Manutenzione attrezzature verde (Det. 265/2018 – € 297,43)

MANUTENZIONE ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE DEL VERDE – AFFIDAMENTO DITTA SERROTTI MAURO


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.
PREMESSO che è necessario provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle
attrezzature per la manutenzione del verde in dotazione al personale operaio, quali rasaerba,
Tagliasiepi e decespugliatore;
DATO ATTO che la ditta SERROTTI MAURO con sede in Via Feltrina Sud, 12 a
Montebelluna (TV) è la ditta rivenditrice autorizzata di zona per i marchi delle attrezzature in
dotazione e che da ricerche di mercato precedentemente eseguite pratica i prezzi più convenienti;
VISTO l’art. 1 del D.L. N. 95/6.7.2012 convertito in Legge n. 135/7.8.2012 nonché l’art. 26
comma 3 della Legge 23.12.1999 n. 488, e dato atto che il presente approvvigionamento viene
effettuato attraverso autonoma procedura, mediante cottimo fiduciario, in quanto non risultano
attive convenzioni gestite da Consip spa riguardante tipologie di servizi comparabili con quelli
oggetto del presente atto;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.12.2006 come modificato dall’art. 7 comma
2 del D.L. n. 52/7.5.2012 convertito in Legge m. 94/6.7.2012 e dato atto che il presente acquisto ha
per oggetto servizi non compresi tra quelli presenti nel mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) istituito da Consip;
DATO ATTO che, in seguito ad apposita indagine di mercato, si procede all’affidamento
dell’incarico per la riparazione delle attrezzature per la manutenzione del verde in dotazione al
personale operaio alla ditta SERROTTI MAURO come da preventivo di spesa per l’importo
complessivo di € 247,86 IVA esclusa; il contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva,
nei termini di cui al comma 13 del predetto art. 1 del D.L. N. 95/2012, nel caso di intervenuta
disponibilità di convenzioni Consip o di Centrali regionali di committenza che prevedano condizioni
di maggior vantaggio economico;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a, del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50/2016;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 17 gennaio 2018 recante
l’esame e l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e Piano degli Obiettivi;
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 31.03.2018 di nomina del Responsabile dell’area tecnica
Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP, e il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario rag. Levis
Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI n. 265 del 12-07-2018 – pag. 1
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
di affidare l’incarico per la manutenzione straordinaria delle 1. attrezzature per la
manutenzione del verde descritte in premessa, alla ditta SERROTTI MAURO, con sede in
Via Feltrina Sud, 12 a Montebelluna (TV).
2.di assumere a tale scopo l’impegno di spesa di € 297,43 Iva compresa al capitolo n. 2060;
3.di dare atto che il CIG relativo è: Z9B241CE09;
4.di dare atto che il contratto sarà stipulato con lettera commerciale ed il tempo assegnato
per l’esecuzione del servizio è di giorni 30 dalla comunicazione di aggiudicazione;
1.di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 2018 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Manutenzione rasaerba (Det. 264/2018 – € 333)

MANUTENZIONE TRATTORINI RASAERBA KUBOTA E STIGA – AFFIDAMENTO DITTA NARDIN


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.
PREMESSO che è necessario provvedere alla manutenzione periodica dei trattorini rasaerba
STIGA e KUBOTA in dotazione al personale operaio;
VISTI i preventivi della ditta Nardin srl di Ponzano Veneto TV, rivenditore autorizzato delle
marca STIGA e KUBOTA, prot. 8662/18 9074/18 per i lavori di manutenzione, di complessivi €
272,95 IVA esclusa;
VISTO l’art. 1 del D.L. N. 95/6.7.2012 convertito in Legge n. 135/7.8.2012 nonché l’art. 26
comma 3 della Legge 23.12.1999 n. 488, e dato atto che il presente approvvigionamento viene
effettuato attraverso autonoma procedura, mediante cottimo fiduciario, in quanto non risultano
attive convenzioni gestite da Consip spa riguardante tipologie di servizi comparabili con quelli
oggetto del presente atto;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.12.2006 come modificato dall’art. 7 comma
2 del D.L. n. 52/7.5.2012 convertito in Legge m. 94/6.7.2012 e dato atto che il presente acquisto ha
per oggetto servizi non compresi tra quelli presenti nel mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) istituito da Consip;
DATO ATTO che, in seguito ad apposita indagine di mercato, si procede all’affidamento
dell’incarico per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei trattorini rasaerba KUBOTA e STIGA
in dotazione al personale operaio alla ditta Nardin srl come da preventivi di spesa per l’importo
complessivo di € 272,95 IVA esclusa; il contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva,
nei termini di cui al comma 13 del predetto art. 1 del D.L. N. 95/2012, nel caso di intervenuta
disponibilità di convenzioni Consip o di Centrali regionali di committenza che prevedano condizioni
di maggior vantaggio economico;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a, del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50/2016;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 17 gennaio 2018 recante
l’esame e l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e Piano degli Obiettivi;
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 31.03.2018 di nomina del Responsabile dell’area tecnica
Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP, e il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario rag. Levis
Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI n. 264 del 12-07-2018 – pag. 1
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
di affidare l’incarico per la manutenzione ordinaria periodica del trattorino 1. rasaerba STIGA
e Kubota, alla ditta Nardin srl, con sede in Via Monara 17, Ponzano Veneto (TV) PI
04108510266.
2.di assumere a tale scopo l’impegno di spesa di € 333,00 Iva compresa al capitolo n. 2060;
3.di dare atto che il CIG relativo è: Z7B241C85A;
4.di dare atto che il contratto sarà stipulato con lettera commerciale ed il tempo assegnato
per l’esecuzione del servizio è di giorni 30 dalla comunicazione di aggiudicazione;
5.di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 2018 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Istituzione premio atleti meritevoli ”Sandro Munari” (Del. GC 64/2018)

ISTITUZIONE PREMIO ATLETI MERITEVOLI “SANDRO MUNARI”. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO ANNO 2018


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale:
intende promuovere l’istituzione di un premio rivolto agli atleti meritevoli,  residenti nel
Comune di Volpago del Montello:
– di età compresa tra gli 11 e i 18 anni;
-che abbiano conseguito riconoscimenti sportivi durante l’anno precedente l’assegnazione
del premio;
 ritiene di intitolare il premio a Sandro Munari, ex pilota di rally italiano, campione del mondo
nel 1977, a cui è stata concessa la cittadinanza onoraria lo scorso dicembre (Direttiva n.
137 del 19/10/2017);
RILEVATO che a tal fine è necessario provvedere all’approvazione del bando per l’assegnazione
dei premi per l’anno 2018, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO:
 di assegnare un totale di numero 5 premi;
 di stabilire che l’importo di ogni premio sarà pari ad € 100,00 cadauno;
 di stabilire nella data di sabato 01/09/2018, entro le ore 12.00, il termine per la
presentazione delle domande;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Cultura
e Sport, Dott.ssa Fregolent Elena;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
1.di istituire, per quanto specificato in premessa, un premio intitolato a “Sandro Munari” e
rivolto agli atleti meritevoli, residenti nel Comune di Volpago del Montello, di età compresa
tra gli 11 e i 18 anni e che abbiano conseguito riconoscimenti sportivi durante l’anno
precedente l’assegnazione del premio;
2.di approvare lo schema del bando per l’anno 2018 allegato al presente atto, di cui è parte
integrante, stabilendo:
– che i premi previsti saranno erogati previa verifica delle domande inoltrate in tempo utile,
da parte di una commissione appositamente individuata;
– che saranno erogati numero 5 premi pari ad € 100,00 cadauno per gli atleti da 11 a 18
anni, residenti nel comune di Volpago del Montello, che abbiano conseguito
riconoscimenti sportivi durante l’anno 2017;
– nella data di sabato 01/09/2018, entro le ore 12.00, il termine per la presentazione delle
domande;
3.di dare atto che la spesa complessiva di euro 500,00 trova copertura nel bilancio di
previsione 2018;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 64 del 11-07-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
di demandare al Responsabile dell’Ufficio Cultura e Sport gli adempimenti 4. necessari per
procedere all’impegno di spesa.

Contributi scuole infanzia Selva e Venegazzù (Det. 263/2018 – € 75000)

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA NON STATALI DI SELVA DEL MONTELLO E VENEGAZZU’. IMPEGNO DI SPESA.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA E SPORT
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26.07.2017, con la quale è stata
rinnovata la convenzione tra il Comune di Volpago del Montello e gli Enti Gestori delle Scuole
dell’Infanzia non statali di Selva del Montello e Venegazzù per gli anni 2017 e 2018;
DATO ATTO che la convenzione:
 è stata sottoscritta e registrata al repertorio comunale n. 10 del 08.08.2017;
 all’articolo 5 stabilisce che il Comune si impegna ad erogare un contributo annuo per il
funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie (conservazione e manutenzione ordinaria
degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, all’acquisto di
materiale didattico e d’uso e alle spese per il personale) e per ridurre l’importo dei contributi
a carico delle famiglie;
 all’articolo 6 stabilisce che per l’anno 2018 il Comune verserà alle Scuole dell’Infanzia
paritarie un contributo di € 75.000,00;
RILEVATO che con nota prot. n. 9409 del 29/06/2018 i Legali Rappresentanti delle Scuole
dell’Infanzia “Zille e Sernagiotto” di Selva del Montello e “C.ssa Matilde Spineda” di Venegazzù,
chiedono, ai sensi della convenzione sopra richiamata, il contributo ordinario 2018 così ripartito:

Scuola Materna “A.Zille e G. Sernagiotto” di Selva – euro 37.483,00

Scuola Materna “C.ssa Matilde Spineda” di Venegazzù – euro 37.517,00ed hanno anche presentato, ai fini della liquidazione del contributo, i bilanci dell’esercizio
finanziario precedente;
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2017, con la quale è  stato approvato il
bilancio di previsione 2018 – 2020;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17.01.2018, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018;
 il decreto del Sindaco di conferimento di posizione organizzativa n. 12 del 29.12.2017 di
nomina di Responsabile di Servizio;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, art. 107;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:
COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Provincia di Treviso
Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 – C.F./P.IVA 00529220261
Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it
www.comune.volpago-del-montello.tv.it
DETERMINAZIONE Numero 263 Del 11-07-018
Servizio CULTURA E SPORT
Oggetto CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA NON STATALI DI SELVA DEL MONTELLO E VENEGAZZU’.
IMPEGNO DI SPESA.
CIG:
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA E SPORT
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26.07.2017, con la quale è stata
rinnovata la convenzione tra il Comune di Volpago del Montello e gli Enti Gestori delle Scuole
dell’Infanzia non statali di Selva del Montello e Venegazzù per gli anni 2017 e 2018;
DATO ATTO che la convenzione:
 è stata sottoscritta e registrata al repertorio comunale n. 10 del 08.08.2017;
 all’articolo 5 stabilisce che il Comune si impegna ad erogare un contributo annuo per il
funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie (conservazione e manutenzione ordinaria
degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, all’acquisto di
materiale didattico e d’uso e alle spese per il personale) e per ridurre l’importo dei contributi
a carico delle famiglie;
 all’articolo 6 stabilisce che per l’anno 2018 il Comune verserà alle Scuole dell’Infanzia
paritarie un contributo di € 75.000,00;
RILEVATO che con nota prot. n. 9409 del 29/06/2018 i Legali Rappresentanti delle Scuole
dell’Infanzia “Zille e Sernagiotto” di Selva del Montello e “C.ssa Matilde Spineda” di Venegazzù,
chiedono, ai sensi della convenzione sopra richiamata, il contributo ordinario 2018 così ripartito:
Scuola Materna “A.Zille e G. Sernagiotto” di Selva
Scuola Materna “C.ssa Matilde Spineda” di Venegazzù
AREA CULTURA E SPORT n. 263 del 11-07-2018 – pag. 1
il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile  dell’Area
Cultura e Sport Fregolent Elena;
 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dell’Area
Economico – Finanziaria -Tributi Martin Levis;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1) di impegnare, per quanto specificato in premessa, il contributo economico di € 75.000,00
previsto in convenzione Rep. n. 10 del 8 agosto 2017 in favore delle Scuole dell’Infanzia
paritarie presenti nel Comune di Volpago, così ripartito:
 € 37.483,00 – Scuola dell’infanzia paritaria “Zille e Sernagiotto”, Via Schiavonesca Nuova n.
282 – Selva del Montello C.F. e P.I. 00513450262;
 € 37.517,00 – Scuola dell’Infanzia paritaria “C.ssa Matilde Spineda”, Via Montello n. 8 –
Venegazzù C.F. e P.I. 00513470260;
2) di imputare a tale scopo la somma complessiva di € 75.000,00 al Cap. 580 “Contributi scuole
private dell’infanzia” del bilancio di previsione 2018;
3) di provvedere con successivo atto alla relativa liquidazione.
Ar/ef
F.to Il Responsabile del Servizio
FREGOLENT ELENA

