Regolamento De.Co. (Denominazione Comunale) (Del. 20/2018)

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGROALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA De.Co. (Denominazione Comunale).


IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno
nell’azione di promozione dello sviluppo economico-sociale e che in tale ottica, pur in mancanza di
qualsiasi obbligo di legge, ha deciso di avviare concrete iniziative di tutela nel settore delle attività
agro-alimentari tradizionali del territorio, che costituiscono una sicura risorsa di valore economico,
culturale e turistico;
RICHIAMATO l’art. 3 del D.Lgs. 267/2000, comma 2, il quale dispone che “il comune è l’ente locale
che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, mentre il
successivo art. 13, primo comma, aggiunge che “spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;
RICHIAMATO altresì il D.Lgs. n. 267/2000, laddove all’articolo 3 comma 2 si ribadisce che il
Comune “cura gli interessi e promuove e ne coordina lo sviluppo”, principio che trova spazio anche
all’interno dello Statuto Comunale vigente;
DATO ATTO che, secondo quanto postulato dai citati articoli, che si ispirano con ogni evidenza al
principio di sussidiarietà, il Comune è legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo
regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell’agricoltura e dell’artigianato e della
pesca, purché non invadano la sfera di competenza di altri Enti;
SULLA SCORTA di tali considerazioni e presupposti, l’Amministrazione comunale ha deciso,
quindi, di istituire anche a Volpago del Montello la Denominazione Comunale “De.Co.” con
l’obiettivo di censire e valorizzare quei prodotti agroalimentari e le tradizioni legate alla storia e alla
cultura del territorio comunale, così da promuoverle e garantirne la sopravvivenza;
ATTRAVERSO la De.Co. si mira, quindi, a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le
peculiarità produttive locali, rappresentando un efficace strumento di promozione dell’immagine del
Comune da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive
sull’intera comunità;
RICHIAMATO l’avviso di deposito dello schema di regolamento, effettuato in data 04.04.2018 ai
sensi dell’art. 75 dello statuto comunale;
VISTO l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali – Istituzione della De.Co.;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico dell’Ordinamento degli
Enti Locali” ed, in particolare, gli articoli 42 e 78;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, Edilizia
privata e Urbanistica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 (T.U. Enti Locali);
PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri, riportati come segue:
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 24-04-2018 Pag. n. 2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
SINDACO. Passiamo al punto quattro dell’ordine del giorno: “Approvazione del regolamento per la
tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari e artigianali tradizionali locali. Istituzione della
De.Co. (Denominazione Comunale)”. Passo la parola all’Assessore Martinbianco.
ASSESSORE MARTIMBIANCO EDDY. Prima di illustrare e di approvare il Regolamento faccio
una brevissima premessa. Le De.Co. sono uno strumento a disposizione dell’Amministrazione
comunale per valorizzare e dare risalto alle produzioni locali, ai prodotti tipici tradizionali e storici
della zona. Nate diversi anni fa da un’idea del compianto Gino Veronelli che in un’epoca come
l’attuale sempre più globalizzata teneva molto alla salvaguardia e tutela della memoria storica e
culinaria dei prodotti tipici ma anche delle lavorazioni artigianali collegate. Sono attualmente
adottate da qualche centinaio di comuni in Italia e si sono da tempo superati i 400, adesso il
numero preciso non ce l’ho. Si tratta comunque di uno strumento che l’Amministrazione ha per
valorizzare a fini di tutela intanto della tradizione del prodotto locale ma anche a livello di
promozione turistico culturale del proprio territorio. E’ uno strumento ulteriore che viene dato
all’Amministrazione comunale senza nulla togliere o senza sovrapporsi alle certificazioni, alle
denominazioni di origine controllata e di origine protetta che già esistono e che sono due cose
distinte. Andrei direttamente a fare un excursus del Regolamento che andiamo ad approvare giusto
perché se ci sono dei punti poco chiari o su cui discutere siamo qui. Allora il Regolamento che
andiamo ad approvare. Articolo 1: “Il regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle
attività agroalimentari tradizionali locali e dell’Artigianato tradizionale locale che costituiscono una
risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e di promozione dell’immagine di un
Comune. Il Comune Individua tra i propri fini l’assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare
questo patrimonio eccetera eccetera. Il comune in attuazione dei principi statutari e nell’ambito
delle politiche di sostegno del comparto produttivo intende anche valorizzare attraverso le
produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali
del territorio comunale. Quindi col presente regolamento stabiliamo le modalità di attribuzione, di
promozione e di tutela delle denominazioni comunali. Questo è disciplinato dalla Regione Veneto
che salvaguardia e promuove nel contesto delle attività turistiche di valorizzazione del territorio le
iniziative atte ad ottenere questo scopo. La denominazione…” è un altro punto che è inserito in
questo articolo “…il Comune in questo può agire sia da solo che associarsi ad altri Comuni limitrofi
che abbiano gli stessi interessi, gli stessi ambiti di intervento e le stesse tradizioni da portare
avanti. Quindi con una De.Co. sovracomunale. Per la realizzazione di questo il Comune individua
le Proloco come punti di riferimento”.
