Erogazione assegno maternità (Det. 89/2019)

EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ ART. 66 LEGGE 448/98  A CITTADINO STRANIERO


IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
VISTI :
gli artt. 1 0 e ss. del D.P.C.M. del 21 dicembre 2000 “Regolamento recante
disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione
dell’articolo 49 della legge 23/1 2/1 999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge
23/1 2/1 998, n. 448;
l’art. 74 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2001 , n. 1 51 “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’art. 1 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, con il quale si
disciplina l’assegno di maternità di base;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 201 3, n. 1 59
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi
di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
CONSIDERATO che l’art.1 8 – comma 3 – del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive
modificazioni “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il
nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 49 della L. 23 dicembre 1 999, n. 488, e degli
articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1 998, n. 448”, prevede che ai fini della
concessione dei predetti assegni il Comune, nella cui circoscrizione risiede il richiedente,
sia considerato “ente erogatore”;
RICHIAMATO quanto disposto in materia di accesso alle prestazioni sociali – tra cui
anche quelle di maternità – da parte dei cittadini di Paesi Terzi:
dall’art. 27 D. Lgs. n. 251 /2007 di recepimento della Direttiva 2004/83/CE (art. 28) e
dagli artt. 2 e 4 del Regolamento CE 883/2004 (cittadino rifugiato politico, i suoi
familiari e superstiti, cittadino titolare di protezione sussidiaria, cittadino apolide e
suoi familiari e superstiti);
dagli artt. 1 9 e 23 del D. Lgs. 30/2007 di recepimento della direttiva 2004/38/CE
(art. 24) (cittadini familiari del cittadino dell’Unione Europea o italiano);
dall’art. 1 3 della L. 97/201 3 a favore dei cittadini di Paesi Terzi titolari del Permesso
di Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo;
dall’art. 1 2 c. 1 lett. e) della direttiva 2011 /98/UE (recepita nel ns. ordinamento con
D. Lgs. 40/201 4) in relazione ai cittadini di Paesi Terzi titolari di Permesso Unico per
lavoro o con autorizzazione al lavoro e relative eccezioni così come indicato all’art.
1 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 40/201 4;
dagli Accordi Euromediterranei per i cittadini/lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria
e Turchia;
AREA SOCIO ASSISTENZIALE n. 89 del 05-03-2019 – pag. 1
dal Regolamento CE 883/2004 artt. 2, 3 e 4;
dall’art. 1 del Regolamento UE 1 231 /201 0 (cittadino che abbia soggiornato
legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti);
VISTE:
la nota dell’ANCI l’Associazione Nazionale Comuni Italiani del 20.01 .201 5 prot.
4/W/LP/UI/CO – gm 1 5 ; dove si afferma che non è possibile adottare disparità di
trattamento in “materia sociale”, materia nella quale rientrano anche le prestazioni
di competenza dei Comuni, come l’assegno di maternità e quello per nucleo
familiare numeroso, nei confronti delle seguenti categorie di cittadini stranieri, in
quanto protetti da disposizioni europee che prevedono la parità di trattamento e il
divieto di discriminazione:
cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
cittadino titolare della protezione sussidiaria;
cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi
familiari e superstiti;
cittadino familiare di cittadini italiani, dell’Unione Europea o di cittadini
soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari;
cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i
suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs.
40/201 4;
VISTA la domanda di “Assegno di Maternità”, risultante dall’applicazione del calcolo
dell’ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 201 3, n.
1 59 di seguito riportato:

