ELENCO DEI RAPPORTI E DELLE ORDINANZE DI SOSPENSIONE DI OPERE E LOTTIZZAZIONI ABUSIVE MESE DI APRILE 2018
Vedi allegato >> Elenco 2018-05-03 Rapporti Ordinanze Opere Abusive
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ELENCO DEI RAPPORTI E DELLE ORDINANZE DI SOSPENSIONE DI OPERE E LOTTIZZAZIONI ABUSIVE MESE DI APRILE 2018
Vedi allegato >> Elenco 2018-05-03 Rapporti Ordinanze Opere Abusive
Vedi allegato >> Elenco 2018-05-05 Permessi di Costruire Aprile 2018
SOSPENSIONE DEI LAVORI E CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA’ DALL’ AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E PERMESSO DI COSTRUIRE.
Visto il verbale di sopralluogo in data 18/04/2018, pervenuto al Prot. n. 5802 del 19/04/2018
– Rif. n. 03/P.G. da parte del Comando di Polizia Locale del Comune di Volpago del
Montello, ed avente ad oggetto la segnalazione di abuso edilizio di carattere penale su
immobili catastalmente identificati al Fg. 2 m.n. 154, 551;
Richiamate le seguenti norme:
R.D. 30/12/1923 n. 3267; L.- R. 13/09/1978 n. 52;
– Direttiva Comunitaria 92/43/CEE; D.P.R. 08/09/1997 n. 357, art. 5; D.G.R.V. 29/08/2018
n. 1400 (che dal 01.10.2017 ha sostituito la DGRV n. 2299/14);
– D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, art. 107 comma 3 lettera g);
– D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 76;
– Legge 07/08/1990 n. 241 e smi;
– Legge 28/02/1985 n. 47 e smi;
– L.R. 27/06/1985 n. 61 e smi;
– L.R. 23/04/2004 n. 11 e smi;
– D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e smi, artt. 10, 31, 44;
– D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e smi, artt. 146, 167, 181;
Visti:
– il vincolo idrogeologico apposto con provvedimento del 08/05/1976 ai sensi del R.D.
3267/23;
– il D.M.14/04/1975: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante
i comuni di Nervesa, Giavera, Volpago, Montebelluna e Crocetta”;
– il Piano d’Area del Montello approvato con D.C.R. n. 36 del 31/07/2003 e successive
varianti;
– il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.G.R. n. 1137 del
23/03/2010;
la variante di adeguamento dello strumento urbanistico vigente (PRG) – al Piano d’Area del
Montello approvata con D.C.C. n. 41 del 23/07/2007;
– le Norme Tecniche di Attuazione del PRG adeguato al PAM, art. 28 ;
– il Piano di Assetto del Territorio approvato nella Conferenza di Servizi del 11/03/2016 e
vigente dal 10/06/2016;
Descrizione delle opere accertate e norme violate:
Edificio 1) della citata comunicazione – relazione tecnica di sopralluogo:
Tettoia stabilmente fissata al suolo di forma rettangolare, realizzata in aderenza ed ancorata
a Nord ed ad Est all’immobile principale, sorretta a Sud da colonna in muratura; è presente
inoltre putrella rompitratta e relativa colonna in acciaio fissata al suolo a sostegno delle travi
della copertura. La struttura è fissata al suolo su platea in calcestruzzo, ed è dotata di
copertura con tetto ad una falda con leggera pendenza, costituito da travi in legno e tavole,
coperta con materiale termo isolante e guaina impermeabile e dotata di grondaie e pluviali.
La struttura non risulta tamponata lateralmente sul lato Ovest e Sud e presenta le seguenti
misure: Lunghezza metri 9,26 ca. Larghezza metri 7,07 ca., altezze misurate sotto trave
copertura: metri 3,10 ca., sotto tavole copertura altezza metri 3,27 ca.
E’ stato eseguito inoltre ampliamento del fabbricato della parte in muratura contigua alla
tettoia Lung. 3,43 m ca. Larg. 3 m. ca. Altezza 3,35 m circa.
Norme violate: D. Lgs. 42/04 art. 181 in materia di vincolo paesaggistico e ambientale; DPR
380/01 Art. 31 e 44 comma 1 lett. c del DPR 380 /01 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutto ciò premesso,
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ATTIVITA’ PRODUTTIVE – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA
ORDINA
al Sig. OMISSIS in qualità di proprietario del fondo sul quale insistono le opere abusive
ubicate al Fg. 2 m.n. 154, 551, nonché in qualità di direttore dei lavori;
alla soc.OMISSIS, in qualità di proprietario e titolare del Permesso di Costruire n. 6 del
23/01/2018,
al Sig. OMISSIS, in qualità di titolare dell’impresa esecutrice delle opere,
l’immediata sospensione dei lavori dalla data del 02/05/2018 fino a che non verrà
emesso il provvedimento definitivo, in quanto sono state eseguite opere in difformità
dai titoli abilitativi: edilizio, ambientale, paesaggistico.
