Sospensione attività per inquinamento acustico (Ord. 62/2018)

ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ ORARIO PER IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO “OMISSIS” SITO IN VIA OMISSIS”, A SEGUITO MANCATO ADEMPIMENTO ORDINANZA N. 23 DEL 9 FEBBRAIO 2018 “INQUINAMENTO ACUSTICO NEI LIMITI FISSATI DAL DPCM 14/11/1997.


IL SINDACO
Visto il preavviso di sospensione dell’attività a partire dal 24 aprile 2018 all’8 giugno
2018 per le ragioni ivi esposte del 07.04.2018 prot. 5088;
esaminato l’atto di intervento della proprietaria OMISSIS del 17 aprile 2018 e
protocollato in data 18.04.2018 al n. 5723, con cui richiede l’archiviazione del
procedimento di cui sopra per una serie di ragioni così riassumibili:
1) le segnalazione di rumori molesti da parte dei residenti del Condominio
OMISSIS risulterebbero riportate genericamente e non vi sarebbe prova del
degrado del piazzale antistante l’esercizio;
2) le segnalazioni dell’ARPAV, che avrebbero determinato l’ordinanza n. 23
del 9 febbraio 2018, risulterebbero genericamente richiamate e non
risulterebbero portate a conoscenza degli interessati;
3) il Comune non avrebbe risposto all’istanza di proroga dei termini riportati
nell’ordinanza n. 23/2018 presentata da OMISSIS.;
Preliminarmente si osserva che la sospensione dell’attività è stata proposta in quanto
la società OMISSIS non ha ottemperato a nessuna delle prescrizioni contenute
nell’ordinanza n. 23/2018, i cui fatti esposti e misurazioni riportate non sono mai stati
contestati.
A ciò si aggiunga che le segnalazioni dei residenti del Condominio OMISSIS sono
circostanza nota a tutti (vedi sentenza TAR Veneto n. 848/2017) e lo stato di degrado
ha trovato ulteriore conferma nel procedimento culminato con ordinanza n. 58 del 20
aprile 2018 (ordinanza ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2000 per la rimozione e lo
smaltimento dei rifiuti, depositati in modo incontrollato dalla Ditta OMISSIS
Ma ciò che rileva principalmente è che la società OMISSIS non abbia in modo
inequivocabile ottemperato alle prescrizioni riportate nell’ordinanza n. 23/2018, che è
stata preceduta, da misurazioni empiriche dell’ARPAV, rese note all’interessato (si
veda nota di trasmissione dell’ARPAV dell’11 gennaio 2018 prot. n. 2340) e che non
è questa la sede per contestarne i presupposti.
Inoltre il richiamo alla richiesta di proroga presentata dalla società OMISSIS è
irrilevante, non essendo la diretta destinataria delle prescrizioni riportate
nell’ordinanza n. 23/2018 e non avendo la disponibilità dei locali (circostanza
comprovata dal ricorso per sfratto) ne la certezza dei termini entro cui potrà disporvi.
– Non si vedono poi quali siano gli asseriti danni che deriverebbero alla
proprietaria dalla sospensione temporanea dell’attività svolta da OMISSIS, nei cui
confronti pende una causa di sfratto per morosità e che certamente non avrà la
disponibilità dei locali prima della scadenza del termine finale della sospensione.
Per completezza si fa presente che qualora venga accertato che in seguito
all’esecuzione di lavori di mitigazione acustica dei locali le emissioni di rumori
rispettano i parametri di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, l’ordinanza di sospensione verrà
rimossa anticipatamente.
Alla scadenza del termine di 45 giorni l’attività potrà essere ripresa solo se
eseguiti i lavori di mitigazione acustica, in mancanza dei quali l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività verrà revocata.
Tutto ciò premesso,
visto l’art. 17 della L.R. n. 29/2007,
Visto l’art. 7 comma 1 L. 241/1990 riguardo la sussistenza delle particolare esigenze
di celerità del procedimento basato sulla necessità di tutelare Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31, n. 773 ed il lare qlautiievtoe rpeugboblalimcae;nto di
esecuzione, approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635;
Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana;
Visto la legge 26.10.95 n. 447;
Visto il DPCM 14/11/1997;
Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
per i motivi esposti in premessa la sospensione dell’attività dal 27 APRILE 2018 al
10 GIUGNO 2018, alla società OMISSIS, titolare dell’esercizio di somministrazione
alimenti e bevande denominato “OMISSIS”, sito in via OMISSIS in persona del legale
rappresentante sig. OMISSIS AVVISA
che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà segnalato dagli organi di
controllo e di vigilanza all’Autorità Giudiziaria competente al fine dell’applicazione
delle sanzioni previste dal codice penale nonché delle sanzioni amministrative
stabilite dalla normativa vigente;
Di trasmettere il presente atto alla:
Prefettura  di Treviso,
 Questura di Treviso,
 locale Stazione dei Carabinieri,
 Compagnia G.d.F. di Montebelluna,
 Servizio di Polizia Locale.
Dà mandato a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente
provvedimento.
Si precisa che:
 l’Amministrazione competente è il Comune di Volpago del Montello,
 l’Ufficio competente è l’Ufficio Attività Produttive, edilizia privata e urbanistica,
presso la sede municipale di piazza Ercole Bottani n. 4;
 l’oggetto del procedimento è costituito dal provvedimento di limitazione
dell’orario per interesse pubblico;
 il responsabile del procedimento è il l’ing. i. Alessandro Mazzero.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120
giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199.
Volpago del Montello, li 26/04/2018
IL SINDACO
Ing. Paolo Guizzo

Marciapiede via Pastro – aggiudicazione lavori (Det. 139/2018 – € 103696,21)

AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MARCIAPIEDE LUNGO VIA LUIGI PASTRO DA INCROCIO CON VIA SCHIAVONESCA VECCHIA AL CIMITERO DI SELVA DEL MONTELLO.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale 114 del 06-12-2017 con cui è stato
approvato il progetto esecutivo dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
MARCIAPIEDE LUNGO VIA LUIGI PASTRO, DALL’INCROCIO CON VIA SCHIAVONESCA
VECCHIA AL CIMITERO DI SELVA DEL MONTELLO, redatto dal professionista incaricato, ing.
Ugo Ganz, direttore tecnico della società G&B PROGETTI SRL di Pieve di Soligo, per un importo
complessivo stimato in € 135.000,00, di cui € 105.427,36 per lavori a base d’appalto, oltre ad € €
3.234,88 per lavorazioni in economia ed € 2.745,55 per i costi per la sicurezza non soggetti a
ribasso, per complessivi € 111.407,79;
RICHIAMATA la determinazione n. 75 del 20.02.2018 con la quale è stata indetta una gara
mediante procedura aperta per l’appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi del comma 4 dell’art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016 del nuovo codice dei contratti D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, nel rispetto dei
principi generali previsti dallo stesso Decreto;
RICHIAMATO il verbale relativo alla seduta di gara svoltasi in data 28.03.2018 , allegato in copia al
presente atto e pubblicato all’albo pretorio (pubblicazione on-line n. 525 del 03.04.2018), dal quale
risulta che la migliore offerta, previa applicazione dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi
dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è stata prodotta dall’impresa COSTRUZIONI
STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL con sede a Vo’ (PD), che ha offerto un ribasso del
16,256% (sedici virgola duecentocinquantasei per cento in lettere) corrispondente ad un’offerta
pari ad corrispondente ad un’offerta pari ad € 88.288,85, al netto di € 3.234,88 per lavorazioni in
economia (per un totale di € 91.523,73), oltre ad € 2.745,55 per oneri per la sicurezza (per un
importo contrattuale complessivo netto di € 94.269,28) ed IVA;
VERIFICATO positivamente il procedimento di gara;
RITENUTO di approvare la proposta di aggiudicazione quale risultante dal verbale di gara sopra
citato, ai sensi dell’articolo 33, comma 1;
RITENUTO, quindi, di procedere ad aggiudicare i lavori in oggetto a COSTRUZIONI STRADALI
MARTINI SILVESTRO SRL con sede a Vo’ (PD), precisando che l’aggiudicazione definitiva
diventa efficace ultimata la verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;
RICORDATO il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici reso obbligatorio dall’art. 11
della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione” acquisito in relazione all’intervento in oggetto: E21B16000430004;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI n. 139 del 17-04-2018 – pag. 1
RICORDATO il Codice identificativo di gara C.I.G.: 7388162826, in relazione a quanto previsto
dalla Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 del 21.12.2016;
CONSIDERATO necessario aggiornare il quadro economico dell’intervento, in ragione delle
economie derivate dal ribasso praticato in sede di gara, secondo lo schema sotto riportato:

 

OMISSIS

VISTO il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo codice dei contratti pubblici, in particolare gli
articoli 32 e 33;
VISTI gli att. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
tecnico lavori pubblici ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 31.03.2018, di nomina del Responsabile del Servizio tecnico
lavori pubblici;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 17.01.2018 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione del Comune per l’esercizio finanziario 2018 ed affidamento dello
stesso alla gestione dei Responsabili dei servizi;
D E T E R M I N A
1) di approvare il verbale di data 28.03.2018 relativo alla gara mediante procedura negoziata per
l’appalto delle opere del progetto esecutivo relativo all’intervento di REALIZZAZIONE DI UN
NUOVO MARCIAPIEDE LUNGO VIA LUIGI PASTRO, DALL’INCROCIO CON VIA
SCHIAVONESCA VECCHIA AL CIMITERO DI SELVA DEL MONTELLO, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 06-12-2017, redatto dall’ing. Ugo Ganz,
direttore tecnico della società G&B PROGETTI SRL di Pieve di Soligo;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI n. 139 del 17-04-2018 – pag. 2
2) di aggiudicare l’appalto dei lavori di cui trattasi all’impresa COSTRUZIONI STRADALI MARTINI
SILVESTRO SRL con sede a Vo’ (PD), che ha offerto un ribasso del 16,256% (sedici virgola
duecentocinquantasei per cento in lettere) corrispondente ad un’offerta pari ad € 88.288,85, al
netto di € 3.234,88 per lavorazioni in economia (per un totale di € 91.523,73), oltre ad €
2.745,55 per oneri per la sicurezza (per un importo contrattuale complessivo netto di €
94.269,28) e dell’IVA;
3) di dare atto che il presente provvedimento di aggiudicazione diventa efficace ultimata la verifica,
con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
4) di assumere l’impegno di spesa di € 103.696,21 (€ 88.288,85 + € 3.234,88 per lavorazioni in
economia + € 2.745,55 per oneri per la sicurezza, pari ad un importo contrattuale netto di €
94.269,28 + € 9.426,93 per Iva al 10%) a favore all’impresa COSTRUZIONI STRADALI
MARTINI SILVESTRO SRL con sede a Vo’ (PD), P.Iva e cod.fisc.: 03274590284, con
imputazione al bilancio di previsione dell’esercizio corrente al capitolo 3123.
man
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Scuola Selva – riparazione impianto idraulico (Det. 130/2018 – € 1507,07)

LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTO ALL’IMPIANTO IDRAULICO DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI SELVA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CLIMA CASA CARNIEL S.R.L.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.
PREMESSO che è necessario affidare i lavori riparazione del guasto all’impianto idraulico
della ex scuola elementare di Selva dove una perdita impedisce l’utilizzo di un bagno al piano
interrato.
VISTO l’art. 1 del D.L.N. 95/6.7.2012 convertito in Legge n. 135/7.8.2012 nonché l’art. 26
comma 3 della Legge 23.12.1999 n. 488, e dato atto che il presente approvvigionamento viene
effettuato attraverso autonoma procedura, mediante affidamento diretto, in quanto non risultano
attive convenzioni gestite da CONSIP spa riguardante tipologie di beni comparabili con quelli
oggetto del presente atto;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.12.2006 come modificato dall’art. 7
comma 2 del D.L. n. 52/7.5.2012 convertito in Legge m. 94/6.7.2012 e dato atto che il presente
acquisto ha per oggetto beni non compresi tra quelli presenti nel mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) istituito da Consip, in quanto il bando “TERMOIDRAULICI” prevede il
servizio di manutenzione impianti idrici e idrosanitari a canone e non a chiamata su lavoro effettivo;
VISTO il preventivo prot. n. 3514 del 08/03/2018 della ditta CLIMA CASA Carniel s.r.l., con
sede in Via Schiavonesca, 86 – 31040 Giavera del Montello (TV), che per la riparazione del
guasto, ha offerto € 1.235,28+Iva, e ritenuto equo; il contratto sarà comunque sottoposto a
condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 13 del predetto art. 1 del D.L. n. 95/2012, nel
caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di Centrali regionali di committenza che
prevedono condizioni di maggior vantaggio economico
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 17.01.2018 di esame ed
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Comune anno 2018;
VISTO il decreto sindacale n.16 del 29.12.2017 di nomina del Responsabile del Servizio
Tecnico Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio Tecnico LL.PP. geom. Danilo Pontello, e il parere favorevole da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI n. 130 del 09-04-2018 – pag. 1
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
DETERMINA
di affidare, per le motivazioni citate in premessa, alla ditta CLIMA CASA 1. Carniel s.r.l., con
sede in Via Schiavonesca, 86 – 31040 Giavera del Montello (TV) P.IVA 04353330261 i
lavori riparazione del guasto all’impianto idrico della ex scuola di selva;
2.di assumere a favore della ditta CLIMA CASA Carniel s.r.l., l’impegno di spesa di €.
1507,07 al capitolo n. 2039;
3.di dare atto che il CIG relativo è Z3C22EF604;
4.di dare atto che il contratto sarà stipulato con lettera commerciale ed il tempo assegnato
per l’esecuzione del lavoro è di giorni 30 dalla comunicazione di aggiudicazione;
5.di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 2018 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO