Chiusura temporanea via Gastaldoni per asfaltatura (Ord. 87/2018)

ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA GASTALDONI PER LAVORI DI ASFALTATURA SEDE STRADALE


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta di chiusura, pervenuta in data 15.06.2018 prot. 8751 da Alto Trevigiano
Servizi con sede in via Schiavonesca Priula, 86, Montebelluna, quale Ditta incaricata dei
lavori di realizzazione di asfaltatura in Via Dei Gastaldoni, tendente ad ottenere la chiusura
al traffico di Via Dei Gastaldoni, a partire dal giorno 02 Luglio 2018 al 20 Luglio 2018
dalle ore 08.00 alle 18.00, con eventuale proroga sino al termine dei lavori l vori eseguiti
dalla ditta KOSTRUTTIVA scpa con sede in marghera via Ulloa 5;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed evitare
così pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
CONSIDERATO che il tratto di strada presenta ampiezza ridotta e non consente la normale
circolazione dei veicoli durante l’asfaltatura che richiede stazionamento sulla sede stradale di
macchine operatrici;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ. mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 13/
2017;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12, 21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 );
VISTO che il traffico può essere regolamentato e deviato mediante posa di idonea
segnaletica verticale conforme al cds;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DEI GASTALDONI
NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO A PARTIRE DAL GIORNO 02 LUGLIO
2018 AL 20 LUGLIO 2018 CON EVENTUALE PROROGA SINO AL TERMINE DEI LAVORI
DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 19.00, GARANTENDO COMUNQUE L’ACCESSO AI
FRONTISTI , per permettere l’asfaltatura della via sopraindicata.
Il traffico se possibile sarà deviato localmente sulle prime vie utili in loco esistenti.
1)Sul posto dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica stradale atta a segnalare la
modifica della viabilità conforme al decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 10/07/2002, nonché di segnalare la presenza di ostacoli o pericoli sulla
carreggiata a causa dei lavori, anche di notte se necessario.
2)A cura della ditta incaricata dei lavori e in funzione del tipo di intervento da eseguirsi dovrà
essere apposta la seguente segnaletica temporanea in caso di chiusura: Tavola 70 dm del
2002, cartello di lavori in preavviso di strada chiusa, limite di 20 km/h, divieto di sorpasso,
lavori in corso, chiusura del tratto con idonee transenne munite di cartello rettangolare bianco
rosso a bande oblique munite di lanterna luminosa in caso di permanenza in orario notturno,
cartello di deviazione su percorso alternativo, sulle prime vie utili che precedono il tratto
interessato dai lavori.
3) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con
indumenti ad alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
4) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di
cantiere
5) Al termine dei lavori qualora riguardino la sede stradale procedere al ripristino del manto
mediante asfaltatura a caldo conformemente alla regola dell’arte avendo cura di compattare
l’area di intervento e di procedere ad eventuale aggiunta in caso di formazione di
avvallamenti, e secondo quanto prescritto dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non
creare pericolo per la circolazione stradale.
7)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto
necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
8) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai
lavori ed esibita se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
9) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di
cantiere depositati sulla sede stradale.
10) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere
fatta comunicazione all’amministrazione Comunale;
11) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di
cantiere si rimanda a Dm del Ministero del 2002 e relativi schemi segnaletici differenziali in
funzione del tipo di intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla
normativa in materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle
forze di Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o
molestia derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di
cantiere, restando in capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti
dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Senso unico via Vaccari per sistemazione strada (Ord. 84/2018)

ORDINANZA DI ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO SU TRATTO DI VIA VACCARI PER LAVORI DI RISEZIONAMENTO BANCHINA E SCOLINA LATERALE.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta, pervenuta in data 22/06/2018 PROT. U 006/2018 dalla Ditta DELBO
SCAVI SRL con sede in via Schiavonesca, 5 Ponzano Veneto, quale ditta incaricata per
l’esecuzione di risezionamento banchina e scolina laterale di un tratto di circa 100 m. su Via
Vaccari presa XVI , tendente ad ottenere l’autorizzazione alla temporanea istituzione del
senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri sulla Via indicata ;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed
evitare così pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
RILEVATO che la ristrettezza della carreggiata nel punto interessato dai lavori non consente
la normale circolazione stradale contemporaneamente all’esecuzione dei lavori;
VISTO il Disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio
2002 relativamente a segnaletica temporanea di cantiere;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n.
13/2017;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12,21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
IL TEMPORANEO RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE E LA TEMPORANEA
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON LIMITE MASSIMO DI 30 KMH E IL
DIVIETO DI SORPASSO SU TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI REGOLATO DA
MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO E IDONEA SEGNALETICA VERTICALE
TEMPORANEA DAL GIORNO 25.06.2018 FINO AL GIORNO 27.06.2018 DALLE ORE
07.30 – 19.00, CON EVENTUALE PROROGA SINO AL TERMINE DEI LAVORI ONDE
CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN PREMESSA INDICATI.
LA SEGNALETICA DI MODIFICA DELLA VIABILITA’ DOVRA’ ESSERE APPOSTA
SOLTANTO DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI.
1)Sul posto a cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere posta idonea e sufficiente
segnaletica stradale atta a segnalare la modifica della viabilità conforme al decreto
Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, tavole 64 e 65
nonché di segnalare la presenza di ostacoli o pericoli sulla carreggiata a causa dei lavori,
anche di notte se necessario.
SEGNALETICA: Cartello di lavori in corso, limite di 30 km/h, cartello di restringimento della
carreggiata divieto di sorpasso, cartello di senso unico alternato, cartello di passaggio
obbligatorio a dx o sx ambo i sensi di marcia.
2) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con
indumenti ad alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
3) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di
cantiere
4) L’impiego di semaforo per la regolazione del traffico dovrà tenere dei flussi di traffico
transitanti e di conseguenza la regolazione dei tempi dovrà essere fatta in modo da evitare
incolonnamenti.
5) Al termine dei lavori, qualora abbiano interessato il manto stradale procedere al ripristino
del manto stradale avendo cura di compattare l’area di intervento e di procedere ad
eventuale aggiunta in caso di formazione di avvallamenti, e secondo quanto prescritto
dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non
creare pericolo per la circolazione stradale.
7)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto
necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
8) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai
lavori ed esibita se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
9) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di
cantiere depositati sulla sede stradale.
10) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere
fatta comunicazione all’amministrazione Comunale;
11) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di
cantiere si rimanda a Dm del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2002 e relativi schemi
segnaletici differenziali in funzione del tipo di intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla
normativa in materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle
forze di Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o
molestia derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di
cantiere, restando in capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi
derivanti dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Sanzioni NAS Carabinieri Treviso (Ord. 83/2018)

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. 2/TV/A/209-2018 COMANDO CARABINIERI NAS


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA il verbale di illecito amministrativo n. 2/TV/A/209-2018 del 30.5.2018 che ha rilevato a
carico di OMISSIS;
RILEVATO che a seguito di tale ispezione è stato emesso verbale di contestazione di
violazione amministrativa:
n. 2/TV/A/209-2018 del 30.5.2018 di cui all’art. 18 del Regolamento 1. CE nr. 178/2002,
sanzionata dall’art. 2 del d.lgs. nr. 190/2006 “ per aver omesso di approntare un
adeguato sistema di tracciabilità che consentisse di ricostruire le fasi produttive e
commerciali di circa 260 uova detenute all’interno del locale….” (così come meglio
indicato nel verbale di ispezione e sequestro rilasciato alla parte).
RICHIAMATO il verbale emesso dal NAS a seguito dell’ispezione, noto alle parti, al quale si
rinvia per ogni ulteriore dettaglio sui prodotti, sulle infrazioni e sulle motivazioni delle
sanzioni;
VISTE le memorie presentate dalla ditta, acquisite con prot. 8247 del 5.6.2018, riportanti
precisazioni su fatti ed atti inerenti a quanto contestato, nelle quali viene asserito che trattasi
di prima sanzione dovuta ad una distrazione non più ripetibile.
VISTA la nota trasmessa dal NAS ed acquisita in data 18/06/2018, prot. 8797, con la quale
viene ritenuto congruo l’applicazione del minimo edittale previsto dalla violazione contestata;
RITENUTO fondati gli accertamenti eseguiti e motivate le violazioni contestate, ravvisando
tuttavia la possibilità di riduzione delle sanzioni riconoscendo in parte quanto addotto nelle
memorie difensive;
VISTA la normativa che regola la materia ed in particolare il reg. CE 852/2004 ed il d.lgs.
193/2007;
VISTA la legge 689/81, di disciplina generale delle sanzioni amministrative, ed in particolare
gli artt. 17,18 e 19, ed il regolamento di attuazione DPR 571/82;
CONFERMA
per tutto quanto esposto in premessa,
– dovuta la sanzione comminata con verbale del NAS nr. 2/252-2016, con riduzione
della somma ad € 750 (settecentocinquanta) pari alla misura minima della sanzione
prevista all’art. 18 del Regolamento CE nr. 178/2002, sanzionata dall’art. 2 del d.lgs.
nr. 190/2006 in quanto non risulta siano state contestate pregresse ed analoghe
violazioni
–
INGIUNGE
di provvedere al pagamento della somma complessiva pari ad € 750 (settecentocinquata)
da pagarsi tramite conto corrente bancario – Banca della Marca filiale di Selva del Montello
codice IBAN IT 94 C 03599 01800 000000134024 entro 30 giorni dalla data di notificazione
della presente ingiunzione, indicando come causale “Sanzione amministrativa e il numero e
la data del presente atto”.
AVVISA
l’interessato che, in caso di mancato pagamento entro il termine ingiunto, si procederà, ai
sensi dell’art. 27 della L.689/81, alla riscossione mediante esecuzione nelle modalità stabilite
dal T.U. approvato con R.D. 14/04/1910, n.639, con ulteriore addebito delle spese legali e di
tutte le altre spese sostenute dal Comune per il recupero del credito (art.33 reg. com. delle
entrate).
La presente ordinanza viene notificata al sig. OMISSIS;
Contro la presente ordinanza-ingiunzione l’interessato potrà proporre azione davanti al
Tribunale di Treviso entro il medesimo termine fissato per il pagamento, ai sensi degli artt. 22
e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n.689.
Volpago del Montello, lì 20/06/2018
L RESPONSABILE DELL’AREA
ATTIVITà PRODUTTIVE – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA
ing. i. Alessandro Mazzero
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o.d.g. consiglio del 25.06.18

1. Presa atto verbali seduta precedente
2. Convenzione per Tesoreria Comunale fino al 2023
3. Ratifica variazione di bilancio
4. Approvazione bilancio e DUP
5. Variante Piano Interventi (marciapiede via Venozzi, pavimentazione area esterna centro cottura, asfaltatura vicolo Cantarane e strade bianche)
6. Risposta ad interpellanze (regolamento prodotti fitosanitari ed ex-polveriera)