Sospensione attività per inquinamento acustico (Ord. 62/2018)

ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ ORARIO PER IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO “OMISSIS” SITO IN VIA OMISSIS”, A SEGUITO MANCATO ADEMPIMENTO ORDINANZA N. 23 DEL 9 FEBBRAIO 2018 “INQUINAMENTO ACUSTICO NEI LIMITI FISSATI DAL DPCM 14/11/1997.


IL SINDACO
Visto il preavviso di sospensione dell’attività a partire dal 24 aprile 2018 all’8 giugno
2018 per le ragioni ivi esposte del 07.04.2018 prot. 5088;
esaminato l’atto di intervento della proprietaria OMISSIS del 17 aprile 2018 e
protocollato in data 18.04.2018 al n. 5723, con cui richiede l’archiviazione del
procedimento di cui sopra per una serie di ragioni così riassumibili:
1) le segnalazione di rumori molesti da parte dei residenti del Condominio
OMISSIS risulterebbero riportate genericamente e non vi sarebbe prova del
degrado del piazzale antistante l’esercizio;
2) le segnalazioni dell’ARPAV, che avrebbero determinato l’ordinanza n. 23
del 9 febbraio 2018, risulterebbero genericamente richiamate e non
risulterebbero portate a conoscenza degli interessati;
3) il Comune non avrebbe risposto all’istanza di proroga dei termini riportati
nell’ordinanza n. 23/2018 presentata da OMISSIS.;
Preliminarmente si osserva che la sospensione dell’attività è stata proposta in quanto
la società OMISSIS non ha ottemperato a nessuna delle prescrizioni contenute
nell’ordinanza n. 23/2018, i cui fatti esposti e misurazioni riportate non sono mai stati
contestati.
A ciò si aggiunga che le segnalazioni dei residenti del Condominio OMISSIS sono
circostanza nota a tutti (vedi sentenza TAR Veneto n. 848/2017) e lo stato di degrado
ha trovato ulteriore conferma nel procedimento culminato con ordinanza n. 58 del 20
aprile 2018 (ordinanza ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2000 per la rimozione e lo
smaltimento dei rifiuti, depositati in modo incontrollato dalla Ditta OMISSIS
Ma ciò che rileva principalmente è che la società OMISSIS non abbia in modo
inequivocabile ottemperato alle prescrizioni riportate nell’ordinanza n. 23/2018, che è
stata preceduta, da misurazioni empiriche dell’ARPAV, rese note all’interessato (si
veda nota di trasmissione dell’ARPAV dell’11 gennaio 2018 prot. n. 2340) e che non
è questa la sede per contestarne i presupposti.
Inoltre il richiamo alla richiesta di proroga presentata dalla società OMISSIS è
irrilevante, non essendo la diretta destinataria delle prescrizioni riportate
nell’ordinanza n. 23/2018 e non avendo la disponibilità dei locali (circostanza
comprovata dal ricorso per sfratto) ne la certezza dei termini entro cui potrà disporvi.
– Non si vedono poi quali siano gli asseriti danni che deriverebbero alla
proprietaria dalla sospensione temporanea dell’attività svolta da OMISSIS, nei cui
confronti pende una causa di sfratto per morosità e che certamente non avrà la
disponibilità dei locali prima della scadenza del termine finale della sospensione.
Per completezza si fa presente che qualora venga accertato che in seguito
all’esecuzione di lavori di mitigazione acustica dei locali le emissioni di rumori
rispettano i parametri di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, l’ordinanza di sospensione verrà
rimossa anticipatamente.
Alla scadenza del termine di 45 giorni l’attività potrà essere ripresa solo se
eseguiti i lavori di mitigazione acustica, in mancanza dei quali l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività verrà revocata.
Tutto ciò premesso,
visto l’art. 17 della L.R. n. 29/2007,
Visto l’art. 7 comma 1 L. 241/1990 riguardo la sussistenza delle particolare esigenze
di celerità del procedimento basato sulla necessità di tutelare Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31, n. 773 ed il lare qlautiievtoe rpeugboblalimcae;nto di
esecuzione, approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635;
Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana;
Visto la legge 26.10.95 n. 447;
Visto il DPCM 14/11/1997;
Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
per i motivi esposti in premessa la sospensione dell’attività dal 27 APRILE 2018 al
10 GIUGNO 2018, alla società OMISSIS, titolare dell’esercizio di somministrazione
alimenti e bevande denominato “OMISSIS”, sito in via OMISSIS in persona del legale
rappresentante sig. OMISSIS AVVISA
che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà segnalato dagli organi di
controllo e di vigilanza all’Autorità Giudiziaria competente al fine dell’applicazione
delle sanzioni previste dal codice penale nonché delle sanzioni amministrative
stabilite dalla normativa vigente;
Di trasmettere il presente atto alla:
Prefettura  di Treviso,
 Questura di Treviso,
 locale Stazione dei Carabinieri,
 Compagnia G.d.F. di Montebelluna,
 Servizio di Polizia Locale.
Dà mandato a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente
provvedimento.
Si precisa che:
 l’Amministrazione competente è il Comune di Volpago del Montello,
 l’Ufficio competente è l’Ufficio Attività Produttive, edilizia privata e urbanistica,
presso la sede municipale di piazza Ercole Bottani n. 4;
 l’oggetto del procedimento è costituito dal provvedimento di limitazione
dell’orario per interesse pubblico;
 il responsabile del procedimento è il l’ing. i. Alessandro Mazzero.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120
giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199.
Volpago del Montello, li 26/04/2018
IL SINDACO
Ing. Paolo Guizzo

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