Approvazione progetto rendiconto gestione 2018 (Del. GC 36/2019)

APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2018 E RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.


LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
la Giunta Comunale è tenuta a predisporre, ai sensi del vigente regolamento  di contabilità,
lo schema di rendiconto della gestione, corredato della relazione illustrativa di cui all’art.
151, comma 6, del t.u. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, integrato dall’art. 11 comma 4 del d.lgs. 23.06.2011 n. 118, per sottoporlo
all’esame dell’organo di revisione ed alla successiva approvazione da parte del Consiglio
comunale;
 la legge 189 del 2008 art. 2 quater, comma 6 prevede che la data di approvazione del
rendiconto sia anticipata al 30 aprile modificando di fatto quanto previsto all’art. 151 comma
7 del D.lgs. 267/2000;
 il Tesoriere comunale in ottemperanza al disposto dell’art. 226 del t.u. sull’ordinamento
degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha reso il proprio conto per
l’esercizio 2018;
DATO ATTO che il rendiconto della gestione 2017 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 18 in data 24.04.2018, esecutiva ai sensi della legge;
VISTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2017 di approvazione del Bilancio
di previsione 2018 e relativi allegati, venivano adottati gli schemi di bilancio, ai sensi dell’art. 11 c.
12 del d.lgs. 126/2014, e d.lgs 118/2011;
DATO CHE il rendiconto della gestione è stato redatto in conformità agli art. 63 e 74 del d.lgs. 118
del 2011 coordinato con il d.lgs 126 del 2014;
RICORDATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 27.02.2019 si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale ai sensi
dell’art. 3, comma 7 del d.lgs. 118/2011, corretto-integrato dal d.lgs. 126/2014;
DATO ATTO che la relazione della Giunta comunale è stata redatta in ottemperanza all’art. 11,
comma 4 e comma 6, del d.lgs. 118 del 2011;
RITENUTO pertanto che per le ragioni esposte nella relazione al rendiconto della gestione e come
risultante dalla delibera di Giunta Comunale 23 del 27.02.19 si debba procedere all’eliminazione
dei residui attivi degli esercizi 2017 e precedenti per un totale di € 16.798,17 e all’eliminazione dei
residui passivi per € 20.130,88 mentre le economie da fpv ammontano a € 4.018,28;
DATO ATTO che Il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta a euro 190.000,00 ed è relativo ad
accertamenti di entrate da sanzioni codice della strada e accertamenti tributari iscritte a bilancio
come risultante dal prospetto allegato al rendiconto;
VISTO il D.L. 95/2012 all’art. 6 comma 4, il quale dispone che: “A decorrere dall’esercizio
finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. La predetta
nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e
ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e
comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini
della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
VISTI il DL 138 del 13 agosto 2011 e il decreto Ministero dell’Interno 23 gennaio 2012 che all’art. 2
prevede che venga allegato al rendiconto di gestione un prospetto che elenca le spese di
rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, da inviare alla competente sezione
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 36 del 27-03-2019 Pag. n. 2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
regionale della Corte dei Conti entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto e pubblicato sul
sito dell’ente;
PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del t.u. sull’ordinamento degli enti locali approvato con il TUEL n.267/2000 e che il
responsabile del servizio finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
“ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del t.u. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa
e contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto dando atto inoltre del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica per l’anno 2018, del rispetto dei limiti sulla spesa del personale, e
dell’insussistenza di debiti fuori bilancio”;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
di approvare lo schema di rendiconto della gestione del Comune relativo 1) all’esercizio 2018
allegato Sub A) comprendente il conto del bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale
e la relazione della Giunta Comunale allegato sub B) di cui all’art. 151, comma 6, del t.u.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 267/2000 integrato e modificato dal
d.lgs. 118 del 2011 che vengono uniti alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2) di prendere atto delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi,
previa revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi, effettuate con
atto della Giunta Comunale n. 23 in data 27.02.2019;
3)di approvare l’eliminazione dei residui attivi degli esercizi 2017 e precedenti come da
elenco allegato alla delibera di Giunta 23/2019, per l’ammontare di Euro 16.798,17;
4)di approvare l’eliminazione dei residui passivi degli esercizi 2016 e precedenti per
l’ammontare di Euro 20.130,88 come da elenco allegato alla delibera di Giunta Comunale
23/2019;
5)di dare atto, pertanto, che le risultanze finali dei residui attivi e passivi che si tramandano
all’esercizio 2018 ammontano, rispettivamente, a Euro 2.664.449,43 e a Euro 1.351.308,73;
6)di dare atto che in sede di rendiconto viene accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità
la somma di € 190.000,00 ed è relativa ad accertamenti di entrate da sanzioni codice della
strada e accertamenti tributari iscritte a bilancio;
7)di dare atto che il conto del bilancio del Comune, sulla base del conto reso dal tesoriere,
relativo all’esercizio finanziario 2018, chiude con una cassa pari a euro 2.838.495,24 e si
concretizza nelle seguenti risultanze finali:

 

vedi allegati >> DEL-G-2019-036-mar-27 – Approvazione progetto rendiconto gestione 2018

DEL-G-2019-036-mar-27 – Approvazione progetto rendiconto gestione 2018 – all A

DEL-G-2019-036-mar-27 – Approvazione progetto rendiconto gestione 2018 – all B

Alleanze per la famiglia – implementazione (Del. GC 35/2019)

IMPLEMENTAZIONE “ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA” DDR N. 142 DEL 28.11.2018 IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1733 DEL 19.11.2018. APPROVAZIONE ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I COMUNI DI TREVIGNANO, VOLPAGO DEL MONTELLO, GIAVERA DEL MONTELLO E NERVESA DELLA BATTAGLIA


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Piano nazionale per la Famiglia approvato dal Consiglio dei Ministri il 7
giugno 2012, promuove l’attivazione delle Alleanze locali per la famiglia quali reti locali, costituite
dalle forze sociali, economiche e culturali che, in accordo con le istituzioni, promuovono iniziative di
politiche family friendly nelle comunità locali attivando la collaborazione tra tutte le istituzioni e i
soggetti coinvolti;
CONSIDERATO che la Conferenza Unificata in data 25 ottobre 2012 ha sottoscritto l’accordo
promosso dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell’art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 in materia di conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro (cd. Intesa 2, in quanto segue l’analoga prima Intesa sottoscritta in data 29 aprile 2010);
PRESO ATTO che la Regione Veneto con D.G.R. n. 53 del 21 gennaio 2013 ha individuato le
azioni e gli impegni da assumere sulla base della predetta Intesa tra Governo, Regione e
Autonomie Locali del 25 ottobre 2012, evidenziando la necessità di potenziare le politiche che
accompagnano lungo tutto il ciclo di vita, promuovendo servizi e opportunità sempre più a carattere
relazionale in cui riconoscere, sostenere, promuovere, aiutare la famiglia facendo emergere le sue
potenzialità e rendendola soggetto attivo e propositivo;
RILEVATO: che tra le linee prioritarie di azione viene indicata la linea d) “Iniziative volte a
promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle esigenze della famiglia e delle imprese”,
che viene descritta come “sviluppo di una cultura di collaborazione tra mondo sociale, istituzionale,
realtà lavorative e imprenditoriali e tessuto sociale che vive in uno specifico contesto territoriale,
sostenuta da azioni concrete per l’individuazione e la realizzazione di percorsi e modalità
strategiche finalizzate alla conciliazione tra le necessità di conduzione di vita familiare, vita sociale
e lavorativa professionale;
CHE la Regione Veneto con D.G.R. n. 2114 del 30 dicembre 2015 ha promosso un avviso
pubblico rivolto alle Amministrazioni comunali, singole o in partenariato, per la raccolta di
manifestazioni d’interesse a partecipare al Programma Attuativo Regionale “Alleanze per la
famiglia – realizzazione di iniziative volte a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle
esigenze delle famiglie e delle imprese di cui alla D.G.R. n. 53 del 21 gennaio 2013;
CHE il Comune di Trevignano (Ente capofila), unitamente ai Comuni di Volpago del Montello,
Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, ha presentato la documentazione necessaria per
partecipare alla Manifestazione d’interesse, secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico di cui
alla DGR n. 2114/2015
CHE la Regione Veneto con nota prot. n. 480915 del 26.11.2018 ha inviato invito ad aderire
alla prosecuzione delle attività di cui al DDR n. 142 del 28.11.2018 in attuazione della DGR n.
1733 del 19.11.2018;
CHE il Comune di Trevignano, unitamente ai Comuni di Volpago del Montello, Giavera del
Montello, Nervesa della Battaglia, con nota prot. 23952 del 12.12.2018 ha inviato una
manifestazione di interesse alla prosecuzione delle attività progettuali “Alleanze per la famiglia” di
cui alla DGR 1733 del 19.11.2018;
CHE la Regione Veneto con nota n. 58063 del 11.02.2019 ha comunicato l’assegnazione di un
contributo pari ad € 9.252,41.=;
DATO ATTO che i Comuni di Volpago del Montello, Trevignano, Giavera del Montello e
Nervesa della Battaglia intendono avviare una collaborazione concreta sul territorio, al fine di poter
sviluppare azioni a livello comunale ed intercomunale e che viene ritenuto fondamentale
formalizzare tale collaborazione attraverso un accordo di cooperazione tra i succitati Enti;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
VISTO lo schema di accordo di cooperazione per l’implementazione del progetto “Alleanze
territoriali per la famiglia”, allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, che definisce finalità, organizzazione e struttura , servizi, rapporti economici;
VISTO l’art. 48 del D. Lvo n. 267 del 18 agosto 2000;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del
servizio Socio Assistenziale;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato accordo di 1) cooperazione All.
A) tra i Comuni di Trevignano, Volpago del Montello, Giavera del Montello e Nervesa della
Battaglia, per l’implementazione del progetto “Alleanze per la famiglia – DDR n. 142 del
28.11.2018 in attuazione della DGR n. 1733 del 19.11.2018;
2) di individuare il Comune di Trevignano come Comune capofila, che assume direttamente a
proprio carico i finanziamenti assegnati dalla Regione del Veneto che ammontano ad €
9.252,41.=;
3) di dare atto altresì che il Comune di Trevignano dovrà disporre tutti gli adempimenti
conseguenti alla presente deliberazione.
***********
Stante l’approssimarsi dello svolgimento del progetto, la presente deliberazione, con successiva ed
unanime votazione favorevole, espressa in forma palese, viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267.