La presente costituisce avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7-8 della L. 241/90 e smi.
Il responsabile del procedimento previsto dagli artt. 4-5-6 dalla L. 241/90 e smi è l’ing. i.
Alessandro Mazzero.
In caso di prosecuzione dei lavori nonostante il presente ordine di sospensione, si
applicherà quanto disposto dal DPR 380/01 e smi, art. 44 comma 1) lettera c).
Contro la presente ordinanza è consentito il ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla
notifica nei termini e nei modi previsti dagli articoli 2 e seguenti della Legge 06/12/1971 n.
1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica nei
termini e nei modi previsti dagli articoli 8 e seguenti del DPR 24/11/1971 n. 1199.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI
ing. i. Alessandro Mazzero
ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ ORARIO PER IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO “OMISSIS” SITO IN VIA OMISSIS”, A SEGUITO MANCATO ADEMPIMENTO ORDINANZA N. 23 DEL 9 FEBBRAIO 2018 “INQUINAMENTO ACUSTICO NEI LIMITI FISSATI DAL DPCM 14/11/1997.
IL SINDACO
Visto il preavviso di sospensione dell’attività a partire dal 24 aprile 2018 all’8 giugno
2018 per le ragioni ivi esposte del 07.04.2018 prot. 5088;
esaminato l’atto di intervento della proprietaria OMISSIS del 17 aprile 2018 e
protocollato in data 18.04.2018 al n. 5723, con cui richiede l’archiviazione del
procedimento di cui sopra per una serie di ragioni così riassumibili:
1) le segnalazione di rumori molesti da parte dei residenti del Condominio
OMISSIS risulterebbero riportate genericamente e non vi sarebbe prova del
degrado del piazzale antistante l’esercizio;
2) le segnalazioni dell’ARPAV, che avrebbero determinato l’ordinanza n. 23
del 9 febbraio 2018, risulterebbero genericamente richiamate e non
risulterebbero portate a conoscenza degli interessati;
3) il Comune non avrebbe risposto all’istanza di proroga dei termini riportati
nell’ordinanza n. 23/2018 presentata da OMISSIS.;
Preliminarmente si osserva che la sospensione dell’attività è stata proposta in quanto
la società OMISSIS non ha ottemperato a nessuna delle prescrizioni contenute
nell’ordinanza n. 23/2018, i cui fatti esposti e misurazioni riportate non sono mai stati
contestati.
A ciò si aggiunga che le segnalazioni dei residenti del Condominio OMISSIS sono
circostanza nota a tutti (vedi sentenza TAR Veneto n. 848/2017) e lo stato di degrado
ha trovato ulteriore conferma nel procedimento culminato con ordinanza n. 58 del 20
aprile 2018 (ordinanza ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2000 per la rimozione e lo
smaltimento dei rifiuti, depositati in modo incontrollato dalla Ditta OMISSIS
Ma ciò che rileva principalmente è che la società OMISSIS non abbia in modo
inequivocabile ottemperato alle prescrizioni riportate nell’ordinanza n. 23/2018, che è
stata preceduta, da misurazioni empiriche dell’ARPAV, rese note all’interessato (si
veda nota di trasmissione dell’ARPAV dell’11 gennaio 2018 prot. n. 2340) e che non
è questa la sede per contestarne i presupposti.
Inoltre il richiamo alla richiesta di proroga presentata dalla società OMISSIS è
irrilevante, non essendo la diretta destinataria delle prescrizioni riportate
nell’ordinanza n. 23/2018 e non avendo la disponibilità dei locali (circostanza
comprovata dal ricorso per sfratto) ne la certezza dei termini entro cui potrà disporvi.
– Non si vedono poi quali siano gli asseriti danni che deriverebbero alla
proprietaria dalla sospensione temporanea dell’attività svolta da OMISSIS, nei cui
confronti pende una causa di sfratto per morosità e che certamente non avrà la
disponibilità dei locali prima della scadenza del termine finale della sospensione.
Per completezza si fa presente che qualora venga accertato che in seguito
all’esecuzione di lavori di mitigazione acustica dei locali le emissioni di rumori
rispettano i parametri di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, l’ordinanza di sospensione verrà
rimossa anticipatamente.
Alla scadenza del termine di 45 giorni l’attività potrà essere ripresa solo se
eseguiti i lavori di mitigazione acustica, in mancanza dei quali l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività verrà revocata.
Tutto ciò premesso,
visto l’art. 17 della L.R. n. 29/2007,
Visto l’art. 7 comma 1 L. 241/1990 riguardo la sussistenza delle particolare esigenze
di celerità del procedimento basato sulla necessità di tutelare Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31, n. 773 ed il lare qlautiievtoe rpeugboblalimcae;nto di
esecuzione, approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635;
Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana;
Visto la legge 26.10.95 n. 447;
Visto il DPCM 14/11/1997;
Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
per i motivi esposti in premessa la sospensione dell’attività dal 27 APRILE 2018 al
10 GIUGNO 2018, alla società OMISSIS, titolare dell’esercizio di somministrazione
alimenti e bevande denominato “OMISSIS”, sito in via OMISSIS in persona del legale
rappresentante sig. OMISSIS AVVISA
che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà segnalato dagli organi di
controllo e di vigilanza all’Autorità Giudiziaria competente al fine dell’applicazione
delle sanzioni previste dal codice penale nonché delle sanzioni amministrative
stabilite dalla normativa vigente;
Di trasmettere il presente atto alla:
Prefettura di Treviso,
Questura di Treviso,
locale Stazione dei Carabinieri,
Compagnia G.d.F. di Montebelluna,
Servizio di Polizia Locale.
Dà mandato a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente
provvedimento.
Si precisa che:
l’Amministrazione competente è il Comune di Volpago del Montello,
l’Ufficio competente è l’Ufficio Attività Produttive, edilizia privata e urbanistica,
presso la sede municipale di piazza Ercole Bottani n. 4;
l’oggetto del procedimento è costituito dal provvedimento di limitazione
dell’orario per interesse pubblico;
il responsabile del procedimento è il l’ing. i. Alessandro Mazzero.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120
giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199.
Volpago del Montello, li 26/04/2018
IL SINDACO
Ing. Paolo Guizzo
ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DI TRATTO DI VIA MANCINO PER LAVORI DI RIFACIMENTO CONDOTTA IDROPOTABILE -PROROGA
PROROGAIL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta, di proroga pervenuta in data 24/04/2018 prot.5976/18, dall’ Alto Trevigiano
Servizi con sede in Montebelluna, quale incaricata per l’esecuzione di nuova condotta idropotabile
sulla sede stradale di via Mancino versante sud del Montello, tendente ad ottenere l’autorizzazione
alla temporanea chiusura del tratto interessato dai lavori, ditta incaricata dei lavori Kostruttiva SCPA
Via Ulloa 5 Marghera;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed evitare così
pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
RILEVATO che la carreggiata nel punto interessato dai lavori non consente la normale circolazione
stradale contemporaneamente all’esecuzione dei lavori;
CONSIDERATO che i lavori non sono stati ancora ultimati causa maltempo;
VISTO il Disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002
relativamente a segnaletica temporanea di cantiere;
VISTO che esiste la possibilità di deviare il traffico stradale su viabilità alternativa mediante posa di
idonea segnaletica temporanea di cantiere;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 13/2017;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12,21 e 30 reg esec. del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
LA TEMPORANEA CHIUSURA DELLA TRAFFICO VEICOLARE SU TRATTO DI VIA MANCINO
VERSANTE SUD RISPETTO A VIA 18 GIUGNO DAL 01/05/2018 AL 31/05/2018 CON EVENTUALE
PROROGA SINO AL TERMINE DEI LAVORI ONDE CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN
PREMESSA INDICATI.
LA SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE DEVE ESSERE COLLOCATA SOLAMENTE
DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI.
ISTITUZIONE TEMPORANEO DEL LIMITE MASSIMO DI 10 KMH NEL TRATTO INTERESSATO
DAI LAVORI.
1)Sul posto dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica stradale atta a segnalare la modifica
della viabilità conforme al decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
10/07/2002, nonché di segnalare la presenza di ostacoli o pericoli sulla carreggiata a causa dei lavori,
anche di notte se necessario. Chiusura con idonee transenne il tratto di strada, cartello di cantiere con
tutti i riferimenti previsti dall’art.21 cds e reg, cartello di lavori in corso, percorso alternativo sulle prime
traverse utili che precedono il tratto interessato dai lavori.
2) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con indumenti ad
alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
3) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di cantiere
4) L’impiego di semaforo per la regolazione del traffico dovrà tenere dei flussi di traffico transitanti e di
conseguenza la regolazione dei tempi dovrà essere fatta in modo da evitare incolonnamenti.
5) Al termine dei lavori procedere al ripristino del manto stradale mediante asfaltatura a caldo
conformemente alla regola dell’arte avendo cura di compattare l’area di intervento e di procedere ad
eventuale aggiunta in caso di formazione di avvallamenti, e secondo quanto prescritto dall’Ufficio
LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non creare
pericolo per la circolazione stradale.
7) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai lavori ed
esibita se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
8) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di cantiere
depositati sulla sede stradale.
9) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere fatta
comunicazione all’amministrazione Comunale;
10) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di cantiere si
rimanda a Dm del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2002 e relativi schemi segnaletici
differenziali in funzione del tipo di intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa in
materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle forze di
Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o molestia
derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di cantiere, restando in
capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa di
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto