Rinnovo autorizzazione provinciale ad emissioni in atmosfera in stabilimento SCANDIUZZI

SCANDIUZZI STEEL CONSTRUCTION SPA – via Piave, 14 VOLPAGO DEL MONTELLO. Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59.


IL DIRIGENTE
VISTA la domanda presentata in data 04/03/2016 per il
tramite del S.U.A.P., con cui la ditta SCANDIUZZI STEEL
CONSTRUCTION SPA (P.IVA 04493100269), con sede legale e
impianto in via Piave, 14 – VOLPAGO DEL MONTELLO – chiede
il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. n.59/2013 per rinnovo
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi
degli articoli 269 e 281 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006;
CONSIDERATO che la ditta SCANDIUZZI COSTRUZIONI IMPIANTI
SRL è in possesso dell’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera n.971/2005 del 07/11/2005 rilasciata ai sensi
dell’articolo 15 del D.P.R. n.203/1988 e del D.M. n.44/2004
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per lo stabilimento sito in via Martignago Basso a Volpago
del Montello;
RICHIAMATA la nota pervenuta in data 17/01/2008 prot.
n.6232 con la quale si comunica che il nuovo gestore dello
stabilimento è la ditta Scandiuzzi Spa e la sede
dell’impianto è identificata in via Piave, 14;
CONDIDERATA la documentazione pervenuta in data 07/09/2009
prot. n.59034;
CONSIDERATA la domanda di autorizzazione di carattere
generale pervenuta in data 15/12/2011 prot. n.131462 a nome
Scandiuzzi SpA per l’attività di saldatura svolta presso lo
stabilimento di via Piave, 14 ai sensi dell’articolo 272
comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota pervenuta in data 24/05/2012 con cui viene
comunicato che, a seguito di una scissione di ramo di
azienda, il nuovo gestore dell’impianto è la ditta
Scandiuzzi Steel Constructions SpA;
CONSIDERATO che la richiesta al Comune di Volpago del
Montello di esprimere il parere ai sensi dell’articolo 269
comma 3 del D.Lgs 152/2006 sugli interventi in oggetto
datata 20/10/2016 prot. n.87995, trascorso il termine
concesso, non ha avuto riscontro;
VISTA la documentazione allegata all’istanza in merito
all’utilizzo delle superfici scoperte annesse allo
stabilimento e alla loro estensione;
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CONSIDERATO che da tale relazione non emergono con la
necessaria chiarezza gli elementi per valutare l’eventuale
assoggettabilità della ditta alle prescrizioni contenute
nell’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
di Tutela delle Acque;
RITENUTO, pertanto, che la ditta debba integrare quanto già
trasmesso con una relazione tecnica e relativo elaborato
grafico, che specifichi:
– quanta parte della superficie scoperta sia effettivamente
destinata a:
• deposito dei rifiuti con le modalità di stoccaggio
degli stessi;
• aree in cui vengono effettuate lavorazioni;
• aree interessate da operazioni di carico/scarico;
-la tipologia e le modalità di stoccaggio dei semilavorati
metallici costituenti la materia prima, al fine di evitare
il trascinamento di solidi in sospensione a seguito degli
eventi atmosferici;
-l’eventuale presenza di erogatori carburante all’interno
dello stabilimento;
-le eventuali procedure operative finalizzate alla gestione
dei piazzali, al contenimento e alla raccolta di eventuali
sversamenti;
-le modalità di gestione delle acque meteoriche di
dilavamento dell’intero stabilimento;
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VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;
ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, la completezza dell’istruttoria
condotta ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs.
n.267/2000;
VISTI la L.R. n.33/1985, il D.Lgs. n.152/2006, il Piano di
Tutela delle Acque e s.m.i. e il D.P.R. n. 59/2013;
VISTI il D.Lgs. n.267/2000 e il Regolamento Provinciale di
Organizzazione;
DECRETA
ART. 1 – È adottata la presente Autorizzazione Unica
Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l’attività
svolta dalla ditta SCANDIUZZI STEEL CONSTRUCTION SPA
nell’impianto sito in via Piave, 14 – VOLPAGO DEL
MONTELLO, relativamente alle emissioni in atmosfera, ai
sensi del D.Lgs. 152/2006 degli articoli 270, 271 e 275
comma 2.
ART. 2 – Il decreto n.971/2005 del 07/11/2005 e l’adesione
all’autorizzazione di carattere generale, citati in
premessa, sono revocati a far data dal rilascio della
presente autorizzazione.
ART. 3 – La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e
le prescrizioni definite nell’allegato tecnico che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
ART. 4 – Ogni modifica sostanziale dell’impianto deve
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essere preventivamente autorizzata.
ART. 5 – L’Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15
anni ed è rinnovabile ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
n.59/2013.
ART. 6 – La ditta entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio
del presente atto deve trasmettere a questa Amministrazione
una relazione tecnica con relativo elaborato grafico che
integri quanto già trasmesso, specificando:
– quanta parte della superficie scoperta sia effettivamente
destinata a:
• deposito dei rifiuti indicando le modalità di
stoccaggio degli stessi;
• aree in cui vengono effettuate lavorazioni;
• aree interessate da operazioni di carico/scarico;
– la tipologia e le modalità di stoccaggio dei semilavorati
metallici costituenti la materia prima, al fine di evitare
il trascinamento di solidi in sospensione a seguito degli
eventi atmosferici verso i corpi ricettivi esistenti;
– l’eventuale presenza di erogatori carburante all’interno
dello stabilimento;
– le eventuali procedure operative finalizzate alla
gestione dei piazzali, al contenimento e alla raccolta di
eventuali sversamenti;
– le modalità di gestione delle acque meteoriche di
dilavamento dell’intero stabilimento.
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Tale elaborato grafico dovrà riportare, inoltre, lo schema
delle reti fognarie presenti e i relativi punti di scarico.
ART. 7 – La presente autorizzazione è adottata restando
comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i
provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi
all’art. 1.
art. 8 – Avverso l’Autorizzazione Unica Ambientale è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel
termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti
dal rilascio della stessa.
ART. 9 – Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. del
Comune di Volpago del Montello perché lo rilasci, nelle
forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all’A.R.P.A.V.
(Dipartimento Provinciale di Treviso) e va affisso all’Albo
della Provincia e del Comune.
Dott. Simone Busoni


EMISSIONI IN ATMOSFERA – VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI
Per l’individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla tavola in scala 1:200,
datata marzo 2016, allegata all’istanza di AUA pervenuta in data 04.03.2016, n. prot.
20223.16.
Operazioni di granigliatura e taglio termico
Punti di emissione K1-K3
Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 10 mg/m3
Parametro: metalli nelle polveri
Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in
Tabella B, parte II, allegato I alla parte V del D. lgs. 152/06.
Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazione
Le emissioni in atmosfera, rilasciate dai punti di emissione identificati con i numeri K4,
K5, Kn ed afferenti alle operazioni di produzione calore con 2 impianti termici e 43
pannelli radianti con potenzialità termica nominale rispettivamente di 34,8 kW, 124,3
kW, 1720 kW, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.
lgs. 152/06.
Misure analitiche di autocontrollo
Operazioni di granigliatura e taglio termico
Punti di emissione K1-K3
La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità
annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di
autocontrollo.
Operazioni di verniciatura
Punto di emissione K2
Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 3 mg/m3
Parametro: composti organici volatili
L’Attività di verniciatura su metallo, per la tipologia e quantità di materie prime
contenenti solventi utilizzati, ricade nel campo di applicazione dell’art. 275 del D. lgs.
152/06 con le attività individuate al punto 2 lett. c), parte II, allegato III alla parte V del
D. lgs. 152/06 e al punto 8, parte III, allegato III alla parte V del medesimo decreto.
Per le operazioni di verniciatura, effettuate con l’impiantistica, le materie prime, e
l’operatività dichiarate nella domanda del 04.03.2016, il gestore dovrà garantire i
seguenti valori di emissione limite:
Emissione totale 5.134 kg COV/anno Flusso di massa kg COV/h
Emissione convogliata 3.851 kg COV/anno 10,88
Emissione diffusa 1.284 kg COV/anno
Conformita’ ai valori limite di emissione e piano di gestione solventi
Il gestore deve dimostrare la conformità delle emissioni di composti organici volatili
generate dall’attività di verniciatura ai valori di emissione stabiliti al precedente
paragrafo per:
– emissioni convogliate
– emissioni diffuse
Il gestore deve elaborare e trasmettere un piano di gestione solventi secondo le
indicazioni riportate nella parte V dell’allegato III alla parte V del D. lgs. 152/06. Per
l’elaborazione del Piano di Gestione Solventi l’azienda deve quantificare:
– l’input di solvente
– il consumo di solvente
– il recupero (mediante registrazione puntuale del materiale recuperato)
– l’operatività degli impianti di verniciatura
– la presenza di solvente nei rifiuti prodotti
– le emissioni diffuse
– le emissioni convogliate
Misure analitiche di autocontrollo
Operazioni di verniciatura
Punto di emissione K2
La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità
annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di
autocontrollo;
Si prescrive di elaborare, aggiornare e trasmettere il piano di gestione solventi con
cadenza annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione. Per la
compilazione del bilancio di massa previsto dal piano di gestione dei solventi la ditta
deve utilizzare un periodo di osservazione di almeno 10 mesi.
– I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell’impianto nelle
condizioni di esercizio più gravose;
– i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro
rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
– per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e
la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale
UNICHIM n.158/88;
– per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni
relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e
quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato
ai prelievi.
Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera
Sistemi di trattamento degli effluenti gassosi presenti:
Operazione Sistema di trattamento Punto di emissione
Griglia di verniciatura Sistema di abbattimento ad
umido
K2
Sabbiatura Ciclone + filtro a cartucce K1
Taglio termico 2 filtri a cartucce in
parallelo
K3
– L’esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire,
per qualunque condizione di funzionamento dell’impianto industriale cui sono
collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l’autorizzazione;
– le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento
devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all’atto
della loro progettazione;
– le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere
documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
– qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento necessaria per
la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora
non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la
fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli
impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa
in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.
Accessibilità ai punti di campionamento e misura
Il punto di emissione K2 deve essere dotato di 2 prese per misure e campionamenti, con
diametro interno di 4 pollici, munite di flangia, poste sulla stessa sezione a 90° l’una
dall’altra.
I requisiti relativi al posizionamento delle prese per misure e campionamenti e alle
caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e
campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato
nel documento A.R.P.A.V. “Standardizzazione delle metodologie operative per il
controllo delle emissioni in atmosfera” pubblicato sul sito internet della Provincia di
Treviso: www.provincia.treviso.it.
Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico,
questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l’esecuzione
di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie
all’esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).
Metodi analitici
– Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1:2013 per la misura di velocità e portata
dei flussi gassosi convogliati;
– Metodo di cui alla norma UNI CEN/TS 13649 per la misura dei composti organici
volatili;
– Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri.

