Modifiche regolamento generale entrate (Del. CC 57/2018)

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.


IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la possibilità per i
Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;
PREMESSO
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 in data 25.02.2004 è – stato approvato il
Regolamento Generale delle Entrate;
– che nell’ultimo periodo, anche a seguito dell’attività di recupero da parte degli uffici
comunali, sono aumentate da parte dei contribuenti le richieste di rateizzazione o dilazione
nel pagamento dei tributi;
– che le norme contenute nel Regolamento delle Entrate sono finalizzate a garantire il buon
andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate in
osservanza dei principi di equità, efficacia e trasparenza, nonché a stabilire un corretto
rapporto con il contribuente facilitandolo nell’adempimento delle obbligazioni tributarie;
RITENUTO di modificare l’art. 9 del vigente regolamento riguardante la disciplina delle
rateizzazioni in modo da facilitare il contribuente, che versi in uno stato di temporanea difficoltà
economica, nel pagamento dei debiti verso l’Amministrazione comunale;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.b) punto 7) del D. Lgs. n. 267/2000 sulla
proposta di cui al presente provvedimento di natura regolamentare è stato acquisito il parere
preventivo favorevole del Revisore dei conti allegato al presente provvedimento;
VISTI lo statuto ed il regolamento di contabilità;
RICHIAMATI il D. Lgs n 267/2000 e s.m.i. e il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato alla presente deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267;
PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri, riportati come segue:
SINDACO. Passo la parola all’Assessore Pedron.
ASSESSORE PEDRON MONICA. La modifica che viene fatta è praticamente pochissima, è un
dettaglio nel senso che nelle dilazioni di pagamento, c’è intanto il parere favorevole del Revisore
(quindi è tutto in ordine, viene praticamente spostata e aumentata la dilazione di pagamento per le
richieste di rateizzazione da 12 a 24 mesi per i debiti di natura tributaria ed extratributaria del
Comune e da 12 a 60 mesi per le rateazioni relative a procedure che sono già avviate con la
riscossione coattiva, quindi nel caso nostro che sono magari già state consegnate ad Abaco, quindi
solo questa è la modifica per andare incontro a richieste che possono esserci da parte dei
contribuenti e che ci sono.
SINDACO. Se ci sono interventi…
CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Volevo chiedere informazioni. Questa modifica è stata
fatta su richiesta dei contribuenti, su iniziativa dell’Amministrazione ed eventualmente quanti sono
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 57 del 20-12-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
che hanno chiesto questa dilazione, cioè sono tanti? C’è un problema che è stato sentito da parte
dei contribuenti oppure è una cosa che è ordinaria?
SINDACO. Ci sono state richieste specifiche, sì, e abbiamo ritenuto condivisibile la proposta.
CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. 1, 2, 3, 10, 20, 30: cioè…
SINDACO. In seduta pubblica, c’è stata più di qualche richiesta. Veniamo incontro a problematiche
che ci sono e capiamo bene che questo è uno strumento che serve anche per l’ufficio, hanno una
regolamentazione di casi, altrimenti avrebbe dovuto muoversi “motu proprio” e andando oltre quello
che era il regolamento. Metto ai voti il punto n. 4.
Il Sindaco, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta
di deliberazione ad oggetto “Approvazione modifiche al Regolamento generale delle entrate” posta
al punto 4 all’ordine del giorno.
Con votazione espressa in forma palese, che si chiude con il seguente risultato:
Presenti: – n. 15
– Astenuti: n. 0
– Votanti: n. 15
– Voti favorevoli: n. 15
– Voti contrari: n. 0
D E L I B E R A
1.di modificare, per i motivi esposti in premessa l’art. 9 del Regolamento Generale delle Entrate,
come risulta nell’allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.
A);
2.di dare atto che per tutti gli aspetti non specificamente ed espressamente previsti nel
regolamento si rinvia alle norme di legge;
3.di dare atto che le modifiche regolamentari in oggetto hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
4.di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/97.
5.di demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari, la pubblicazione del testo definitivo del
regolamento nel sito internet comunale nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni
generali/atti generali, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013.

Bilancio consolidato 2018 con società partecipate (Del. GC 129/2018)

BILANCIO CONSOLIDATO 2018. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA’ DA INCLUDERE NEL GRUPPO “COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO” E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018.


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni – in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
– l’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’articolo
1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, prevede la redazione da parte dell’ente
locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del
bilancio consolidato, considerando ai fini dell’inclusione nello stesso qualsiasi ente
strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma
giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
– l’articolo 233-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. prevede che “1. Il
bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è
redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno
2011. n. 118, e successive modificazioni”.
RILEVATO che:
– ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinques del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, come introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché
dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del
“gruppo amministrazione pubblica”:
«1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti
dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni
organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto
consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che
sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti,
pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo
esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti
autonomi, i consorzi, le fondazioni;
2.1 gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti
dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui
confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o
nell’azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la
maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla
pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli
organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,
nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione
dell’attività dell’ente o dell’azienda;
d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali
superiori alla quota di partecipazione;
e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi
in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta
attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione
dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di
fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge
l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio
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pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono
prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di
influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia
conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione
pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi.
Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali
sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in
liquidazione.
2.2 gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’art.
11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la
capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice
civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali
l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di
società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento
dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio
consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per
le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in
liquidazione;
3.1 le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la
capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per
esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si
manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione
dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità
pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività
prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di
concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali
contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.
L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno
precedente ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80%
dell’intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli
esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate
ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società
emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
3.2 le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società
a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o
dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con
riferimento all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle
quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota
significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per
cento se trattasi di società quotata”;
ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva – la forma giuridica
né la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società.
– il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di
amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto
aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.
RICORDATO che:
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il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine – di consentire la
predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti
elenchi concernenti:
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in
applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le
società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di
imprese;
2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio
consolidato»;
I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.
– lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di
irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono
non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di:
a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per
ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e
al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo:
– totale dell’attivo,
– patrimonio netto,
– totale dei ricavi caratteristici.
In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli
due parametri restanti.
Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che
presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La
valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o
società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto
la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del
consolidamento. Si deve evitare che l’esclusione di tante realtà autonomamente
insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al
caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società,
tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l’esclusione qualora singolarmente
considerate. Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018,
la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve
presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento
rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali
sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i
bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a
ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una
incidenza inferiore al 10 per cento.
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non
irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle
sopra richiamate. A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le
società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati
titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota
di partecipazione.
La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i
componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della
produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi
della gestione” dell’ente”. In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono
considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori
all’1% del capitale della società partecipata.
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli
e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo
sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria
(terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei
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componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il
bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.
Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto
avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella
nota integrativa al bilancio consolidato.
DATO ATTO che:
la soglia di irrilevanza relativa derivante da Conto Economico e Stato – Patrimoniale 2017 è
la seguente:
Parametri Comune di Volpago del Montello % Soglia
Tot. Attivo € 49.621.040,68 3 € 1.488.631,22
Tot. Patrimonio Netto € 42.478.751,20 3 € 1.274.362,54
Tot. Ricavi Caratteristici € 3.917.306,35 3 € 117.519,19
PRECISATO che:
– sarà necessario verificare i parametri relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale
del Comune di Volpago del Montello a seguito dell’approvazione del Conto Economico e
dello Stato Patrimoniale 2018 da parte del Consiglio Comunale nei termini di legge, al fine
di verificare le partecipazioni effettive ai fini del consolidamento.
VISTO quindi:
– il prospetto con il quale si è proceduto alla determinazione del perimetro di consolidamento
(allegato alla presente deliberazione).
RITENUTO che:
– sia necessario approvare con la presente deliberazione:
A) l’elenco del “Gruppo Comune di Volpago del Montello”, come di seguito:

Denominazione Tipologia
Quota di
partecipazione
del Comune
CONSORZ. DEL BOSCO MONTELLO Ente Strumentale Partecipato 20,00 %
C.E.V. – CONSORZ. ENERGIA VENETO Ente Strumentale Partecipato 0,09 %
CONS. BACINO PRIULA Ente Strumentale Partecipato 0,96 %
CONTARINA SPA Società Partecipata Indiretta n.d.
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL Società Partecipata 2,1341
CASA DI RIPOSO “GUIZZO MARSEILLE” Ente Strumentale Partecipato n.d.
CONS. BIM PIAVE TREVISO Ente Strumentale Partecipato n.d.
CONS. BACINO VENETO ORIENTALE Ente Strumentale Partecipato 1,20
ASCO HOLDING Società Partecipata 2,20
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B) l’elenco del Gruppo degli Enti e società ricompresi nel perimetro di consolidamento come
di seguito riportato:
Denominazione
Inclusione/ Esclusione
dal Perimetro di
consolidamento
Metodo di
consolidamento
CONSORZ. DEL BOSCO MONTELLO Inclusa Proporzionale
C.E.V. – CONSORZ. ENERGIA VENETO Inclusa
(per riduzione incidenza <10% delle escluse)
Proporzionale
CONS. BACINO PRIULA Inclusa Proporzionale
CONTARINA SPA Inclusa
(consolidato di CONS. BACINO PRIULA)
Proporzionale
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL Inclusa Proporzionale
CASA DI RIPOSO “GUIZZO MARSEILLE” Inclusa Integrale
CONS. BIM PIAVE TREVISO Inclusa Proporzionale
CONS. BACINO VENETO ORIENTALE Inclusa Proporzionale
ASCO HOLDING Esclusa Proporzionale
ai fini dell’approvazione del Bilancio Consolidato 2018, sulla base della – normativa vigente,
sia da escludere dal perimetro di consolidamento del “Gruppo Comune di Volpago del
Montello”:
 ASCO HOLDING (Società Partecipata pubblico/ privata – quota 2,20%): esclusa dal
perimetro di consolidamento in quanto trattasi di società a capitale misto pubblico/
privato e pertanto non a totale partecipazione pubblica;
– ai fini della corretta determinazione del perimetro di consolidamento sarà necessario
rivedere i dati di incidenza delle singole partecipate sulla base dei bilanci approvati
nell’esercizio 2018;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 48 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formulati dal responsabile del
servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
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DELIBERA DI GIUNTA n. 129 del 19-12-2018 Pag. n.6 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente
riportate:
l’elenco A, relativo all’individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica – del Comune di
Volpago del Montello, contenuto in premessa;
– l’elenco B, relativo all’individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica
del Comune di Volpago del Montello oggetto di consolidamento, contenuto in premessa.
2) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nel perimetro di
consolidamento ed al Revisore dei Conti di questo Comune.
Altresì,
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese e ad esito favorevole
unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, TUEL n.
267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti

Variazione partite di giro (Det. 491/2018)

VARIAZIONE COMPENSATIVA E VARIAZIONE PARTITE DI GIRO AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) ED E) DEL D. LGS. 267/2000 E SS.MM.II.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20 dicembre 2017 ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione 2018/2020” e ss.mm.ii.
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 10 gennaio 2018 ad oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020 – Piano delle Performance” e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. in particolare le lettere a) ed e)
che disciplinano le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni per ciascuno degli
esercizi di bilancio, compresa l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le
operazioni per conto terzi;
CONSTATATO che, risulta necessario adeguare gli stanziamenti per l’esercizio 2018, sia in
entrata che in uscita, relativamente ai servizi conto terzi – partite di giro per l’IVA da split payment;
Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere alla variazione del bilancio 2018/2020 così come da
prospetto allegato A;
VISTI il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10
agosto 2014 n.126;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali” e ss.mm.ii.;
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2017, con la quale è  stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2018;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17.01.2018, avente per oggetto l’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e Piano degli Obiettivi;
 il decreto del Sindaco di nomina del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi n. 14
del 29.12.2017;
DETERMINA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 491 del 11-12-2018 – pag. 1
1.di variare, ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater lettere a) ed e) del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii., gli stanziamenti di competenza e cassa del Bilancio 2018, come da prospetto
allegato A,
2.di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, non necessita
di visto di regolarità contabile in quanto non comporta nuovi impegni di spesa;
3.di trasmettere la presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
F.to Il Responsabile del Servizio
Martin Levis

Avviso deposito regolamenti tavolo educativo ed entrate

Art. 75 Statuto Comunale. Avviso di deposito schemi di regolamento.


Ai sensi dell’art. 75, comma 3, dello Statuto comunale, che testualmente dispone: “ Prima della loro approvazione gli schemi di regolamento sono depositati presso la segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e di memorie in merito”, si provvede al deposito dei sotto indicati schemi di regolamento presso l’ufficio segreteria per quindici giorni, a partire dalla data odierna fino al 19 dicembre 2018:

 

  1. Regolamento di istituzione e funzionamento del tavolo di coordinamento comunità – scuola – famiglia (Regolamento tavolo comunità-scuola-famiglia);
  2. Modifica dell’art. 9 del Regolamento delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/02/2004 (Regolamento entrate modifica art 9).

Il Responsabile dell’Area

Amministrativo – Demografica

Elena Agostoni

 

Nomina revisore dei conti 2018-2021 (Del. CC 49/2018)

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018 – 2021.


IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 32 del 28.09.2015 relativa alla nomina per il triennio
23.10.2015 al 22.10.2018 dell’organo di revisione economico finanziaria nella persona del
revisore unico dott. Battaglierin Roberto;
CONSIDERATO CHE:
l’art. 234 del D.Lgs 267/2000 prevede che nei comuni con popolazione – inferiore ai 15.000
abitanti la revisione economico finanziaria sia affidata ad un solo revisore eletto dal
Consiglio Comunale;
– gli abitanti del Comune di Volpago del Montello 31.12.2016, penultimo anno precedente
ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 267/2000, ammontano a n. 10.170;
– l’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che per i revisori valgono le ipotesi di
incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 2399 del codice civile, intendendosi per
amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale. L’incarico di revisione
economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’ente
locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina,
dal Segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato l’organo
di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città
metropolitane, delle comunità montane e delle unioni dei comuni relativamente agli enti
locali compresi nella circoscrizione territoriale di appartenenza. I componenti degli organi
di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale
o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza
dello stesso;
– l’art. 238 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce il limite all’affidamento degli incarichi ed il
secondo comma del medesimo articolo subordina l’affidamento dell’incarico alla
dichiarazione attestante il rispetto del suddetto limite;
– l’art. 241, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 sancisce l’obbligo di stabilire il compenso
spettante al revisore nella stessa deliberazione di nomina;
RICHIAMATO l’art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011 n. 138, convertito con modificazioni nella
Legge 14.9.2011, n. 148 che dispone che “a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali
sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i
soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23, con il quale è stato approvato il
regolamento per l’istituzione dell’elenco dei Revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle
nuove modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario;
RILEVATO CHE con il Decreto sopra citato il Ministero dell’Interno ha:
– istituito l’elenco dei Revisori suddiviso in tre fasce in relazione alla dimensione demografica
degli enti locali:
– fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;
– fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti;
– fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti.
– stabilito i requisiti professionali per l’accesso alle varie fasce ed i termini per presentare
richiesta di inserimento;
– dato effettivo avvio alle nuove procedure di scelta dei revisori mediante estrazione a sorte
dai predetti elenchi ed indicando le modalità che gli enti devono seguire;
DATO ATTO CHE, sulla base di quanto stabilito, il Comune di Volpago del Montello ha
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 28-11-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
comunicato alla Prefettura di Treviso, con nota prot. n. 12090/2018, la scadenza dell’organo di
revisione finanziaria;
RILEVATO CHE la Prefettura di Treviso con nota riguardante il sorteggio del 13.09.2018
effettuato alle ore 12:09, assunta al protocollo dell’ente al n. 12630 del 14.09.2018, ha reso noto
l’estrazione a sorte per la conseguente nomina del revisore dei conti;
PRECISATO CHE il sopracitato verbale del procedimento di estrazione a sorte dà atto del
seguente esito dell’estrazione:
1° estratto Visentin Gianfranco, designato per la nomina;
2° estratto Quagliotto Roberto, per eventuale rinuncia o impedimento;
3° estratto Di Maio Antonio, per eventuale rinuncia o impedimento;
DATO ATTO che il dott. Visentin Gianfranco, con nota del 01.10.2018 assunta agli atti al prot. n.
13544 del 03.10.2018, ha formalmente comunicato la propria disponibilità ad assumere tale
incarico dichiarando contestualmente l’assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità;
RICHIAMATO il D.M. 20.05.2005 che determina i limiti massimi del compenso spettante al
revisore dei conti degli enti locali e ritenuto di determinare il compenso annuo spettante al
revisore nella misura di € 7.450,00, oltre Iva se dovuta, e/o eventuali ulteriori oneri a carico
dell’Ente derivanti da specifiche disposizioni legislative, precisando altresì che tale importo è
inferiore al limite massimo previsto dalla vigente normativa;
RITENUTO di approvare apposito schema di convenzione allegato A al presente atto per la
regolamentazione dei principali contenuti dell’incarico;
DATO ATTO che la decorrenza dell’incarico avverrà dalla data di firma della suddetta
convenzione e avrà la durata di 3 anni;
VISTO il comma 2 dell’art. 241 del d.lgs. 267/2000 nel quale è previsto che il compenso possa
essere aumentato del 20 per cento in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle
indicate nell’articolo 239 del TUEL;
VISTI:
il DLgs. 267/2000 ed in particolare il VII^ titolo “revisione economico finanziaria” – art. da
234 a 241 del DLgs. 267/2000;
– lo statuto ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall’art. 49 – 1°
comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri, riportati come segue:
SINDACO. Il dott. Roberto Battaglierin era stato nominato per il triennio 2015-2018 e anche oggi
non è qui tra noi perché di fatto è già decaduto. Vi leggo la nota che ci ha trasmesso. “Esprimo vivo
ringraziamento per la grande collaborazione avuta nell’arco del mio mandato, grazie anche alla
disponibilità dimostrata dal personale comunale e dal felicissimo ambiente in cui si è svolta. Auguro
a tutti indistintamente un buon proseguimento di lavoro e con anticipo auguri di buone feste e felice
anno che verrà. Ancora grazie, cordialmente saluto. Roberto Battaglierin”. Qui l’iter è molto
semplice nel senso che la nomina avviene a seguito di estrazione da parte della Prefettura di
Treviso che ha estratto tre nominativi a sorte, dopo di che si procede in ordine di estrazione. Il
primo estratto ha accettato la nostra comunicazione, per cui il nuovo Revisore dei Conti sarà il dott.
Gianfranco Visentin con studio in Arcole – VE, che ha già accettato l’incarico. Se ci sono domande,
altrimenti metto ai voti.
CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Una domanda. Verona non è troppo distante da Volpago
del Montello? Non sarebbe stato più opportuno incaricare una persona che abita più vicino, anche
per una sua comodità?
ASSESSORE MARTIMBIANCO EDDY. Purtroppo la normativa prevede che siano estratti da un
registro che si tiene a livello regionale, registro al quale sono iscritti i commercialisti e i Revisori dei
Conti. Pertanto può capitare una persona di Montebelluna come una di Arcole.
SINDACO. Purtroppo questa è la regola: l’estrazione a sorte effettuata dalla Prefettura e noi nulla
possiamo.
CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Le spese per le trasferte e quant’altro sono a carico del
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 28-11-2018 Pag. n.3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Comune? Il precedente veniva dalla provincia di Venezia (ed esattamente dal Cavallino) e non è
sempre stato presente perché l’anno scorso è mancato alcune volte: spero che ci sia la
presenza…
SINDACO. C’è sempre stato un contatto continuo con l’ufficio, quindi da questo punto di vista non
è mancato se non per solo qualche giorno. Certo, concordo con voi che Verona è a una distanza
tale che non giocherà a favore. Mettiamo ai voti il punto n. 3.
Il Sindaco, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta
di deliberazione “Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2018-2021” posta al punto 3
all’ordine del giorno.
La votazione espressa in forma palese, si chiude con il seguente risultato:
presenti: – n. 16
– astenuti: n. 3 (Grosso, Pastro, Sartor)
– votanti: n. 13
– favorevoli: n. 13
– contrari: n. 0
DELIBERA
1) di nominare Revisore dei Conti del Comune di Volpago del Montello, per la durata di anni
3 decorrenti dalla data di stipula della convenzione di cui al successivo punto 3), il dott.
VISENTIN GIANFRANCO iscritto al n. 69.363 del registro dei Revisori Legali e all’elenco
dei Revisori degli Enti Locali, con studio in Arcole (VR) via Venezia n. 20, primo revisore
estratto come da verbale del procedimento di estrazione in data 14.09.2018 2015
trasmesso dalla Prefettura di Treviso;
2) di dare atto che il dott. Visentin Gianfranco ha reso, nelle forme di legge, specifica
dichiarazione del 01.10.2018, assunta agli atti al prot. n. 13544 del 03.10.2018, di assenza
di cause di incompatibilità o ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 267/2000;
3) di approvare ai fini di cui sopra, lo schema di convenzione allegato A) alla presente
delibera;
4) di determinare per l’incarico di cui trattasi il compenso annuo di € 7.450,00, più IVA se
dovuta, e/o eventuali ulteriori oneri posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di
legge;
5) di demandare al responsabile dei servizi finanziari ogni adempimento gestionale
conseguente alla nomina, nonché l’assunzione dell’impegno di spesa alla missione 1
programma 3, del bilancio dell’Ente;
6) di disporre che il presente provvedimento venga comunicato al Tesoriere ai sensi dell’art.
234, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Altresì
DELIBERA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione espressa in forma palese,
che ha ottenuto il seguente esito:
– presenti: n. 16
– astenuti: n. 3 (Grosso, Pastro, Sartor)
– votanti: n. 13
– favorevoli: n. 13
– contrari: n. 0