DOMANDA PROTOCOLLO
01 MAT 1 1 1

CONSIDERATO che la materia di cui trattasi è regolata, oltre che da disposizioni
nazionali, anche da quelle europee che prevedono la parità di trattamento e il divieto di
discriminazione per alcune categorie di cittadini di Paesi Terzi come sopra riportate;
DATO ATTO che in caso di contrasto tra la norma interna (statale) e il diritto dell’Unione
Europea è prevista la disapplicazione della norma interna a favore della disposizione
europea, in virtù dell’art. 1 1 della Costituzione Italiana e del principio della prevalenza del
diritto dell’Unione come già chiarito da diverse sentenze della Corte Costituzionale e della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di evitare inutili contenziosi giudiziari
particolarmente onerosi per gli Enti locali;
RITENUTO, pertanto, di concedere il beneficio alle relative richiedenti, , subordinandone il
pagamento alla verifica da parte dell’Inps – in qualità di soggetto erogatore – circa
l’eventuale presenza di altri benefici per lo stesso evento;
ACCERTATA la regolarità della documentazione allegata alle suddette domande;
AREA SOCIO ASSISTENZIALE n. 89 del 05-03-2019 – pag. 2
RITENUTO di dover trasmettere le relative pratiche all’INPS valutati i presupposti per
l’erogazione e dar corso al relativo pagamento;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 1 47 bis del DLGS 267/2000, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Socio Assistenziale, Dott.ssa
Reginato Daniela;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 7 del 29.1 2.201 7 di nomina del Responsabile del
Servizio;
VISTO l’art. 1 07 del decreto legislativo 1 8 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1 . di dare atto che la domanda presentata dalla richiedente qui sotto indicata:

DOMANDA PROTOCOLLO
01 MAT 1 1 1

ha i requisiti previsti ai sensi di legge (statale ed europea) per usufruire del diritto
all’assegno di maternità dei comuni, di cui all’articolo 74 del D.Lgs. 1 51 /2001 .
2. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa in quanto
la titolarità concessiva del beneficio è in capo ai Comuni mentre l’erogazione spetta
all’INPS;
3. di trasmettere all’INPS, per via telematica, i dati necessari alla materiale erogazione
degli assegni;
di riservarsi, qualora la normativa o indicazioni giurisprudenziali dovessero modificare le
condizioni che hanno portato alla concessione del beneficio, la possibilità di attivare le
procedure di recupero della somma erogata, così come previsto dalla normativa vigente in
caso di erronea concessione del beneficio
F.to Il Responsabile del Servizio
Reginato Daniela

Erogazione assegno famiglie numerose (Det. 88/2019)

EROGAZIONE “ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI” , ARTICOLO 65 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 – ISTANZE DAL 26.09.2018 AL 31.01.2019


IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
VISTI :
l’art. 66 della Legge 448/98 e successive modifiche ed integrazioni;
gli artt. 1 0 e ss. del D.P.C.M. del 21 dicembre 2000 “Regolamento recante
disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in
attuazione dell’articolo 49 della legge 23/1 2/1 999, n. 488, e degli articoli 65 e 66
della legge 23/1 2/1 998, n. 448;
l’art. 74 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2001 , n. 1 51 “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’art. 1 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53” con il quale si
disciplina l’assegno di maternità di base;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 201 3, n. 1 59
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.);
CONSIDERATO che l’art.1 8 comma 3 – del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e
successive modificazioni, “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni
di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 49 della L. 23
dicembre 1 999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1 998, n.
448” prevede che ai fini della concessione dei predetti assegni il Comune, nella cui
circoscrizione risiede il richiedente, sia considerato “ente erogatore”;
VISTO l’elenco dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate “Assegno nucleo
familiare con almeno 3 figli minori”” risultante dall’applicazione del calcolo dell’ISEE
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 201 3, n.
1 59, costituito da
n. 4 beneficiari relativo alle domande presentate dal 26.09.201 8
al 31 .01 .201 9, di seguito riportato:
ELENCO BENEFICIARI

3 N.F. 1 6460
N.F. 1 5890 1
4 N.F. 1 1 2
PROTOCOLLO DOMANDA
2 N.F. 1 6298

in oggetto;
RITENUTO, di dover trasmettere le relative pratiche all’INPS valutati i presupposti per
l’erogazione e dar corso al relativo pagamento.
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 1 47 bis del DLGS 267/2000, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Socio Assistenziale,
Dott.ssa Reginato Daniela;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 5 del 29.1 2.201 8 di nomina del Responsabile del
Servizio;
VISTO l’art. 1 07 del decreto legislativo 1 8 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1 ) di approvare l’elenco composto da n. 4 beneficiari relativo alle domande
presentate dal 26.09.201 8 al 31 .01 .201 9, sopra riportato, di cui alla legge n.
448 del 23/1 2/1 998 e successive modifiche, depositato agli atti presso
l’Ufficio dei Servizi Sociali;
2) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di impegno di
spesa in quanto la titolarità concessiva è in capo ai Comuni mentre
l’erogazione del beneficio spetta all’INPS;
3) di trasmettere all’INPS, per via telematica, il sopracitato elenco dei
beneficiari per l’attivazione delle procedure di liquidazione.
F.to Il Responsabile del Servizio
Reginato Daniela

