Sequestro allevamento cani (Ord. 81/2018)

CONVALIDA SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 24 LETT. F) D.P.R. 320/1954 IN RELAZIONE ALLA D.G.R. REGIONE VENETO 6.2.2007 A CARICO DEL SIG. OMISSIS


IL RESPONSABILE DELL’AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE, EDILIZIA PRIVATA E
URBANISTICA, LL.PP.
RICHIAMATA la nota nr. 87/115 di prot. del 22 maggio 2018 qui depositata al prot.
7546 del 23 maggio 2018 a carico del sig. OMISSIS, con la quale il Comando
Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Treviso in collaborazione con il Servizio
Veterinario dell’AULSS n. 2 “Marca Trevigiana” distretto di Asolo comunica che, in
data 22 maggio 2018, ha posto in sequestro amministrativo:
n. 2 edifici adibiti a ricovero per allevamento di cani;
n. 47 cani appartenenti a varie razze canine;
RISCONTRATO che da verifica in loco si accerta che le 33 fattrici, i 6 maschi e gli 8
cuccioli oggetto di sequestro, risultano in condizioni igienico sanitarie buone , non
presentano sintomi di malattie né segni di sofferenza, con acqua a disposizione ed in
talune ciotole era presente del cibo, le condizioni di nutrizione erano buone e non vi
sono segni di maltrattamento;
VERIFICATO che il sequestro si è reso necessario stante la violazione di cui all’art.
24 lett. f) del D.P.R. 320/1954, in relazione alla D.G.R. regione Veneto del 6.2.2007
in quanto presso la struttura era stata attivata un’illecita attività di allevamento di cani,
per la presenza di 33 fattrici, in assenza di specifica autorizzazione;
VISTO l’elenco dei cani munito di microchip allegato al verbale dei N.A.S.
sopracitato;
VISTO il D.P.R. 320 del 8/2/54;
VISTA la Legge 218 del 2/6/1988;
VISTO l’art. 13 e l’art. 20 della L. 24/11/1981, N. 689
ORDINA
la convalida del sequestro amministrativo operato con verbale n. 87/115 di prot. del
22 maggio 2018 di accertamento e contestazione di illecito amministrativo e
contestuale sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 13 della legge 689/1981 alle
norme in materia di detenzione animali Regolamento polizia Veterinaria DPR 320 del
8/2/54 in relazione alla D.G.R. Regione Veneto del 6.2.2007 a carico del sig.
OMISSIS;
la custodia dei cani sia affidata al sig. OMISSIS che ne assume la responsabilità a
tutti gli effetti.
La revoca della presente ordinanza avverrà a seguito della regolarizzazione
dell’attività illecita di allevamento di cani nonché degli immobili oggetto di sequestro;
Si prescrive che il termine definitivo e perentorio sia il 31 luglio 2018 per regolarizzare
l’attività di allevamento disponendo che, dalla data di notifica del presente atto:
sia proibito l’accoppiamento 1. dei cani;
2.non vengano introdotti nuovi cani;
3.siano denunciate all’autorità competente le eventuali nascite di cuccioli;
4.viga il divieto assoluto di vendita e/o cessione ad altro titolo di cani salvo per
motivi di benessere dell’animale stesso.
Si avvisa che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà segnalato dagli organi
di controllo e di vigilanza all’Autorità Giudiziaria competente al fine dell’applicazione
delle sanzioni previste dal codice penale nonché delle sanzioni amministrative
stabilite dalla normativa vigente;
Di trasmettere il presente atto, oltre all’interessato, ai seguenti Enti:
AULSS n. 2 Marca Trevigiana pec: sian.asolo@aulss2.veneto.it
protocollo.aulss2@pecveneto.it
Comando Carabinieri N.A.S. pec: str34394@pec.carabinieri.it
Regione Carabinieri Forestale “Veneto” pec: cp.treviso@pec.corpoforestale.it
locale Stazione dei Carabinieri, pec: sttv545550@carabinieri.it
Servizio di Polizia Locale.
Dà mandato a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente
provvedimento.
Si precisa che:
l’Amministrazione competente è il Comune di Volpago del Montello.
L’Ufficio competente è l’Ufficio Attività Produttive, edilizia privata e urbanistica,
presso la sede municipale di piazza Ercole Bottani n. 4.
il responsabile del procedimento è il l’ing. iunior Alessandro Mazzero.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120
giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199.
Volpago del Montello, 14/06/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ATTIVITà PRODUTTIVE – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA-LL.PP
ing. i. Alessandro Mazzero
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

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