Pulizia e ispezione via Avogari (Det. 106/2019 – € 2098)

INTERVENTO DI PULIZIA E VIDEO ISPEZIONE IN VIA AVOGARI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA MASSOLIN


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che è necessario procedere con una video ispezione, di un tratto di condotta
interrata in via Avogari, al fine di individuare l’origina di uno sversamento di acque saponate sulla
condotta irrigua;
CONSIDERATO che per procedere alla video ispezione è necessario eseguire anche una
pulizia della condotta;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti
pubblici, per importi inferiori a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto;
VISTO quanto riportato nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC – Autorità Nazionale
Anticorruzione, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1 097 del 26 ottobre 201 6
ed aggiornate al Decreto Legislativo 1 9 aprile 201 7, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 201 8, in particolare considerato che nel caso di affidamento diretto la procedura di
affidamento può essere svolta modo semplificato, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza nella selezione dell’operatore affidatario;
DATO ATTO che a seguito di indizione di apposita RDO n 2229836 con 5 ditte, all’interno
del MEPA, per intervento di pulizia a e video ispezione in via Avogari, è risultato che la migliore
offerta è quella presentata dalla ditta FRATELLI MASSOLIN S.R.L. con sede a VIA DEL BELLATO,
1 0, 31 050, PONZANO VENETO (TV) al prezzo complessivo di € 1 .720,00 IVA esclusa; il contratto
sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 1 3 del predetto art. 1
del D.L. n. 95/201 2, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di Centrali
regionali di committenza che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico.
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50/201 6;
VISTO l’art. 1 07 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 1 9 gennaio 201 9 recante
l’esame e l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 201 9 e Piano degli Obiettivi;
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 1 8.02.201 9 di nomina del Responsabile dell’area tecnica
Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP ing. i. Alessandro Mazzero, e il parere favorevole da parte del Responsabile del
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 106 del 27-03-2019 – pag. 1
Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 1 47 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1 ) di affidare tramite MEPA alla ditta FRATELLI MASSOLIN S.R.L. con sede a VIA DEL
BELLATO, 1 0, 31 050, PONZANO VENETO (TV) partita Iva: 0341 31 70261 , l’intervento di
pulizia a e video ispezione in via Avogari;
2) di assumere, l’impegno di spesa di complessivi € 2.098,40 (Iva compresa) a favore della ditta
FRATELLI MASSOLIN S.R.L. con sede a VIA DEL BELLATO, 1 0, 31 050, PONZANO VENETO
(TV per l’intervento di pulizia a e video ispezione in via Avogari al cap. 3099 del bilancio 201 9;
3) di dare atto che il CIG è: Z42274443C;
4) di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 201 9 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica;
5) di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante ordine diretto nel portale di acquistinretepa,
con invio telematico ed il tempo assegnato per l’esecuzione della fornitura è di giorni 30 dalla
comunicazione di aggiudicazione;
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Sospensione attività per inquinamento acustico – proroga termini lavori (Ord. 120/2018)

ORDINANZA DI PROROGA TERMINI DEI LAVORI E SOSPENSIONE ATTIVITA’ PER IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO ” OMISSIS ” SITO IN VIA OMISSIS “, A SEGUITO MANCATO ADEMPIMENTO ORDINANZA N. 23 DEL 9 FEBBRAIO 2018, NONCHE’ ORDINANZA N. 62 DEL 26 APRILE 2018


IL SINDACO
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 23 del 9 febbraio 2018 ad oggetto:
“ORDINANZA DI BONIFICA INQUINAMENTO ACUSTICO NEI LIMITI FISSATI DAL
DPCM 14/11/1997 PER IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO “come
individuato nell’allego alla presente non pubblicato per motivi di riservatezza”
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 62 DEL 26-04-2018 ad oggetto:
ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ ORARIO PER IL PUBBLICO
ESERCIZIO DENOMINATO ” come individuato nell’allego alla presente non
pubblicato per motivi di riservatezza”, A SEGUITO MANCATO ADEMPIMENTO
ORDINANZA N. 23 DEL 9 FEBBRAIO 2018 “INQUINAMENTO ACUSTICO NEI
LIMITI FISSATI DAL DPCM 14/11/1997.” con la quale si fa presente che qualora
venga accertato che in seguito all’esecuzione di lavori di mitigazione acustica dei
locali le emissioni di rumori rispettano i parametri di cui al D.P.C.M. 14.11.1997,
l’ordinanza di sospensione veniva rimossa anticipatamente e che alla scadenza del
termine di 45 giorni l’attività potrà essere ripresa solo se eseguiti i lavori di
mitigazione acustica, in mancanza dei quali l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
verrà revocata.
Preliminarmente si osserva che la sospensione dell’attività era stata proposta in
quanto la società come individuato nell’allego alla presente non pubblicato per motivi
di riservatezza non aveva ottemperato a nessuna delle prescrizioni contenute
nell’ordinanza n. 23/2018, i cui fatti esposti e misurazioni riportate non sono mai stati
contestati.
RICHIAMATA la domanda qui acquisita al prot 13067 del 22 settembre 2018 con la
quale il sig. come individuato nell’allego alla presente non pubblicato per motivi di
riservatezza legale rappresentante della ditta come individuato nell’allego alla
presente non pubblicato per motivi di riservatezza, chiede la proroga dei termini di
fine lavori alla data del 27 ottobre 2018;
RICHIAMATA la domanda qui acquisita al prot. 13066 del 22 settembre 2018 con la
quale il sig. come individuato nell’allego alla presente non pubblicato per motivi di
riservatezza legale rappresentante della ditta come individuato nell’allego alla
presente non pubblicato per motivi di riservatezza, risponde alle osservazioni in
merito alla CILA per la mitigazione sonora per il locale adibito a Ristorante e alla
“richiesta di ampliamento della licenza per attività denominata come individuato
nell’allego alla presente non pubblicato per motivi di riservatezza” rif. Prat.
2018V0068, con la quale lo scrivente richiede che l’iter autorizzativo all’apertura
dell’attività commerciale e del suo ampliamento proceda impegnandosi a far eseguire
i lavori di isolamento acustico prescritti;
VERIFICATO che alla data odierna non risulta depositata la dichiarazione di fine
lavori inerente ai lavori prescritti con l’ordinanza 23/2018 sopra citata quindi, la
società non ha ancora, in modo inequivocabile, ottemperato alle prescrizioni riportate
nell’ordinanza n. 23/2018, nonché alle osservazioni e prescrizioni di cui al prot 11427
del 14/8/2018 che con il presente atto si intendono tutt’ora ribadite;
CONSIDERATO comunque, rendesi opportuno concedere una proroga dei termini di
fine lavori prescritta con l’ordinanza 23 del 9 febbraio 2018 al giorno 27/10/2018
nonché prorogare contestualmente la sospensione dell’attività alla stessa data,
specificando che non potranno essere concesse ulteriori proroghe;
Tutto ciò premesso,
visto l’art. 17 della L.R. n. 29/2007,
Visto l’art. 7 comma 1 L. 241/1990 riguardo la sussistenza delle particolare esigenze
di celerità del procedimento basato sulla necessità di tutelare Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31, n. 773 ed il lare qlautiievtoe rpeugboblalimcae;nto di
esecuzione, approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635;
Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana;
Visto la legge 26.10.95 n. 447;
Visto il DPCM 14/11/1997;
Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
per i motivi esposti in premessa il termine dei lavori e contestualmente la
sospensione dell’attività fino al 27 OTTOBRE 2018, alla società come individuato
nell’allego alla presente non pubblicato per motivi di riservatezza, titolare
dell’esercizio di somministrazione alimenti e bevande denominato “come individuato
nell’allego alla presente non pubblicato per motivi AVVISA di riservatezza”,
che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà segnalato dagli organi di
controllo e di vigilanza all’Autorità Giudiziaria competente al fine dell’applicazione
delle sanzioni previste dal codice penale nonché delle sanzioni amministrative
stabilite dalla normativa vigente;
Di trasmettere il presente atto alla:
 Prefettura di Treviso,
 Questura di Treviso,
 locale Stazione dei Carabinieri,
 Compagnia G.d.F. di Montebelluna,
 Servizio di Polizia Locale.
Dà mandato a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente
provvedimento.
Si precisa che:
 l’Amministrazione competente è il Comune di Volpago del Montello,
 l’Ufficio competente è l’Ufficio Attività Produttive, edilizia privata e urbanistica,
presso la sede municipale di piazza Ercole Bottani n. 4;
 l’oggetto del procedimento è costituito dal provvedimento di limitazione
dell’orario per interesse pubblico;
 il responsabile del procedimento è l’ing.i. Alessandro Mazzero.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120
giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199.
Volpago del Montello, li 12/10/2018
IL SINDACO
ING. PAOLO GUIZZO

Rinnovo autorizzazione provinciale ad emissioni in atmosfera in stabilimento SCANDIUZZI

SCANDIUZZI STEEL CONSTRUCTION SPA – via Piave, 14 VOLPAGO DEL MONTELLO. Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59.


IL DIRIGENTE
VISTA la domanda presentata in data 04/03/2016 per il
tramite del S.U.A.P., con cui la ditta SCANDIUZZI STEEL
CONSTRUCTION SPA (P.IVA 04493100269), con sede legale e
impianto in via Piave, 14 – VOLPAGO DEL MONTELLO – chiede
il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. n.59/2013 per rinnovo
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi
degli articoli 269 e 281 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006;
CONSIDERATO che la ditta SCANDIUZZI COSTRUZIONI IMPIANTI
SRL è in possesso dell’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera n.971/2005 del 07/11/2005 rilasciata ai sensi
dell’articolo 15 del D.P.R. n.203/1988 e del D.M. n.44/2004
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per lo stabilimento sito in via Martignago Basso a Volpago
del Montello;
RICHIAMATA la nota pervenuta in data 17/01/2008 prot.
n.6232 con la quale si comunica che il nuovo gestore dello
stabilimento è la ditta Scandiuzzi Spa e la sede
dell’impianto è identificata in via Piave, 14;
CONDIDERATA la documentazione pervenuta in data 07/09/2009
prot. n.59034;
CONSIDERATA la domanda di autorizzazione di carattere
generale pervenuta in data 15/12/2011 prot. n.131462 a nome
Scandiuzzi SpA per l’attività di saldatura svolta presso lo
stabilimento di via Piave, 14 ai sensi dell’articolo 272
comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota pervenuta in data 24/05/2012 con cui viene
comunicato che, a seguito di una scissione di ramo di
azienda, il nuovo gestore dell’impianto è la ditta
Scandiuzzi Steel Constructions SpA;
CONSIDERATO che la richiesta al Comune di Volpago del
Montello di esprimere il parere ai sensi dell’articolo 269
comma 3 del D.Lgs 152/2006 sugli interventi in oggetto
datata 20/10/2016 prot. n.87995, trascorso il termine
concesso, non ha avuto riscontro;
VISTA la documentazione allegata all’istanza in merito
all’utilizzo delle superfici scoperte annesse allo
stabilimento e alla loro estensione;
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CONSIDERATO che da tale relazione non emergono con la
necessaria chiarezza gli elementi per valutare l’eventuale
assoggettabilità della ditta alle prescrizioni contenute
nell’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
di Tutela delle Acque;
RITENUTO, pertanto, che la ditta debba integrare quanto già
trasmesso con una relazione tecnica e relativo elaborato
grafico, che specifichi:
– quanta parte della superficie scoperta sia effettivamente
destinata a:
• deposito dei rifiuti con le modalità di stoccaggio
degli stessi;
• aree in cui vengono effettuate lavorazioni;
• aree interessate da operazioni di carico/scarico;
-la tipologia e le modalità di stoccaggio dei semilavorati
metallici costituenti la materia prima, al fine di evitare
il trascinamento di solidi in sospensione a seguito degli
eventi atmosferici;
-l’eventuale presenza di erogatori carburante all’interno
dello stabilimento;
-le eventuali procedure operative finalizzate alla gestione
dei piazzali, al contenimento e alla raccolta di eventuali
sversamenti;
-le modalità di gestione delle acque meteoriche di
dilavamento dell’intero stabilimento;
Pag. 3 di 6
VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;
ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, la completezza dell’istruttoria
condotta ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs.
n.267/2000;
VISTI la L.R. n.33/1985, il D.Lgs. n.152/2006, il Piano di
Tutela delle Acque e s.m.i. e il D.P.R. n. 59/2013;
VISTI il D.Lgs. n.267/2000 e il Regolamento Provinciale di
Organizzazione;
DECRETA
ART. 1 – È adottata la presente Autorizzazione Unica
Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l’attività
svolta dalla ditta SCANDIUZZI STEEL CONSTRUCTION SPA
nell’impianto sito in via Piave, 14 – VOLPAGO DEL
MONTELLO, relativamente alle emissioni in atmosfera, ai
sensi del D.Lgs. 152/2006 degli articoli 270, 271 e 275
comma 2.
ART. 2 – Il decreto n.971/2005 del 07/11/2005 e l’adesione
all’autorizzazione di carattere generale, citati in
premessa, sono revocati a far data dal rilascio della
presente autorizzazione.
ART. 3 – La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e
le prescrizioni definite nell’allegato tecnico che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
ART. 4 – Ogni modifica sostanziale dell’impianto deve
Pag. 4 di 6
essere preventivamente autorizzata.
ART. 5 – L’Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15
anni ed è rinnovabile ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
n.59/2013.
ART. 6 – La ditta entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio
del presente atto deve trasmettere a questa Amministrazione
una relazione tecnica con relativo elaborato grafico che
integri quanto già trasmesso, specificando:
– quanta parte della superficie scoperta sia effettivamente
destinata a:
• deposito dei rifiuti indicando le modalità di
stoccaggio degli stessi;
• aree in cui vengono effettuate lavorazioni;
• aree interessate da operazioni di carico/scarico;
– la tipologia e le modalità di stoccaggio dei semilavorati
metallici costituenti la materia prima, al fine di evitare
il trascinamento di solidi in sospensione a seguito degli
eventi atmosferici verso i corpi ricettivi esistenti;
– l’eventuale presenza di erogatori carburante all’interno
dello stabilimento;
– le eventuali procedure operative finalizzate alla
gestione dei piazzali, al contenimento e alla raccolta di
eventuali sversamenti;
– le modalità di gestione delle acque meteoriche di
dilavamento dell’intero stabilimento.
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Tale elaborato grafico dovrà riportare, inoltre, lo schema
delle reti fognarie presenti e i relativi punti di scarico.
ART. 7 – La presente autorizzazione è adottata restando
comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i
provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi
all’art. 1.
art. 8 – Avverso l’Autorizzazione Unica Ambientale è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel
termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti
dal rilascio della stessa.
ART. 9 – Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. del
Comune di Volpago del Montello perché lo rilasci, nelle
forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all’A.R.P.A.V.
(Dipartimento Provinciale di Treviso) e va affisso all’Albo
della Provincia e del Comune.
Dott. Simone Busoni


EMISSIONI IN ATMOSFERA – VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI
Per l’individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla tavola in scala 1:200,
datata marzo 2016, allegata all’istanza di AUA pervenuta in data 04.03.2016, n. prot.
20223.16.
Operazioni di granigliatura e taglio termico
Punti di emissione K1-K3
Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 10 mg/m3
Parametro: metalli nelle polveri
Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in
Tabella B, parte II, allegato I alla parte V del D. lgs. 152/06.
Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazione
Le emissioni in atmosfera, rilasciate dai punti di emissione identificati con i numeri K4,
K5, Kn ed afferenti alle operazioni di produzione calore con 2 impianti termici e 43
pannelli radianti con potenzialità termica nominale rispettivamente di 34,8 kW, 124,3
kW, 1720 kW, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.
lgs. 152/06.
Misure analitiche di autocontrollo
Operazioni di granigliatura e taglio termico
Punti di emissione K1-K3
La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità
annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di
autocontrollo.
Operazioni di verniciatura
Punto di emissione K2
Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 3 mg/m3
Parametro: composti organici volatili
L’Attività di verniciatura su metallo, per la tipologia e quantità di materie prime
contenenti solventi utilizzati, ricade nel campo di applicazione dell’art. 275 del D. lgs.
152/06 con le attività individuate al punto 2 lett. c), parte II, allegato III alla parte V del
D. lgs. 152/06 e al punto 8, parte III, allegato III alla parte V del medesimo decreto.
Per le operazioni di verniciatura, effettuate con l’impiantistica, le materie prime, e
l’operatività dichiarate nella domanda del 04.03.2016, il gestore dovrà garantire i
seguenti valori di emissione limite:
Emissione totale 5.134 kg COV/anno Flusso di massa kg COV/h
Emissione convogliata 3.851 kg COV/anno 10,88
Emissione diffusa 1.284 kg COV/anno
Conformita’ ai valori limite di emissione e piano di gestione solventi
Il gestore deve dimostrare la conformità delle emissioni di composti organici volatili
generate dall’attività di verniciatura ai valori di emissione stabiliti al precedente
paragrafo per:
– emissioni convogliate
– emissioni diffuse
Il gestore deve elaborare e trasmettere un piano di gestione solventi secondo le
indicazioni riportate nella parte V dell’allegato III alla parte V del D. lgs. 152/06. Per
l’elaborazione del Piano di Gestione Solventi l’azienda deve quantificare:
– l’input di solvente
– il consumo di solvente
– il recupero (mediante registrazione puntuale del materiale recuperato)
– l’operatività degli impianti di verniciatura
– la presenza di solvente nei rifiuti prodotti
– le emissioni diffuse
– le emissioni convogliate
Misure analitiche di autocontrollo
Operazioni di verniciatura
Punto di emissione K2
La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità
annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di
autocontrollo;
Si prescrive di elaborare, aggiornare e trasmettere il piano di gestione solventi con
cadenza annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione. Per la
compilazione del bilancio di massa previsto dal piano di gestione dei solventi la ditta
deve utilizzare un periodo di osservazione di almeno 10 mesi.
– I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell’impianto nelle
condizioni di esercizio più gravose;
– i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro
rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
– per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e
la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale
UNICHIM n.158/88;
– per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni
relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e
quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato
ai prelievi.
Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera
Sistemi di trattamento degli effluenti gassosi presenti:
Operazione Sistema di trattamento Punto di emissione
Griglia di verniciatura Sistema di abbattimento ad
umido
K2
Sabbiatura Ciclone + filtro a cartucce K1
Taglio termico 2 filtri a cartucce in
parallelo
K3
– L’esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire,
per qualunque condizione di funzionamento dell’impianto industriale cui sono
collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l’autorizzazione;
– le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento
devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all’atto
della loro progettazione;
– le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere
documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
– qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento necessaria per
la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora
non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la
fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli
impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa
in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.
Accessibilità ai punti di campionamento e misura
Il punto di emissione K2 deve essere dotato di 2 prese per misure e campionamenti, con
diametro interno di 4 pollici, munite di flangia, poste sulla stessa sezione a 90° l’una
dall’altra.
I requisiti relativi al posizionamento delle prese per misure e campionamenti e alle
caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e
campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato
nel documento A.R.P.A.V. “Standardizzazione delle metodologie operative per il
controllo delle emissioni in atmosfera” pubblicato sul sito internet della Provincia di
Treviso: www.provincia.treviso.it.
Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico,
questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l’esecuzione
di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie
all’esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).
Metodi analitici
– Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1:2013 per la misura di velocità e portata
dei flussi gassosi convogliati;
– Metodo di cui alla norma UNI CEN/TS 13649 per la misura dei composti organici
volatili;
– Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri.

Sospensione attività per inquinamento acustico (Ord. 62/2018)

ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ ORARIO PER IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO “OMISSIS” SITO IN VIA OMISSIS”, A SEGUITO MANCATO ADEMPIMENTO ORDINANZA N. 23 DEL 9 FEBBRAIO 2018 “INQUINAMENTO ACUSTICO NEI LIMITI FISSATI DAL DPCM 14/11/1997.


IL SINDACO
Visto il preavviso di sospensione dell’attività a partire dal 24 aprile 2018 all’8 giugno
2018 per le ragioni ivi esposte del 07.04.2018 prot. 5088;
esaminato l’atto di intervento della proprietaria OMISSIS del 17 aprile 2018 e
protocollato in data 18.04.2018 al n. 5723, con cui richiede l’archiviazione del
procedimento di cui sopra per una serie di ragioni così riassumibili:
1) le segnalazione di rumori molesti da parte dei residenti del Condominio
OMISSIS risulterebbero riportate genericamente e non vi sarebbe prova del
degrado del piazzale antistante l’esercizio;
2) le segnalazioni dell’ARPAV, che avrebbero determinato l’ordinanza n. 23
del 9 febbraio 2018, risulterebbero genericamente richiamate e non
risulterebbero portate a conoscenza degli interessati;
3) il Comune non avrebbe risposto all’istanza di proroga dei termini riportati
nell’ordinanza n. 23/2018 presentata da OMISSIS.;
Preliminarmente si osserva che la sospensione dell’attività è stata proposta in quanto
la società OMISSIS non ha ottemperato a nessuna delle prescrizioni contenute
nell’ordinanza n. 23/2018, i cui fatti esposti e misurazioni riportate non sono mai stati
contestati.
A ciò si aggiunga che le segnalazioni dei residenti del Condominio OMISSIS sono
circostanza nota a tutti (vedi sentenza TAR Veneto n. 848/2017) e lo stato di degrado
ha trovato ulteriore conferma nel procedimento culminato con ordinanza n. 58 del 20
aprile 2018 (ordinanza ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2000 per la rimozione e lo
smaltimento dei rifiuti, depositati in modo incontrollato dalla Ditta OMISSIS
Ma ciò che rileva principalmente è che la società OMISSIS non abbia in modo
inequivocabile ottemperato alle prescrizioni riportate nell’ordinanza n. 23/2018, che è
stata preceduta, da misurazioni empiriche dell’ARPAV, rese note all’interessato (si
veda nota di trasmissione dell’ARPAV dell’11 gennaio 2018 prot. n. 2340) e che non
è questa la sede per contestarne i presupposti.
Inoltre il richiamo alla richiesta di proroga presentata dalla società OMISSIS è
irrilevante, non essendo la diretta destinataria delle prescrizioni riportate
nell’ordinanza n. 23/2018 e non avendo la disponibilità dei locali (circostanza
comprovata dal ricorso per sfratto) ne la certezza dei termini entro cui potrà disporvi.
– Non si vedono poi quali siano gli asseriti danni che deriverebbero alla
proprietaria dalla sospensione temporanea dell’attività svolta da OMISSIS, nei cui
confronti pende una causa di sfratto per morosità e che certamente non avrà la
disponibilità dei locali prima della scadenza del termine finale della sospensione.
Per completezza si fa presente che qualora venga accertato che in seguito
all’esecuzione di lavori di mitigazione acustica dei locali le emissioni di rumori
rispettano i parametri di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, l’ordinanza di sospensione verrà
rimossa anticipatamente.
Alla scadenza del termine di 45 giorni l’attività potrà essere ripresa solo se
eseguiti i lavori di mitigazione acustica, in mancanza dei quali l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività verrà revocata.
Tutto ciò premesso,
visto l’art. 17 della L.R. n. 29/2007,
Visto l’art. 7 comma 1 L. 241/1990 riguardo la sussistenza delle particolare esigenze
di celerità del procedimento basato sulla necessità di tutelare Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31, n. 773 ed il lare qlautiievtoe rpeugboblalimcae;nto di
esecuzione, approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635;
Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana;
Visto la legge 26.10.95 n. 447;
Visto il DPCM 14/11/1997;
Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
per i motivi esposti in premessa la sospensione dell’attività dal 27 APRILE 2018 al
10 GIUGNO 2018, alla società OMISSIS, titolare dell’esercizio di somministrazione
alimenti e bevande denominato “OMISSIS”, sito in via OMISSIS in persona del legale
rappresentante sig. OMISSIS AVVISA
che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà segnalato dagli organi di
controllo e di vigilanza all’Autorità Giudiziaria competente al fine dell’applicazione
delle sanzioni previste dal codice penale nonché delle sanzioni amministrative
stabilite dalla normativa vigente;
Di trasmettere il presente atto alla:
Prefettura  di Treviso,
 Questura di Treviso,
 locale Stazione dei Carabinieri,
 Compagnia G.d.F. di Montebelluna,
 Servizio di Polizia Locale.
Dà mandato a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente
provvedimento.
Si precisa che:
 l’Amministrazione competente è il Comune di Volpago del Montello,
 l’Ufficio competente è l’Ufficio Attività Produttive, edilizia privata e urbanistica,
presso la sede municipale di piazza Ercole Bottani n. 4;
 l’oggetto del procedimento è costituito dal provvedimento di limitazione
dell’orario per interesse pubblico;
 il responsabile del procedimento è il l’ing. i. Alessandro Mazzero.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120
giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199.
Volpago del Montello, li 26/04/2018
IL SINDACO
Ing. Paolo Guizzo

Rimozione rifiuti e ripristino luoghi (Ord. 60/2018)

EREDI OMISSIS. ORDINANZA DI RIMOZIONE/SMALTIMENTO RIFIUTI – RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI


Il Sindaco del Comune di Volpago del Montello
PREMESSO
che il D. Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee – la disciplina
nazionale per la gestione dei rifiuti, nella parte IV – Norme in materia di gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
che, in particolare, l’art.192 del citato decreto, impone il divieto di abbandono – e deposito
incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonchè l’immissione di rifiuti di qualsiasi
genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede al comma 3, in caso di violazione
del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l’avvio al recupero o
lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
VISTO
– il verbale datato 26.02.2018, prot. n° 3012, rif. n. 5pg/2016 e 5pg/2014 redatto dal
Responsabile di Polizia Locale del Comune di Volpago del Montello, con allegata
documentazione fotografica, in cui si legge che nell’area oggetto del sopralluogo,
“sono ancora presenti, in massiccia quantità, blocchi in cemento, pali in cemento,
laterizi vari, marmo, sparsi su una superficie che misura m 16×12…..di cui si ritiene
metà circa ricadano nel mappale 1357, foglio 22…..”
– visto il verbale precedente, datato 26/06/2014 prot. 0008412- cui è seguita l’Ordinanza
n. 75 del 31/07/2017 relativamente alla parte di rifiuti abbandonata sull’area descritta
al catasto al Foglio n° 22, Mappale n° 1358.
ORDINA
ai Sigg. OMISSIS in qualità di comproprietari del fondo, eredi di OMISSIS, deceduto il
22/02/2016, residenti OMISSIS, la caratterizzazione, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti
presenti nell’area ed il ripristino dello stato dei luoghi;
PRESCRIVE
ai fini dello smaltimento, la presentazione entro 15 giorni dal ricevimento del presente
provvedimento, di un programma di smaltimento dei rifiuti oggetto della presente ordinanza,
che contenga almeno i seguenti elementi:
– natura e quantità dei rifiuti;
– impianti autorizzati ove saranno smaltiti i rifiuti;
– tempi di attuazione del programma di smaltimento.
Si informa che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge 241/90 è l’ing.
i. Mazzero Alessandro, responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP.
Avverso il presente procedimento è ammesso il ricorso al TAR Veneto entro 60 gg. dal
ricevimento, oppure il ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dal ricevimento.
La mancata ottemperanza al presente provvedimento sarà perseguita ai sensi dell’art. 255
comma 3 testo unico d.lgs 152 del 2006.
Il Sindaco
Guizzo ing. Paolo