Sanzioni NAS Carabinieri Treviso (Ord. 90/2018)

ORDINANZA-INGIUNZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE VERBALI NAS CARABINIERI DI TREVISO


IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTI i seguenti verbali di illecito amministrativo elevati, a seguito ispezione da parte del
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Treviso a carico del legale
rappresentante della ditta come individuata nell’allegato alla presente:
n. 2/TV/A/170 del 11/5/2018 con violazione amministrativa a) di cui all’art. 6
comma 8 del d.lgs. 193/2007 in relazione al Reg, CE 852/2004 “per aver, in
qualità di operatore del settore alimentare operante ai sensi del suddetto
Regolamento CE, omesso di applicare le procedure di autocontrollo HACCP
riportate sul proprio manuale (Rev. 00 del 1/3/2016), atteso che in sede
ispettiva si appurava che la parte deteneva in due congelatori a pozzetto
prodotti alimentari/semilavorati abbattuti/congelati privi delle relative indicazioni
(contenuto e data di produzione/abbattimento/congelamento);
b)n. 2/TV/A/171 del 11/5/2018 con violazione amministrativa di cui all’art. 18 del
Regolamento CE 178/2002 sanzionata dall’art. 2 del d.lgs. 190/2006 “per aver
detenuto in due congelatori a pozzetto, situati nel deposito interrato, prodotti
alimentari/semilavorati congelati privi di documentazione inerenti alla loro
tracciabilità”;
c)n. 2/TV/A/172 del 11/5/2018 con violazione amministrativa di cui all’art. 6
comma 5 del d.lgs. 193/2007 in relazione al Reg, CE 852/2004 “per avere, in
qualità di operatore del settore alimentare operante ai sensi del suddetto
Regolamento CE omesso di rispettare i requisiti generali in materia di igiene, in
quanto in sede ispettiva si constatava che i due congelatori a pozzetto situati
nel deposito del piano interrato si presentavano con accumuli di ghiaccio e
molteplici residui /sporco pregresso”;
VISTE le memorie presentate dalla ditta, acquisite con prot. 8297 del 6.6.2018, prot. 8289
del 6.6.2018 e prot. 8293 del 6.6.2018, riportanti precisazioni su fatti ed atti inerenti a quanto
contestato, nelle quali al termine viene richiesta, in subordine, la riduzione della sanzione
amministrativa al minimo edittale;
VISTA la nota trasmessa dal NAS ed acquisita in data 22/06/2018, prot. 9098, con la quale
viene ritenuta congrua l’applicazione del minimo edittale previsto dalla violazione contestata,
in quanto agli atti non risultano precedenti analoghe infrazioni;
RITENUTI fondati gli accertamenti eseguiti e motivate le violazioni contestate, ravvisando
tuttavia la possibilità di riduzione delle sanzioni riconoscendo in parte quanto addotto nelle
memorie difensive;
VISTA la normativa che regola la materia ed in particolare il reg. CE 852/2004, il d.lgs.
193/2007, e d.lgs. 178/2002;
VISTA la legge 689/81, di disciplina generale delle sanzioni amministrative, ed in particolare
gli artt. 17,18 e 19, ed il regolamento di attuazione DPR 571/82;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 15 del 29.12.2017 di conferimento di incarico di
responsabile del servizio e di posizione organizzativa all’ing. Mazzero Alessandro, nel quale
è previsto, altresì, che in caso di sua assenza sia sostituito dal segretario comunale;
CONFERMA
per tutto quanto esposto in premessa,
dovuta la sanzione comminata con verbale del NAS nr. 2/TV/- A/170 del 11/5/2018,
con riduzione della somma ad € 1.000,00 (mille/00) pari alla misura minima della
sanzione prevista all’art. 6 comma 8 del d.lgs. 193/2007 in relazione al Reg, CE
852/2004 in quanto non risulta siano state contestate pregresse ed analoghe
violazioni;
– dovuta la sanzione comminata con verbale del NAS nr. 2/TV/A/171 del 11/5/2018,
con riduzione della somma ad € 750,00 (settecentocinquanta/00) pari alla misura
minima della sanzione prevista all’art. 18 del Regolamento CE 178/2002 sanzionata
dall’art. 2 del d.lgs. 190/2006 in quanto non risulta siano state contestate pregresse
ed analoghe violazioni;
– dovuta la sanzione comminata con verbale del NAS nr. 2/TV/A/172 del 11/5/2018,
con riduzione della somma ad € 500,00 (cinquecento/00) pari alla misura minima
della sanzione prevista all’art. 6 comma 5 del d.lgs. 193/2007 in relazione al Reg, CE
852/2004 in quanto non risulta siano state contestate pregresse ed analoghe
violazioni;
INGIUNGE
alla ditta come individuato nell’allegato alla presente di provvedere al pagamento della
somma complessiva pari ad € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) da pagarsi tramite
versamento sul conto corrente bancario – Banca della Marca filiale di Selva del Montello
codice IBAN IT 94 C 03599 01800 000000134024 entro 30 giorni dalla data di notificazione
della presente ingiunzione, indicando come causale “Sanzione amministrativa e il numero e
la data del presente atto”.
AVVISA
l’interessato che, in caso di mancato pagamento entro il termine ingiunto, si procederà, ai
sensi dell’art. 27 della L.689/81, alla riscossione mediante esecuzione nelle modalità stabilite
dal T.U. approvato con R.D. 14/04/1910, n.639, con ulteriore addebito delle spese legali e di
tutte le altre spese sostenute dal Comune per il recupero del credito (art.33 reg. com. delle
entrate).
La presente ordinanza-ingiunzione viene notificata al legale rappresentante della ditta
destinataria dei verbali di cui in premessa i cui dati sono contenuti nell’allegato alla presente
che non viene pubblicato ai sensi delle disposizioni di cui al DGPR 679/2016.
Dà mandato a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
Si precisa che:
 l’Amministrazione competente è il Comune di Volpago del Montello,
 l’Ufficio competente è l’Ufficio Attività Produttive, edilizia privata e urbanistica, presso
la sede municipale di piazza Ercole Bottani n. 4;
 l’oggetto del procedimento è costituito dall’ingiunzione di pagamento sanzioni
amministrative;
 il responsabile del procedimento è il l’ing. i. Alessandro Mazzero.
Contro la presente ordinanza-ingiunzione l’interessato potrà proporre azione davanti al
Tribunale di Treviso entro il medesimo termine fissato per il pagamento, ai sensi degli artt. 22
e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n.689.
Volpago del Montello, lì 11/07/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ivano Cescon
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Sanzioni NAS Carabinieri Treviso (Ord. 83/2018)

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. 2/TV/A/209-2018 COMANDO CARABINIERI NAS


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA il verbale di illecito amministrativo n. 2/TV/A/209-2018 del 30.5.2018 che ha rilevato a
carico di OMISSIS;
RILEVATO che a seguito di tale ispezione è stato emesso verbale di contestazione di
violazione amministrativa:
n. 2/TV/A/209-2018 del 30.5.2018 di cui all’art. 18 del Regolamento 1. CE nr. 178/2002,
sanzionata dall’art. 2 del d.lgs. nr. 190/2006 “ per aver omesso di approntare un
adeguato sistema di tracciabilità che consentisse di ricostruire le fasi produttive e
commerciali di circa 260 uova detenute all’interno del locale….” (così come meglio
indicato nel verbale di ispezione e sequestro rilasciato alla parte).
RICHIAMATO il verbale emesso dal NAS a seguito dell’ispezione, noto alle parti, al quale si
rinvia per ogni ulteriore dettaglio sui prodotti, sulle infrazioni e sulle motivazioni delle
sanzioni;
VISTE le memorie presentate dalla ditta, acquisite con prot. 8247 del 5.6.2018, riportanti
precisazioni su fatti ed atti inerenti a quanto contestato, nelle quali viene asserito che trattasi
di prima sanzione dovuta ad una distrazione non più ripetibile.
VISTA la nota trasmessa dal NAS ed acquisita in data 18/06/2018, prot. 8797, con la quale
viene ritenuto congruo l’applicazione del minimo edittale previsto dalla violazione contestata;
RITENUTO fondati gli accertamenti eseguiti e motivate le violazioni contestate, ravvisando
tuttavia la possibilità di riduzione delle sanzioni riconoscendo in parte quanto addotto nelle
memorie difensive;
VISTA la normativa che regola la materia ed in particolare il reg. CE 852/2004 ed il d.lgs.
193/2007;
VISTA la legge 689/81, di disciplina generale delle sanzioni amministrative, ed in particolare
gli artt. 17,18 e 19, ed il regolamento di attuazione DPR 571/82;
CONFERMA
per tutto quanto esposto in premessa,
– dovuta la sanzione comminata con verbale del NAS nr. 2/252-2016, con riduzione
della somma ad € 750 (settecentocinquanta) pari alla misura minima della sanzione
prevista all’art. 18 del Regolamento CE nr. 178/2002, sanzionata dall’art. 2 del d.lgs.
nr. 190/2006 in quanto non risulta siano state contestate pregresse ed analoghe
violazioni

INGIUNGE
di provvedere al pagamento della somma complessiva pari ad € 750 (settecentocinquata)
da pagarsi tramite conto corrente bancario – Banca della Marca filiale di Selva del Montello
codice IBAN IT 94 C 03599 01800 000000134024 entro 30 giorni dalla data di notificazione
della presente ingiunzione, indicando come causale “Sanzione amministrativa e il numero e
la data del presente atto”.
AVVISA
l’interessato che, in caso di mancato pagamento entro il termine ingiunto, si procederà, ai
sensi dell’art. 27 della L.689/81, alla riscossione mediante esecuzione nelle modalità stabilite
dal T.U. approvato con R.D. 14/04/1910, n.639, con ulteriore addebito delle spese legali e di
tutte le altre spese sostenute dal Comune per il recupero del credito (art.33 reg. com. delle
entrate).
La presente ordinanza viene notificata al sig. OMISSIS;
Contro la presente ordinanza-ingiunzione l’interessato potrà proporre azione davanti al
Tribunale di Treviso entro il medesimo termine fissato per il pagamento, ai sensi degli artt. 22
e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n.689.
Volpago del Montello, lì 20/06/2018
L RESPONSABILE DELL’AREA
ATTIVITà PRODUTTIVE – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA
ing. i. Alessandro Mazzero
_________________________________