Toner e cartucce per stampanti (Det. 86/2019 – € 2639,27)

FORNITURA CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI – DITTA FINBUC SRL – IMPEGNO DI SPESA


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DATO ATTO che per l’ordinario funzionamento di stampanti e fax, si rende necessario procedere
alla fornitura di toner, cartucce e nastri per le stampanti in uso presso gli uffici comunali;
VISTO l’art. 1 del D.L. n. 95 del 06/07/201 2 convertito in Legge n. 1 35 del 07/08/201 2 nonché l’art.
26 comma 3 della Legge 23.1 2.1 999 n. 488 e dato atto che non risultano attive convenzioni gestite
la Consip spa riguardante tipologie di beni e servizi comparabili con quelli oggetto del presente
provvedimento;
VISTO l’art 1 comma 450 della l. 296/2006 come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L. 52/201 2
convertito nella L. 94/201 2 e dato atto che il presente acquisto ha per oggetto beni e servizi
presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nel Bando “beni”, area
merceologica “Prodotti, materiali e consumabili”;
VISTO l’art. 1 , comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato dall’art. 1 ,
comma 1 20, legge n. 1 45 del 201 8 a norma de quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a 5.000 euro le amministrazioni committenti non sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
RITENUTO di provvedere – ove tecnicamente possibile – all’acquisto di toner ricostruiti o
compatibili in luogo di quelli originali avendo verificato l’opportunità di ottenere notevoli risparmi di
spesa;
RITENUTO di procedere comunque all’acquisto di toner e cartucce per stampanti e fax tramite
affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/201 6 attraverso il MEPA;
DATO ATTO che dall’esame delle offerte presenti sul MEPA, la ditta che – tenuto conto dei prezzi e
delle quantità e qualità richieste necessarie – risulta praticare i prezzi più bassi è la ditta Finbuc srl
con sede in via Grotte Portella, 4, 00044 Frascati RM p.i. 08573761 007;
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto della fornitura di toner e cartucce alla citata ditta al
prezzo di € 2.1 63,34 più iva 22% con trattativa diretta MEPA n. 827682;
DATO ATTO il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 1 3 del
predetto art. 1 del D.L. 95/201 2, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di
centrali regionali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.1 2.201 8, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 201 9;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 1 6.01 .201 9, avente per oggetto l’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione anno 201 9-2021 e Piano Performance 201 9;
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 86 del 05-03-2019 – pag. 1
il decreto del Sindaco di nomina del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi n. 1 2
del 29.1 2.201 8;
VISTO l’art. 1 07 del D.Lgs. 1 8.08.2000 n. 267;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 1 47 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1 . di affidare alla Finbuc srl con sede in via Grotte Portella, 4, 00044 Frascati RM p.i.
08573761 007, la fornitura attraverso il MEPA di toner e cartucce originali e compatibili per
stampanti e fax per la somma di € 2.639,27 iva 22% inclusa;
2. di impegnare la somma di
€ 2.639,27 alla missione 1 , programma 3, titolo 1 , capitolo cap. 150
acquisto di libri stampati cancelleria”, del bilancio di previsione 201 9 in favore della ditta Finbuc
srl di Frascati (RM);
3. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà al ricevimento di regolare fattura;
4. di dare atto che il presente provvedimento viene effettuato nel rispetto dell’art. 3 della L.
1 36/201 0 e s.m.i in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di dare atto che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma
1 3 del predetto art. 1 del D.L. 95/201 2, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni
Consip o di centrali regionali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio
economico;
F.to Il Responsabile del Servizio
Martin Levis

Trasferimento agente di Polizia Locale (Det. 85/2019)

TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO AL COMUNE DI ISTRANA DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE.


IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA
VISTO che il Comune di Istrana, con nota acquisita al protocollo n. 2323 del 1 5/02/201 9, ha
comunicato che il dipendente di questo Comune, identificato nell’allegato alla presente
determinazione, agente di Polizia Locale, cat. C – posizione economica C1 – si è classificato primo
nella graduatoria di una procedura di mobilità
, ed ha contestualmente chiesto a questa
Amministrazione di voler esprimere assenso al passaggio diretto del citato dipendente nei ruoli del
Comune di Istrana a far data dal 01 aprile p.v.;
VISTA la direttiva di Giunta Comunale n. 22 del 21 /02/201 9 con la quale la Giunta ha
espresso l’indicazione agli uffici di procedere nell’iter per il trasferimento del predetto dipendente
dalla data indicata dal Comune di Istrana;
VISTO l’art. 30 del D. Lgs. n. 1 65/2001 , ai sensi del quale “
Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2,
comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza
”;
PRESO ATTO che il Comandante di Polizia Locale, Sig. Gasparetto Paolo, sentito
informalmente nel merito della predetta istanza, ha espresso il proprio parere favorevole al
trasferimento dell’agente di Polizia Locale al Comune di Istrana dal 01 /04/201 9;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 1 47 bis del D.Lgs. 267/2000:
il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile
dell’Area Amministrativo-Demografica Agostoni Elena;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile
dell’Area Economico – Finanziaria -Tributi Martin Levis;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 1 6/01 /201 9, avente per oggetto
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/1 2/201 8, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 201 9 – 2021 ;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 29/1 2/201 8 di nomina di Responsabile dell’Area
Amministrativo Demografica;
DETERMINA
Di autorizzare il trasferimento per mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.
1 65/2001 , del dipendente identificato nell’allegato alla presente determinazione, agente di Polizia
Locale cat. C – posizione economica C1 – in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale, dal
Comune di Volpago del Montello al Comune di Istrana, con decorrenza 01 /04/201 9.
AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA n. 85 del 05-03-2019 – pag. 1
F.to Il Responsabile del Servizio
AGOSTONI ELENA

Custodia e mantenimento cani randagi (Det. 84/2019 – € 5000)

IMPEGNO DI SPESA PER CUSOTIDA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO DEL CANE A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA COMUNI ANNO 2019