Sanzioni NAS Carabinieri Treviso (Ord. 90/2018)

ORDINANZA-INGIUNZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE VERBALI NAS CARABINIERI DI TREVISO


IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTI i seguenti verbali di illecito amministrativo elevati, a seguito ispezione da parte del
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Treviso a carico del legale
rappresentante della ditta come individuata nell’allegato alla presente:
n. 2/TV/A/170 del 11/5/2018 con violazione amministrativa a) di cui all’art. 6
comma 8 del d.lgs. 193/2007 in relazione al Reg, CE 852/2004 “per aver, in
qualità di operatore del settore alimentare operante ai sensi del suddetto
Regolamento CE, omesso di applicare le procedure di autocontrollo HACCP
riportate sul proprio manuale (Rev. 00 del 1/3/2016), atteso che in sede
ispettiva si appurava che la parte deteneva in due congelatori a pozzetto
prodotti alimentari/semilavorati abbattuti/congelati privi delle relative indicazioni
(contenuto e data di produzione/abbattimento/congelamento);
b)n. 2/TV/A/171 del 11/5/2018 con violazione amministrativa di cui all’art. 18 del
Regolamento CE 178/2002 sanzionata dall’art. 2 del d.lgs. 190/2006 “per aver
detenuto in due congelatori a pozzetto, situati nel deposito interrato, prodotti
alimentari/semilavorati congelati privi di documentazione inerenti alla loro
tracciabilità”;
c)n. 2/TV/A/172 del 11/5/2018 con violazione amministrativa di cui all’art. 6
comma 5 del d.lgs. 193/2007 in relazione al Reg, CE 852/2004 “per avere, in
qualità di operatore del settore alimentare operante ai sensi del suddetto
Regolamento CE omesso di rispettare i requisiti generali in materia di igiene, in
quanto in sede ispettiva si constatava che i due congelatori a pozzetto situati
nel deposito del piano interrato si presentavano con accumuli di ghiaccio e
molteplici residui /sporco pregresso”;
VISTE le memorie presentate dalla ditta, acquisite con prot. 8297 del 6.6.2018, prot. 8289
del 6.6.2018 e prot. 8293 del 6.6.2018, riportanti precisazioni su fatti ed atti inerenti a quanto
contestato, nelle quali al termine viene richiesta, in subordine, la riduzione della sanzione
amministrativa al minimo edittale;
VISTA la nota trasmessa dal NAS ed acquisita in data 22/06/2018, prot. 9098, con la quale
viene ritenuta congrua l’applicazione del minimo edittale previsto dalla violazione contestata,
in quanto agli atti non risultano precedenti analoghe infrazioni;
RITENUTI fondati gli accertamenti eseguiti e motivate le violazioni contestate, ravvisando
tuttavia la possibilità di riduzione delle sanzioni riconoscendo in parte quanto addotto nelle
memorie difensive;
VISTA la normativa che regola la materia ed in particolare il reg. CE 852/2004, il d.lgs.
193/2007, e d.lgs. 178/2002;
VISTA la legge 689/81, di disciplina generale delle sanzioni amministrative, ed in particolare
gli artt. 17,18 e 19, ed il regolamento di attuazione DPR 571/82;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 15 del 29.12.2017 di conferimento di incarico di
responsabile del servizio e di posizione organizzativa all’ing. Mazzero Alessandro, nel quale
è previsto, altresì, che in caso di sua assenza sia sostituito dal segretario comunale;
CONFERMA
per tutto quanto esposto in premessa,
dovuta la sanzione comminata con verbale del NAS nr. 2/TV/- A/170 del 11/5/2018,
con riduzione della somma ad € 1.000,00 (mille/00) pari alla misura minima della
sanzione prevista all’art. 6 comma 8 del d.lgs. 193/2007 in relazione al Reg, CE
852/2004 in quanto non risulta siano state contestate pregresse ed analoghe
violazioni;
– dovuta la sanzione comminata con verbale del NAS nr. 2/TV/A/171 del 11/5/2018,
con riduzione della somma ad € 750,00 (settecentocinquanta/00) pari alla misura
minima della sanzione prevista all’art. 18 del Regolamento CE 178/2002 sanzionata
dall’art. 2 del d.lgs. 190/2006 in quanto non risulta siano state contestate pregresse
ed analoghe violazioni;
– dovuta la sanzione comminata con verbale del NAS nr. 2/TV/A/172 del 11/5/2018,
con riduzione della somma ad € 500,00 (cinquecento/00) pari alla misura minima
della sanzione prevista all’art. 6 comma 5 del d.lgs. 193/2007 in relazione al Reg, CE
852/2004 in quanto non risulta siano state contestate pregresse ed analoghe
violazioni;
INGIUNGE
alla ditta come individuato nell’allegato alla presente di provvedere al pagamento della
somma complessiva pari ad € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) da pagarsi tramite
versamento sul conto corrente bancario – Banca della Marca filiale di Selva del Montello
codice IBAN IT 94 C 03599 01800 000000134024 entro 30 giorni dalla data di notificazione
della presente ingiunzione, indicando come causale “Sanzione amministrativa e il numero e
la data del presente atto”.
AVVISA
l’interessato che, in caso di mancato pagamento entro il termine ingiunto, si procederà, ai
sensi dell’art. 27 della L.689/81, alla riscossione mediante esecuzione nelle modalità stabilite
dal T.U. approvato con R.D. 14/04/1910, n.639, con ulteriore addebito delle spese legali e di
tutte le altre spese sostenute dal Comune per il recupero del credito (art.33 reg. com. delle
entrate).
La presente ordinanza-ingiunzione viene notificata al legale rappresentante della ditta
destinataria dei verbali di cui in premessa i cui dati sono contenuti nell’allegato alla presente
che non viene pubblicato ai sensi delle disposizioni di cui al DGPR 679/2016.
Dà mandato a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
Si precisa che:
 l’Amministrazione competente è il Comune di Volpago del Montello,
 l’Ufficio competente è l’Ufficio Attività Produttive, edilizia privata e urbanistica, presso
la sede municipale di piazza Ercole Bottani n. 4;
 l’oggetto del procedimento è costituito dall’ingiunzione di pagamento sanzioni
amministrative;
 il responsabile del procedimento è il l’ing. i. Alessandro Mazzero.
Contro la presente ordinanza-ingiunzione l’interessato potrà proporre azione davanti al
Tribunale di Treviso entro il medesimo termine fissato per il pagamento, ai sensi degli artt. 22
e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n.689.
Volpago del Montello, lì 11/07/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ivano Cescon
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa