Regolamento De.Co. (Denominazione Comunale) (Del. 20/2018)

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGROALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA De.Co. (Denominazione Comunale).


IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno
nell’azione di promozione dello sviluppo economico-sociale e che in tale ottica, pur in mancanza di
qualsiasi obbligo di legge, ha deciso di avviare concrete iniziative di tutela nel settore delle attività
agro-alimentari tradizionali del territorio, che costituiscono una sicura risorsa di valore economico,
culturale e turistico;
RICHIAMATO l’art. 3 del D.Lgs. 267/2000, comma 2, il quale dispone che “il comune è l’ente locale
che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, mentre il
successivo art. 13, primo comma, aggiunge che “spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;
RICHIAMATO altresì il D.Lgs. n. 267/2000, laddove all’articolo 3 comma 2 si ribadisce che il
Comune “cura gli interessi e promuove e ne coordina lo sviluppo”, principio che trova spazio anche
all’interno dello Statuto Comunale vigente;
DATO ATTO che, secondo quanto postulato dai citati articoli, che si ispirano con ogni evidenza al
principio di sussidiarietà, il Comune è legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo
regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell’agricoltura e dell’artigianato e della
pesca, purché non invadano la sfera di competenza di altri Enti;
SULLA SCORTA di tali considerazioni e presupposti, l’Amministrazione comunale ha deciso,
quindi, di istituire anche a Volpago del Montello la Denominazione Comunale “De.Co.” con
l’obiettivo di censire e valorizzare quei prodotti agroalimentari e le tradizioni legate alla storia e alla
cultura del territorio comunale, così da promuoverle e garantirne la sopravvivenza;
ATTRAVERSO la De.Co. si mira, quindi, a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le
peculiarità produttive locali, rappresentando un efficace strumento di promozione dell’immagine del
Comune da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive
sull’intera comunità;
RICHIAMATO l’avviso di deposito dello schema di regolamento, effettuato in data 04.04.2018 ai
sensi dell’art. 75 dello statuto comunale;
VISTO l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali – Istituzione della De.Co.;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico dell’Ordinamento degli
Enti Locali” ed, in particolare, gli articoli 42 e 78;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, Edilizia
privata e Urbanistica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 (T.U. Enti Locali);
PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri, riportati come segue:
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 24-04-2018 Pag. n. 2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
SINDACO. Passiamo al punto quattro dell’ordine del giorno: “Approvazione del regolamento per la
tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari e artigianali tradizionali locali. Istituzione della
De.Co. (Denominazione Comunale)”. Passo la parola all’Assessore Martinbianco.
ASSESSORE MARTIMBIANCO EDDY. Prima di illustrare e di approvare il Regolamento faccio
una brevissima premessa. Le De.Co. sono uno strumento a disposizione dell’Amministrazione
comunale per valorizzare e dare risalto alle produzioni locali, ai prodotti tipici tradizionali e storici
della zona. Nate diversi anni fa da un’idea del compianto Gino Veronelli che in un’epoca come
l’attuale sempre più globalizzata teneva molto alla salvaguardia e tutela della memoria storica e
culinaria dei prodotti tipici ma anche delle lavorazioni artigianali collegate. Sono attualmente
adottate da qualche centinaio di comuni in Italia e si sono da tempo superati i 400, adesso il
numero preciso non ce l’ho. Si tratta comunque di uno strumento che l’Amministrazione ha per
valorizzare a fini di tutela intanto della tradizione del prodotto locale ma anche a livello di
promozione turistico culturale del proprio territorio. E’ uno strumento ulteriore che viene dato
all’Amministrazione comunale senza nulla togliere o senza sovrapporsi alle certificazioni, alle
denominazioni di origine controllata e di origine protetta che già esistono e che sono due cose
distinte. Andrei direttamente a fare un excursus del Regolamento che andiamo ad approvare giusto
perché se ci sono dei punti poco chiari o su cui discutere siamo qui. Allora il Regolamento che
andiamo ad approvare. Articolo 1: “Il regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle
attività agroalimentari tradizionali locali e dell’Artigianato tradizionale locale che costituiscono una
risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e di promozione dell’immagine di un
Comune. Il Comune Individua tra i propri fini l’assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare
questo patrimonio eccetera eccetera. Il comune in attuazione dei principi statutari e nell’ambito
delle politiche di sostegno del comparto produttivo intende anche valorizzare attraverso le
produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali
del territorio comunale. Quindi col presente regolamento stabiliamo le modalità di attribuzione, di
promozione e di tutela delle denominazioni comunali. Questo è disciplinato dalla Regione Veneto
che salvaguardia e promuove nel contesto delle attività turistiche di valorizzazione del territorio le
iniziative atte ad ottenere questo scopo. La denominazione…” è un altro punto che è inserito in
questo articolo “…il Comune in questo può agire sia da solo che associarsi ad altri Comuni limitrofi
che abbiano gli stessi interessi, gli stessi ambiti di intervento e le stesse tradizioni da portare
avanti. Quindi con una De.Co. sovracomunale. Per la realizzazione di questo il Comune individua
le Proloco come punti di riferimento”.
Articolo 2 (Ambito dell’intervento comunale). “L’azione del Comune si manifesta in direzione
dell’indagine conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza sul territorio comunale di originali e
caratteristiche produzioni agroalimentari comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni
tradizionali che a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica. Si occupa
dell’assunzione nell’ambito delle proprie disponibilità finanziarie di iniziative di valorizzazione a
favore di questi prodotti, dell’intervento mediante forme dirette o coordinate di attività di ricerca
storica per individuare le fonti utili a questa finalità. Si occupa della promozione e del sostegno
delle iniziative esterne sia con fondi propri ma con la concessione di contributi ricercando forme di
sponsorizzazione da parte di altri soggetti pubblici o privati e del contributo alla creazione di
opportunità economiche e commerciali per imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica,
alle tradizioni locali e all’economia del turismo”.
Articolo 3: “Agli effetti del presente regolamento, per prodotto De.Co. si intendono quelle
produzioni storiche e locali relative a un prodotto agricolo, una lavorazione artigianale, un processo
produttivo ed una preparazione enogastronomica della tradizione rurale di un ambito comunale che
si caratterizzano per una storia e un radicamento consolidato negli abitanti e nel territorio del
Comune e la cui tipicità comunale o intercomunale è documentate a livello locale da scritti, da
articoli storici o da usi che possono testimoniare un legame storico e culturale inequivocabile.
Attraverso la De.Co. quello che anticipavo prima non si istituisce alcun marchio di qualità o
certificazione di prodotto riconosciute a livello comunitario. Attraverso le De.Co. il Comune e i
soggetti produttori intendono conservare nel tempo questi prodotti, i sapori e i saperi che si
identificano con il patrimonio culturale, popolare tipico di quel determinato Comune”.
Articolo 4 (Requisiti per l’attribuzione della De.Co). “I prodotti che si fregiano della De.Co. devono
essere prodotti nell’ambito del territorio del Comune o di un territorio intercomunale omogeneo per
caratteristiche produttive o di prodotto per evitare di disorientare i consumatori…” – anche questo
come avevo anticipato – “…tali prodotti non devono in alcun modo interferire con la riconoscibilità e
le caratteristiche dei prodotti a marchio europeo Doc, Docg, Igt, Dop, Stg che sono una cosa
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 24-04-2018 Pag. n. 3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
distinta”. E’ condizione pregiudiziale per il riconoscimento di una De.Co. che il prodotto candidato
non presenti la medesima categoria merceologica di un prodotto già a marchio certificato la cui
area di produzione prevista dal disciplinare comprenda il Comune stesso. In nessun caso potranno
essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati poiché
esclusi dall’ambito della tradizione locale”.
Articolo 5 prevede la procedura per l’attribuzione per la De.Co. “Queste possono essere derivate
da segnalazioni di ufficio del Comune o avanzate da chiunque per essere iscritte nel Registro delle
De.Co.. Le istanze per l’attribuzione della De.Co. devono essere corredate da una adeguata
documentazione dove vengono indicati il nome del prodotto, l’area geografica, la data alla quale
potrà essere fatta risalire la coltivazione o la lavorazione del prodotto; scritti e articoli storici che
testimonino gli usi e i legami storici e culturali con il territorio; caratteristiche del prodotto; tecniche
e metodi di lavorazione e conservazione eccetera; descrizione di locali…” – qui sono più normative
tecniche – “…La Giunta comunale disporrà di un atto di indirizzo con una richiesta al tavolo di
coordinamento regionale e l’ammissibilità al registro regionale. In seguito a questo il tavolo di
coordinamento regionale rilascerà parere positivo o negativo. In caso di parere positivo alla Giunta
comunale verrà sottoposta l’istruttoria che deciderà in merito all’iscrizione nel Registro comunale
delle De. Co.”.
Articolo 6 (Commissione comunale per la De.Co.). “La Commissione comunale nominata dal
Sindaco è composta da un numero di cinque membri, presente il Sindaco o un suo delegato e
quattro componenti individuati tra tecnici o esperti; due proposti dalla maggioranza, uno dalla
minoranza o minoranze e un rappresentante della Proloco locale. In ogni caso a supportare e a dar
valore al lavoro della Commissione potranno essere invitate a partecipare persone esperte per
comprovata professionalità o conoscenza in merito ai prodotti tipici, alla storia e alle tradizioni
locali. La Commissione dura per il mandato dell’Amministrazione e non è prevista per la stessa
nessun compenso”. Tralascio poi l’articolo 7 che è più tecnico e riguarda i tavoli di coordinamento
regionali e provinciali.
Articolo 8 (istituzione del registro regionale delle De.Co.). “Viene istituito un Registro regionale
pubblico per tutti i De.Co. riconosciuti a livello comunale sul quale vengono annotati i prodotti a
denominazione, una scheda descrittiva comprese le imprese che possono fregiarsi dell’utilizzo di
questa denominazione”
Articolo 9 (Istituzione dell’albo Comunale e delle iniziative delle manifestazioni). “Viene istituito oltre
al registro dei prodotti anche un Albo a cui vengono iscritte le iniziative, le manifestazioni, sagre o
quant’altro che hanno ad oggetto proprio la promozione di questi prodotti a cui si riferisce la De.Co.
che poi verranno organizzate ogni anno e nelle quali il Comune potrà richiedere qualsiasi
documentazioni o informazioni eccetera”.
Articolo 10: “Ogni De.Co. si fregerà di un logo che deve essere usato in occasione delle
manifestazioni che coinvolgono quel prodotto, deve essere posizionato in modo chiaro e
visibile…”. Non continuo la lettura perché queste sono normative tecniche.
Articolo 11: “Compito del Comune è anche il controllo sull’abuso dell’utilizzazione del logo delle
De.Co. e applicare le relative sanzioni”. Ripeto che questa sera andiamo ad approvare il
Regolamento e non siamo qui a individuare prodotti specifici da andare a promuovere. Ma questo
sarà lo strumento che servirà per un futuro per inserirle. Come ho detto prima potranno essere
richieste dal Comune stesso, da imprese che lavorano nel territorio o comunque da qualsiasi
cittadino che volesse segnalare un prodotto. Ecco.
SINDACO. Ci sono interventi? Prego.
CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Volevo fare una domanda all’Assessore. Qua diceva
“componenti per la Commissione fra tecnici esperti nonché storici”. Ma che titoli devono avere?
ASSESSORE MARTIMBIANCO EDDY. Non è necessario un titolo specifico. L’importante è che
abbiano una comprovata professionalità o comunque una conoscenza storica del territorio e delle
produzioni tradizionali.
SINDACO. Mettiamo ai voti il punto quattro dell’ordine del giorno: “Approvazione del regolamento
per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari e artigianali tradizionali locali.
Istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale)”.
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 24-04-2018 Pag. n. 4 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Il Sindaco, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta
di deliberazione “Approvazione del regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività
agroalimentari e artigianali tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale)”,
posta al punto 4 dell’ordine del giorno.
Con votazione espressa in forma palese, che si chiude con il seguente risultato:
Presenti: – n. 15
– Astenuti: n. 0
– Votanti: n. 15
– Voti favorevoli: n. 15
– Voti contrari: n. 0
DELIBERA
1. di istituire la Denominazione Comunale (De.Co.) del Comune di Volpago del Montello, al fine di
censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari del territorio, anche come strumento di
promozione dell’immagine del Comune di Volpago del Montello;
2. di approvare l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali – Istituzione della De.Co., che si compone di n. 15 articoli;
3. di incaricare il Responsabile dell’Area attività produttive, edilizia privata e urbanistica a dare
esecuzione a tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti all’approvazione della presente
deliberazione, compresa la massima pubblicità del presente regolamento;
4. di dare atto che il nuovo regolamento istituisce la Denominazione Comunale (De.Co.) del
Comune di Volpago del Montello e che entrerà in vigore secondo quanto stabilito dallo statuto
comunale.

Approvazione regolamento crediti edilizi (Del. CC 11/2018)

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI CREDITI EDILIZI.


IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
la Legge Urbanistica Regionale 23/4/2004 n.11 e s.m.i. prevede che  la pianificazione
urbanistica di livello comunale si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale, articolato
in: Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e Piano degli Interventi (P.I.);
 il Comune di Volpago del Montello è dotato di PAT, approvato con conferenza di Servizi in
data 11.03.2016, e approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 92 del 2 maggio
2016;
 il Comune di Volpago del Montello è altresì dotato di Piano d’Area del Montello, variante di
adeguamento al PRG approvata con Delibera di C.C. n. 41 del 23.07.2007, e successive
varianti;
 ai sensi dell’art. 48 comma 5 bis della L.R. 11/2004 il primo Piano degli Interventi (PI) risulta
essere il PRG vigente per le parti non in contrasto con le indicazioni del PAT approvato;
 con deliberazione di Consiglio n. 24 del 27.04.2017 è stato consegnato ed illustrato ai
Consiglieri Comunali il “Documento del Sindaco” ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.R.
11/2004;
 con deliberazione di Consiglio n. 41 del 26.07.2017 è stata approvata la Variante n. 1 al
piano degli interventi – “Varianti Verdi” ai sensi dell’art. 18 comma 4 della L.R. 11/2004;
 con deliberazione di Consiglio n. 66 del 11.11.2017 è stata approvata la Variante n. 2 al
piano degli interventi per “Modifiche ad alcune zone per inserimento di viabilità di progetto e
zone a standard nei pressi del Municipio”, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della L.R. 11/2004;
 con deliberazione di Consiglio n. 7 del 28.03.2018 è stata adottata la Variante n. 3 al piano
degli interventi per “Adeguamento della cartografia, modifiche ad alcune zone per la
realizzazione di opere pubbliche e/o trasformazioni di aree a seguito di istanze”, ai sensi
dell’art. 18 comma 2 a 6 della L.R. 11/2004;
ATTESO che tra le nuove opportunità di gestione del territorio sono stati introdotti gli istituti della
Compensazione Urbanistica (art.36 L.R. n.11/2004) e del Credito Edilizio (art.37 della L.R. n.
11/2004). Tali istituti sono stati disciplinati nel vigente P.I., precisamente all’art. 30 delle Norme
tecniche Operative, demandando la definizione dei criteri per la loro applicazione ad un
momento successivo;
PRECISATO che occorre far propri le indicazioni strategiche del P.A.T. ed i contenuti operativi del
P.I. attraverso la predisposizione di un Regolamento che disciplini le modalità di gestione dei
Crediti Edilizi e l’istituzione del “Registro dei Crediti Edilizi”, che costituisce un allegato al P.I. ai
sensi dell’art.17, comma 5, lett. e) della L.R. n.11/2004;
RILEVATO che il Regolamento attuativo sulla formazione ed utilizzo del Credito Edilizio è uno
strumento facente parte integrante del P.I. in quanto incide sui diritti edificatori da questo
definiti, pur illustrando modalità operative e contenuto regolamentare. In particolare,
regolamenta quanto segue:
 l’istituzione del registro dei Crediti Edilizi;
 le modalità di trasferimento dei Crediti Edilizi;
 le modalità di utilizzo dei Crediti Edilizi e la loro estinzione;
PRECISATO che l’annotazione dei Crediti Edilizi nel registro ha natura certificativa circa lo stato di
diritto delle proprietà immobiliari per quanto attiene al credito sotto il profilo della disciplina
urbanistica, fermo restando che i profili civilistici relativi ai contratti che trasferiscono,
costituiscono o modificano i diritti edificatori sono normati dall’art.2643 del Codice Civile;
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 04-04-2018 Pag. n. 2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
VISTO il Regolamento per la gestione dei Crediti Edilizi e Registro dei Crediti Edilizi;
DATO ATTO che la proposta di Regolamento è stata pubblicata all’albo on-line e messa a
disposizione del pubblico, presso la Segreteria ai sensi dell’art. 75 dello Statuto Comunale, per 15
giorni a partire dal 06.03.2018, ed era possibile proporre osservazioni e memorie entro il
21.03.2018;
ACCERTATO che, durante il periodo di deposito ed entro il 21.03.2018, non sono pervenute
osservazioni;
DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai
sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013
in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere tecnico di cui all’art. 49
del T.U.E.L.;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico dell’Ordinamento degli
Enti Locali” ed, in particolare, gli articoli 42 e 78;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Piano degli Interventi;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, Edilizia
privata e Urbanistica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 (T.U. Enti Locali);
VISTO che la presente deliberazione in ragione del contenuto non necessita di parere di regolarità
contabile;
PRESO ATTO degli interventi dei consiglieri, riassunti come segue:
SINDACO. Passiamo al punto numero 2 all’ordine del giorno: “Approvazione del Regolamento
comunale per la gestione dei crediti edilizi”. Qui in buona sostanza prima di passare la parola
all’ingegner Mazzero, sapete che con la normativa urbanistica 11/2004 oltre alla compensazione
urbanistica – ai cosiddetti oneri perequativi di cui bene o male abbiamo già sentito parlare – è stato
stituito anche il credito edilizio che sostanzialmente, possiamo dire, in termini brevissimi che cosa
è? E’ né più né meno che uno strumento nuovo che viene dato, ossia una possibilità di poter
demolire un edificio mantenendone la volumetria. Volumetria che viene iscritta in un apposito
registro depositato qui in Comune e che poi può essere riutilizzata. Adesso vedremo quali sono le
modalità di utilizzo e quant’altro. Capito che è un qualcosa, uno strumento nuovo che permette nel
caso di espropri di edifici o edifici che si trovino in zone di vincolo o in fasce di rispetto o altro e che
siano in condizioni fatiscenti o altro per cui l’unico intervento possibile sia la demolizione, questo
permette di mantenerne la volumetria spostandola in un’altra sede. Ovviamente questo agevola
anche questo tipo di interventi perché altrimenti, come ben sappiamo, quando un edificio può solo
essere demolito e null’altro rimane là a tempo immemore, anzi spesso si tenta di conservarlo alla
meno peggio sperando che cambino le regole e qualcos’altro. Quindi è uno strumento a mio avviso
molto importante che permetterà anche di intervenire in parecchie situazioni. Ricordo brevemente
anche un passaggio. Già nel passato P.I. che è passato qui il 28 di febbraio, abbiamo inserito
come norma specifica – come Comune di Volpago – la possibilità per chi ha i fabbricati che si
trovano i… non parliamo di fascia di rispetto perché abbiamo approvato una fascia di 100 metri dal
sedime della superstrada Pedemontana Veneta e quindi anche chi è fuori dalla zona che viene
indennizzata immancabilmente si trova in zona sicuramente di grande disagio. Allorché abbia
chiaramente – e anche qua poi ci sarà una valutazione di tipo economico che dovrà fare il privato –
però nel momento in cui un fabbricato si trovi in condizioni tali che sia conveniente più che una
ristrutturazione un intervento di demolizione questo può demolirlo o spostarlo oppure sfruttando i
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 04-04-2018 Pag. n. 3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
crediti edilizi demolirlo e quindi pulire quella zona che è sicuramente una zona disagiata. Lo stesso
dicasi per chi si trova sotto le fasce degli elettrodotti o in altre zone di vincolo, non so se ricordate.
Quindi diciamo che questo è uno strumento che permette anche questo tipo di passaggio ulteriore.
Darei la parola l’ingegner Mazzero così da fargli illustrare brevemente il regolamento in sé.
Ing. i. Mazzero Alessandro. Buonasera a tutti. Allora per quanto riguarda – come diceva il Sindaco
– questo elaborato, è staccato da quella che è la strumentazione urbanistica. Quindi non è più
come una volta il PRG che conteneva tra gli elaborati le tavole grafiche, le norme tecniche e il
regolamento edilizio ora con la nuova legge – nuova, ormai ha 14 anni – 11/2004 non rientra più tra
i documenti previsti nella formazione sia del PAT prima che del Piano degli Interventi; il
regolamento è stato depositato all’Albo Pretorio per 15 giorni per essere messo a disposizione e
non sono arrivati contributi nel frattempo. Questo con quello che approviamo stasera, quindi
approviamo sia il Regolamento che lo schema del Registro dei Crediti che poi sarà conservato
presso l’Ufficio Tecnico che ne terrà conto e ne registrerà le varie richieste di formazione di questo
benedetto credito. Allora il regolamento ha come attuazione l’istituzione del Registro dei Crediti
Edilizi, la modalità del trasferimento dei crediti edilizi e la modalità di utilizzo del credito edilizio e la
loro estinzione. Allora questa è di fatto uno standard che si trova in tutti i Comuni. Dopo vedremo
magari la scheda del Registro dei crediti e le condizioni. Partirei quindi dall’articolo 1 che sono le
condizioni di attribuzione e impiego del credito edilizio. Il credito edilizio è attribuito all’avente titolo
in base alle seguenti fattispecie: quindi dalla demolizione delle opere incongrue, alla demolizione
delle opere di degrado localizzate in zona agricola o paesaggistica ambientale. Quindi quelli che
possono essere i grandi fabbricati. A me vengono in mente nella nostra pianura veneta – e qua ne
abbiamo degli esempi – gli allevamenti cunicoli per esempio, quelli che una volta andavano per la
maggiore, adesso troviamo questo fabbricato molto grande che non è più utilizzato, magari, ma
può essere anche un vecchio fabbricato rurale che è dismesso e non ha più la possibilità di essere
utilizzato ai fini economici per una produzione. Quindi qual è la possibilità che viene data con
questi registri di credito, con questo credito edilizio? Ti riconosco una volumetria che non sarà…
quindi se il fabbricato è un allevamento cunicolo di 1000 metri cubi, non verrà riconosciuto tutto
come, per esempio, trasformato in residenziale, ci sarà una quota e sulle norme tecniche operative
che sono state adottate lo scorso 28 febbraio c’erano dei parametri, degli abbattimenti in base alla
posizione e al tipo di edificio. Dopo ci sono altre tipologie: quindi la formazione di ambienti umidi
finalizzati alla naturalizzazione e mitigazione. Quindi se, per esempio, potrebbe essere un area del
Montello in cui abbiamo esempi dove ci sono habitat naturali e quindi se c’è un’opera incongrua
questa potrebbe essere l’occasione di dire “la tiro via perché lì non potrebbe più sviluppare una
volumetria perché non lo consente più il piano e quindi tiro via l’opera incongrua e il Comune mi
riconosce una determinata volumetria”. Quindi l’ammontare del credito edilizio derivante dalla
diminuzione di opere incongrue da elementi di degrado di cui al comma 1 è determinato sulla base
dei coefficienti…
SINDACO. C’è anche il passaggio sulla cessione a titolo gratuito. Le era sfuggito forse.
Ing. i. Mazzero Alessandro. Sì, sì era per non leggerle tutte…
SINDACO. Dà un’idea anche questa di un altro strumento.
Ing. i. Mazzero Alessandro. Sì, sì. Quindi la “lettera C” a seguito di cessione a titolo gratuito di
aree e/o fabbricati sottoposti a vincolo di espropriazione per pubblica utilità – anche questo è molto
importante – va servito al vincolo di uso pubblico, quindi compensazione urbanistica sempre ai
sensi dell’articolo 37 della legge 11.
SINDACO. In questo caso a compensazione può essere dato una parte del credito edilizio: “Ti
esproprio però ti riconosco” e quindi è uno strumento anche che permette all’Amministrazione di
muoversi in maniera più agevole in termini di esborsi finanziari.
Ing. i. Mazzero Alessandro. Questo potrebbe essere magari se un area non è agricola ma magari
si tratta di un’area edificabile con maggior dispendio da parte dell’Ente e quindi magari può essere
riconosciuta in parte monetizzata oppure in credito oppure a seguito della reiterazione dei vincoli
finalizzati all’esproprio. Quindi se il Comune reitera un vincolo potrà riconoscere in parte in crediti
edilizi. Queste sono le modalità di attribuzione dei crediti. Quindi ci sono dei coefficienti che sono
determinati dalle norme tecnico-operative che abbiamo visto l’altra volta, c’era una tabella. E
l’ammontare è determinato sulla base delle disposizioni successive, articoli 2 e 3. Qui c’è una
determinazione del valore del credito che ai fini della compensazione urbanistica fatta in conformità
alla successiva tabella 1 tenendo conto dei seguenti fattori. Si parte dalla colonna 1. Prendiamo
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 04-04-2018 Pag. n. 4 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
come riferimento i valori annui delle zone B1; i valori annui sono quelli determinati dall’Osservatorio
del Mercato Immobiliare che è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate sottocategoria del
Territorio. Il valore minimo fornito dall’OMI relativo alle nuove costruzioni residenziali riferite allo
stato conservativo ottimo – la colonna 2 -; l’aliquota di incidenza del valore dell’area sul valore OMI
– colonna 3 -; e il valore dell’area al metro cubo – COLONNA 5 – corrispondente al valore dell’area
al metro quadro – colonna 4 – divista l’altezza virtuale di 3 metri.
SINDACO. Qui avete un esempio di fatto della zona…
Ing. i. Mazzero Alessandro. Sì, è una zona di fatto e quindi alla fine io mi trovo che la B1 dà un
valore di 1.050 euro e arriviamo a un valore del credito edilizio al metro cubo di 35 euro al metro
cubo. Stiamo parlando di una zona centrale B1. La definizione del credito edilizio per la
compensazione urbanistica. Anche qui sono riportati tre ipotesi che avrete visto sicuramente. E’
pura applicazione dei valori. Più interessante direi, è la cessione dei crediti edilizi all’articolo 4. I
crediti edilizi sono – dopo che sono stati iscritti sul Registro – liberamente commerciabili ai sensi
dell’articolo 36 della legge 11 e pertanto sono trasferibili a terzi in tutto o in parte mediante titolo
idoneo al trasferimento del credito senza necessità di previa autorizzazione da parte del Comune.
Il titolo peraltro deve essere costituito, da atto notarile. Quindi bisogna andare dal Notaio per
trasferire questi crediti di cessione e di donazione di un altro istituto idoneo al trasferimento
contenente la sottoscrizione del titolare del credito e deve essere debitamente registrato all’Ufficio
delle Entrate competente. Il trasferimento del credito edilizio dovrà essere iscritto nel Registro dei
Crediti presentando specifica richiesta. Del predetto trasferimento verrà fatta annotazione di
scarico sulla scheda del cedente e verrà aperta una nuova scheda con l’iscrizione del credito a
nome dell’acquirente con indicati gli estremi dell’atto notarile di trasferimento. Il trasferimento del
credito è opponibile al Comune ed ai terzi solo a seguito della sua iscrizione al Registro dei Crediti
Edilizi.
CONSIGLIERA CALCAGNOTTO CARLA. Terzi, chiunque o ci sono dei limiti?
Ing. i. Mazzero Alessandro. I terzi, chiunque. I terzi sono il mondo.
SINDACO. E’ una cessione di volumetria che può essere fatta da chiunque che chiaramente deve
avere un terreno su Volpago e deve essere un’area edificabile e deve avere una serie di
caratteristiche che dopo vedremo.
Ing. i. Mazzero Alessandro. Utilizzo dei crediti edilizi. I crediti sono utilizzati solo dopo la loro
iscrizione nel Registro dei Crediti Edilizi. I crediti edilizi possono essere utilizzati esclusivamente
nelle superfici fondiarie che sono individuate nel P.I. anche a seguito di accordi di urbanistica
negoziata – quindi gli accordi articolo 6 e ne abbiamo già visto in questo Consiglio comunale –
quale aree di atterraggio degli stessi crediti. Il Piano degli interventi individua le superfici fondiarie
nelle quali è possibile utilizzare i crediti edilizi assegnando alle predette superfici un indice di
edificabilità ed una quantità di “ius aedificandi” aggiuntiva e sostitutiva di quella ordinaria riservate
esclusivamente ai crediti edilizi. Non è consentito utilizzare i crediti edilizi al di fuori delle aree a ciò
espressamente dedicate o in deroga allo strumento urbanistico vigente. Qualora e fino a quando
non sussistano aree dedicate per ospitare volumetrie derivanti dal credito edilizio il credito stesso
sarà inutilizzabile salvo l’obbligo del Comune di provvedervi. Ecco sul punto, noi nel Piano degli
Interventi che abbiamo adottato all’ultimo Consiglio non abbiamo quelle aree di frangia, nel senso,
con indice variabile. Però non è che è impossibile fare atterrare questi crediti, basta che qualcuno li
accetti e che quell’indice – se io ho un lotto edificabile in zona C1 – con un indice 1 ed è di vuoto io
ovviamente posso ospitare il credito. Ci sono alcuni Piani che prevedono delle zone con indice
variabile, per esempio da 05 a 065 – sto parlando di valori massimi – e quindi l’indice ordinario è
05 però se ho un credito che vorrebbe atterrare allora posso aumentarlo fino a 0,65 e questo è
prevedibile anche nelle nuove zone di espansione. Quindi nelle zone nuove quelle che sono
indicate nel PAT – con le freccette per intendersi – potrebbero contenere questi crediti edilizi, far
atterrare questi crediti edilizi. Articolo 6: procedura per il rilascio del permesso a costruire con
l’utilizzo dei crediti editi edilizi/estinzione del credito. “Il titolare del credito edilizio nel momento in
cui chiede il rilascio del permesso a costruire un edificio utilizzando il credito stesso deve allegare
alla pratica edilizia il certificato di iscrizione del credito edilizio al Registro dei Crediti nonché una
dichiarazione dell’utilizzo del credito stesso per la costruzione dell’edificio di cui si chiede il
permesso a costruire con l’autorizzazione al responsabile di annotare l’utilizzo del credito in
considerazione dello stesso nel Registro per la volumetria utilizzata. L’utilizzo del credito edilizio
viene annotata sul Registro dei crediti dopo il rilascio del permesso a costruire con una
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 04-04-2018 Pag. n. 5 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
annotazione di utilizzo, il credito si estingue. Il credito edilizio può essere utilizzato solo dal titolare
salvo la possibilità di cessione del credito ai terzi ai sensi del precedente articolo 4”.
CONSIGLIERA CALCAGNOTTO CARLA. Prima ho sentito parlare della Pedemontana, per quelli
che riguardavano la Pedemontana. Ci sono deroghe particolari per quelli che hanno fabbricati…
Ing. i. Mazzero Alessandro. Se non ricordo male lei lo scorso Consiglio non c’era. Può essere?
Allora le norme tecniche operative del Piano degli Interventi che abbiamo adottato hanno introdotto
una norma che prevede che per le fasce di rispetto stradale soprattutto, ma anche per elettrodotti
ad esempio, abbiamo indicato una fascia. Per esempio per la Pedemontana Veneta è una fascia di
100 metri. Quindi rispetto a quella che è la fascia di rispetto stradale della Pedemontana – che è di
40 metri – il Comune dice: “Se tu ricadi in una fascia di 100 metri dalla Pedemontana, puoi pensare
di demolire quel fabbricato anche se è in zona agricola e lo puoi ricostruire in un altro terreno – in
questo caso anche in zona agricola – purché non sia un’altra zona sottoposta a fasce”. Magari hai
un altro terreno di tua proprietà in zona agricola; che sia una zona ripeto che non può essere il
Montello perché è un area SIC e quindi non può essere il Montello però sto parlando della pianura.
Se tu sei in una fascia all’interno della Pedemontana puoi pensare di spostare il tuo fabbricato. E’
ovvio che stiamo parlando di un impegno economico molto rilevante. Però dipende.
SINDACO. Dipende, questa è una deroga particolare che vale solo per chi si trova…
Ing. i. Mazzero Alessandro. Nella fascia.
SINDACO. Per gli altri il credito edilizio ovviamente lo deve portare nelle aree individuate.
Ing. i. Mazzero Alessandro. Questo vale per quelli che ricadono all’interno delle fasce
pedemontane. Invece chi ha il credito edilizio “normale” deve andare ad atterrare su una zona
edificabile. Avrete poi visto – però è una cosa veramente tecnica – il Registro dei Crediti che in
sostanza cos’è? È una fotografia del fabbricato. Quindi dai dati del titolare del credito, il
provvedimento amministrativo, l’origine del credito, la consistenza dell’immobile poi anche altre
informazioni e qui poi ci saranno i dati stereometrici del fabbricato, la fotografia e quant’altro. Ecco
questo è un po’ quello che è il Regolamento e il Registro dei Crediti Edilizi.
CONSIGLIERA CALCAGNOTTO CARLA. Scusi non ha un limite temporale dopo quando è
approvato?
Ing. i. Mazzero Alessandro. Non c’è. Se non cambia la legge urbanistica che spazza via i crediti
edilizi quello è un altro discorso. Deve cambiare la legge urbanistica.
CONSIGLIERA PASTRO ANNA. Prima lei Sindaco ha posto l’attenzione sull’articolo 1 lettera C
“Cessione a titolo gratuito di aree o fabbricati sottoposti a vincolo di espropriazione per pubblica
utilità”. Mi è venuta in mente, ad esempio, Venegazzù cioè l’ex Canonica di Venegazzù. In quel
caso c’è un espropriazione perché diventi di pubblica utilità e quindi ci può essere la creazione di
crediti edilizi o è una cosa esente da…
Ing. i. Mazzero Alessandro. No è diverso.
SINDACO. Manteniamo la volumetria. In caso di esproprio, se devo realizzare una strada o
qualcosa vado all’abbattimento e anziché pagare integralmente l’immobile posso riconoscere la
proprietà e il credito edilizio – quindi la volumetria diciamo così che lascio – e gli riconosco, gli pago
l’area libera. Quindi è un vantaggio per me come pubblico.
CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Posso fare alcune domande? Allora sulle condizioni di
attribuzione del credito edilizia alla lettera A c’è scritto: “A seguito della demolizione di opere
incongrue come individuate nelle elaborato di progetto, ovvero demolizione di elementi di degrado”.
Cioè per opere incongrue ed elementi di degrado cosa si intende? E, soprattutto, a chi spetta la
discrezione nel definire un’opera incongrua o un elemento di degrado.
Ing. i. Mazzero Alessandro. Allora se posso rispondere.
SINDACO. Prego.
Ing. i. Mazzero Alessandro. Ci sono le attività da trasferire, per esempio, quelle che erano
individuate. Le vecchie attività da trasferire individuate nel PRG sono riportate, di fatto, anche nella
prima parte poi nel Piano degli Interventi. Quindi quelle che sono attività da trasferire potrebbero
essere interessanti da questo…
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 04-04-2018 Pag. n. 6 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
SINDACO. Quindi attività artigianali o industriali in zone improprie che sono zone agricole o altro
dismesse…
Ing. i. Mazzero Alessandro. Ma anche in zone residenziali potrebbero…
SINDACO. Sì, sì.
Ing. i. Mazzero Alessandro. Per attività produttive per esempio una fabbrica. Le faccio un
esempio proprio concreto. La T……
SINDACO. Può fare l’esempio di Selva che magari è forse quella più…
Ing. i. Mazzero Alessandro . Sì, oppure Selva. Cioè non serve andare tanto distante. Anche a
Selva a fianco alla Chiesa “proprietà Borsoi” quello è un elemento chiaramente incongruo e di
degrado. Le ha tutte e due se permette Consigliere.
CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Sì. Poi alla “lettera B” c’è scritto, invece, “la formazione di
ambienti umidi finalizzati alla naturalizzazione e alla mitigazione idraulica”. Però ha detto che
potrebbe essere, per esempio, sul Montello magari qualche situazione. Ma non ho capito si
distrugge, si demolisce qualcosa praticamente sul Montello, per esempio, magari un ambiente
umido e si potrebbe ricostruire sempre sul Montello un altro…
Ing. i. Mazzero Alessandro. Sì però il Montello…
CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Con questo ragionamento qua si ricostruisce qualcosa?
Ing. i. Mazzero Alessandro. Il problema è che sul Montello ho appunto questi ambienti umidi,
giusto? Ci sono gli ambienti umidi e c’è l’habitat…
SINDACO. Scusi. Parliamo sempre di demolire fabbricati, non andiamo a demolire stagni o altro
insomma.
Ing. i. Mazzero Alessandro. Se voglio favorire questo mantenimento o la formazione di ambienti
umidi. Quindi ho un’opera che magari è lì da sempre, un edificio… Sto parlando di edifici legittimi
qui non è che ho un abuso edilizio e dopo lo iscrivo al credito ma qui si sta parlando di edifici
legittimi o legittimati quindi o con concessione o permesso o condono edilizio. In questo caso se ho
un fabbricato che si trova in queste zone, proprio per favorire questi ambienti io demolisco e avrò
un credito. Allora posso spenderlo lì vicino o ho una zona che mi consente una nuova costruzione?
Perché purtroppo il Montello è limitato sotto questo punto di vista del poter fare nuovi fabbricati;
posso ampliare quelli che ci sono ma fare nuovi fabbricati… Ci sono poche aree e quindi cosa
faccio? Lo sposto da un’altra parte oppure ho questo credito che posso monetizzare.
CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Sì e l’altra parte dove ci sposta questo credito è una parte
già prevista nel Piano degli Interventi? Cioè non è una parte nuova? Nel senso che io sposto dal
Montello e lo metto da un’altra parte del Montello e recupero il credito però magari vado a costruire
su una zona logisticamente.
Ing. i. Mazzero Alessandro. No deve essere una zona idonea, l’ho detto prima.
CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Ok.
Ing. i. Mazzero Alessandro. Deve avere un’area che sia edificabile e che quindi possa contenere
volumetrie. Che siano artigianali o che siano residenziali o commerciali deve essere un’area
edificabile; non posso andare in una zona inedificabile.
CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Ok. Altra domanda: può esserci una perdita tra le diverse
destinazioni d’uso? Nel senso che se io distruggo un’area artigianale quel credito edilizio posso
spostarlo su un’area residenziale oppure…
Ing. i. Mazzero Alessandro. C’è la tabella nelle norme tecniche operative che dà la definizione di
cambi di destinazione. Ci sono dei rapporti e degli abbattimenti in base a… Non posso, come
dicevo prima, se ho 10 mila metri cubi di un fabbricato che era un allevamento cunicolo è
impensabile che questi diventino 10 mila metri cubi di residenziale. Ci sarà una proporzione e una
volumetria assegnata.
CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Lei prima accennava… Credo che sia uno dei casi più tristi che
abbiamo in zona sia per l’ubicazione che per quello che ha creato in tanti anni. C’è la possibilità di
agevolare questi trasferimenti eventualmente? Cioè economicamente parlando?
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 04-04-2018 Pag. n. 7 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Ing. i. Mazzero Alessandro. Allora la T… è un caso in cui vi è una attività da trasferire. Lo
abbiamo detto nel 2000 e abbiamo anche dato gli elementi nel 2000 per dirgli: “Spostati”, perché
quella era destinata a ristrutturazione urbanistica con la trasformazione in residenziale di tutta
quella volumetria là. Vado a memoria, 19 mila metri cubi mi sembra, la fabbrica non sta in piedi;
non stava in piedi nel 2000 e non sta in piedi adesso. Se questi dicono: “butto via la fabbrica per
fare case” non sta in piedi oggi.
SINDACO. È una valutazione di tipo economico questa qua che pur già a suo tempo qua avevano
avuto un incentivo notevole perché insomma…
Ing. i. Mazzero Alessandro. Due metri cubi al metro quadro, indice.
SINDACO. Sì, un volume enorme però di fatto questo non li ha smossi nel momento in cui il
mercato funzionava. Adesso purtroppo queste qua sono realtà che giusto per tornare a quel
degrado di prima, solo quel degrado. Nel momento in cui il fabbricato è in condizioni tali che
sarebbe necessaria una sua integrale ricostruzione a quel punto conviene demolire e poi pensare
a tipologia edilizia non proprio intensiva di quel tipo. Sì, di fatto è un volume che ha anche poco
senso quello là. Perché sarebbe talmente complesso che commercialmente non è più appetibile.
Insomma dopo una situazione adesso c’è da dire che tutto sommato in questi ultimi anni problemi
grossi non ne ha più dati per fortuna in termini di emissioni però è un bel problema che non è di
facile soluzione.
CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Non so se il non li ha più dati o non i abbiamo più monitorati
insomma.
SINDACO. Non mi risulta che ci siano più state segnalazioni anche devo dire. Poi la ditta ha
probabilmente cambiato tipo di lavorazioni anche.
CONSIGLIERA PASTRO ANNA. Posso fare una domanda? Ma possono usufruire dei crediti
edilizi anche… Cioè possono essere riconvertiti in crediti edilizi anche quelli stabili, quelle strutture
residenziali che sono in uno stato di degrado o che non sono più stati terminati? Mi viene in mente
in Piazza Venegazzù quell’edificio dove c’è il supermercato per dire. E’ da molti anni che è chiuso,
crea uno stato comunque di degrado. Rientra o meno? Cioè ci può essere magari una
riconversione della…
Ing. i. Mazzero Alessandro. Deve essere riconosciuto come tale, come opera incongrua. Adesso
su due piedi…
CONSIGLIERA PASTRO ANNA. Incongrua perché è un elemento di degrado in questo caso?
Ing. i. Mazzero Alessandro. Sì.
CONSIGLIERA PASTRO ANNA. Perché uno stabile di…
Ing. i. Mazzero Alessandro. Anche perché forse bisognerebbe pensare di togliere quella
volumetria e quindi dire “forse là non ci faccio più quel fabbricato e tolgo la volumetria residenziale
e ad uso direzionale commerciale che c’era”. Quindi partire con quel primo passo per poi dire: ti
riconosco un credito. Però deve essere riconosciuta come opera incongrua.
SINDACO. Sì, quanto meno ci deve essere la richiesta da parte della proprietà ovviamente. Poi…
Ing. i. Mazzero Alessandro. Esatto.
SINDACO. Diciamo che questo capite già che è uno strumento importante perché permette di
intervenire anche in situazioni dove prima era impensabile. Perché una o aveva fabbricato là o
costruiva là ma in questo modo invece determinate zone… Facevamo prima l’esempio di zone
vincolate che hanno vincoli molto pesanti sia dal punto di vista delle linee degli elettrodotti che
della superstrada Pedemontana Veneta, gli si dà sicuramente una gran mano. Dopo in tutte queste
realtà così diffuse, io vedrai molto più – come diceva l’ingegner Mazzero – prima queste attività
artigianali o industriali o commerciali che sono rimaste chiuse e abbandonate negli anni. Sono poi
situazioni che troviamo all’interno delle zone residenziali e che quindi hanno perso buona parte del
loro interesse. In questa maniera potrebbero essere eliminate dando la possibilità di spostarne
parte o ridotte di dimensioni, penso molto probabilmente ad una possibilità di spostarne una parte.
Insomma è uno strumento nuovo che ancora con questo regolamento che andremo ad applicare
sarà ovviamente anche da testare vedendo passo passo come funziona. Però è un elemento in più
che sicuramente permetterà di vedere le cose anche sotto un’altra ottica.
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 04-04-2018 Pag. n. 8 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
CONSIGLIERA PASTRO ANNA. Chiedo anche un’altra cosa, visto che si parla di crediti edilizi,
sono state fatte per caso recensite recentemente tutte quelle aree sfitte o comunque che non sono
state terminate? Qual è la volumetria di queste aree nel Comune di Volpago che sono rimasti,
appunto, cantieri aperti o altro?
SINDACO. Un censimento specifico non mi risulta ci sia però non mi sembra neanche che ce ne
siano tantissime. Sto pensando adesso a mente… vabbè, una ce l’abbiamo nel punto che
tratteremo dopo e abbiamo qui tutti gli elementi, ma…
Ing. i. Mazzero Alessandro. Un grande esempio ce lo abbiamo in centro a Selva…
SINDACO. Sì ma stavo pensando ad aree di interventi bloccati che non sono più andati avanti.
CONSIGLIERA PASTRO ANNA. Anche sfitte solo per capire qual è la richiesta nel momento in
cui si dà il credito edilizio con cui si pensa ad una nuova edificazione, vale la pena anche fare una
considerazione su quanto c’è già di edificato che rimane chiuso. Ecco, tutto qua.
SINDACO. Onestamente non so se posso dire…per conoscenza diretta del mercato su Volpago
non si trovano appartamenti in affitto. Non so se si dice ricerca, ma non è… Quindi in realtà o
sonno realmente situazioni di degrado tale da non recare interesse ma per il resto quello che è
stato completato è tutto quanto pressoché utilizzato. Ci sono alcune situazioni, Venegazzù e lì a
fianco… ma mi risulta sia stato acquisito.
Ing. i. Mazzero Alessandro. Hanno acquistato sì…
SINDACO. Diciamo che ci sono situazioni da alcuni anni congelate perché ci sono fallimenti in
corso e quant’altro quindi ci sono tutte le procedure di gara. Sapete che hanno tempi lunghi. Quello
mi sembra che sia stata acquisito. Altre situazioni come quella che discuteremo dopo di Ca’ del
Cristo, ma fortunatamente non abbiamo situazioni particolarmente gravi al di là di qualche edificio
come citavamo prima ma quelli ormai sono storici.
Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione del punto numero 2 all’ordine del giorno:
“Approvazione del Regolamento comunale per la gestione dei crediti edilizi”.
Il Sindaco, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta
di deliberazione “Approvazione del Regolamento comunale per la gestione dei crediti edilizi”,
posta al punto 2 dell’ordine del giorno.
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti: n. 16 (Sindaco e n. 15 Consiglieri – comunali)
– Astenuti: n. 3 (Grosso, Pastro e Sartor)
– Votanti: n. 13
– Favorevoli: n. 13
– Contrari: n. 0
DELIBERA
1.di approvare, per le ragioni indicate in premessa, il Regolamento per la gestione dei Crediti
Edilizi e Registro dei Crediti Edilizi, come risulta dall’allegato documento che costituisce parte
integrante del presente atto deliberativo;
2.di demandare al Responsabile del Servizio Attività Produttive, Edilizia privata e Urbanistica il
compito di predisporre la scheda descrittiva di ogni intervento comportante la formazione
di un Credito Edilizio ed il sommario riepilogativo dei Crediti delle schede descrittive,
costituente il Registro dei Crediti Edilizi;
3.di dare atto che ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013 la proposta di Regolamento è stata
pubblicata nella sezione “Pianificazione e governo del territorio” del sito web del Comune;
4.di dare atto che il Regolamento per la gestione dei Crediti Edilizi e Registro dei Crediti Edilizi
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della conclusione del periodo di pubblicazione
della presente delibera di approvazione.

Avviso deposito regolamenti (DeCo e Polizia mortuaria)

Avviso di deposito schemi di regolamento:
1. Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari e artigianali tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale);
2.Modifica alla lettera d) del comma 2 dell’art. 4 del Regolamento Comunale di Polizia mortuaria.

Vedi allegati >> Avviso 2018-01-30 Deposito regolamenti (DeCo e Polizia mortuaria)

Avviso 2018-01-30 Deposito regolamenti (DeCo e Polizia mortuaria) – all 1

Avviso 2018-01-30 Deposito regolamenti (DeCo e Polizia mortuaria) – all 2