CHIUSURA DELLE SCUOLE E DIDATTICA A DISTANZA

A chiusura del consiglio comunale di questa sera, abbiamo chiesto l’apertura a tutto il consiglio comunale di un tavolo di discussione sulle problematiche della DAD. Abbiamo chiesto inoltre di trovare subito il modo per destinare un capitolo di bilancio, da destinare ad aiuti alle famiglie per affrontare questa emergenza. I cittadini al centro dell’attenzione.

LOTTIZZAZIONE PLG, SCUOLA E COMUNICAZIONE. LE NOSTRE TRE INTERPELLANZE al Consiglio del 30 aprile 2020.

I testi integrali sono pubblicati in allegato. Ecco una breve sintesi


1. Come era prevedibile l’immobiliare PLG srl ha fatto ricorso al Tar contro la decisione del Comune di non concedere il cambio di destinazione d’uso per la lottizzazione da 40.000 mq ad ovest della chiesa di Volpago. Veniamo a sapere che chiederà al Comune un indennizzo da 1.900.000 euro. Come ci tuteleremo?

2. La scuola e le famiglie sono state trasformate dalla presenza del Covid-19. Che azioni sono state o saranno intraprese per tutelare le persone più deboli? Parliamo di alunni e studenti senza supporti elettronici per seguire le lezioni e di disagi familiari che talvolta sfociano in violenza.

3. Il Comune utilizza molti canali per la comunicazione: sito internet (da rinnovare al più presto), giornalino semestrale (con carenze nella consegna), bacheca luminosa (solo a Volpago), newsletter (interrotta quando sarebbe servita di più), Whatsapp (nuovo e per ora monotematico) e ben tre pagine Facebook (la principale “Volpago Informa” non è però del Comune). Qual è la strategia e il coordinamento di tutti questi strumenti?


ALLEGATI

interpellanza 2020-04-30 – 1 PLG

Interpellanza 2020-04-30 – 2 scuola

Interpellanza 2020-04-30 – 3 comunicazione

 

Alleanze per la famiglia – implementazione (Del. GC 35/2019)

IMPLEMENTAZIONE “ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA” DDR N. 142 DEL 28.11.2018 IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1733 DEL 19.11.2018. APPROVAZIONE ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I COMUNI DI TREVIGNANO, VOLPAGO DEL MONTELLO, GIAVERA DEL MONTELLO E NERVESA DELLA BATTAGLIA


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Piano nazionale per la Famiglia approvato dal Consiglio dei Ministri il 7
giugno 2012, promuove l’attivazione delle Alleanze locali per la famiglia quali reti locali, costituite
dalle forze sociali, economiche e culturali che, in accordo con le istituzioni, promuovono iniziative di
politiche family friendly nelle comunità locali attivando la collaborazione tra tutte le istituzioni e i
soggetti coinvolti;
CONSIDERATO che la Conferenza Unificata in data 25 ottobre 2012 ha sottoscritto l’accordo
promosso dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell’art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 in materia di conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro (cd. Intesa 2, in quanto segue l’analoga prima Intesa sottoscritta in data 29 aprile 2010);
PRESO ATTO che la Regione Veneto con D.G.R. n. 53 del 21 gennaio 2013 ha individuato le
azioni e gli impegni da assumere sulla base della predetta Intesa tra Governo, Regione e
Autonomie Locali del 25 ottobre 2012, evidenziando la necessità di potenziare le politiche che
accompagnano lungo tutto il ciclo di vita, promuovendo servizi e opportunità sempre più a carattere
relazionale in cui riconoscere, sostenere, promuovere, aiutare la famiglia facendo emergere le sue
potenzialità e rendendola soggetto attivo e propositivo;
RILEVATO: che tra le linee prioritarie di azione viene indicata la linea d) “Iniziative volte a
promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle esigenze della famiglia e delle imprese”,
che viene descritta come “sviluppo di una cultura di collaborazione tra mondo sociale, istituzionale,
realtà lavorative e imprenditoriali e tessuto sociale che vive in uno specifico contesto territoriale,
sostenuta da azioni concrete per l’individuazione e la realizzazione di percorsi e modalità
strategiche finalizzate alla conciliazione tra le necessità di conduzione di vita familiare, vita sociale
e lavorativa professionale;
CHE la Regione Veneto con D.G.R. n. 2114 del 30 dicembre 2015 ha promosso un avviso
pubblico rivolto alle Amministrazioni comunali, singole o in partenariato, per la raccolta di
manifestazioni d’interesse a partecipare al Programma Attuativo Regionale “Alleanze per la
famiglia – realizzazione di iniziative volte a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle
esigenze delle famiglie e delle imprese di cui alla D.G.R. n. 53 del 21 gennaio 2013;
CHE il Comune di Trevignano (Ente capofila), unitamente ai Comuni di Volpago del Montello,
Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, ha presentato la documentazione necessaria per
partecipare alla Manifestazione d’interesse, secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico di cui
alla DGR n. 2114/2015
CHE la Regione Veneto con nota prot. n. 480915 del 26.11.2018 ha inviato invito ad aderire
alla prosecuzione delle attività di cui al DDR n. 142 del 28.11.2018 in attuazione della DGR n.
1733 del 19.11.2018;
CHE il Comune di Trevignano, unitamente ai Comuni di Volpago del Montello, Giavera del
Montello, Nervesa della Battaglia, con nota prot. 23952 del 12.12.2018 ha inviato una
manifestazione di interesse alla prosecuzione delle attività progettuali “Alleanze per la famiglia” di
cui alla DGR 1733 del 19.11.2018;
CHE la Regione Veneto con nota n. 58063 del 11.02.2019 ha comunicato l’assegnazione di un
contributo pari ad € 9.252,41.=;
DATO ATTO che i Comuni di Volpago del Montello, Trevignano, Giavera del Montello e
Nervesa della Battaglia intendono avviare una collaborazione concreta sul territorio, al fine di poter
sviluppare azioni a livello comunale ed intercomunale e che viene ritenuto fondamentale
formalizzare tale collaborazione attraverso un accordo di cooperazione tra i succitati Enti;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
VISTO lo schema di accordo di cooperazione per l’implementazione del progetto “Alleanze
territoriali per la famiglia”, allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, che definisce finalità, organizzazione e struttura , servizi, rapporti economici;
VISTO l’art. 48 del D. Lvo n. 267 del 18 agosto 2000;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del
servizio Socio Assistenziale;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato accordo di 1) cooperazione All.
A) tra i Comuni di Trevignano, Volpago del Montello, Giavera del Montello e Nervesa della
Battaglia, per l’implementazione del progetto “Alleanze per la famiglia – DDR n. 142 del
28.11.2018 in attuazione della DGR n. 1733 del 19.11.2018;
2) di individuare il Comune di Trevignano come Comune capofila, che assume direttamente a
proprio carico i finanziamenti assegnati dalla Regione del Veneto che ammontano ad €
9.252,41.=;
3) di dare atto altresì che il Comune di Trevignano dovrà disporre tutti gli adempimenti
conseguenti alla presente deliberazione.
***********
Stante l’approssimarsi dello svolgimento del progetto, la presente deliberazione, con successiva ed
unanime votazione favorevole, espressa in forma palese, viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267.

Erogazione assegno maternità (Det. 89/2019)

EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ ART. 66 LEGGE 448/98  A CITTADINO STRANIERO


IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
VISTI :
gli artt. 1 0 e ss. del D.P.C.M. del 21 dicembre 2000 “Regolamento recante
disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione
dell’articolo 49 della legge 23/1 2/1 999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge
23/1 2/1 998, n. 448;
l’art. 74 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2001 , n. 1 51 “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’art. 1 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, con il quale si
disciplina l’assegno di maternità di base;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 201 3, n. 1 59
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi
di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
CONSIDERATO che l’art.1 8 – comma 3 – del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive
modificazioni “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il
nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 49 della L. 23 dicembre 1 999, n. 488, e degli
articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1 998, n. 448”, prevede che ai fini della
concessione dei predetti assegni il Comune, nella cui circoscrizione risiede il richiedente,
sia considerato “ente erogatore”;
RICHIAMATO quanto disposto in materia di accesso alle prestazioni sociali – tra cui
anche quelle di maternità – da parte dei cittadini di Paesi Terzi:
dall’art. 27 D. Lgs. n. 251 /2007 di recepimento della Direttiva 2004/83/CE (art. 28) e
dagli artt. 2 e 4 del Regolamento CE 883/2004 (cittadino rifugiato politico, i suoi
familiari e superstiti, cittadino titolare di protezione sussidiaria, cittadino apolide e
suoi familiari e superstiti);
dagli artt. 1 9 e 23 del D. Lgs. 30/2007 di recepimento della direttiva 2004/38/CE
(art. 24) (cittadini familiari del cittadino dell’Unione Europea o italiano);
dall’art. 1 3 della L. 97/201 3 a favore dei cittadini di Paesi Terzi titolari del Permesso
di Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo;
dall’art. 1 2 c. 1 lett. e) della direttiva 2011 /98/UE (recepita nel ns. ordinamento con
D. Lgs. 40/201 4) in relazione ai cittadini di Paesi Terzi titolari di Permesso Unico per
lavoro o con autorizzazione al lavoro e relative eccezioni così come indicato all’art.
1 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 40/201 4;
dagli Accordi Euromediterranei per i cittadini/lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria
e Turchia;
AREA SOCIO ASSISTENZIALE n. 89 del 05-03-2019 – pag. 1
dal Regolamento CE 883/2004 artt. 2, 3 e 4;
dall’art. 1 del Regolamento UE 1 231 /201 0 (cittadino che abbia soggiornato
legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti);
VISTE:
la nota dell’ANCI l’Associazione Nazionale Comuni Italiani del 20.01 .201 5 prot.
4/W/LP/UI/CO – gm 1 5 ; dove si afferma che non è possibile adottare disparità di
trattamento in “materia sociale”, materia nella quale rientrano anche le prestazioni
di competenza dei Comuni, come l’assegno di maternità e quello per nucleo
familiare numeroso, nei confronti delle seguenti categorie di cittadini stranieri, in
quanto protetti da disposizioni europee che prevedono la parità di trattamento e il
divieto di discriminazione:
cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
cittadino titolare della protezione sussidiaria;
cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi
familiari e superstiti;
cittadino familiare di cittadini italiani, dell’Unione Europea o di cittadini
soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari;
cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i
suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs.
40/201 4;
VISTA la domanda di “Assegno di Maternità”, risultante dall’applicazione del calcolo
dell’ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 201 3, n.
1 59 di seguito riportato:

DOMANDA PROTOCOLLO
01 MAT 1 1 1

CONSIDERATO che la materia di cui trattasi è regolata, oltre che da disposizioni
nazionali, anche da quelle europee che prevedono la parità di trattamento e il divieto di
discriminazione per alcune categorie di cittadini di Paesi Terzi come sopra riportate;
DATO ATTO che in caso di contrasto tra la norma interna (statale) e il diritto dell’Unione
Europea è prevista la disapplicazione della norma interna a favore della disposizione
europea, in virtù dell’art. 1 1 della Costituzione Italiana e del principio della prevalenza del
diritto dell’Unione come già chiarito da diverse sentenze della Corte Costituzionale e della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di evitare inutili contenziosi giudiziari
particolarmente onerosi per gli Enti locali;
RITENUTO, pertanto, di concedere il beneficio alle relative richiedenti, , subordinandone il
pagamento alla verifica da parte dell’Inps – in qualità di soggetto erogatore – circa
l’eventuale presenza di altri benefici per lo stesso evento;
ACCERTATA la regolarità della documentazione allegata alle suddette domande;
AREA SOCIO ASSISTENZIALE n. 89 del 05-03-2019 – pag. 2
RITENUTO di dover trasmettere le relative pratiche all’INPS valutati i presupposti per
l’erogazione e dar corso al relativo pagamento;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 1 47 bis del DLGS 267/2000, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Socio Assistenziale, Dott.ssa
Reginato Daniela;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 7 del 29.1 2.201 7 di nomina del Responsabile del
Servizio;
VISTO l’art. 1 07 del decreto legislativo 1 8 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1 . di dare atto che la domanda presentata dalla richiedente qui sotto indicata:

DOMANDA PROTOCOLLO
01 MAT 1 1 1

ha i requisiti previsti ai sensi di legge (statale ed europea) per usufruire del diritto
all’assegno di maternità dei comuni, di cui all’articolo 74 del D.Lgs. 1 51 /2001 .
2. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa in quanto
la titolarità concessiva del beneficio è in capo ai Comuni mentre l’erogazione spetta
all’INPS;
3. di trasmettere all’INPS, per via telematica, i dati necessari alla materiale erogazione
degli assegni;
di riservarsi, qualora la normativa o indicazioni giurisprudenziali dovessero modificare le
condizioni che hanno portato alla concessione del beneficio, la possibilità di attivare le
procedure di recupero della somma erogata, così come previsto dalla normativa vigente in
caso di erronea concessione del beneficio
F.to Il Responsabile del Servizio
Reginato Daniela

Erogazione assegno famiglie numerose (Det. 88/2019)

EROGAZIONE “ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI” , ARTICOLO 65 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 – ISTANZE DAL 26.09.2018 AL 31.01.2019


IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
VISTI :
l’art. 66 della Legge 448/98 e successive modifiche ed integrazioni;
gli artt. 1 0 e ss. del D.P.C.M. del 21 dicembre 2000 “Regolamento recante
disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in
attuazione dell’articolo 49 della legge 23/1 2/1 999, n. 488, e degli articoli 65 e 66
della legge 23/1 2/1 998, n. 448;
l’art. 74 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2001 , n. 1 51 “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’art. 1 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53” con il quale si
disciplina l’assegno di maternità di base;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 201 3, n. 1 59
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.);
CONSIDERATO che l’art.1 8 comma 3 – del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e
successive modificazioni, “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni
di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 49 della L. 23
dicembre 1 999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1 998, n.
448” prevede che ai fini della concessione dei predetti assegni il Comune, nella cui
circoscrizione risiede il richiedente, sia considerato “ente erogatore”;
VISTO l’elenco dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate “Assegno nucleo
familiare con almeno 3 figli minori”” risultante dall’applicazione del calcolo dell’ISEE
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 201 3, n.
1 59, costituito da
n. 4 beneficiari relativo alle domande presentate dal 26.09.201 8
al 31 .01 .201 9, di seguito riportato:
ELENCO BENEFICIARI

3 N.F. 1 6460
N.F. 1 5890 1
4 N.F. 1 1 2
PROTOCOLLO DOMANDA
2 N.F. 1 6298

in oggetto;
RITENUTO, di dover trasmettere le relative pratiche all’INPS valutati i presupposti per
l’erogazione e dar corso al relativo pagamento.
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 1 47 bis del DLGS 267/2000, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Socio Assistenziale,
Dott.ssa Reginato Daniela;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 5 del 29.1 2.201 8 di nomina del Responsabile del
Servizio;
VISTO l’art. 1 07 del decreto legislativo 1 8 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1 ) di approvare l’elenco composto da n. 4 beneficiari relativo alle domande
presentate dal 26.09.201 8 al 31 .01 .201 9, sopra riportato, di cui alla legge n.
448 del 23/1 2/1 998 e successive modifiche, depositato agli atti presso
l’Ufficio dei Servizi Sociali;
2) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di impegno di
spesa in quanto la titolarità concessiva è in capo ai Comuni mentre
l’erogazione del beneficio spetta all’INPS;
3) di trasmettere all’INPS, per via telematica, il sopracitato elenco dei
beneficiari per l’attivazione delle procedure di liquidazione.
F.to Il Responsabile del Servizio
Reginato Daniela