Individuazione nuove sedi per matrimoni civili (Del. GC 32/2019)

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DI NUOVE SEDI DI “CASA COMUNALE” FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UFFICI DISTACCATI DI STATO CIVILE PER LA SOLA FUNZIONE DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.


LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 115 del 06/12/2017 ad oggetto “Identificazione sala
convegni Luigi Pastro quale sede comunale idonea per la celebrazione dei matrimoni civili”, con cui
è stata deputata, con continuità temporale, alla celebrazione dei matrimoni civili da svolgersi nel
Comune di Volpago del Montello, la sala convegni “Luigi Pastro” sita nel compendio immobiliare
denominato “ex sede municipale”;
Premesso che questa Amministrazione intende adottare misure volte ad ampliare la
possibilità di scelta di luoghi in alternativa alla sede municipale ed alla sala “Luigi Pastro”, quali, ad
esempio, ville ed edifici di interesse storico o artistico, ristoranti o strutture agrituristiche, con la
finalità di dare riscontro alle numerose richieste manifestate dalla cittadinanza, di valorizzare il
patrimonio paesaggistico a beneficio dell’economia locale e, nel contempo, di accrescere la propria
capacità di attrazione sui flussi turistici interessati a tali eventi;
Dato atto che, ai fini della celebrazione dei matrimoni civili, l’identificazione di più luoghi
come “Casa Comunale” non contrasta con l’ordinamento vigente in materia di stato civile, anche se
necessita della formalizzazione degli atti e delle procedure necessarie per garantire il rispetto delle
disposizioni previste;
Visto che:
ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 110 c.c., il matrimonio  deve essere
celebrato pubblicamente nella Casa Comunale davanti all’Ufficiale dello Stato Civile e la
celebrazione al di fuori della Casa Comunale è consentita solo in caso di infermità o altro
impedimento dei nubendi;
 ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 3.11.2000, n. 396, i Comuni possono disporre,
anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile.
Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della
Giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 29 del 07/06/2007 con la quale è stato disposto che “i
Comuni possono deputare una sala esterna alla Casa Comunale, al fine di celebrarvi matrimoni,
purché l’istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera della Giunta. In tal caso, una
copia della deliberazione dovrà essere trasmessa al Prefetto. L’istituzione di una sede esterna,
sempre e comunque nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole
continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per singolo matrimonio. Anche in questo caso,
se tale ufficio esterno è dotato di un giardino di pertinenza, potrà procedersi alla celebrazione del
matrimonio anche nel giardino di pertinenza, in analogia a quanto sopra previsto per i giardini di
pertinenza della casa
comunal
e
”;
Precisato che al fine di meglio chiarire il concetto di “esclusiva disponibilità della
destinazione”, in particolare per quanto riguarda i siti aperti al pubblico, il Ministero dell’Interno ha
sottoposto la questione al Consiglio di Stato che si è espresso con il parere n. 196/14 del 22
gennaio 2014, reso nell’Adunanza della Sezione Prima, con il quale è stato precisato che deve
ritenersi soddisfatto tale requisito anche nelle “ipotesi di destinazione frazionata nel tempo (il
comune riserva il sito alla celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana o del
mese), e in caso di destinazione frazionata nello spazio (il Comune riserva alcune determinate
aree del luogo alla celebrazione di matrimoni), purché tale destinazione, senza sottrarla all’utenza,
sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale. In tal modo
viene garantita la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni
matrimoniali, senza sottrarlo al godimento della collettività”;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 32 del 27-03-2019 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Preso atto che con successiva circolare n. 10/2014 della Direzione Centrale per i Servizi
Demografici, il Ministero dell’Interno è intervenuto in merito ai requisiti di “esclusività e continuità
della destinazione”, confermando quanto già riportato nella citata sentenza del Consiglio di Stato;
Ritenuto, pertanto, necessario acquisire – in comodato d’uso – la disponibilità di
locali/ambienti adeguatamente allestiti, all’interno dei luoghi privati aderenti all’iniziativa, ove
istituire – con apposita deliberazione della Giunta Comunale assunta a norma dell’art. 3 del D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396 – un Ufficio distaccato di Stato Civile per la sola funzione di celebrazione
dei matrimoni civili;
Ritenuto necessario definire in via generale i criteri per ottenere il riconoscimento di sede
distaccata di Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni e che solo in via successiva
sarà possibile valutare le richieste che perverranno dai soggetti interessati;
Considerato che il servizio di celebrazione matrimoni, in sedi diverse da quelle comunali,
rientra tra i servizi a domanda individuale per i quali è possibile prevedere dei costi e valutata
l’opportunità di stabilire un contributo per ogni cerimonia celebrata al di fuori della Casa comunale,
quale partecipazione alle spese sostenute per l’effettuazione della stessa;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’area
amministrativo-demografica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n.
267;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area
economico-finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
D E L I B E R A
Di dare atto di quanto in premessa, e pertanto istituire il servizio 1. di celebrazione dei
matrimoni con rito civile nelle sedi che, aderendo all’iniziativa, si renderanno disponibili a
concedere al Comune, in comodato d’uso gratuito, idonei locali/ambienti da destinare alla
celebrazione dei matrimoni civili, previa istituzione di separati Uffici di Stato Civile;
2.Di stabilire che l’attuazione del predetto servizio resta subordinata ai successivi atti sotto
indicati:
– acquisizione delle istanze, complete di adeguata documentazione (planimetria, fotografie,
ecc.) – istruttoria e verifica dell’ammissibilità delle richieste (idoneità dell’immobile, sua
rispondenza al progetto ecc.) – sopralluogo ed accertamento, attraverso verbale,
dell’idoneità e della consistenza degli accessi, ambienti, arredi e allestimenti;
– delibera della Giunta Comunale di accettazione delle istanze con approvazione dello
schema del contratto di comodato d’uso gratuito e istituzione, in ogni luogo di celebrazione,
di separato Ufficio di Stato Civile per la sola funzione della celebrazione di matrimoni civili;
– stipula del comodato d’uso tra il Comune, rappresentato a norma dell’art. 97 del D. Lgs.
267/2000 dal Responsabile di Area competente, ed i privati;
– determinazione dell’Ufficio di Segreteria inerente le modalità operative di custodia,
trasferimento, riconsegna del gonfalone o altra insegna del Comune;
3.Di definire inoltre i seguenti criteri per il riconoscimento di sede esterna:
– disponibilità di spazi sia per matrimoni con la partecipazione di un numero ridotto di
persone, che per grandi cerimonie (100 e più persone);
– il valore storico, artistico o paesaggistico della struttura;
– l’accessibilità della struttura;
4.Di stabilire, per quanto concerne le date e gli orari della celebrazione dei matrimoni in
luoghi diversi dalla sede comunale e dalla sala “Luigi Pastro”, quanto segue:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 32 del 27-03-2019 Pag. n.3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
E’ consentita la celebrazione dei matrimoni nella sola giornata di sabato dalle – ore 09:00 alle
ore 12:00;
– Non è in ogni caso consentita la celebrazione dei matrimoni nei seguenti giorni: festività
Santo Patrono, 1° gennaio, Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15
agosto, 1 e 2 novembre, 8 dicembre, 24-25-26 dicembre, 31 dicembre;
– Potrà essere celebrato più di un matrimonio nella stessa giornata purché uno solo di essi in
“sede distaccata” e ad orari che consentano all’Ufficiale di Stato Civile di disporre
agevolmente dell’unico volume dei registri di matrimonio;
5.Di determinare quale contributo per la celebrazione dei matrimoni civili in luoghi diversi
dalla sede comunale e dalla sala “Luigi Pastro”, i seguenti importi:
– € 1.000,00 per matrimoni tra nubendi non residenti né iscritti all’AIRE del Comune di
Volpago del Montello;
– € 500,00 per matrimoni tra nubendi di cui almeno uno residente o iscritto all’AIRE del
Comune di Volpago del Montello;
Altresì
D E L I B E R A
con separata apposita votazione espressa in forma palese ad esito favorevole unanime, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4°, del D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per dare seguito tempestivamente ai successivi atti.

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