Articolo 2 (Ambito dell’intervento comunale). “L’azione del Comune si manifesta in direzione
dell’indagine conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza sul territorio comunale di originali e
caratteristiche produzioni agroalimentari comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni
tradizionali che a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica. Si occupa
dell’assunzione nell’ambito delle proprie disponibilità finanziarie di iniziative di valorizzazione a
favore di questi prodotti, dell’intervento mediante forme dirette o coordinate di attività di ricerca
storica per individuare le fonti utili a questa finalità. Si occupa della promozione e del sostegno
delle iniziative esterne sia con fondi propri ma con la concessione di contributi ricercando forme di
sponsorizzazione da parte di altri soggetti pubblici o privati e del contributo alla creazione di
opportunità economiche e commerciali per imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica,
alle tradizioni locali e all’economia del turismo”.
Articolo 3: “Agli effetti del presente regolamento, per prodotto De.Co. si intendono quelle
produzioni storiche e locali relative a un prodotto agricolo, una lavorazione artigianale, un processo
produttivo ed una preparazione enogastronomica della tradizione rurale di un ambito comunale che
si caratterizzano per una storia e un radicamento consolidato negli abitanti e nel territorio del
Comune e la cui tipicità comunale o intercomunale è documentate a livello locale da scritti, da
articoli storici o da usi che possono testimoniare un legame storico e culturale inequivocabile.
Attraverso la De.Co. quello che anticipavo prima non si istituisce alcun marchio di qualità o
certificazione di prodotto riconosciute a livello comunitario. Attraverso le De.Co. il Comune e i
soggetti produttori intendono conservare nel tempo questi prodotti, i sapori e i saperi che si
identificano con il patrimonio culturale, popolare tipico di quel determinato Comune”.
Articolo 4 (Requisiti per l’attribuzione della De.Co). “I prodotti che si fregiano della De.Co. devono
essere prodotti nell’ambito del territorio del Comune o di un territorio intercomunale omogeneo per
caratteristiche produttive o di prodotto per evitare di disorientare i consumatori…” – anche questo
come avevo anticipato – “…tali prodotti non devono in alcun modo interferire con la riconoscibilità e
le caratteristiche dei prodotti a marchio europeo Doc, Docg, Igt, Dop, Stg che sono una cosa
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 24-04-2018 Pag. n. 3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
distinta”. E’ condizione pregiudiziale per il riconoscimento di una De.Co. che il prodotto candidato
non presenti la medesima categoria merceologica di un prodotto già a marchio certificato la cui
area di produzione prevista dal disciplinare comprenda il Comune stesso. In nessun caso potranno
essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati poiché
esclusi dall’ambito della tradizione locale”.
Articolo 5 prevede la procedura per l’attribuzione per la De.Co. “Queste possono essere derivate
da segnalazioni di ufficio del Comune o avanzate da chiunque per essere iscritte nel Registro delle
De.Co.. Le istanze per l’attribuzione della De.Co. devono essere corredate da una adeguata
documentazione dove vengono indicati il nome del prodotto, l’area geografica, la data alla quale
potrà essere fatta risalire la coltivazione o la lavorazione del prodotto; scritti e articoli storici che
testimonino gli usi e i legami storici e culturali con il territorio; caratteristiche del prodotto; tecniche
e metodi di lavorazione e conservazione eccetera; descrizione di locali…” – qui sono più normative
tecniche – “…La Giunta comunale disporrà di un atto di indirizzo con una richiesta al tavolo di
coordinamento regionale e l’ammissibilità al registro regionale. In seguito a questo il tavolo di
coordinamento regionale rilascerà parere positivo o negativo. In caso di parere positivo alla Giunta
comunale verrà sottoposta l’istruttoria che deciderà in merito all’iscrizione nel Registro comunale
delle De. Co.”.
Articolo 6 (Commissione comunale per la De.Co.). “La Commissione comunale nominata dal
Sindaco è composta da un numero di cinque membri, presente il Sindaco o un suo delegato e
quattro componenti individuati tra tecnici o esperti; due proposti dalla maggioranza, uno dalla
minoranza o minoranze e un rappresentante della Proloco locale. In ogni caso a supportare e a dar
valore al lavoro della Commissione potranno essere invitate a partecipare persone esperte per
comprovata professionalità o conoscenza in merito ai prodotti tipici, alla storia e alle tradizioni
locali. La Commissione dura per il mandato dell’Amministrazione e non è prevista per la stessa
nessun compenso”. Tralascio poi l’articolo 7 che è più tecnico e riguarda i tavoli di coordinamento
regionali e provinciali.
Articolo 8 (istituzione del registro regionale delle De.Co.). “Viene istituito un Registro regionale
pubblico per tutti i De.Co. riconosciuti a livello comunale sul quale vengono annotati i prodotti a
denominazione, una scheda descrittiva comprese le imprese che possono fregiarsi dell’utilizzo di
questa denominazione”
Articolo 9 (Istituzione dell’albo Comunale e delle iniziative delle manifestazioni). “Viene istituito oltre
al registro dei prodotti anche un Albo a cui vengono iscritte le iniziative, le manifestazioni, sagre o
quant’altro che hanno ad oggetto proprio la promozione di questi prodotti a cui si riferisce la De.Co.
che poi verranno organizzate ogni anno e nelle quali il Comune potrà richiedere qualsiasi
documentazioni o informazioni eccetera”.
Articolo 10: “Ogni De.Co. si fregerà di un logo che deve essere usato in occasione delle
manifestazioni che coinvolgono quel prodotto, deve essere posizionato in modo chiaro e
visibile…”. Non continuo la lettura perché queste sono normative tecniche.
Articolo 11: “Compito del Comune è anche il controllo sull’abuso dell’utilizzazione del logo delle
De.Co. e applicare le relative sanzioni”. Ripeto che questa sera andiamo ad approvare il
Regolamento e non siamo qui a individuare prodotti specifici da andare a promuovere. Ma questo
sarà lo strumento che servirà per un futuro per inserirle. Come ho detto prima potranno essere
richieste dal Comune stesso, da imprese che lavorano nel territorio o comunque da qualsiasi
cittadino che volesse segnalare un prodotto. Ecco.
SINDACO. Ci sono interventi? Prego.
CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Volevo fare una domanda all’Assessore. Qua diceva
“componenti per la Commissione fra tecnici esperti nonché storici”. Ma che titoli devono avere?
ASSESSORE MARTIMBIANCO EDDY. Non è necessario un titolo specifico. L’importante è che
abbiano una comprovata professionalità o comunque una conoscenza storica del territorio e delle
produzioni tradizionali.
SINDACO. Mettiamo ai voti il punto quattro dell’ordine del giorno: “Approvazione del regolamento
per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari e artigianali tradizionali locali.
Istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale)”.
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 24-04-2018 Pag. n. 4 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Il Sindaco, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta
di deliberazione “Approvazione del regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività
agroalimentari e artigianali tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale)”,
posta al punto 4 dell’ordine del giorno.
Con votazione espressa in forma palese, che si chiude con il seguente risultato:
Presenti: – n. 15
– Astenuti: n. 0
– Votanti: n. 15
– Voti favorevoli: n. 15
– Voti contrari: n. 0
DELIBERA
1. di istituire la Denominazione Comunale (De.Co.) del Comune di Volpago del Montello, al fine di
censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari del territorio, anche come strumento di
promozione dell’immagine del Comune di Volpago del Montello;
2. di approvare l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali – Istituzione della De.Co., che si compone di n. 15 articoli;
3. di incaricare il Responsabile dell’Area attività produttive, edilizia privata e urbanistica a dare
esecuzione a tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti all’approvazione della presente
deliberazione, compresa la massima pubblicità del presente regolamento;
4. di dare atto che il nuovo regolamento istituisce la Denominazione Comunale (De.Co.) del
Comune di Volpago del Montello e che entrerà in vigore secondo quanto stabilito dallo statuto
comunale.

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