Sequestro allevamento cani – proroga termini (Ord. 106/2018)

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 24 LETT. F) D.P.R. 320/1954 IN RELAZIONE ALLA D.G.R. REGIONE VENETO 6.2.2007 A CARICO DEL SIG. OMISSIS CONCESSIONE PROROGA AL 10 SETTEMBRE 2018.


IL RESPONSABILE DELL’AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 81 del 14 giugno 2018 ad oggetto :”
CONVALIDA SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 24 LETT. F)
D.P.R. 320/1954 IN RELAZIONE ALLA D.G.R. REGIONE VENETO 6.2.2007 A
CARICO DEL SIG. OMISSIS” con la quale prescriveva di regolarizzare l’attività di
allevamento entro il 31 luglio 2018;
RICHIAMATA la nota prot 11279 del 9 agosto 2018 del sig. OMISSIS con la quale lo
stesso dichiara che i lavori richiesti di sistemazione sono quasi ultimati e che per
sopperire alla difficoltà di proseguire tali lavori causata dal periodo estivo soggetto a
chiusure delle ditte per ferie; inoltre, viene richiesta la proroga dei lavori e della
regolarizzazione dell’attività al 10 settembre 2018;
CONSIDERATA l’effettiva difficoltà a procedere e ritenuto congruo il termine di
proroga proposto;
VISTO il D.P.R. 320 del 8/2/54;
VISTA la Legge 218 del 2/6/1988;
VISTO l’art. 13 e l’art. 20 della L. 24/11/1981, N. 689
ORDINA
che il termine definitivo e perentorio sia il 10 settembre 2018 per regolarizzare
l’attività di allevamento disponendo la validità di tutte le prescrizioni impartire con
l’ordinanza n. 81 del 14 giugno 2018 e che qui si ricordano:
sia proibito l’accoppiamento 1. dei cani;
2.non vengano introdotti nuovi cani;
3.siano denunciate all’autorità competente le eventuali nascite di cuccioli;
viga il divieto assoluto di vendita e/o cessione ad altro titolo 4. di cani salvo per
motivi di benessere dell’animale stesso.
La revoca della presente ordinanza avverrà a seguito della regolarizzazione
dell’attività illecita di allevamento di cani nonché degli immobili oggetto di sequestro.
Si avvisa che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà segnalato dagli organi
di controllo e di vigilanza all’Autorità Giudiziaria competente al fine dell’applicazione
delle sanzioni previste dal codice penale nonché delle sanzioni amministrative
stabilite dalla normativa vigente;
Di trasmettere il presente atto, oltre all’interessato, ai seguenti Enti:
AULSS n. 2 Marca Trevigiana pec: sian.asolo@aulss2.veneto.it
protocollo.aulss2@pecveneto.it
Comando Carabinieri N.A.S. pec: str34394@pec.carabinieri.it
Regione Carabinieri Forestale “Veneto” pec: cp.treviso@pec.corpoforestale.it
locale Stazione dei Carabinieri, pec: sttv545550@carabinieri.it
Servizio di Polizia Locale.
Dà mandato a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente
provvedimento.
Si precisa che:
l’Amministrazione competente è il Comune di Volpago del Montello.
L’Ufficio competente è l’Ufficio Attività Produttive, edilizia privata e urbanistica,
presso la sede municipale di piazza Ercole Bottani n. 4.
il responsabile del procedimento è il l’ing. iunior Alessandro Mazzero.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120
giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199.
Volpago del Montello, 28/08/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ATTIVITà PRODUTTIVE – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA
ing. iunior Alessandro Mazzero
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