VENETO 6.2.2007 A CARICO DEL SIG. OMISSIS CONCESSIONE PROROGA AL 10 SETTEMBRE 2018.


IL RESPONSABILE DELL’AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 81 del 14 giugno 2018 ad oggetto :”
CONVALIDA SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 24 LETT. F)
D.P.R. 320/1954 IN RELAZIONE ALLA D.G.R. REGIONE VENETO 6.2.2007 A
CARICO DEL SIG. OMISSIS” con la quale prescriveva di regolarizzare l’attività di
allevamento entro il 31 luglio 2018;
RICHIAMATA la nota prot 11279 del 9 agosto 2018 del sig. OMISSIS con la quale lo
stesso dichiara che i lavori richiesti di sistemazione sono quasi ultimati e che per
sopperire alla difficoltà di proseguire tali lavori causata dal periodo estivo soggetto a
chiusure delle ditte per ferie; inoltre, viene richiesta la proroga dei lavori e della
regolarizzazione dell’attività al 10 settembre 2018;
CONSIDERATA l’effettiva difficoltà a procedere e ritenuto congruo il termine di
proroga proposto;
VISTO il D.P.R. 320 del 8/2/54;
VISTA la Legge 218 del 2/6/1988;
VISTO l’art. 13 e l’art. 20 della L. 24/11/1981, N. 689
ORDINA
che il termine definitivo e perentorio sia il 10 settembre 2018 per regolarizzare
l’attività di allevamento disponendo la validità di tutte le prescrizioni impartire con
l’ordinanza n. 81 del 14 giugno 2018 e che qui si ricordano:
sia proibito l’accoppiamento 1. dei cani;
2.non vengano introdotti nuovi cani;
3.siano denunciate all’autorità competente le eventuali nascite di cuccioli;
viga il divieto assoluto di vendita e/o cessione ad altro titolo 4. di cani salvo per
motivi di benessere dell’animale stesso.
La revoca della presente ordinanza avverrà a seguito della regolarizzazione
dell’attività illecita di allevamento di cani nonché degli immobili oggetto di sequestro.
Si avvisa che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà segnalato dagli organi
di controllo e di vigilanza all’Autorità Giudiziaria competente al fine dell’applicazione
delle sanzioni previste dal codice penale nonché delle sanzioni amministrative
stabilite dalla normativa vigente;
Di trasmettere il presente atto, oltre all’interessato, ai seguenti Enti:
AULSS n. 2 Marca Trevigiana pec: sian.asolo@aulss2.veneto.it
protocollo.aulss2@pecveneto.it
Comando Carabinieri N.A.S. pec: str34394@pec.carabinieri.it
Regione Carabinieri Forestale “Veneto” pec: cp.treviso@pec.corpoforestale.it
locale Stazione dei Carabinieri, pec: sttv545550@carabinieri.it
Servizio di Polizia Locale.
Dà mandato a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente
provvedimento.
Si precisa che:
l’Amministrazione competente è il Comune di Volpago del Montello.
L’Ufficio competente è l’Ufficio Attività Produttive, edilizia privata e urbanistica,
presso la sede municipale di piazza Ercole Bottani n. 4.
il responsabile del procedimento è il l’ing. iunior Alessandro Mazzero.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120
giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199.
Volpago del Montello, 28/08/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ATTIVITà PRODUTTIVE – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA
ing. iunior Alessandro Mazzero
_________________________