Avviso deposito regolamento per la tutela del benessere degli animali

Deposito regolamento per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini.
Entro il 20 giugno è possibile presentare osservazioni con le modalità indicate sul sito del Comune

Di seguito il testo integrale.


TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE – DEFINIZIONI PROFILI ISTITUZIONALI
Art. 1 – Principi ed oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento è finalizzato alla tutela della serenità e della convivenza tra la cittadinanza
e la popolazione canina domestica, a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento
degli accompagnatori può provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all’igiene delle aree
pubbliche, nonché alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta.
Sono esclusi dalla seguente normativa i cani guida in accompagnamento a persone non vedenti e
disabili.Art. 2 – Definizioni
Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche o di uso pubblico e sul
territorio comunale.
Ai sensi del presente Regolamento si definisce:
• Area pubblica o di uso pubblico: le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate
a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale in
pubblico passaggio, le aree di pertinenza di edifici pubblici ed ogni altra area su cui hanno
libero accesso i cittadini.
• Accompagnatore: la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani,
durante il loro transito o permanenza su area pubblica o di uso pubblico.
• Animali d’affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto,
dall’uomo, per compagnia o affezione, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo,
come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione ecc.
• Colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano lo stesso
luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall’uomo, che deve essere opportunamente
riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS di competenza al fine di
ridurre al minimo le problematiche di tipo sanitario e di igiene pubblica.
• Allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, in numero
pari o superiore a 5 (cinque) fattrici che possono procreare la nascita di 30 (trenta) o più
cuccioli per anno.Art. 3 – Anagrafe canina
1. Chiunque sia detentore di un cane ha l’obbligo di denunciare il possesso e di iscriverlo
all’anagrafe canina entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere raccolto, se
randagio, presso il Servizio Veterinario dell’ULSS competente o presso gli ambulatori dei medici
veterinari liberi professionisti autorizzati che provvedono all’inserimento del microchip ai fini
dell’identificazione. Il proprietario o custode inoltre ha l’obbligo di assumersi tutte le
responsabilità civili e penali relative alla detenzione dell’animale.
2. L’iscrizione all’anagrafe canina è gratuita.
3. Il detentore del cane ha l’obbligo di denunciare, entro quindici giorni dal fatto, al Servizio
Veterinario dell’ULSS competente, o presso gli ambulatori dei medici veterinari liberi
professionisti autorizzati, l’avvenuta cessione, o scomparsa o morte dell’animale, anche qualora
tali eventi si verifichino nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all’anagrafe canina
e di identificazione, nonché il cambio di residenza.
4. I proprietari/detentori di cani, entro quindici giorni, hanno l’obbligo di denunciare la nascita di
cucciolate all’Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria dell’ULSS.
5. Gli allevatori ed i commercianti devono tenere un registro delle vendite e comunicare al Servizio
Veterinario dell’ULSS competente per territorio il nome e l’indirizzo dell’eventuale acquirente
entro trenta giorni dalla vendita dell’animale.Art. 4 – Identificazione dei cani
Presso il CREV (Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria) è stata istituita la Banca dati
dell’anagrafe canina (BAC) della Regione del Veneto, nella quale sono direttamente registrati tutti i
dati raccolti dai Servizi Veterinari delle singole Aziende ULSS. Contestualmente all’iscrizione presso
l’anagrafe canina, i cani devono essere identificati mediante un microchip posto sottocute nella
regione mediana sinistra del collo. Le spese sono a carico dell’utente.
Le operazioni di applicazione del microchip, nonché la rilevazione dello stato segnaletico
dell’animale, sono eseguite a cura del Servizio Veterinario dell’ULSS competente o da veterinari
liberi professionisti autorizzati dall’Unità locale socio – sanitaria.Art. 5 – Randagismo
1. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato tempestivamente dal detentore al
Servizio Veterinario dell’ULSS competente, entro 48 ore dalla scomparsa.
2. Il cittadino che avvista un cane randagio informa il Servizio Veterinario dell’ULSS competente
o provvede direttamente alla consegna al canile sanitario più vicino, previo consenso
dell’Amministrazione Comunale che si fa carico delle spese di custodia, e dell’inserimento
del microchip fino all’eventuale affido.
3. In caso di cattura di cani vaganti identificabili dal microchip o dal tatuaggio (se nati prima del
1999), si provvede all’individuazione del proprietario per la restituzione dell’animale con
addebito di eventuali spese sostenute per la cattura e la custodia.
4. I cani randagi, catturati ed identificati a cura del Servizio Veterinario dell’ULSS, trascorsi
sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati o ad
associazioni protezionistiche regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle associazioni
protezionistiche.

Art. 6 – Morsicatura di animali
1. I cani e i gatti che, pur di aspetto sano, hanno morsicato o graffiato una persona o un animale
devono essere sottoposti ad un periodo di osservazione sanitaria di dieci giorni per escludere
che siano affetti da rabbia.
2. Le persone che sono state morsicate o ferite da tali animali devono recarsi al più presto
presso una struttura sanitaria (pronto soccorso, medico curante) per un’accurata pulizia della
ferita e l’adozione di un eventuale trattamento terapeutico.
3. Cani o gatti morsicati da animale ignoto o rabbido devono essere sottoposti ad osservazione
sanitaria per un periodo fino a sei mesi; per altri animali il periodo di osservazione sanitaria
è di quattro mesi.

Art. 7 – Profili istituzionali
1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela
delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull’osservanza
delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste
dal presente Regolamento.
2. Il Comune in base alla Legge 281/1991 ed alla Legge Regionale 60/1993, promuove e
disciplina la tutela degli animali d’affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i
maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Sindaco, con l’ausilio degli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria preposti al controllo, vigila
sugli aspetti disciplinati dalla Legge 20.07.2004, n° 189, sul divieto di maltrattamento degli
animali compreso l’impiego degli stessi in combattimenti clandestini, competizioni o
manifestazioni non autorizzate.
4. L’Amministrazione Comunale, in stretta collaborazione con i Servizi Veterinari dell’ULSS,
promuove ed attua attività di sensibilizzazione sul benessere animale rivolte ai medici
veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore ed alle associazioni di
volontariato nonché alle scuole e ai cittadini.
5. Il Comune dota la propria Polizia Locale di almeno un dispositivo di lettura microchip ISO
compatibile, al fine dell’effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 8 – Obblighi del proprietario / detentore di animali
1. Il proprietario / detentore ha l’obbligo di:
a) garantire un ricovero adeguato all’animale al riparo dalle intemperie, come meglio
specificato nei successivi articoli;
b) controllare la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura
della eventuale prole;
c) trasportare e custodire l’animale in modo adeguato alla specie; i mezzi di trasporto
devono essere tali da proteggere l’animale da intemperie e da evitare lesioni.
2. Gli animali d’affezione possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci
ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l’animale risulti gravemente
ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

Art. 9 – Divieti e prescrizioni
1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli
animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere cani ed altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli
dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro
salute; in particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell’animale, dovrà
avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non posta
in ambienti che possono risultare nocivi per la salute dell’animale.
3. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per
gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
4. È vietato addestrare cani per la lotta tra animali o per altri scopi illeciti; è altresì vietato
l’addestramento ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica.
5. È vietato trasportare animali in carrelli chiusi non dotati di griglie di areazione e che
consentano la vista all’esterno o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza,
ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la
possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
6. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi
a trazione meccanica, animale o a mano, art. 182, comma 3 C.d.S.
7. È vietata per la detenzione l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di
contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente di
sicurezza documentabili e certificate dal veterinario curante.

Art. 10 – Abbandono di animali
1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, in qualunque parte del territorio comunale,
compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

Art. 11 – Detenzione di animali
1. Chi detiene un animale deve impedire che questo arrechi disturbo alla quiete pubblica e a
quella dei vicini, in particolar modo nelle ore destinate al riposo notturno e pomeridiano.
2. In caso di accertata violazione, salvo che costituisca più grave reato, gli Ufficiali o Agenti di
Polizia Giudiziaria contesteranno l’eventuale violazione al detentore dell’animale,
obbligandolo con formale diffida ad attuare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che
l’animale continui a disturbare la quiete pubblica.
3. I proprietari o detentori di animali, ed in particolare dei cani, dovranno adottare tutti gli
opportuni accorgimenti e cautele nella loro custodia per impedirne la fuga al fine di evitare
pericoli all’incolumità pubblica e all’animale stesso.
4. Chiunque possiede animali da compagnia e/o esemplari di razza canina e loro incroci
potenzialmente aggressivi ha l’obbligo di seguire ogni disposizione di legge e di buon senso
per evitare danneggiamenti a persone e cose ed eventualmente di stipulare un’apposita
polizza assicurativa di responsabilità civile conformemente a quanto stabilito dall’apposita
normativa nazionale.