Contributo e patrocinio ”Idee per volare” (Del. GC 34/2019 – € 100)

CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE E CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COOP. SOCIALE L’INCONTRO PER LA MANIFESTAZIONE “IDEE PER VOLARE” ANNO 2019


LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Direttiva di Giunta Comunale n. 21 del 19.02.2019 ad oggetto “Idee per volare” –
Edizione 2019;
ACQUISITA in data 13.03.2019 ns. prot. n. 3471 la nota della Cooperativa Sociale L’Incontro, con
sede legale a Castelfranco Veneto (TV), con la quale viene richiesto il patrocinio e un contributo
per l’edizione 2019 di “Idee per volare”, manifestazione prevista per domenica 7 aprile 2019;
RILEVATO che trattasi di una iniziativa, con finalità ludico-ricreative, che coinvolge persone con
problemi psichiatrici mettendoli a confronto con bambini e ragazzi degli istituti comprensivi del
territorio, favorendo così l’integrazione volta a ridurre lo stigma;
RITENUTO lo scopo della manifestazione meritevole di essere avvalorato mediante:
l’assegnazione del patrocinio  comunale;
 la concessione di un contributo economico che la Giunta Comunale ha quantificato in €
100,00, con Direttiva n. 21 del 19.02.2019, già richiamata;
VISTI gli artt. 8 e 9 del Regolamento per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad
Enti Pubblici e soggetti privati che prevedono che l’Amministrazione possa assegnare contributi ad
associazioni quale concorso per iniziative e progetti d’interesse pertinente alla comunità locale e
concedere il patrocinio comunale per manifestazioni;
VISTO l’art. 48 del D. Lvo n. 267 del 18 agosto 2000;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del
servizio Socio Assistenziale;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
1.di concedere, per i motivi espressi in premessa:
 l’assegnazione del patrocinio, e relativa concessione d’uso del logo comunale;
 l’assegnazione alla Cooperativa Sociale L’Incontro, con sede amministrativa a Vedelago
(TV) – Via Bassanese, – P.I e C.F. 02315500260, di un contributo economico di euro
100,00 a parziale copertura delle spese relative all’organizzazione della manifestazione;
2.di dare atto del rispetto del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti pubblici e soggetti privati;
3.di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell’ente sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici” poiché rientra nella fattispecie di cui all’art. 26, comma 2 del D.lgs 33/2013”.
Altresì
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese ad esito
favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4°, TUEL n. 267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti.

Disciplinare produzione patata del Montello carantina DeCo (Del. GC 33/2019)

APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA PATATA DEL MONTELLO CARANTINA DENOMINAZIONE INTERCOMUNALE DE.CO. VOLPAGO DEL MONTELLO


LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che con deliberazione n. 20 del 24 aprile 2018 il Consiglio Comunale si è
espresso a favore dell’adozione della Denominazione Comunale e intercomunale in cui il
Comune di Volpago del Montello individua opportune iniziative dirette a sostenere il
patrimonio di tradizioni gastronomiche e attività agroalimentari, nonché i prodotti e loro
confezioni che rappresentano vanto del territorio comunale e quindi meritevoli di essere
valorizzate (art. 3, comma 2 d. lgs. 267/2000);
CONSIDERATO che l’art. 3 del d.lgs. 267/2000, comma 2 il quale dispone che “il comune
è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo”, mentre il successivo art. 12, comma 1, aggiunge che “spettano al comune tutte
le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente
attribuito ad altri soggetti della legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”
ed il comma 2 del medesimo articolo afferma che “il comune, per l’esercizio delle funzioni
in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri
comuni e con la provincia”;
CONSIDERATO che è volontà del Comune di Volpago del Montello attivare strumenti per
la valorizzazione dei prodotti del territorio;
RITENUTO di dover salvaguardare le peculiarità produttive e le loro tradizionali lavorazioni
che sono meritevoli di evidenza pubblica attraverso interventi finanziari, compatibilmente
con le dotazioni di bilancio, al fine di perpetuare le condizioni storico culturali del territorio
che si sono venute a creare in ambito agroalimentare;
APPURATO:
-che l’azione del Comune di Volpago del Montello si manifesta anche nella valorizzazione
di prodotti che abbiano i contenuti di storicità e rapporto inscindibile con il territorio
comunale;
-che il Comune di Volpago del Montello, attraverso tali iniziative, intende dunque curare la
promozione e lo sviluppo del territorio ed approva il “Disciplinare di produzione della Patata
del Montello Carantina De.Co.” (allegato A) che forma parte integrante del presente
provvedimento, a seguito di apposito censimento;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Tecnico Area Urbanistica Attività produttive edilizia ai sensi dell’art. 49 comma 1
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Dato atto che, in ragione del contenuto dell’atto, non rileva il parere di regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
Di approvare il disciplinare di produzione della Patata del 1. Montello Carantina
De.Co. Volpago del Montello di cui all’allegato A) alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2.Di attivare tutte le iniziative opportune al fine di condurre e consigliare i singoli
produttori, in regola con le norme sanitarie vigenti, alla creazione ed utilizzo di un
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 33 del 27-03-2019 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
marchio collettivo che si ispiri ai contenuti e ai principi della Denominazione
Comunale;
Di garantire il consumatore della veridicità di quanto esposto nelle 3. autodichiarazioni
di produzione e lavorazione;
4.Di promuovere compatibilmente con le dotazioni di bilancio di ciascun anno,
iniziative atte a stabilire un nesso sempre più forte tra DE.CO. e valorizzazione del
territorio;
5.Di sorvegliare affinchè le materie prime e le procedure indicate nell’allegato A) siano
coerenti con la Denominazione Comunale;
6.Di dare atto che i produttori della Patata del Montello Carantina verranno registrati
sull’apposito Registro, denominato “REGISTRO DE.CO.”, presso l’Ufficio Attività
Produttive di Volpago del Montello e previa autocertificazione in carta libera, diretta
ad evidenziare le peculiarità del prodotto stabilite nell’Allegato A) al presente
provvedimento;
7.Di dare atto che dal presente provvedimento non deriveranno spese né oneri a
carico del Comune e che, pertanto, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica finanziaria.
Altresì
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese ad esito
favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, TUEL n. 267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti.

Individuazione nuove sedi per matrimoni civili (Del. GC 32/2019)

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DI NUOVE SEDI DI “CASA COMUNALE” FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UFFICI DISTACCATI DI STATO CIVILE PER LA SOLA FUNZIONE DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.


LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 115 del 06/12/2017 ad oggetto “Identificazione sala
convegni Luigi Pastro quale sede comunale idonea per la celebrazione dei matrimoni civili”, con cui
è stata deputata, con continuità temporale, alla celebrazione dei matrimoni civili da svolgersi nel
Comune di Volpago del Montello, la sala convegni “Luigi Pastro” sita nel compendio immobiliare
denominato “ex sede municipale”;
Premesso che questa Amministrazione intende adottare misure volte ad ampliare la
possibilità di scelta di luoghi in alternativa alla sede municipale ed alla sala “Luigi Pastro”, quali, ad
esempio, ville ed edifici di interesse storico o artistico, ristoranti o strutture agrituristiche, con la
finalità di dare riscontro alle numerose richieste manifestate dalla cittadinanza, di valorizzare il
patrimonio paesaggistico a beneficio dell’economia locale e, nel contempo, di accrescere la propria
capacità di attrazione sui flussi turistici interessati a tali eventi;
Dato atto che, ai fini della celebrazione dei matrimoni civili, l’identificazione di più luoghi
come “Casa Comunale” non contrasta con l’ordinamento vigente in materia di stato civile, anche se
necessita della formalizzazione degli atti e delle procedure necessarie per garantire il rispetto delle
disposizioni previste;
Visto che:
ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 110 c.c., il matrimonio  deve essere
celebrato pubblicamente nella Casa Comunale davanti all’Ufficiale dello Stato Civile e la
celebrazione al di fuori della Casa Comunale è consentita solo in caso di infermità o altro
impedimento dei nubendi;
 ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 3.11.2000, n. 396, i Comuni possono disporre,
anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile.
Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della
Giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 29 del 07/06/2007 con la quale è stato disposto che “i
Comuni possono deputare una sala esterna alla Casa Comunale, al fine di celebrarvi matrimoni,
purché l’istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera della Giunta. In tal caso, una
copia della deliberazione dovrà essere trasmessa al Prefetto. L’istituzione di una sede esterna,
sempre e comunque nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole
continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per singolo matrimonio. Anche in questo caso,
se tale ufficio esterno è dotato di un giardino di pertinenza, potrà procedersi alla celebrazione del
matrimonio anche nel giardino di pertinenza, in analogia a quanto sopra previsto per i giardini di
pertinenza della casa
comunal
e
”;
Precisato che al fine di meglio chiarire il concetto di “esclusiva disponibilità della
destinazione”, in particolare per quanto riguarda i siti aperti al pubblico, il Ministero dell’Interno ha
sottoposto la questione al Consiglio di Stato che si è espresso con il parere n. 196/14 del 22
gennaio 2014, reso nell’Adunanza della Sezione Prima, con il quale è stato precisato che deve
ritenersi soddisfatto tale requisito anche nelle “ipotesi di destinazione frazionata nel tempo (il
comune riserva il sito alla celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana o del
mese), e in caso di destinazione frazionata nello spazio (il Comune riserva alcune determinate
aree del luogo alla celebrazione di matrimoni), purché tale destinazione, senza sottrarla all’utenza,
sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale. In tal modo
viene garantita la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni
matrimoniali, senza sottrarlo al godimento della collettività”;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 32 del 27-03-2019 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Preso atto che con successiva circolare n. 10/2014 della Direzione Centrale per i Servizi
Demografici, il Ministero dell’Interno è intervenuto in merito ai requisiti di “esclusività e continuità
della destinazione”, confermando quanto già riportato nella citata sentenza del Consiglio di Stato;
Ritenuto, pertanto, necessario acquisire – in comodato d’uso – la disponibilità di
locali/ambienti adeguatamente allestiti, all’interno dei luoghi privati aderenti all’iniziativa, ove
istituire – con apposita deliberazione della Giunta Comunale assunta a norma dell’art. 3 del D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396 – un Ufficio distaccato di Stato Civile per la sola funzione di celebrazione
dei matrimoni civili;
Ritenuto necessario definire in via generale i criteri per ottenere il riconoscimento di sede
distaccata di Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni e che solo in via successiva
sarà possibile valutare le richieste che perverranno dai soggetti interessati;
Considerato che il servizio di celebrazione matrimoni, in sedi diverse da quelle comunali,
rientra tra i servizi a domanda individuale per i quali è possibile prevedere dei costi e valutata
l’opportunità di stabilire un contributo per ogni cerimonia celebrata al di fuori della Casa comunale,
quale partecipazione alle spese sostenute per l’effettuazione della stessa;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’area
amministrativo-demografica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n.
267;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area
economico-finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
D E L I B E R A
Di dare atto di quanto in premessa, e pertanto istituire il servizio 1. di celebrazione dei
matrimoni con rito civile nelle sedi che, aderendo all’iniziativa, si renderanno disponibili a
concedere al Comune, in comodato d’uso gratuito, idonei locali/ambienti da destinare alla
celebrazione dei matrimoni civili, previa istituzione di separati Uffici di Stato Civile;
2.Di stabilire che l’attuazione del predetto servizio resta subordinata ai successivi atti sotto
indicati:
– acquisizione delle istanze, complete di adeguata documentazione (planimetria, fotografie,
ecc.) – istruttoria e verifica dell’ammissibilità delle richieste (idoneità dell’immobile, sua
rispondenza al progetto ecc.) – sopralluogo ed accertamento, attraverso verbale,
dell’idoneità e della consistenza degli accessi, ambienti, arredi e allestimenti;
– delibera della Giunta Comunale di accettazione delle istanze con approvazione dello
schema del contratto di comodato d’uso gratuito e istituzione, in ogni luogo di celebrazione,
di separato Ufficio di Stato Civile per la sola funzione della celebrazione di matrimoni civili;
– stipula del comodato d’uso tra il Comune, rappresentato a norma dell’art. 97 del D. Lgs.
267/2000 dal Responsabile di Area competente, ed i privati;
– determinazione dell’Ufficio di Segreteria inerente le modalità operative di custodia,
trasferimento, riconsegna del gonfalone o altra insegna del Comune;
3.Di definire inoltre i seguenti criteri per il riconoscimento di sede esterna:
– disponibilità di spazi sia per matrimoni con la partecipazione di un numero ridotto di
persone, che per grandi cerimonie (100 e più persone);
– il valore storico, artistico o paesaggistico della struttura;
– l’accessibilità della struttura;
4.Di stabilire, per quanto concerne le date e gli orari della celebrazione dei matrimoni in
luoghi diversi dalla sede comunale e dalla sala “Luigi Pastro”, quanto segue:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 32 del 27-03-2019 Pag. n.3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
E’ consentita la celebrazione dei matrimoni nella sola giornata di sabato dalle – ore 09:00 alle
ore 12:00;
– Non è in ogni caso consentita la celebrazione dei matrimoni nei seguenti giorni: festività
Santo Patrono, 1° gennaio, Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15
agosto, 1 e 2 novembre, 8 dicembre, 24-25-26 dicembre, 31 dicembre;
– Potrà essere celebrato più di un matrimonio nella stessa giornata purché uno solo di essi in
“sede distaccata” e ad orari che consentano all’Ufficiale di Stato Civile di disporre
agevolmente dell’unico volume dei registri di matrimonio;
5.Di determinare quale contributo per la celebrazione dei matrimoni civili in luoghi diversi
dalla sede comunale e dalla sala “Luigi Pastro”, i seguenti importi:
– € 1.000,00 per matrimoni tra nubendi non residenti né iscritti all’AIRE del Comune di
Volpago del Montello;
– € 500,00 per matrimoni tra nubendi di cui almeno uno residente o iscritto all’AIRE del
Comune di Volpago del Montello;
Altresì
D E L I B E R A
con separata apposita votazione espressa in forma palese ad esito favorevole unanime, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4°, del D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per dare seguito tempestivamente ai successivi atti.