Fiera uccelli – prescrizioni veterinarie (Ord. 33/2019)

PRESCRIZIONI VETERINARIE INERENTI L’ESPOSIZIONE DEGLI ANIMALI IN OCCASIONE DELLA “FIERA DEGLI UCCELLI” DEL 24 MARZO 2019


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che il 24 Marzo 2019, è organizzata dalla Pro Loco Comunale nell’area retrostante la
vecchia sede municipale P.zza Degli Alpini, una Fiera degli Uccelli, manifestazione che prevede
l’esposizione di volatili di varie specie (tordi, merli, sasselli, allodole, prispolone, fringuelli, cardellini,
lucherini, peppole, canarini, quaglie e falchi) e di animali da cortile (galline, polli, fagiani e conigli) e
asini su superficie stradale asfaltata e nell’adiacente area verde.
PRESO ATTO che la reperibilità veterinaria è assicurata dal Dott. Marco Martini – Med. Vet. pos. Albo
377 TV – Dir. San. Ambulatorio Veterinario San Carlo di Spresiano;
RITENUTO pertanto di adottare la presente ordinanza al fine di disciplinare, dal punto di vista igienico
veterinario, l’esposizione di animali vivi nella mostra-mercato;
SENTITO in merito il Servizio Veterinario dell’U.L.S.S. n. 2 della Marca Trevigiana, che ha dato parere
favorevole con prot 3422 del 12 marzo 2019 con il rispetto di prescrizioni
ORDINA
che tutti gli operatori interessati e gli allevatori che partecipano in qualità di espositori alla FIERA
DEGLI UCCELLI, prevista per Domenica 24 Marzo 2019, si attengano alle seguenti prescrizioni:
UCCELLI ORNAMENTALI E CANORI
Tutti gli uccelli ornamentali e canori non devono provenire da zone di restrizione per l’Influenza Aviaria
ed essere accompagnati dalla dichiarazione di provenienza (mod. 4 – foglio rosa) compilata in ogni
sua parte. Se nell’allevamento di provenienza degli uccelli ornamentali è presente anche del pollame
(galline, polli, tacchini, faraone, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori, anatidi) devono
essere effettuati controlli virologici e sierologici preventivi su un numero rappresentativo di volatili.
L’esito del controllo deve essere riportato, a cura del Servizio Veterinario sul Modello IV o in un
allegato compresa l’attestazione di provenienza da una zona non soggetta a restrizione per influenza
aviare e Malattia di Newcastle e del rispetto delle misure di biosicurezza di cui all’Ordinanza 26 agosto
2005. A tal fine si allegano le disposizioni ministeriali riguardanti la biosicurezza nota Min. Sal. 11113
del 03.05.2017.
ANIMALI DA CORTILE, AVICOLI (POLLAME)
In ottemperanza al D.M. 25.06.2010 gli operatori che intendono partecipare alla manifestazione con
avicoli, dovranno essere registrati ed accreditati presso i competenti Servizi veterinari, producendo
all’entrata della manifestazione la relativa certificazione ufficiale di accreditamento al responsabile
della fiera o ad un suo delegato. Il pollame (tacchini, galline, quaglie, piccioni, tortore, faraone, fagiani,
pernici, uccelli corridori, anatidi, ratiti) dovrà essere scortato dal MOD. IV, nel quale siano riportati i
trattamenti immunizzanti obbligatori ricevuti dagli animali, con relativa certificazione del veterinario che
ha effettuato la vaccinazione. Si precisa inoltre che, in ottemperanza alla DGR n. 634 dell’11 Maggio
2016, tutti gli uccelli appartenenti a razze rare e razze pure di pollame, di cui all’elenco delle razze a
rischio di estinzione previste dal Piano di Sviluppo Rurale, devono essere identificati singolarmente
tramite apposizione di anelli con codice alfa-numerico inamovibili o idoneo sistema d’identificazione. Il
numero di riconoscimento individuale deve essere riportato sul Mod. IV o sul altra documentazione
cartacea di accompagnamento degli animimali.
CONIGLI
I conigli devono essere scortati da Mod.IV e da una certificazione sanitaria veterinaria attestante la
loro avvenuta immunizzazione nei confronti della Mixomatosi e della Malattia Virale del Coniglio da
almeno 15 giorni e da non oltre 6 mesi.
EQUIDI (Cavalli-Asini)
Tutti gli equidi ammessi alla manifestazione dovranno essere scortati dal Mod. 4 integrato, conforme a
quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016 e dal Passaporto individuale
che attesti l’iscrizione all’anagrafe equina nazionale, secondo quanto previsto dal Decreto 29.12.2009
e relative procedure di attuazione (Manuale Operativo Prot. 0017791 del 09/10/2007 e D.Lgs.16
febbraio 2011, n. 29, “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008
recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi,
gestione dell’anagrafe da parte dell’UNIRE”).
Per gli equidi di età superiore ai dodici mesi, dovranno essere riportati nel passaporto gli esiti dei
controlli effettuati secondo la periodicità/validità indicata nel Decreto 02 febbraio 2016, “Piano
nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equidi” (GU Serie Generale n.96
del 26-4-2016).
Gli equidi provenienti da Stati membri dell’Unione Europea devono essere scortati da documento di
identificazione conforme al Regolamento CE n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008,
recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio sui metodi di identificazione
degli equidi ed essere conformi alla Direttiva 156/2009/CE.
CANI
I cani devono essere identificati ed iscritti all’anagrafe canina. Per la rabbia sussite obbligo di
vaccinazione solo per i can iprovenient ida zone in cui è prevista la vaccinazione o per quelli
provenienti da paesi comunitari o da paesi terzi.
I cani devono essere adeguatamente contenuti e tenuti sempre sotto sorveglianza da parte dei
detentori; la lunghezza del guinzaglio non dovrà essere superiore a m. 1,50 ed avere sufficienti
garanzie di robustezza in funzione della taglia dell’animale. Il collare non dovrà essere di tipo “a
strozzo”, “strangolo” e “semi-strangolo” e privo di punte interne. È fatto obbligo, ove necessario,
l’utilizzo anche dell’apposita museruola indossata. Non possono partecipare alla manifestazione, per
motivi sanitari e di benessere, cuccioli di età inferiore ai 4 mesi. Le persone che conducono i cani
devono provvedere immediatamente alla raccolta degli escrementi dei loro animali.
PRESCRIZIONI GENERALI
Per gli uccelli ornamentali, canori ed avicoli deve essere rispettato il protocollo di pulizia e disinfezione
che prevede l’applicazione di un foglio di nylon sotto le gabbie, pulizia e raccolta delle piume, feci e
disinfezione dell’area al termine della manifestazione.
I materiali di costruzione di recinti, gabbie e le attrezzature utilizzate dovranno essere di facile pulizia e
disinfezione, non presentare sporgenze, superfici di taglio, spigoli ecc. che possano costituire pericolo
di lesioni o ferite agli animali ospitati. Le superfici dei recinti dovranno essere drenanti e/o scolanti ed
adeguatamente pulite, disinfettate e disinfestate. Le superfici e le attrezzature interne ai ricoveri
dovranno permettere il libero movimento dell’animale, secondo le sue esigenze fisiologiche.
Lo spazio di ogni gabbia destinata ai volatili deve permettere loro di muoversi liberamente senza
rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere.
Gli animali devono essere ospitati in strutture che permettano una buona protezione da eventi
meteorologici sfavorevoli.
Gli animali devono avere a disposizione cibo ed acqua in quantità e di qualità adeguate;alimenti ed
acqua devono essere forniti agli animali secondo le loro necessità.
Gli animali delle diverse specie devono essere trasportati mediante automezzi autorizzati al trasporto
di animali vivi ai sensi della DGR 2773/2009 in applicazione al regolamento CE 1/2005 sula protezione
degli animali durante il trasporto. Si raccomanda la verifica sullo stato di pulizia degli automezzi e dei
contenitori utilizzati per il trasporto e l’attestazione relativa a tale attività nel Mod. IV.
La reperibilità veterinaria sarà garantita dal dott. Marco Martini, Med. Vet. pos. Albo 377 TV
0422/880956 – 328/8339641
Il Responsabile del Servizio
Attività Produttive Edilizia Privata
Arch. Luca Lorenzon

SE POTESSI AVERE 1000 € AL MESE

Troviamo giusto informare i cittadini, che il dott. Alessandro Mazzochel assessore esterno alla cultura, quindi mai votato da nessuno, percepisce mensilmente per il suo incarico una cifra di € 1.098,00 sborsati dai cittadini e che la nostra richiesta di dimissioni nei suoi confronti non è un attacco personale, ma bensì una richiesta di buon senso da parte sua.
Abbiamo contestato la sua inadempienza dimostrata in questi tre ultimi anni, oltre i dieci della passata amministrazione, il fatto che non abbia mai presentato nessun progetto culturale, mica che ci sta poco simpatico.
Ora è chiaro che il suo attuale ruolo di assessore non è altro che il parcheggio in attesa della sua candidatura a sindaco di Giavera, ovvero quello che in gergo si dice “tegnar a carega calda”, non dimettersi perchè non c’è certezza di vincere le elezioni e nel caso non salisse al potere perderebbe uno stipendio sicuro .
Ieri a villa Wassermann, in pompa magna, erano ben quattro i sindaci della sua stessa corrente politica (per quante lui ne abbia passate di correnti) a sponsorizzarlo per le prossime amministrative. Da Marzio Favero di Montebelluna a Marianella Tormena di Crocetta, Fabio Vettori di Nervesa e non ultimo il primo cittadino di Volpago, Paolo Guizzo. Se il sindaco di Volpago non si è ancora reso conto dei ridicoli andirivieni del suo gruppo, ci stupisce che gli altri tre sindaci, esponenti di un movimento che parrebbe detestare la politica delle poltrone (così almeno a parole sostiene la Lega), non si siano messi una mano sulla coscienza.
Il dott. Mazzochel, prima di pensare di risolvere i problemi di Giavera, sarebbe il caso portasse a termine, anzi iniziasse a fare qualcosa per Volpago. Ci chiediamo come possa sostenere i due ruoli (oltre alla sua attività professionale) e rispondere personalmente alle richieste dei cittadini impegnati sul fronte culturale.
Di questo dovrebbe rispondere, soprattutto a chi da tempo si adopera per iniziative culturali e non si vede riconosciuto dall’assessore competente. Risponda entrando nel merito del suo mandato spiegando quello che ha fatto (e soprattutto non ha fatto) finora, e se non lo volesse fare ne risponda il sindaco, perché è lui che lo ha nominato assessore ed è quindi il responsabile politico e morale di questa imbarazzante vicenda.

Senso unico via Antiga per posa cavi (Ord. 32/2019)

ORDINANZA DI ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA ANTIGA PER LAVORI DI SCAVO SULLA SEDE STRADALE PER POSA CAVI TELECOM


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta, pervenuta in data 04/03/2019 prot.2831 dalla Ditta LA MANO SRL con
sede in via Montegrappa 216b CAERANO DI SAN MARCO, quale ditta incaricata per
conto della Società Telecom, per l’esecuzione di scavo longitudinale sulla sede stradale per
posa cavi telefonici, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla temporanea modifica della
viabilità stradale mediante istituzione del senso unico alternato regolato da impianto
semaforico o movieri, su tratto di Antiga;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed
evitare così pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
RILEVATO che la ristrettezza della carreggiata nelle vie interessate dai lavori non consente
la normale circolazione stradale contemporaneamente all’esecuzione dei lavori rendendo
necessario l’istituzione temporanea del senso unico alternato, per consentire lo
stazionamento di macchine operatrici sulla sede stradale;
VISTO il Disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio
2002 relativamente a segnaletica temporanea di cantiere;
PRESO atto dell’autorizzazione allo scavo rilasciata dall’Ufficio LLPP sede n° 1/2019;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n.
11/2018;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12,21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
IL TEMPORANEO RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE E LA TEMPORANEA
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO A TRATTI CON LIMITE MASSIMO DI 30
KMH E IL DIVIETO DI SORPASSO SU TRATTO DI VIA ANTIGA INTERESSATO DAI
LAVORI REGOLATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO E IDONEA
SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, DAL
GIORNO 18.03.2019 FINO AL GIORNO 29.03.2019 CON ORARIO 08.00-18.00, ESCLUSI
SABATO E DOMENICA E FESTIVI CON EVENTUALE PROROGA SINO AL TERMINE DEI
LAVORI ONDE CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN PREMESSA INDICATI.
LA SEGNALETICA DI MODIFICA DELLA VIABILITA’ DOVRA’ ESSERE APPOSTA
SOLTANTO DURANTE L’EFFETTIVA ESECUZIONE DEI LAVORI.
LA PRESENTE ORDINANZA SI INTENDE SOSPESA IN CASO DI INTERRUZIONE DEI
LAVORI PER MALTEMPO O PER ALTRE CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE
GLI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI SU UNA SOLA VIA PER VOLTA PER
TRATTI NON SUPERIORI A 100 METRI, INOLTRE IN CASO DI CHIUSURA DOVE
POSSIBILE DOVRA’ ESSERE ALLESTITO PERCORSO ALTERNATIVO SULLE PRIME
VIE UTILI CHE PRECEDONO IL TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI EVENTUALMENTE
DA CONCORDARSI CON L’UFFICIO SCRIVENTE.
Nelle fasi di riapertura al traffico delle aree di intervento dovrà essere garantito il regolare
transito sulla sede stradale in sicurezza.
1)Sul posto a cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere posta idonea e sufficiente
segnaletica stradale atta a segnalare la modifica della viabilità conforme al decreto
Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, nonché di
segnalare la presenza di ostacoli o pericoli sulla carreggiata a causa dei lavori, anche di
notte se necessario.
SEGNALETICA DA APPORRE TAVOLE 65 – 66 Disciplinare tecnico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002.
2) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con
indumenti ad alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
3) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di
cantiere
4) L’impiego di semaforo per la regolazione del traffico dovrà tenere dei flussi di traffico
transitanti e di conseguenza la regolazione dei tempi dovrà essere fatta in modo da evitare
incolonnamenti.
5) Al termine dei lavori, qualora abbiano interessato il manto stradale procedere al ripristino
del manto stradale avendo cura di compattare l’area di intervento e di procedere ad
eventuale aggiunta in caso di formazione di avvallamenti, e secondo quanto prescritto
dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non
creare pericolo per la circolazione stradale.
7)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto
necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
8) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai
lavori ed esibita se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
9) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di
cantiere depositati sulla sede stradale.
10) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere
fatta comunicazione all’amministrazione Comunale;
11) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di
cantiere si rimanda a Dm del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2002 e relativi schemi
segnaletici differenziali in funzione del tipo di intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla
normativa in materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle
forze di Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o
molestia derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di
cantiere, restando in capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti
dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Strada municipio-cimitero – autorizzazione subappalto (Det. 99/2019)

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO E DI UNA PISTA CICLABILE TRA IL CIMITERO E VIA ISONZO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA TDM2 SRL


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATI i seguenti atti:
– deliberazione della Giunta Comunale n.1 28 in data 20.1 2.201 7 con cui è stato approvato il
progetto esecutivo dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO
DEL PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO E DI UNA PISTA
CICLABILE TRA IL CIMITERO E VIA ISONZO, redatto dal professionista incaricato, ing.
Alessandro Vergani, con studio a Montebelluna (TV), per un importo complessivo stimato in €
225.000,00, di cui € 1 31 .000,00 per soli lavori a base d’appalto, oltre ad € 5.000,00 per i costi per
la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 1 36.000,00;
– determinazione n. 569 del 22.1 2.201 7 con la quale è stata indetta una gara mediante procedura
negoziata per l’appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del nuovo
codice dei contratti D.Lgs. n. 50 del 1 8.04.201 6, mediante procedura negoziata, nel rispetto dei
principi generali previsti dallo stesso Decreto;
– la determinazione n.1 22 in data 29.03.201 8 con cui è stato approvato il verbale relativo alla gara
svoltasi in data 27.02.201 8, pubblicazione all’albo pretorio on-line n.421 del 01 .03.201 8, dal quale
risulta che la migliore offerta, previa applicazione dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi
dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/201 6, è stata prodotta dall’impresa EUROSCAVI SRL con
sede a Mirano (VE) in via Stazione n. 1 00, che ha offerto un ribasso del 1 4,092% (quattordici
virgola zeronovantadue per cento in lettere) corrispondente ad un’offerta pari ad € 1 1 2.539,65, al
netto di €.5.000,00 per i costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, e dell’iva di legge;
– la determinazione n.338 in data 07.09.201 8 che ha reso efficace la determinazione di
aggiudicazione n.1 22 del 29.03.201 8, a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente, a favore della ditta EUROSCAVI SRL con sede a Mirano
(VE) in via Stazione n. 1 00, P.I. 01 852020278;
RICORDATO che la spesa complessiva di €.225.000,00 per l’intervento in oggetto è finanziata,
con imputazione al capitolo 31 23;
RICHIAMATO il contratto d’appalto, rep.n.6/201 8 sp, stipulato in forma di scrittura privata in
formato elettronico in data 05.1 1 .201 8;
VISTA la nota acquisita al protocollo n.2757 del 25.02.201 9, con la quale l’impresa affidataria
EUROSCAVI SRL ha richiesto l’autorizzazione al subappalto di opere ascrivibili nella categoria
OG3 verso l’impresa TDM2 SRL, con sede legale a Scorzè, in via Mario Mazza n.26, cap 30037,
P.I.04377580271 , per un importo presunto di €.21 .51 2,40 di cui €.400,00 per costi per la sicurezza;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 99 del 14-03-2019 – pag. 1
PRESO ATTO che, al momento della presentazione dell’offerta, la ditta appaltatrice aveva
dichiarato l’intenzione di subappaltare parte di lavori ascrivibili nella categoria OG3;
DATO ATTO che l’importo delle opere di cui è richiesto il subappalto è contenuto entro i limiti
stabiliti dell’art. 1 05 del D. Lgs. n 50/201 6;
VISTO il contratto di subappalto tra l’impresa EUROSCAVI SRL e l’impresa TDM2 SRL agli atti
dell’ufficio lavori pubblici;
RISCONTRATO che l’impresa TDM2 SRL:
– non essendo in possesso di SOA ha dimostrato l’idoneità tecnico-organizzativa come previsto
dall’art.90 del DPR 207/201 0 per le parti ancora vigenti;
– è in possesso di Documento unico di regolarità contributiva valido – prot. INAIL_1 392791 9;
DATO ATTO che:
– è stato acquisito, in relazione all’intervento in oggetto, il seguente Codice Unico di Progetto degli
investimenti pubblici reso obbligatorio dall’art. 1 1 della Legge 1 6 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”: E21 B1 6000440004;
– è stato acquisito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il C.I.G. – codice identificativo
di gara: 7329787B92;
– che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati
e con le regole di finanza pubblica vigenti;
VISTO il D.Lgs. n. 50/201 6, recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, in particolare l’art.1 05 riguardante i subappalti;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
tecnico lavori pubblici, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 1 47 bis del D.Lgs. 267/2000, dando atto
che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa;
VISTO l’art. 1 07 del D. Lgs. n. 267/00;
VISTO il decreto sindacale n.3 del 1 8.02.201 9 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica
Lavori Pubblici ed Urbanistica;
DETERMINA
1 . di autorizzare l’impresa EUROSCAVI SRL con sede a Mirano (VE) in via Stazione n. 1 00, P.I.
01 852020278 a subappaltare lavori ascrivibili alla categoria OG3, nell’ambito dell’appalto dei
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DEL
PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO E DI UNA PISTA
CICLABILE TRA IL CIMITERO E VIA ISONZO, all’impresa TDM2 SRL, con sede legale a
Scorzè, in via Mario Mazza n.26, cap 30037, P.I.04377580271 , per un importo presunto di
€.21 .51 2,40 di cui €.400,00 per costi per la sicurezza;
2. di dare atto di quanto segue:
– la ditta appaltatrice ha presentato a questo Ente il contratto di subappalto con l’impresa
subappaltatrice;
– l’impresa appaltatrice si è impegnata, come risulta dal contratto di subappalto stipulato e di
cui è stata trasmessa copia, al rispetto della condizione stabilita dall’articolo 1 05, comma 1 4
del D.Lgs. n. 50/201 6, ai sensi del quale <<L’affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non
superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva
applicazione della presente disposizione>>;
– sussiste l’impegno da parte dell’impresa di cui sopra all’osservanza degli obblighi sanciti
dalla Legge 1 3 agosto 201 0, n. 1 36 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 99 del 14-03-2019 – pag. 2
– la ditta subappaltatrice ha presentato il proprio Piano Operativo di Sicurezza;
– l’Amministrazione Comunale provvederà al pagamento direttamente al subappaltatore
TDM2 SRL, in quanto piccola impresa, secondo quanto previsto dall’art.1 05 comma 1 3
lett.a del D.Lgs.50/201 8 e ss.mm.ii. sulla base degli stati di avanzamento approvati dalla
Direzione Lavori.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Chiusura cimitero Volpago per estumulazioni (Ord. 31/2019)

CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO DI VOLPAGO DEL MONTELLO VENERDI’ 22 MARZO 2019 PER OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE SALME


IL SINDACO
DATO ATTO che presso il Cimitero di Volpago del Montello sono state programmate
operazioni di estumulazione salme per il giorno 22 marzo 2019;
DATO ATTO che per ragioni igienico – sanitarie e di sicurezza è doveroso chiudere al
pubblico l’accesso al cimitero durante tali lavori;
SENTITO inoltre il parere del Responsabile del Servizio Demografico, nonché Responsabile
del Servizio Cimiteriale;
VISTO l’art. 54 del D.lgs 267/00
DISPONE
LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER IL
GIORNO 22 MARZO 2019 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 11:00 per ragioni igienico –
sanitarie e di sicurezza durante le operazioni di estumulazione.
La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune e presso il Cimitero di
Volpago del Montello.
Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR veneto entro 60 gg, e ricorso
straordinario al P.d.R. entro 120 gg., ricorso al Prefetto entro 30 gg.
IL SINDACO
(Ing. Paolo Guizzo)