Erogazione assegno maternità (Det. 89/2019)

EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ ART. 66 LEGGE 448/98  A CITTADINO STRANIERO


IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
VISTI :
gli artt. 1 0 e ss. del D.P.C.M. del 21 dicembre 2000 “Regolamento recante
disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione
dell’articolo 49 della legge 23/1 2/1 999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge
23/1 2/1 998, n. 448;
l’art. 74 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2001 , n. 1 51 “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’art. 1 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, con il quale si
disciplina l’assegno di maternità di base;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 201 3, n. 1 59
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi
di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
CONSIDERATO che l’art.1 8 – comma 3 – del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive
modificazioni “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il
nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 49 della L. 23 dicembre 1 999, n. 488, e degli
articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1 998, n. 448”, prevede che ai fini della
concessione dei predetti assegni il Comune, nella cui circoscrizione risiede il richiedente,
sia considerato “ente erogatore”;
RICHIAMATO quanto disposto in materia di accesso alle prestazioni sociali – tra cui
anche quelle di maternità – da parte dei cittadini di Paesi Terzi:
dall’art. 27 D. Lgs. n. 251 /2007 di recepimento della Direttiva 2004/83/CE (art. 28) e
dagli artt. 2 e 4 del Regolamento CE 883/2004 (cittadino rifugiato politico, i suoi
familiari e superstiti, cittadino titolare di protezione sussidiaria, cittadino apolide e
suoi familiari e superstiti);
dagli artt. 1 9 e 23 del D. Lgs. 30/2007 di recepimento della direttiva 2004/38/CE
(art. 24) (cittadini familiari del cittadino dell’Unione Europea o italiano);
dall’art. 1 3 della L. 97/201 3 a favore dei cittadini di Paesi Terzi titolari del Permesso
di Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo;
dall’art. 1 2 c. 1 lett. e) della direttiva 2011 /98/UE (recepita nel ns. ordinamento con
D. Lgs. 40/201 4) in relazione ai cittadini di Paesi Terzi titolari di Permesso Unico per
lavoro o con autorizzazione al lavoro e relative eccezioni così come indicato all’art.
1 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 40/201 4;
dagli Accordi Euromediterranei per i cittadini/lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria
e Turchia;
AREA SOCIO ASSISTENZIALE n. 89 del 05-03-2019 – pag. 1
dal Regolamento CE 883/2004 artt. 2, 3 e 4;
dall’art. 1 del Regolamento UE 1 231 /201 0 (cittadino che abbia soggiornato
legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti);
VISTE:
la nota dell’ANCI l’Associazione Nazionale Comuni Italiani del 20.01 .201 5 prot.
4/W/LP/UI/CO – gm 1 5 ; dove si afferma che non è possibile adottare disparità di
trattamento in “materia sociale”, materia nella quale rientrano anche le prestazioni
di competenza dei Comuni, come l’assegno di maternità e quello per nucleo
familiare numeroso, nei confronti delle seguenti categorie di cittadini stranieri, in
quanto protetti da disposizioni europee che prevedono la parità di trattamento e il
divieto di discriminazione:
cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
cittadino titolare della protezione sussidiaria;
cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi
familiari e superstiti;
cittadino familiare di cittadini italiani, dell’Unione Europea o di cittadini
soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari;
cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i
suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs.
40/201 4;
VISTA la domanda di “Assegno di Maternità”, risultante dall’applicazione del calcolo
dell’ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 201 3, n.
1 59 di seguito riportato:

DOMANDA PROTOCOLLO
01 MAT 1 1 1

CONSIDERATO che la materia di cui trattasi è regolata, oltre che da disposizioni
nazionali, anche da quelle europee che prevedono la parità di trattamento e il divieto di
discriminazione per alcune categorie di cittadini di Paesi Terzi come sopra riportate;
DATO ATTO che in caso di contrasto tra la norma interna (statale) e il diritto dell’Unione
Europea è prevista la disapplicazione della norma interna a favore della disposizione
europea, in virtù dell’art. 1 1 della Costituzione Italiana e del principio della prevalenza del
diritto dell’Unione come già chiarito da diverse sentenze della Corte Costituzionale e della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di evitare inutili contenziosi giudiziari
particolarmente onerosi per gli Enti locali;
RITENUTO, pertanto, di concedere il beneficio alle relative richiedenti, , subordinandone il
pagamento alla verifica da parte dell’Inps – in qualità di soggetto erogatore – circa
l’eventuale presenza di altri benefici per lo stesso evento;
ACCERTATA la regolarità della documentazione allegata alle suddette domande;
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RITENUTO di dover trasmettere le relative pratiche all’INPS valutati i presupposti per
l’erogazione e dar corso al relativo pagamento;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 1 47 bis del DLGS 267/2000, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Socio Assistenziale, Dott.ssa
Reginato Daniela;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 7 del 29.1 2.201 7 di nomina del Responsabile del
Servizio;
VISTO l’art. 1 07 del decreto legislativo 1 8 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1 . di dare atto che la domanda presentata dalla richiedente qui sotto indicata:

DOMANDA PROTOCOLLO
01 MAT 1 1 1

ha i requisiti previsti ai sensi di legge (statale ed europea) per usufruire del diritto
all’assegno di maternità dei comuni, di cui all’articolo 74 del D.Lgs. 1 51 /2001 .
2. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa in quanto
la titolarità concessiva del beneficio è in capo ai Comuni mentre l’erogazione spetta
all’INPS;
3. di trasmettere all’INPS, per via telematica, i dati necessari alla materiale erogazione
degli assegni;
di riservarsi, qualora la normativa o indicazioni giurisprudenziali dovessero modificare le
condizioni che hanno portato alla concessione del beneficio, la possibilità di attivare le
procedure di recupero della somma erogata, così come previsto dalla normativa vigente in
caso di erronea concessione del beneficio
F.to Il Responsabile del Servizio
Reginato Daniela

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