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
VISTA la Legge n. 281 del 1 4.08.1 991 e succ.mod ed int. in tema di prevenzione del
fenomeno del randagismo;
VISTA la Legge Regionale 60 del 28 Dicembre 1 993 e Legge n° 1 7 del 1 9 Giugno 201 4 e
smi sulla tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo;
PRESO atto che tutte le incombenze relative alla gestione cattura apposizione dei microchip
e il controllo delle colonie feline spetta alla Ulss 2 competente, e al Comune in concorso con le
associazioni animalistiche protezionistiche secondo quanto previsto dalla legge 60 del 28
Dicembre del 1 993 e smi;
CONSIDERATO le spese relative alla custodia dei cani catturati nel territorio se privi di
Microchip e non riconducibili a soggetto certo, e che le spese per il controllo delle colonie feline
con apposizione dei relativi Microchip sono a carico dell’amministrazione Comunale ;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 1 1 /03/201 3 di approvazione della
convenzione tra i Comuni di Treviso con cui ha aderito alla gestione in forma associata del
servizio di ricovero custodia e mantenimento dei cani catturati nel territorio, presso il Rifugio del
cane avente sede in Merlengo di Ponzano Veneto (TV), via Fossa n. 5;
VISTA la nuova deliberazione di Consiglio n° 51 del 23/11 /201 6 con la quale questa
amministrazione intende continuare ad aderire alla convenzione per la gestione in forma associata
del servizio di ricovero custodia e mantenimento dei cani catturati nel territorio, presso il “Rifugio
del Cane” avente sede in Merlengo di Ponzano Veneto (TV), via Fossa n. 5;
VISTO che a seguito dell’indizione della gara d’appalto conclusa nel 201 8, il Comune di
Ponzano comune capofila ed incaricato per la gestione, con determina n° 672 del 04/1 2/201 8 ha
disposto di aggiudicare in via definitiva l’appalto per la gestione e custodia dei cani vacanti,
all’E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali Onlus con sede centrale in Roma in via Attilio
Regolo 27, ad un costo giornaliero per il mantenimento dei cani di € 2,35, e che gestirà il servizio
presso il Rifugio del Cane di Ponzano Veneto in via Fossa 5;
CONSIDERATO che i costi spettanti per ciascun Comune saranno calcolati sulla base degli
animali giacenti presso il canile per i giorni di permanenza effettiva;
VISTO l’art.1 comma 450 della legge n° 296/27.1 2.2006 come modificato dal’art.7 comma 2
del dl n° 52 del 07/05/201 2 convertito nella legge n° 94 del 06/07/201 2, e dato atto che il presente
acquisto ha per oggetto beni/servizi non compresi tra quelli presenti nel mercato elettronico della
pubblica amministrazione istituito da Consip spa;
AREA POLIZIA MUNICIPALE n. 84 del 04-03-2019 – pag. 1
VISTO l’art.1 del D.L. N° 95 DEL 06/07/201 2 convertito in legge N°1 35 del 07/08/201 2
nonché l’art.26 comma 3 della legge n°488 del 23/1 2/1 999 e dato atto che il presente servizio
viene reso attraverso adesione a convenzione tra comuni associati a seguito di procedura di
indizione di gara ad evidenza pubblica e relativo contratto di appalto in quanto non risultano attive
altre convenzioni riguardanti detta tipologia di servizio comparabili con quelli oggetto del presente
atto;
VISTO il contratto di appalto sottoscritto tra le parti con repertorio n°1 492 e le relative
condizioni in esso accluse;
CONSIDERATO che la convenzione prevede che la durata dell’appalto è di anni tre
201 9-2020-2021 , e che l’associazione cui sarà affidato il servizio di Custodia dei cani dovrà
attenersi alle condizioni stabilite con convenzione e a quanto indicato nel bando e da quanto
previsto dalla normativa vigente in materia;
VISTI i costi sostenuti nell’anno 201 8 pari ad € 4281 ,1 6;
CONSIDERATO che questo Comune non è dotato di struttura canile alternativa e idonea
alla custodia dei cani randagi e che per legge ha l’obbligo di far catturare e mantenere in canile i
cani randagi presenti nel proprio territorio;
PRESO ATTO che la cattura dei cani randagi, e le colonie feline presenti nell’ambito del
territorio comunale saranno gestite dall’Ulss n. 2 – Servizi Veterinari e Sanità Animale, gli animali
randagi, verranno inviati per la custodia sanitaria presso il canile sanitario di Ponzano Veneto per
poi transitare presso il Rifugio del Cane di Ponzano Veneto (TV) per la successiva custodia ed
eventuale affido, o adozione;
VISTA la delibera di Giunta n° 3 del 201 9 di approvazione del PEG 201 9;
VISTO l’art. 1 07 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e succ. mod.;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio
Polizia Locale V.C. Paolo Gasparetto, e il parere Favorevole del Responsabile del Servizio
Finanziario, Sig.Martin Levis, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’ art.1 47 dis del Dlgs
267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco di nomina di responsabile del Servizio Polizia Locale n. 1 1 del
201 8;
VALUTATA la correttezza dell’istruttoria;
DETERMINA
Di assumere l’impegno di spesa di €.5000,00 al capitolo n. 487 del bilancio 201 9, quale spesa
presunta a favore dell’ENPA Ente Nazionale Protezione Animali con sede legale in Roma in via
Attilio Regolo 27- PI 021 25341 004 cod.fisc. 801 1 6050586, per il servizio di mantenimento e
custodia dei cani randagi e/o abbandonati catturati nell’ambito del territorio comunale per l’anno
201 9.
La liquidazione delle spese sia all’ENPA, avverrà, a seguito fatturazione elettronica e di idonea
rendicontazione con registro di carico e scarico relativo alle giornate di permanenza dei cani
presso il canile
Di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio finanziario corrente e nel rispetto delle regole di finanza pubblica, e che il presente
AREA POLIZIA MUNICIPALE n. 84 del 04-03-2019 – pag. 2
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
Che ilo servizio sarà reso nel corso dell’anno 201 9;
Di dare atto che il CIG è 7531 3770EA;
F.to Il Responsabile del Servizio
GASPARETTO PAOL
O