Sospensione lavori per difformità da autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire (Ord. 63/2018)

SOSPENSIONE DEI LAVORI E CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA’ DALL’ AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E PERMESSO DI COSTRUIRE.


Visto il verbale di sopralluogo in data 18/04/2018, pervenuto al Prot. n. 5802 del 19/04/2018
– Rif. n. 03/P.G. da parte del Comando di Polizia Locale del Comune di Volpago del
Montello, ed avente ad oggetto la segnalazione di abuso edilizio di carattere penale su
immobili catastalmente identificati al Fg. 2 m.n. 154, 551;
Richiamate le seguenti norme:
R.D. 30/12/1923 n. 3267; L.- R. 13/09/1978 n. 52;
– Direttiva Comunitaria 92/43/CEE; D.P.R. 08/09/1997 n. 357, art. 5; D.G.R.V. 29/08/2018
n. 1400 (che dal 01.10.2017 ha sostituito la DGRV n. 2299/14);
– D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, art. 107 comma 3 lettera g);
– D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 76;
– Legge 07/08/1990 n. 241 e smi;
– Legge 28/02/1985 n. 47 e smi;
– L.R. 27/06/1985 n. 61 e smi;
– L.R. 23/04/2004 n. 11 e smi;
– D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e smi, artt. 10, 31, 44;
– D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e smi, artt. 146, 167, 181;
Visti:
– il vincolo idrogeologico apposto con provvedimento del 08/05/1976 ai sensi del R.D.
3267/23;
– il D.M.14/04/1975: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante
i comuni di Nervesa, Giavera, Volpago, Montebelluna e Crocetta”;
– il Piano d’Area del Montello approvato con D.C.R. n. 36 del 31/07/2003 e successive
varianti;
– il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.G.R. n. 1137 del
23/03/2010;
la variante di adeguamento dello strumento urbanistico vigente (PRG) – al Piano d’Area del
Montello approvata con D.C.C. n. 41 del 23/07/2007;
– le Norme Tecniche di Attuazione del PRG adeguato al PAM, art. 28 ;
– il Piano di Assetto del Territorio approvato nella Conferenza di Servizi del 11/03/2016 e
vigente dal 10/06/2016;
Descrizione delle opere accertate e norme violate:
Edificio 1) della citata comunicazione – relazione tecnica di sopralluogo:
Tettoia stabilmente fissata al suolo di forma rettangolare, realizzata in aderenza ed ancorata
a Nord ed ad Est all’immobile principale, sorretta a Sud da colonna in muratura; è presente
inoltre putrella rompitratta e relativa colonna in acciaio fissata al suolo a sostegno delle travi
della copertura. La struttura è fissata al suolo su platea in calcestruzzo, ed è dotata di
copertura con tetto ad una falda con leggera pendenza, costituito da travi in legno e tavole,
coperta con materiale termo isolante e guaina impermeabile e dotata di grondaie e pluviali.
La struttura non risulta tamponata lateralmente sul lato Ovest e Sud e presenta le seguenti
misure: Lunghezza metri 9,26 ca. Larghezza metri 7,07 ca., altezze misurate sotto trave
copertura: metri 3,10 ca., sotto tavole copertura altezza metri 3,27 ca.
E’ stato eseguito inoltre ampliamento del fabbricato della parte in muratura contigua alla
tettoia Lung. 3,43 m ca. Larg. 3 m. ca. Altezza 3,35 m circa.
Norme violate: D. Lgs. 42/04 art. 181 in materia di vincolo paesaggistico e ambientale; DPR
380/01 Art. 31 e 44 comma 1 lett. c del DPR 380 /01 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutto ciò premesso,
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ATTIVITA’ PRODUTTIVE – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA
ORDINA
al Sig. OMISSIS in qualità di proprietario del fondo sul quale insistono le opere abusive
ubicate al Fg. 2 m.n. 154, 551, nonché in qualità di direttore dei lavori;
alla soc.OMISSIS, in qualità di proprietario e titolare del Permesso di Costruire n. 6 del
23/01/2018,
al Sig. OMISSIS, in qualità di titolare dell’impresa esecutrice delle opere,
l’immediata sospensione dei lavori dalla data del 02/05/2018 fino a che non verrà
emesso il provvedimento definitivo, in quanto sono state eseguite opere in difformità
dai titoli abilitativi: edilizio, ambientale, paesaggistico.
La presente costituisce avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7-8 della L. 241/90 e smi.
Il responsabile del procedimento previsto dagli artt. 4-5-6 dalla L. 241/90 e smi è l’ing. i.
Alessandro Mazzero.
In caso di prosecuzione dei lavori nonostante il presente ordine di sospensione, si
applicherà quanto disposto dal DPR 380/01 e smi, art. 44 comma 1) lettera c).
Contro la presente ordinanza è consentito il ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla
notifica nei termini e nei modi previsti dagli articoli 2 e seguenti della Legge 06/12/1971 n.
1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica nei
termini e nei modi previsti dagli articoli 8 e seguenti del DPR 24/11/1971 n. 1199.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI
ing. i. Alessandro Mazzero

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