Modifica orario dipendente (Det. 365/2018)

MODIFICA ORARIO DI SERVIZIO DI DIPENDENTE DI AREA ECONOMICO – FINANZIARIA.


IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA
VISTA la richiesta della dipendente, i cui dati anagrafici sono riportati in allegato alla presente
determinazione, di modifica del proprio orario di lavoro per motivi familiari dal 03/10/2018 al
31/05/2019, istanza acquisita al protocollo dell’Ente in data 01/10/2018, con n. 13372;
PRESO ATTO che la richiesta di modifica riguarda solo l’articolazione dell’orario e non l’aumento o
la diminuzione del numero di ore settimanali di servizio, che rimangono trentasei;
PRESO ATTO, dopo aver sentito informalmente il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria,
che la nuova articolazione dell’orario di servizio proposta dalla dipendente non pregiudica in alcun
modo l’ufficio tributi, a cui la medesima dipendente è assegnata, in particolar modo sotto il profilo
dell’apertura al pubblico dell’ufficio stesso;
RITENUTO quindi di accogliere l’istanza di modifica dell’orario della dipendente;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:
il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica da parte – del Responsabile
dell’Area Amministrativo-Demografica Agostoni Elena;
DATO ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2018, avente per oggetto
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27/12/2017, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2018 – 2020;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 29/12/2017 di nomina di Responsabile dell’Area
Amministrativo Demografica;
DETERMINA
1)DI MODIFICARE l’orario di servizio della dipendente, i cui dati anagrafici sono riportati in
allegato alla presente determinazione, dal 03/10/2018 al 31/05/2019, come da seguente
schema:
Giornata
Lunedì
AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA n. 365 del 02-10-2018 – pag. 1
Martedì 08:00 – 13:30 —-
Mercoledì 07:30 – 12:00 13:30 – 19:00
Giovedì 08:00 – 13:30 —-
Venerdì 08:00 – 13:30 —-
2) DI STABILIRE che copia del presente atto venga inserito nel fascicolo personale della
dipendente, trasmesso all’interessata e al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.
F.to Il Responsabile del Servizio
AGOSTONI ELENA

