Sanzioni NAS Carabinieri Treviso (Ord. 83/2018)

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. 2/TV/A/209-2018 COMANDO CARABINIERI NAS


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA il verbale di illecito amministrativo n. 2/TV/A/209-2018 del 30.5.2018 che ha rilevato a
carico di OMISSIS;
RILEVATO che a seguito di tale ispezione è stato emesso verbale di contestazione di
violazione amministrativa:
n. 2/TV/A/209-2018 del 30.5.2018 di cui all’art. 18 del Regolamento 1. CE nr. 178/2002,
sanzionata dall’art. 2 del d.lgs. nr. 190/2006 “ per aver omesso di approntare un
adeguato sistema di tracciabilità che consentisse di ricostruire le fasi produttive e
commerciali di circa 260 uova detenute all’interno del locale….” (così come meglio
indicato nel verbale di ispezione e sequestro rilasciato alla parte).
RICHIAMATO il verbale emesso dal NAS a seguito dell’ispezione, noto alle parti, al quale si
rinvia per ogni ulteriore dettaglio sui prodotti, sulle infrazioni e sulle motivazioni delle
sanzioni;
VISTE le memorie presentate dalla ditta, acquisite con prot. 8247 del 5.6.2018, riportanti
precisazioni su fatti ed atti inerenti a quanto contestato, nelle quali viene asserito che trattasi
di prima sanzione dovuta ad una distrazione non più ripetibile.
VISTA la nota trasmessa dal NAS ed acquisita in data 18/06/2018, prot. 8797, con la quale
viene ritenuto congruo l’applicazione del minimo edittale previsto dalla violazione contestata;
RITENUTO fondati gli accertamenti eseguiti e motivate le violazioni contestate, ravvisando
tuttavia la possibilità di riduzione delle sanzioni riconoscendo in parte quanto addotto nelle
memorie difensive;
VISTA la normativa che regola la materia ed in particolare il reg. CE 852/2004 ed il d.lgs.
193/2007;
VISTA la legge 689/81, di disciplina generale delle sanzioni amministrative, ed in particolare
gli artt. 17,18 e 19, ed il regolamento di attuazione DPR 571/82;
CONFERMA
per tutto quanto esposto in premessa,
– dovuta la sanzione comminata con verbale del NAS nr. 2/252-2016, con riduzione
della somma ad € 750 (settecentocinquanta) pari alla misura minima della sanzione
prevista all’art. 18 del Regolamento CE nr. 178/2002, sanzionata dall’art. 2 del d.lgs.
nr. 190/2006 in quanto non risulta siano state contestate pregresse ed analoghe
violazioni

INGIUNGE
di provvedere al pagamento della somma complessiva pari ad € 750 (settecentocinquata)
da pagarsi tramite conto corrente bancario – Banca della Marca filiale di Selva del Montello
codice IBAN IT 94 C 03599 01800 000000134024 entro 30 giorni dalla data di notificazione
della presente ingiunzione, indicando come causale “Sanzione amministrativa e il numero e
la data del presente atto”.
AVVISA
l’interessato che, in caso di mancato pagamento entro il termine ingiunto, si procederà, ai
sensi dell’art. 27 della L.689/81, alla riscossione mediante esecuzione nelle modalità stabilite
dal T.U. approvato con R.D. 14/04/1910, n.639, con ulteriore addebito delle spese legali e di
tutte le altre spese sostenute dal Comune per il recupero del credito (art.33 reg. com. delle
entrate).
La presente ordinanza viene notificata al sig. OMISSIS;
Contro la presente ordinanza-ingiunzione l’interessato potrà proporre azione davanti al
Tribunale di Treviso entro il medesimo termine fissato per il pagamento, ai sensi degli artt. 22
e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n.689.
Volpago del Montello, lì 20/06/2018
L RESPONSABILE DELL’AREA
ATTIVITà PRODUTTIVE – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA
ing. i. Alessandro Mazzero
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