Bilancio previsione 2019-2021 e aggiornamento DUP (Del. GC 112/2018)

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021 E NOTA INTEGRATIVA, NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 – 2021.


LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 151, comma 1, D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.) stabilisce che i
Comuni e le Province deliberino, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l’esercizio
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità e che detto termine può essere differito con decreto del Ministero
dell’Interno;
Dato atto che l’art. 174 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.), cosi come modificato
dall’art. 74 del d.lgs. 118/2011 al comma uno prevede che l’organo esecutivo predisponga lo
schema di bilancio di previsione finanziario, e che l’art. 170 comma 1 del T.UE.L. prevede che lo
schema di Bilancio di previsione sia accompagnato dalla nota di aggiornamento del Documento
unico di programmazione;
Viste che con il d.lsg 10 agosto 2014, n° 126, sono stati modificati il d.lgs 118/2011 e il tuel
267/2000, con decorrenza 01/01/2015;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.07.2018 ad oggetto l’approvazione del
Documento unico di programmazione, D.U.P. 2019 – 2021;
Visti lo schema di bilancio di previsione 2019 – 2021, completo degli allegati di cui all’art. 11 del
dpcm 28/12/2011 e corredato dalla nota integrativa, allegato sub a), e la nota di aggiornamento al
Documento unico di programmazione 2019 – 2021 allegata alla presente deliberazione sub b);
Precisato che:
• il presente schema di bilancio è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni normative
attualmente in vigore;
• la previsione delle entrate rappresenta quanto l’Amministrazione ritiene di poter ragionevolmente
accertare in ciascun esercizio in approvazione, nel rispetto dei principi contabili generali
dell’attendibilità, congruità e veridicità e del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al
d.lgs 118/2011, tenuto conto delle disposizioni tributarie e tariffarie in vigore e confermate;
• le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il Principio generale
n. 16 Allegato 1 al D. Lgs. 118/2011, e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno
esigibili in ciascuno degli esercizi in approvazione, anche se la relativa obbligazione è sorta in
esercizi precedenti;
• l’esigibilità di ciascuna obbligazione è stata prevista nel rispetto del principio applicato della
contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011;
• il Fondo di Riserva ordinario è stato costituito in parte corrente – per ogni esercizio – nei limiti
previsti dall’art. 166 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D. L. 174/2012 e cioè
per un importo compreso tra lo 0,30 ed il 2 per cento del totale delle spese correnti
corrispondentemente iscritte, tenuto conto che la metà della quota minima (0,30%) deve essere
riservata alla copertura di eventuali spese correnti la cui mancata effettuazione comporta danni
certi all’ente;
• il fondo di solidarietà comunale è stato stimato in base alla normativa vigente;
• il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato secondo quanto disposto dal principio della
contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs 118/2011;
• l’IMU è stata iscritta al netto della quota che si stima verrà trattenuta dall’erario a titolo di
contribuzione dell’ente al fondo di solidarietà comunale;
• viene garantita l’iscrizione in bilancio degli oneri di urbanizzazione nell’importo quantificato sulla
base delle rate in scadenza e dell’andamento dell’ultimo triennio e garantito il loro impiego nel
rispetto della vigente normativa, nel bilancio di previsione 2019 – 2021 sono interamente destinati
al finanziamento della spesa di investimento;
• vengono rispettati i limiti di indebitamento dei cui all’art. 204 del Tuel, modificato dall’art. 8 della
Legge n. 183/2011 sia nel 2019 che, in proiezione, negli esercizi 2020 e 2021;
• l’ente non versa in situazioni di deficitarietà ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 30.12.1992,
n° 504 e successive modificazioni;
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DELIBERA DI GIUNTA n. 112 del 21-11-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
• è stato previsto nel bilancio di previsione 2019-2021 l’onere complessivo, delle quote capitale e
delle quote interesse, per l’ammortamento dei mutui in essere e previsti nel triennio;
• nella elaborazione del bilancio di previsione è stato tenuto conto delle riduzioni di spesa previste
dall’art. 6 del D.L. 78/2010 anche in considerazione di quanto previsto dal D.L. 50/2017 all’art. 21
bis, le quali saranno dettagliate dalla Giunta Comunale con il Piano esecutivo di gestione 2019;
• con propria deliberazione n. 105 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il programma triennale del fabbisogno del personale, del quale è stato tenuto conto nella
elaborazione delle previsioni di spesa;
• la spesa per il personale derivante dalla programmazione predetta è comunque contenuta entro i
limiti di cui al comma 557 della legge 296/2006 e s.m.i., e per il prossimo triennio sono stati previsti
gli oneri per gli aumenti contrattuali del personale dipendente, stanziando apposito fondo oneri del
personale;
Vista la documentazione di cui all’art. 11, comma 3 del d.lgs 118/2011, costituente l’allegato sub a)
alla presente deliberazione, da approvare e sottoporre poi all’approvazione consiliare, costituita da:
• bilancio di previsione 2019-2021 di competenza e di cassa, per il solo primo anno;
• prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie;
• prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli
esercizi considerati dal bilancio pluriennale;
• elenco dei programmi per spese di investimento finanziate con ricorso al debito;
• elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti;
• nota integrativa al bilancio;
Considerato che il Documento unico di Programmazione DUP, approvato dal Consiglio Comunale
con delibera n 37 del 30.07.2018, è stato aggiornato ai sensi dell’art. 170 del TUEL, e che con il
presente atto viene approvata la nota di aggiornamento del documento stesso, per la successiva
presentazione al Consiglio Comunale per le conseguenti valutazioni;
Visto l’art. 58 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto
2008, il quale prevede al comma 1, che gli enti alleghino al bilancio di previsione il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari contenente l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili
di valorizzazione ovvero di dismissione;
Dato atto che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 18/07/2018 è stato adottato il Programma
triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019-2021 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici,
pubblicato all’albo del comune per 60 giorni consecutivi, e che non deliberazione di Giunta
Comunale n., 104 del 14.11.2018 è stato aggiornato l’elenco annuale delle opere pubbliche per
l’anno 2019;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 in data 21.11.2018 dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata approvata la Ricognizione degli immobili dell’Ente tra i quali vengono individuati
quelli non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione nel periodo 2019/2021;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 in data 21.11.2018 dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata approvata la destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada anno 2019;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 in data 21.11.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali ed immobiliari
ai sensi dell’art. 2, commi da 594 a 599 della legge finanziaria 2008 – triennio 2019/2021;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 in data 21.11.2018 immediatamente eseguibile è
stato approvato il piano annuale e biennale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016;
Dato atto che:
• nessuna modifica viene introdotta per l’anno 2019 in relazione alla disciplina dell’IMU;
• con deliberazione di Giunta n. 109 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, sono
stati determinati i tassi di copertura dei servizi a domanda individuale di cui al d.m. 31/12/83
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• le previsioni di bilancio sono state elaborate nel rispetto dei limiti di spesa introdotti dalla
normativa vigente, che saranno dettagliatamente evidenziate con l’assegnazione delle dotazioni
finanziarie ai responsabili delle aree;
• viene garantito il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, come dimostrato nell’apposito
prospetto allegato alla presente;
Visto il vigente regolamento di contabilità, a termini del quale gli schemi di bilancio, insieme con la
relazione dell’organo di revisione, sono depositati presso il servizio segreteria e trasmessi in copia
ai consiglieri almeno 20 giorni prima della data della seduta prevista per la loro approvazione;
Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine
alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare lo schema del Bilancio di Previsione 2019-2021, allegato sub 1) a) alla presente
deliberazione, nelle risultanze riepilogative sottoriportate, e completo degli allegati di cui all’
art. 9 del dpcm 28/12/2011 ed in particolare della nota integrativa;

 

 

 

 

2) di approvare la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, allegato sub b) alla presente
deliberazione, redatta ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
3)di trasmettere la documentazione approvata con la presente deliberazione unitamente a
tutti gli allegati previsti dall’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 al Revisore Unico dei conti per
l’espressione del parere di competenza
4) di depositare presso il servizio segreteria lo schema di bilancio 2019-2021 completo della
nota integrativa e la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, da
trasmettere, unitamente alla relazione del Revisore Unico dei conti, ai consiglieri comunali
almeno 20 giorni prima della data della seduta prevista per la loro approvazione, ai sensi
del regolamento di contabilità;
5) di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della
Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000.
DELIBERA ALTRESI’, con separata apposita votazione espressa in forma palese ad esito
favorevole unanime, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 134 – comma 4°- del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, vista l’urgenza di provvedere
tempestivamente all’adozione dei conseguenti atti.

Programma acquisti beni e servizi (Del. GC 111/2018)

ADOZIONE PROGRAMMA ANNUALE E BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI. ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016


LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’articolo 21 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato
sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) prevede che:
“Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma – biennale degli
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e
in coerenza con il bilancio” (comma 1);
– “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro.
Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono
essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese
di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro
che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui
all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le
amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513,
della legge 28 dicembre 2015, n.
20
8
” (comma 6);
– “il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul
sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui
all’articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di
cui all’articolo 29, comma 4” (comma 7);
– la definizione, con apposito decreto ministeriale, dei seguenti contenuti:
a)le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b)i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali,
nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto
nell’elenco annuale;
c)i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d)i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazioni minimo richiesto
per tipologia e classe di importo;
e)gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f)le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;”
(comma 8)
Visto il Decreto n. 14 del 16.01.2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, in particolare l’articolo 6, nel quale, con specifico
riferimento all’adozione programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, si dispone:
a)l’adozione del programma biennale degli acquisti e servizi, nonché dei relativi elenchi
annuali ed aggiornamenti sulla base di schemi tipo allegati al Decreto Ministeriale
medesimo, composti dalle seguenti schede:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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scheda A, recante il quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni – previste dal
programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
– scheda B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;
– scheda C): elenco degli eventuali acquisti presenti nella precedente programmazione
biennale presenti nella prima annualità del precedente programma per i quali non sia
stata avviata la procedura di affidamento o per i quali si è rinunciato all’acquisizione;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del citato Decreto Ministeriale “un servizio o una
fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da
eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un
servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì
realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi
finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di
aggiornamento della programmazione”;
Preso atto che i Responsabili dei Settori, previa ricognizione dei fabbisogni, hanno comunicato,
l’elenco degli acquisti di beni e servizi, e predisposto il programma annuale e biennale degli
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ai 40.000,00 da inserire nella
programmazione 2019/2020 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
1.di approvare il programma annuale e biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario
pari o superiore a 40.000,00 euro per il biennio 2019-2020, predisposto ai sensi dell’articolo 21
del D.Lgs n. 50/2016 ed del Decreto Ministeriale n. 4 del 16.01.2018, allegato alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale ed in particolare:
a.Scheda A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
b.Scheda B – Elenco degli acquisti del programma;
mentre non viene compilata la Scheda C – Elenco degli interventi presenti nella prima
annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati, non ricorrendo
le relative ipotesi;
2.di dare atto che la programmazione in oggetto è stata predisposta nel rispetto dei documenti
programmatori dell’Ente.
Altresì,
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa nelle forme di legge ad esito
favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°
TUEL n. 267/2000.

Destinazione proventi multe (Del. GC 110/2018)

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019.


LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 208, quarto comma, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni, recante disposizioni per il nuovo codice della strada, definisce i criteri per l’utilizzo
degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto stesso;
VISTO che l’art. 40 della Legge 120/2010 ha riscritto gli attuali commi 4, 5 e 5 bis dell’art. 208
del D.lgs. 285, del 1992, e che dopo le modifiche apportate stabilisce:
-al comma 4, che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo
periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento,
di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà
dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale
di cui alle lettere d bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione
delle
strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ ammodernamento, al potenziamento, alla messa a
norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime
strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela
degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli
organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati
all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere;
d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a
interventi a favore della mobilità ciclistica;
– al comma 5-bis che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere
destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme
flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei
servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto
di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia
municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento
dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza
stradale
;
– al comma 5 che gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con
delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4;
VISTO che la norma sopra citata stabilisce inoltre che i Comuni con popolazione superiore ai
10.000 abitanti diano comunicazione al Ministero dei Lavori Pubblici, della determinazione della
devoluzione dei proventi alle suindicate finalità;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, in data odierna approva la proposta di bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e che tale proposta prevede nella parte entrata un
introito complessivo di € 165.000,00 per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle
norme del codice della strada;
DATO ATTO che la somma iscritta a bilancio comprende anche la quota di sanzioni da
accantonare a fondo crediti di dubbia esigibilità per 30.000,00, e che il principio contabile 4/2
allegato al D.lgs. 118/2011 all’esempio 4, indica che la somma da destinare alla parte vincolata in
sede di previsione è data dal totale delle sanzioni dedotto il fondi crediti di dubbia esigibilità, quindi
€ 135.000,00;
VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 110 del 21-11-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
VISTO il DPR 16 dicembre 1992, n. 495;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18-8-2000 e il D.Lgs 118/2011;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il parere favorevole tecnico – contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario
comunale;
CON voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;
D E L I B E R A
Di destinare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni 1. al codice della
strada, stimati per l’esercizio 2018 in € 165.000,00 che dedotto il FCDE per € 30.000,00 dà
un risultato oggetto del vincolo pari ad € 135.000,00, così come previsto alla parte entrata
della proposta di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, che la Giunta
approva in data odierna, alle seguenti finalità;
2.Di dare atto che il 50% dei proventi soggetti a vincolo di destinazione ammonta a €
67.500,00; vengono invece destinati alle finalità previste dalla normativa € 80.000,00 per gli
importi sottoindicati:
– importo iscritto al Titolo III dell’Entrata Entrate
extratributarie del 2019 nell’apposita tipologia 200 denominata
“Proventi attività di controllo delle irregolarità e degli illeciti”
ed al relativo regolamento di attuazione soggetto a vincolo.” € 165.000,00
detratto il fondo crediti di dubbia esigibilità per € 30.000,00 € 135.000,00
– importi iscritti nella missione 3 programma 1.103
delle spese correnti del bilancio 2019 10.500,00
– importi iscritti nella missione 10 programma 5.103
delle spese correnti del bilancio 2019 57.000,00
– importi iscritti nella missione 1 programma 6.103
delle spese correnti del bilancio 2019 12.500,00
3.Di dare atto che la presente deliberazione è coerente con il contenuto della proposta di
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, in fase di successiva approvazione.
DELIBERA
altresì, con separata apposita votazione espressa in forma palese ad esito favorevole unanime, di
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 4°-
del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, vista l’urgenza di provvedere tempestivamente all’adozione dei
conseguenti atti.

Servizi a domanda individuale – costi (Del. GC 109/2018)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI PER L’ESERCIZIO 2019.


LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n.55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131, che
istituisce l’obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione di bilancio, la misura
percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono
finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
PRESO atto che il Ministero dell’Interno con suo decreto 31 dicembre 1983 ha precisato:
che sono escluse dalla disciplina oggetto a) del decreto stesso:
– i servizi gratuiti per legge statale o regionale;
– i servizi finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap;
– i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di
prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
b)che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite
direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono
utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o
regionale;
c)che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere
produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art.
6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55;
CONSIDERATO CHE le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:
1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero; – 2) alberghi diurni e bagni
pubblici; – 3) asili nido; – 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; – 5) colonie e soggiorni
stagionali, stabilimenti termali; – 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e altre discipline,
fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; – 7) giardini zoologici e botanici; – 8)
impianti sportivi : piscine , campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili; – 9) mattatoi
pubblici; – 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico; – 11) mercati e fiere attrezzati; – 12)
parcheggi custoditi e parchimetri; – 13) pesa pubblica; – 14) servizi turistici diversi: stabilimenti
balneari, approdi turistici e simili; – 15) spurgo di pozzi neri; – 16) teatri, musei, pinacoteche,
gallerie, mostre e spettacoli; – 17) trasporti di carni macellate; – 18) trasporti funebri, pompe funebri
e illuminazioni votive; – 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non
istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;
CONSIDERATO che per questo ente non ricorrono le condizioni che determinano la
situazione strutturalmente deficitaria, come rilevato dall’ultimo consuntivo approvato;
RILEVATO che l’art. 172 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, alla lett. E) prevede che siano
allegate al bilancio annuale di previsione tra l’altro “le deliberazioni con le quali sono determinati,
per l’esercizio successivo per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi”;
INDIVIDUATI, nell’ambito del D.M. 31-12-1983, i seguenti servizi pubblici a domanda
individuale esistenti in questo Comune, con le eccezioni indicate nell’ultimo comma dell’art. 3 del
D.L. 22-12-1981, n. 786 convertito, con modificazioni, nella legge 26-2-1982, n. 51:
1)Estate amici (centri estivi); 2) Corsi extra scolastici; 3) Uso Palestra; 4) Gestione
Auditorium, 5) Trasporto Scolastico.
DATO atto che il Comune non rientra fra quelli di cui all’art. 12 comma 1 2° periodo, del
D.L. n. 359/87 come integrato dalla L. 440/87;
VISTI i prospetti relativi ai singoli servizi nei quali risultano, con riferimento allo schema di
bilancio di previsione per l’esercizio 2019:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
SPESE

 

 

 

 

 

VISTO che dal prospetto riassuntivo sopra riportato emerge la previsione di copertura del
33,00 % del costo complessivo dei servizi stessi;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000
agli art. 242 e 243;
VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,
D E L I B E R A
di approvare la determinazione dei costi complessivi di gestione dei 1. servizi pubblici a
domanda individuale da finanziare con tariffe, contribuzioni ed entrate specifiche nell’anno
2019 come risulta dal seguente prospetto:

 

 

 

 

 

2. di dare atto che il complesso delle entrate dei servizi a domanda individuale per l’anno
2019 è previsto in Euro 94.000,00, come risulta dal prospetto sopra riportato, dando luogo
ad una percentuale di copertura del 33,00 %.
DELIBERA
altresì, con separata apposita votazione espressa in forma palese ad esito favorevole unanime, di
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 4°-
del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, vista l’urgenza di provvedere tempestivamente all’adozione dei
conseguenti atti.
Documento

Ricognizione immobili (Del. GC 108/2018)

RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DELL’ENTE AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE 4/1 DEL D.LGS. 118/2011.


LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO quanto previsto dal punto 8.2 dell’allegato 4/1 del D.Lgs. 118 del 23 giugno
2011 primo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio:
“Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’Ente,
con apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli
immobili di proprietà dell’Ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano
delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente
presso i propri archivi e uffici”;
ATTESO che ai sensi dall’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 il Piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di
Previsione e che l’inserimento nel Piano determina automaticamente la classificazione del bene
nel patrimonio disponibile del Comune e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;
RILEVATO che la procedura di ricognizione ed eventuale riclassificazione degli immobili
prevista dal citato art. 58 del D.L. n. 112/2008, consente una semplificazione dei processi di
valorizzazione del patrimonio immobiliare di questo Comune, nell’evidente obiettivo di soddisfare le
esigenze di miglioramento dei conti pubblici, di riduzione e contenimento dell’indebitamento e di
ricerca di nuovi proventi destinabili a finanziamento degli investimenti;
VISTO l’allegato elenco dei beni immobili di proprietà comunale comprensivo dei beni non
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali da alienare e valorizzare denominato
Allegato A;
VISTO l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte”;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in merito alla
regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare la Ricognizione degli immobili dell’Ente tra i quali vengono individuati quelli
non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente suscettibili di valorizzazione ovvero
di dismissione nel periodo 2019/2021, come da documento allegato A facente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che l’esatta identificazione dei terreni appartenenti al patrimonio disponibile
dell’Ente è desumibile dai documenti agli atti degli uffici comunali preposti alla gestione del
patrimonio;
3. di dare atto che per gli anni 2019-2020-2021 non sono previste alienazioni di beni immobili
del patrimonio comunale a finanziamento del piano triennale delle opere pubbliche e che pertanto
non viene allegato il piano dettagliato delle alienazioni;
4. di dare atto che gli elenchi suddetti faranno parte integrante del documento unico di
programmazione 2019/2021 e allegati al Bilancio di Previsione 2019 che verrà approvato dal
Consiglio Comunale.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 108 del 21-11-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
DELIBERA
altresì, con separata apposita votazione espressa in forma palese ad esito favorevole unanime, di
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 4°-
del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, vista l’urgenza di provvedere tempestivamente all’adozione dei
conseguenti atti.


DEL-G-2018-108-nov-21 Ricognizione immobili – all A