EREDI OMISSIS. ORDINANZA DI RIMOZIONE/SMALTIMENTO RIFIUTI – RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI
Il Sindaco del Comune di Volpago del Montello
PREMESSO
che il D. Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee – la disciplina
nazionale per la gestione dei rifiuti, nella parte IV – Norme in materia di gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
che, in particolare, l’art.192 del citato decreto, impone il divieto di abbandono – e deposito
incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonchè l’immissione di rifiuti di qualsiasi
genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede al comma 3, in caso di violazione
del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l’avvio al recupero o
lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
VISTO
– il verbale datato 26.02.2018, prot. n° 3012, rif. n. 5pg/2016 e 5pg/2014 redatto dal
Responsabile di Polizia Locale del Comune di Volpago del Montello, con allegata
documentazione fotografica, in cui si legge che nell’area oggetto del sopralluogo,
“sono ancora presenti, in massiccia quantità, blocchi in cemento, pali in cemento,
laterizi vari, marmo, sparsi su una superficie che misura m 16×12…..di cui si ritiene
metà circa ricadano nel mappale 1357, foglio 22…..”
– visto il verbale precedente, datato 26/06/2014 prot. 0008412- cui è seguita l’Ordinanza
n. 75 del 31/07/2017 relativamente alla parte di rifiuti abbandonata sull’area descritta
al catasto al Foglio n° 22, Mappale n° 1358.
ORDINA
ai Sigg. OMISSIS in qualità di comproprietari del fondo, eredi di OMISSIS, deceduto il
22/02/2016, residenti OMISSIS, la caratterizzazione, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti
presenti nell’area ed il ripristino dello stato dei luoghi;
PRESCRIVE
ai fini dello smaltimento, la presentazione entro 15 giorni dal ricevimento del presente
provvedimento, di un programma di smaltimento dei rifiuti oggetto della presente ordinanza,
che contenga almeno i seguenti elementi:
– natura e quantità dei rifiuti;
– impianti autorizzati ove saranno smaltiti i rifiuti;
– tempi di attuazione del programma di smaltimento.
Si informa che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge 241/90 è l’ing.
i. Mazzero Alessandro, responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP.
Avverso il presente procedimento è ammesso il ricorso al TAR Veneto entro 60 gg. dal
ricevimento, oppure il ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dal ricevimento.
La mancata ottemperanza al presente provvedimento sarà perseguita ai sensi dell’art. 255
comma 3 testo unico d.lgs 152 del 2006.
Il Sindaco
Guizzo ing. Paolo