Art. 12 – Cani e strutture di ricovero
1. Per i cani custoditi in recinto, purché in modo non permanente, la superfice di base non dovrà
essere inferiore ai metri quadrati, di cui alla sotto riportata tabella, e la recinzione dovrà avere
visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della
superfice disponibile.
2. In caso di detenzione permanente dell’animale all’interno di una recinzione, le misure sotto
riportate dovranno essere aumentate nella misura in cui venga consentita all’animale
un’adeguata possibilità di movimento ed esercizio fisico.
3. Ai sensi dell’Accordo Stato/Regioni del 06 febbraio 2003, recepito con D.P.C.M. 28 febbraio
2003, n° 358, le dimensioni minime dei box per cani e degli stessi annessi recinti all’aperto
sono:
Peso del cane in kg.   Superfice minima del pavimento          Superfice minima adiacente al box
del box coperto/cane in m²                            per il movimento del cane

                                                                                                      fino a 3 cani:                 Oltre 3 cani:
                                                                                               m²per ciascun cane    m² per ciascun cane
fino a 10 kg.                                       1,0                                         1,5                                    1,0
da 11 a 30 kg.                                    1,5                                         2,0                                    1,5
oltre i 30 kg.                                     2,0                                         2,5                                    2,04. Il proprietario / detentore deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di tutela dell’incolumità pubblica legata alla potenziale aggressività delle specifiche tipologie
di cane.Art. 13 – Guinzaglio e museruola
1. I cani circolanti nelle aree pubbliche vie o altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché
nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore di
1,5 metri anche se è di tipo “flexi estensibile”. La museruola, rigida o morbida, va sempre
portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su
richiesta motivata delle Autorità competenti.
2. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell’Ordinanza
del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, nonché i cani di altre razze se di grossa taglia
ed aggressivi, devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.
3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:
a) I cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare,
b) I cani da pastore utilizzati durante l’attività di guardia ai greggi e alle mandrie,
c) I cani in dotazione alle forze armate ed ai corpi di polizia se utilizzati per servizio,
d) I cani dei cacciatori durante l’attività venatoria e nelle apposite zone di caccia e
addestramento i quali dovranno rimanere sotto la stretta sorveglianza e custodia degli
accompagnatori purché non aperti al pubblico.Art. 14 – Raccolta deiezioni
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani che conducono gli animali su aree pubbliche
hanno l’obbligo di essere muniti, ed essere sempre in grado di esibire ad eventuali controlli
degli organi preposti, di apposita paletta e/o sacchetto o altro apposito strumento, per
un’igienica raccolta delle deiezioni dei propri cani (in polietilene o altra sostanza a tenuta
d’acqua) e sono tenuti alla rimozione immediata degli escrementi prodotti dagli animali su
qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell’intero territorio comunale per successivo
smaltimento nei contenitori per i rifiuti solidi urbani del secco, nei cestini porta rifiuti o in quelli
appositi, in modo da preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. Sono esentati da questo obbligo solo i non vedenti per i loro cani accompagnatori e particolari
categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta.Art. 15 – Adozione da canili, sterilizzazione
1. Gli incaricati della gestione del canile autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani e
gatti a coloro che ne fanno richiesta esclusivamente presso il Canile convenzionato.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti deve essere incentivata in ogni forma per la
detenzione presso i cittadini, ed è obbligatoria nei canili pubblici e privati.Art. 16 – Allevamento e commercializzazione di animali
1. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni
18 (diciotto).
2. Gli animali venduti e/o ceduti all’acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di
salute.
3. Chiunque intenda esercitare l’attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a
fini commerciali, per essere autorizzato ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n°
320, deve presentare al Sindaco una apposita domanda specificando i seguenti requisiti:
a) Le generalità della persona responsabile dell’attività;
b) La specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare,
allevare o custodire;
c) Che i locali e le attrezzature siano autorizzate a livello Urbanistico, abbiano i
necessari requisiti e siano state preventivamente giudicate valide e sufficienti
dall’Azienda ULSS di competenza;
d) L’aggiornamento da parte dell’azienda dei registri di carico e scarico dei singoli
animali da compagnia, compresa l’annotazione della loro provenienza e
destinazione.

TITOLO III
LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI
Art. 17 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi
di trasporto pubblico.
1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l’accesso degli
animali d’affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché
ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul
territorio del Comune. E’ facoltà dei titolari dei locali o esercizi pubblici o delle aziende di
trasporto pubblico precludere l’accesso agli animali quando previsto dal loro regolamento o
per questioni igienico sanitarie correlate all’attività, mediante apposito avviso visibile.
2. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al
comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio; la museruola, rigida o morbida, va
applicata al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali .Tutti i cani sono
comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli
accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il detentore a qualsiasi titolo degli animali deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino
disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a
persone, animali e cose provocate dall’animale stesso.
4. Non è consentito al responsabile dell’esercizio commerciale vietare l’ingresso nei locali
suddetti ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

Art. 18 – Accesso ai giardini pubblici, parchi e aree verdi pubbliche.
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le
aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente
precisate al comma 3.
2. È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di
garantire idonea custodia dell’animale stesso. Il proprietario o detentore dell’animale è
comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del
cane da lui condotto.
3. È vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree
giochi per bambini, ed in tutte quelle aree che a tal fine sono chiaramente delimitate e
segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. Nell’ambito dei giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere
individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani.
5. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno
l’obbligo di essere muniti di idonea strumentazione per una igienica raccolta o rimozione delle
deiezioni prodotte da questi ultimi così da ripristinare l’igiene del luogo. Questa disposizione
non si applica ai cani guida per non vedenti e accompagnatori di portatori di handicap.

Art. 19 – Smaltimento di spoglie di animali
1. Gli animali morti, che appartengono alla categoria di animali da compagnia o da affezione,
sono classificati dal Regolamento CE 1069/2009 come materiali di categoria 1 e quindi il loro
smaltimento potrà avvenire mediante invio a stabilimento autorizzato per il trattamento delle
spoglie.
2. In deroga a tale trattamento, così come indicato dall’art. 19, comma 1, lettera a) del suddetto
Regolamento, gli animali da compagnia possono essere seppelliti, previa autorizzazione
dell’Autorità competente, nel rispetto delle indicazioni date dal Regolamento CE 142/2011,
allegato VI, Capo III, sezione 1, che stabilisce le norme particolari per lo smaltimento e
definisce ulteriormente i criteri ed i limiti per il seppellimento, che deve avvenire:
a) nel terreno di proprietà del proprietario/detentore dell’animale e/o previo consenso in
terreni privati, in assenza di patologie (infettive e infestive trasmissibili agli umani ed agli
animali) per le quali i Regolamenti CE 1069/2009, 142/2011 e Reg. Polizia Veterinaria
(D.P.R. 320/1954) ne impediscano categoricamente l’interramento.
b) in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi.

TITOLO IV
ILLECITI E SANZIONI
Art. 20 – Sanzioni
In caso di inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, salvo che non costituisca più
grave reato, verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie da € 25 ad € 500 previste dal
D.lgs. 267/2000 così come modificato dalla L. n° 3 del 16/01/03 – Art. 7-bis, quando non in contrasto
con altra normativa, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni previste da norme speciali.

Art. 21 – Disposizioni a carattere generale
In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento preveda che da una determinata violazione
consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute
nelle sezioni I e II del capo della Legge 24 novembre 1981, n° 689.

Art. 22 – Principio di solidarietà
Per le violazioni amministrative previste dal presente Regolamento, il proprietario del cane è
obbligato in solido con l’autore della violazione (accompagnatore) al pagamento della somma da
questi dovuta, se non prova che il possesso del cane sia avvenuto contro la sua volontà.

Art. 23 – Concorso di persone nella violazione
Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione
amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la
legge disponga diversamente.

Art. 24 – Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della
stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al
triplo.

Art. 25 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento
La vigilanza relativa all’ottemperanza e l’applicazione del presente Regolamento è affidata a tutti gli
Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26 – Norme generali
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa statale e
regionale in materia.

Art. 27 – Abrogazioni
Sono abrogate le norme regolamentari contrastanti con quelle del presente Regolamento ed in
particolare gli artt. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana,
approvato con delibera di Consiglio n° 35 del 20/11/2014.

Art. 28 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore secondo le disposizioni dello Statuto Comunale.

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