Chiusura cimitero Volpago per estumulazioni (Ord. 115/2018)

CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO DI VOLPAGO DEL MONTELLO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 11:00 DI GIOVEDI’ 04 OTTOBRE 2018 PER OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE SALME


IL SINDACO
DATO ATTO che presso il Cimitero di Volpago del Montello sono state programmate
operazioni di estumulazione di salme per il giorno 04 ottobre 2018;
DATO ATTO che per ragioni igienico – sanitarie e di sicurezza è doveroso chiudere al
pubblico l’accesso al cimitero durante tali lavori;
SENTITO inoltre il parere del Responsabile del Servizio Demografico, nonchè Responsabile
del Servizio Cimiteriale;
VISTO l’art. 54 del D.lgs 267/00.
DISPONE
LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER IL
GIORNO 04 OTTOBRE 2018 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 11:00 per ragioni igienico –
sanitarie e di sicurezza durante le operazioni di estumulazione.
La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune e presso il Cimitero di
Volpago del Montello.
Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR veneto entro 60 gg, e ricorso
straordinario al P.d.R. entro 120 gg., ricorso al Prefetto entro 30 gg.
IL SINDACO
(Ing. Paolo Guizzo)

Riparazione ascensori scuola e magazzino (Det. 366/2018 – € 2257)

INTERVENTI DI RIPRISTINO SU IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA E IL MAGAZZINO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIAM


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
Premesso che è necessario ripristinale l’impianto di sollevamento della scuola primaria di
via Manin a causa di un guasto elettrico e l’impianto di sollevamento presso il magazzino comunale
di via Tagliamento oltre a alla sostituzione dei tubi di mandata a seguito della verifica periodica;
VISTO l’art. 1 del D.L. N. 95/6.7.2012 convertito in Legge n. 135/7.8.2012 nonché l’art. 26
comma 3 della Legge 23.12.1999 n. 488, e dato atto che non risultano attive convenzioni gestite
da Consip spa riguardante tipologie di beni comparabili con quelli oggetto del presente atto;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.12.2006 come modificato dall’art. 7
comma 1 del D.L. n. 52/7.5/2012 convertito in Legge n. 94/6.7.2012 e dato atto che il presente
acquisto ha per oggetto beni presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) instituito da Consip;
DATO ATTO che a seguito di indizione di apposita trattativa diretta n. 610613 con la ditta
RIAM ascensori, già affidatari servizio di manutenzione periodica ordinaria degli impianti di
sollevamento installati presso gli stabili comunali, all’interno del MEPA, si procede all’affidamento
dell’incarico per il ripristino del sistema di apertura porte, al prezzo complessivo di € 1.800,00 + €
50 per costi della sicurezza aziendali IVA esclusa; il contratto sarà comunque sottoposto a
condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 13 del predetto art. 1 del D.L. n. 95/2012, nel
caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di Centrali regionali di committenza che
prevedono condizioni di maggior vantaggio economico.
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a, del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50/2016;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 17 gennaio 2018 recante
l’esame e l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e Piano degli Obiettivi;
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 31.03.2018 di nomina del Responsabile dell’area
tecnica Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio Tecnico LL.PP, e il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI n. 366 del 02-10-2018 – pag. 1
di assumere l’impegno di spesa di € 2.257,00 Iva esclusa per il ripristino 1. degli impianti di
sollevamento citati in premessa a favore della ditta RIAM ASCENSORI SRL con sede a
VERONA (VR) 37139 – VIA DELLA SCIENZA, 23 – PI 00269940235;
2.di imputare la spesa di € 2.257,00 come segue:
€ 2106,62 al capitolo 224
€ 150,38 al capitolo 617
3.di dare atto che il CIG è: Z1F24E785C;
4.di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 2018 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO