Sequestro allevamento cani – proroga termini (Ord. 106/2018)

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 24 LETT. F) D.P.R. 320/1954 IN RELAZIONE ALLA D.G.R. REGIONE VENETO 6.2.2007 A CARICO DEL SIG. OMISSIS CONCESSIONE PROROGA AL 10 SETTEMBRE 2018.


IL RESPONSABILE DELL’AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 81 del 14 giugno 2018 ad oggetto :”
CONVALIDA SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 24 LETT. F)
D.P.R. 320/1954 IN RELAZIONE ALLA D.G.R. REGIONE VENETO 6.2.2007 A
CARICO DEL SIG. OMISSIS” con la quale prescriveva di regolarizzare l’attività di
allevamento entro il 31 luglio 2018;
RICHIAMATA la nota prot 11279 del 9 agosto 2018 del sig. OMISSIS con la quale lo
stesso dichiara che i lavori richiesti di sistemazione sono quasi ultimati e che per
sopperire alla difficoltà di proseguire tali lavori causata dal periodo estivo soggetto a
chiusure delle ditte per ferie; inoltre, viene richiesta la proroga dei lavori e della
regolarizzazione dell’attività al 10 settembre 2018;
CONSIDERATA l’effettiva difficoltà a procedere e ritenuto congruo il termine di
proroga proposto;
VISTO il D.P.R. 320 del 8/2/54;
VISTA la Legge 218 del 2/6/1988;
VISTO l’art. 13 e l’art. 20 della L. 24/11/1981, N. 689
ORDINA
che il termine definitivo e perentorio sia il 10 settembre 2018 per regolarizzare
l’attività di allevamento disponendo la validità di tutte le prescrizioni impartire con
l’ordinanza n. 81 del 14 giugno 2018 e che qui si ricordano:
sia proibito l’accoppiamento 1. dei cani;
2.non vengano introdotti nuovi cani;
3.siano denunciate all’autorità competente le eventuali nascite di cuccioli;
viga il divieto assoluto di vendita e/o cessione ad altro titolo 4. di cani salvo per
motivi di benessere dell’animale stesso.
La revoca della presente ordinanza avverrà a seguito della regolarizzazione
dell’attività illecita di allevamento di cani nonché degli immobili oggetto di sequestro.
Si avvisa che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà segnalato dagli organi
di controllo e di vigilanza all’Autorità Giudiziaria competente al fine dell’applicazione
delle sanzioni previste dal codice penale nonché delle sanzioni amministrative
stabilite dalla normativa vigente;
Di trasmettere il presente atto, oltre all’interessato, ai seguenti Enti:
AULSS n. 2 Marca Trevigiana pec: sian.asolo@aulss2.veneto.it
protocollo.aulss2@pecveneto.it
Comando Carabinieri N.A.S. pec: str34394@pec.carabinieri.it
Regione Carabinieri Forestale “Veneto” pec: cp.treviso@pec.corpoforestale.it
locale Stazione dei Carabinieri, pec: sttv545550@carabinieri.it
Servizio di Polizia Locale.
Dà mandato a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente
provvedimento.
Si precisa che:
l’Amministrazione competente è il Comune di Volpago del Montello.
L’Ufficio competente è l’Ufficio Attività Produttive, edilizia privata e urbanistica,
presso la sede municipale di piazza Ercole Bottani n. 4.
il responsabile del procedimento è il l’ing. iunior Alessandro Mazzero.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120
giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199.
Volpago del Montello, 28/08/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ATTIVITà PRODUTTIVE – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA
ing. iunior Alessandro Mazzero
_________________________

Sequestro cani leptospirosi (Ord. 105/2018)

SEQUESTRO CANI AFFETTI DA LEPTOSPIROSI -MISURE IGIENICO SANITARIE FOCOLAIO LEPTOSPIROSI


IL SINDACO
VISTA la denuncia di positività prot 11211 del 8/8/2018 con la quale è stata confermata la presenza
della leptospirosi in un cane setter inglese; i dati del proprietario sono riportati nell’allegato alla
presente;
CONSIDERATO che da verifica di laboratorio è stata confermata la positività per leptospirosi (rapporto
di prova IZS delle Venezie n. 18DIA-PD/55955 del 3/8/2018;
VISTO che l’AULSS n. 2 Servizio Sanità Animale Distretto di Asolo ha sottoposto a controllo
sierologico e terapia antibiotica il sopracitato cane nonché un altro cane i cui dati sono riportati
nell’allegato alla presente;
VISTO quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/54 e dell’ordinanza 4
settembre 1985;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
RITENUTO necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire l’eventuale diffusione del contagio;
In attesa di ulteriori accertamenti:
ORDINA
A carico del sig. i cui dati sono riportati nell’allegato alla presente, le seguenti disposizioni:
Sequestri/vincolo sanitario dei cani presenti 1. nel focolaio.
2. Terapia antibiotica preventiva dei cani.
3. Derattizzazione dei ricoveri e dei luoghi infetti.
4. Pulizia e ripetute disinfezioni dei luoghi infetti con prodotti a base di cloro.
5. Igiene delle mani degli addetti all’accudimento dell’animale
Il sequestro degli animali è revocato a guarigione clinica conseguita a mezzo di adeguata terapia
antibiotica, che dovrà risultare da apposita certificazione veterinaria.
Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasgredisca la presente ordinanza è punito con la
sanzione
amministrativa prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196 da € 1.549,37 a € 9.296,22.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Si trasmetta copia a:
– ULSS2 marca Trevigiana Servizio Sanità Animale diretto dal dr. De Rui – mail
protocollo.aulss2@pecveneto.it
– Corpo di Polizia Locale;
Si precisa che:
l’Amministrazione competente è il Comune di Volpago del Montello.
L’Ufficio competente è l’Ufficio Attività Produttive, edilizia privata e urbanistica, presso la sede
municipale di piazza Ercole Bottani n. 4.
il responsabile del procedimento è il l’ing. iunior Alessandro Mazzero.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dal ricevimento del presente atto, ai
sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Volpago, lì 24/08/2018
IL SINDACO
GUIZZO ING. PAOLO

Nomina commissione De.Co (revisione – Dec. 7/2018)

NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DE.CO. ART. 6 REG. COM. TUTELA E VALORIZZAZIONE PRODOTTI DE.CO.


IL SINDACO
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24/04/2018 di istituzione della
Commissione comunale DE.CO. e di approvazione del relativo regolamento;
VISTO l’art. 6 del predetto regolamento di istituzione e disciplina della Commissione
comunale DE.CO., laddove dispone che “la commissione è nominata dal Sindaco. La
commissione è composta da numero cinque membri e precisamente:
Il Sindaco o un suo delegato – che la presiede;
– N. 2 Rappresentanti esperti espressi dalla maggioranza consiliare;
– N. 1 Rappresentante esperto espresso dalla minoranza consiliare;
– N. 1 Rappresentanti della Associazione Pro Loco locale”;
VISTE le indicazioni dei seguenti nominativi, espresse dai Capigruppo consiliari e dalle
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative:
– FRASSETTO MARIO presidente della locale Pro Loco;
– FACCHIN ALESSANDRO, indicato dal Capigruppo della minoranza consiliare Grosso
Sebastian prot. 9702_5 luglio 2048
– MORELLATO LUIGINO, indicato dai Capigruppo della maggioranza con nota
acquisita al protocollo con n. 10385 in data 19/07/2018;
– MARINI MATTIA , indicato dai Capigruppo della maggioranza, con nota acquisita al
protocollo con n. 9947 in data 10/07/2018;
RITENUTO pertanto di provvedere alla costituzione della Commissione comunale DE.CO.,
nominandone i componenti;
DECRETA
di costituire e nominare la Commissione comunale DE.CO., ai sensi dell’art. 6 del
regolamento di istituzione e disciplina della Commissione comunale DE.CO, con le seguenti
persone:
1.GUIZZO PAOLO in qualità di Presidente o un suo delegato;
2.FRASSETTO MARIO in qualità di Presidente della locale Pro Loco;
3.FACCHIN ALESSANDRO in qualità di rappresentante della minoranza;
4.MORELLATO LUIGINO in qualità di rappresentante della maggioranza;
5.MARINI MATTIA in qualità di rappresentante della maggioranza ;
I membri della Commissione comunale DE.CO restano in carica fino alla scadenza del
Consiglio Comunale e la partecipazione alle sedute è gratuita.
I nominati, all’atto di accettazione della nomina, devono dichiarare per iscritto di non trovarsi
in situazioni di incompatibilità, di non aver riportato condanne penali né di avere carichi
pendenti, di possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per l’elezione alla
carica di Consigliere Comunale ed, in particolare, di non trovarsi in nessuna delle condizioni
previste dall’articolo 10 del D. Lgs. del 31/12/2012, n. 235.
Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente decreto n. 4 del 24 luglio 2018
contenente un errore di testo.
Volpago del Montello, 01/08/2018
IL SINDACO
Ing. Paolo Guizzo

Sostituzione in caso assenza Comandante PL (Dec. 5/2018)

INTEGRAZIONE DECRETO N. 13 DEL 29/12/2017 IN RELAZIONE ALLA SOSTITUZIONE, IN CASO DI ASSENZA, DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO “POLIZIA LOCALE”.


IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio decreto n. 13 del 29/12/2017 di nomina del Sig. Gasparetto Paolo
quale Responsabile del Servizio “Polizia Locale” e di conferimento allo stesso della relativa
Posizione Organizzativa per lo svolgimento di funzioni di direzione dell’unità organizzativa
dell’Ente denominata “Polizia Locale” dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
RICHIAMATO in particolare il punto 3) del dispositivo del predetto decreto, laddove si
prevede che, in caso di assenza o impedimento, le funzioni di Responsabile del Servizio
verranno svolte dal Segretario Generale;
RITENUTO di integrare il predetto punto 3) ampliando i soggetti deputati alla
sostituzione del Responsabile della Polizia Locale, e ciò allo scopo di garantire maggiore
efficienza del servizio medesimo;
RICHIAMATO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DISPONE
Di integrare il punto 3) del dispositivo del decreto n. 13 del 1) 29/12/2017, che
originariamente così recitava: “ Che, in caso di assenza o impedimento, le funzioni di
responsabile del Servizio verranno svolte dal Segretario Generale” aggiungendo la
seguente frase “e, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, le relative
funzioni verranno svolte dal Responsabile dell’Area Edilizia Privata – Attività
Produttive e Urbanistica”;
2)Di provvedere alla consegna del presente Decreto al Responsabile del Servizio
Polizia Locale, al Responsabile del Servizio Edilizia Privata – Attività Produttive e
Urbanistica ed al Segretario Generale
Volpago del Montello, 01/08/2018
I L S I N D A C O
Ing. Paolo Guizzo