Recesso Convenzione Protezione Civile (Del. GC 68/2018)

CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE TRA IL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO E L’ASSOCIAZIONE NUCLEO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VOLPAGO DEL MONTELLO. RECESSO DEL COMUNE, AI SENSI DELLART.7, COMMA 4 DELLA CONVENZIONE MEDESIMA


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.64, in data 29 novembre 2017,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento comunale per il Servizio di
Protezione Civile, al fine di meglio perseguire il correlato interesse pubblico;
DATO ATTO che, sulla base del Regolamento suddetto, è stato costituito e disciplinato il Servizio
Comunale di Protezione Civile, incardinato nella struttura organizzativa del Comune, prevedendo
anche il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Volpago del Montello;
RICHIAMATA la Convenzione per l’attuazione di attività di protezione civile tra il Comune di
Volpago del Montello e l’Associazione “Nucleo Volontari Protezione Civile Volpago del Montello”,
datata 28 dicembre 2016, repertorio n.26/sp;
RICHIAMATO in particolare l’art.7, comma 4, della Convenzione appena citata che prevede la
possibilità del recesso da parte del Comune (“L’Amministrazione Comunale potrà recedere
unilateralmente in qualunque momento dalla presente Convenzione senza diritto per
l’Associazione ad alcun compenso, rimborso o corresponsione a qualsiasi titolo, ove avvengano
situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività di cui ai precedenti art.3 e 4, o
sopravvengano disposizioni legislative che incidano sulle pattuizioni di cui alla presente
Convenzione o altre motivazioni che l’Amministrazione Comunale ritenesse opportune a proprio
insindacabile giudizio”);
DATO ATTO che, con nota in data 04.07.2018, nostro protocollo n.9674, è stato comunicato alla
citata Associazione l’avvio del procedimento per il recesso del Comune dalla Convenzione in
parola e che, nel tempo previsto di 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno della consegna della
stessa (05.07.2018), non sono giunte osservazioni o memorie nel merito da parte
dell’Associazione “Nucleo Volontari Protezione Civile Volpago del Montello”;
CONSIDERATA la necessità di avviare l’attività del Servizio di Protezione Civile così come
delineato e disciplinato dal Regolamento comunale recentemente approvato, anche mediante la
diretta gestione degli spazi, delle attrezzature e dei mezzi dedicati, nonché per dare piena
operatività al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile istituito ai sensi dell’art.18 del
citato Regolamento comunale;
RITENUTO di procedere al recesso da parte del Comune dalla Convenzione per l’attuazione di
attività di protezione civile tra il Comune di Volpago del Montello e l’Associazione “Nucleo Volontari
Protezione Civile Volpago del Montello” sottoscritta in data 28 dicembre 2016, repertorio n.26/sp;
ATTESO che il recesso di cui sopra comporta anche la contestuale revoca del Contratto di
comodato d’uso di alcuni locali dell’edificio sito in via Tagliamento n.12 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 307 del 19.10.2005, secondo quanto previsto dall’art.10,
comma 3 del medesimo Contratto, sottoscritto nella forma di scrittura privata n.85 del 28.12.2005
(“Per motivi di pubblica utilità o a suo insindacabile giudizio il Comune potrà revocare o sospendere
la vigenza del contratto, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento”);
VISTO, per la competenza dell’organo deliberante, l’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area
competente ed il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge,
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 68 del 18-07-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
DELIBERA
DI RECEDERE, dall’adozione della presente, dalla Convenzione per l’attuazione 1. di attività
di protezione civile tra il Comune di Volpago del Montello e l’Associazione “Nucleo Volontari
Protezione Civile Volpago del Montello”, datata 28 dicembre 2016, repertorio n.26/sp;
2.DI REVOCARE contestualmente il Contratto di comodato d’uso di alcuni locali dell’edificio
sito in via Tagliamento n.12, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 307 del
19.10.2005, sottoscritto nella forma di scrittura privata n.85 del 28.12.2005 ;
3.DI COMUNICARE la presente all’Associazione “Nucleo Volontari Protezione Civile Volpago
del Montello”;
4.DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area competente di porre in essere quanto
necessario per gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.
Infine, su proposta del Sindaco,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto, con separata votazione ad esito favorevole unanime,
immediatamente eseguibile, al fine di dare attuazione alle direttive del Regolamento comunale per
il Servizio di Protezione Civile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.64, in data
29 novembre 2017 e dare piena operatività al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile
istituito ai sensi dell’art.18 del Regolamento medesimo.

DUP e opere pubbliche 2019-2021 (Del. GC 67/2018)

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PER GLI ANNI 2019 – 2020 – 2021, ADOZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019 – 2021.


Allegati >> DEL-G-2018-067-lug-18 DUP e opere pubbliche 2019-2021 – all A

DEL-G-2018-067-lug-18 DUP e opere pubbliche 2019-2021 – all B

 

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
l’art.151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito
dall’art.74, comma 1, n. 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, aggiunto dall’art.
1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, che così recita:
“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro
dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
 l’art.170 del decreto legislativo 18 aprile 2000, n.267, come sostituito dall’art.74, comma 1,
n. 19, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera
aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, che così recita:
“1.Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno,
con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al
Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. [……].
2.Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell’ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica
e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l’approvazione del bilancio di previsione. [….]”;
VISTO il paragrafo 8 dell’Allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011 “Principio contabile applicato
concernente la programmazione”, che definisce il contenuto del D.U.P.;
RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 03 Novembre 2016, con la
quale è stato preso atto del Documento programmatico di mandato di questa Amministrazione, e la
delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2017 di approvazione del D.U.P. 2018 – 2020 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Documento unico di programmazione 2019-2021, allegato sub “A”, da presentare al
Consiglio ai fini dell’approvazione;
VISTI lo schema di programma triennale opere pubbliche anni 2019-2021 e lo schema del
programma annuale per l’anno 2019, redatti dal responsabile unico del procedimento. come
previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.4509 dell’11.11.2011, in
quanto non è ancora attiva la procedura telematica per la predisposizione delle nuove schede
previste dal D.M. 16.02.2018 n. 14;
RITENUTO di procedere all’adozione dell’allegato schema di programma triennale e annuale dei
lavori pubblici;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 86 del 25.10.2017 di adozione programma annuale e
biennale degli acquisti di beni e servizi. art. 21 del d.lgs. n. 50/2016, e ritenuto di confermare la
programmazione in essa contenuta, dando atto che eventuali modifiche saranno adottate in
coerenza con il bilancio di previsione da approvare in Giunta entro il 15.11.2018;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 67 del 18-07-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
DATO ATTO che, anche in relazione all’incertezza normativa riguardante le risorse disponibili,
dovrà procedersi, con la Nota di aggiornamento, propedeutica all’approvazione di bilancio di
previsione 2019-2021, all’aggiornamento del Documento di cui trattasi, con particolare riferimento
a:
gettito del Fondo di solidarietà ̵ comunale;
̵ quantificazione della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, da portare in
detrazione al gettito IMU;
̵ gettito dei trasferimenti statali;
̵ eventuali interventi legislativi di modifica dell’autonomia impositiva degli enti locali;
̵ programma triennale del fabbisogno di personale 2019-2021;
̵ programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021;
̵ programma annuale e biennale degli acquisti di beni e servizi;
̵ piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, integrato e corretto dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n.126;
RICHIAMATO l’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 riguardante la programmazione dei lavori pubblici, ora
disciplinata dall’art. 21 del nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
1.di approvare il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021, allegato sub
“A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, da presentare
al Consiglio Comunale ai fini dell’approvazione, ai sensi dell’articolo 170 del TUEL;
2.di dare atto che, ai fini della sottoposizione al Consiglio Comunale del predetto Documento
per la relativa approvazione, dovrà essere acquisito il parere del Revisore dei conti, ai sensi
dell’art.239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000;
3.di dare atto che, per quanto espresso in premessa, il Documento stesso, inteso come
strumento flessibile di programmazione senza vincolo autorizzatorio di spesa, potrà essere
oggetto di modifiche, attraverso la nota di aggiornamento, da presentare al Consiglio
Comunale entro il 15 novembre con lo schema di Delibera del Bilancio di previsione
finanziario.
4.di adottare l’allegato schema di programma dei lavori pubblici triennio 2019-2021 e elenco
annuale del programma anno 2019, che costituiscono parte integrante del presente atto e
di renderli pubblici attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line comunale e sul sito
informatico della stazione appaltante per almeno 60 giorni consecutivi durante i quali
chiunque può formulare in merito osservazioni e proposte.

Variante asfaltatura strade 2017 (Del. GC 66/2018)

VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2017.


LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 26.07.2017, con la quale – è stato approvato è
stato approvato il progetto di fattibilità relativo ai lavori di riasfaltatura di cui trattasi, redatto
dall’ufficio tecnico comunale, per un importo allora stimato di € 150.000,00;
– deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26.07.2017, con la quale è stata apportata
una variazione al programma delle opere pubbliche per il triennio 2017-2019, al fine di
inserirvi nell’anno 2017 l’intervento di manutenzione della pavimentazione stradale di via
Vaccari (Presa XVI), via San Martino nord (Presa XII) e via SS. Angeli;
– deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 27.09.2017, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Riasfaltatura di alcune strade comunali – anno
2017”, relativo all’asfaltatura da eseguirsi in via Vaccari – Presa 16 (2 tratti di circa ml 1300
+ 600), in via Santi Angeli (dall’incrocio con via San Martino, per un tratto di circa ml 300),
oltre che nel tratto di strada di accesso all’impianto di tennis, per un importo complessivo
stimato in € 120.000,00, ripartito come segue:
lavori € 98.017,81
costi per la sicurezza € 132,19
TOTALE LAVORI € 98.150,00
Somme a disposizione € 21.850,00
TOTALE € 120.000,00
– determinazione del Responsabile del Servizio tecnico lavori pubblici n. 453 del 13.11.2017,
con la quale, a seguito dell’esperimento della procedura negoziata in MePA, RDO
n.1722643, è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi all’impresa
ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA, con sede in Via Callalta, 33 – 31037
LORIA (TV) P.IVA 00231160268, che ha offerto un ribasso del 18,079% sull’importo a
base di gara, corrispondente ad un’offerta pari ad € 80.429,36 al netto di € 132,19 per oneri
per la sicurezza (per un totale contrattuale di € 80.561,55) e dell’Iva;
– contratto d’appalto dei lavori in forma di scrittura privata rep. n.3 in data 26.03.2018,
generato in modalità elettronica dal sistema MePA-Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione;
RITENUTO necessario, avvalendosi delle risorse ulteriori rese disponibili dal ribasso d’asta
conseguito in sede di gara, apportare delle variazioni al progetto definitivo-esecutivo, al fine di
provvedere anche all’asfaltatura di un tratto di Via San Martino (presa 12);
DATO ATTO che trova applicazione l’art.106, comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016, che ammette
variazioni dell’importo contrattuale entro il limite del quindici per cento, che non alterino la natura
complessiva del contratto;
DATO ATTO, altresì, che le maggiori lavorazioni comportano un aumento della spesa prevista di
ulteriori € 12.067,03, pari al 14,98% (quattordici virgola novantotto per cento) dell’importo
contrattuale originario, al netto di iva;
RICORDATO che non necessita acquisire il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici
reso obbligatorio dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione” poiché trattasi di intervento di manutenzione
RITENUTO di approvare il progetto di cui trattasi in quanto corrispondente a quanto commissionato
e rispondente alle finalità da perseguire;
VISTO, per la competenza dell’organo deliberante, l’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, recante il nuovo codice dei contratti pubblici;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 66 del 12-07-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tecnico lavori pubblici, in ordine alla
regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
di approvare, dal punto di vista tecnico ed amministrativo, per le ragioni in 1. premessa esposte,
ai sensi dell’art.106, comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016, la prima variante al progetto
definitivo-esecutivo relativo all’intervento di “Riasfaltatura di alcune strade comunali – anno
2017”, redatta dall’ufficio tecnico comunale, costituita dagli elaborati di seguito indicati,
depositati agli atti del medesimo ufficio:
A.Relazione tecnico illustrativa
B. capitolato speciale di appalto
C.elenco prezzi unitari
D.computo metrico estimativo dei lavori di variante
E.Piano di sicurezza e Coordinamento
ELABORATI GRAFICI
Tav. 4 Planimetria Via San Martino – Presa 12

Tale progetto di variante comporta il seguente nuovo quadro economico

OMISSIS (totale € 120.000)

2. di dare atto che:
a)trova applicazione l’art.106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, che ammette variazioni
dell’importo contrattuale entro il limite del quindici per cento, che non alterino la natura
complessiva del contratto;
b)le maggiori lavorazioni, dell’importo di € 12.067,03, al netto di iva, sono entro il limite del
quindici per cento dell’importo contrattuale totale originario di € 80.561,55, essendo pari al
14,98% (quattordici virgola novantotto per cento);
c)sussiste la necessaria disponibilità al cap. 3099, nell’ambito delle economie conseguenti al
ribasso d’asta offerto in sede di gara;
d)il CIG – Codice Identificativo di Gara è il seguente: 72333415D2;
e)con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio lavori pubblici si provvederà
all’integrazione dell’impegno di spesa necessario.

Gestione impianti sportivi – Avvio procedura per affidamento (Del. GC 65/2018)

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA SANSOVINO. AVVIO PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO E APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
il Comune di Volpago del Montello è proprietario degli Impianti Sportivi per il – gioco calcio siti
in Via Jacopo Sansovino, 7;
– con propria deliberazione n. 74 del 20.09.2017 veniva effettuato il rinnovo della
concessione alla Associazione Sportiva Dilettantistica Prodeco Calcio Montello di Volpago
del Montello degli impianti succitati fino al 15.06.2018 (convenzione sottoscritta in data
18.12.2017 repertorio n. 24/2017);
– con propria deliberazione n. 61 del 04.07.2018, nelle more dell’attivazione della procedura
di aggiudicazione della nuova concessione, è stata autorizzata la prosecuzione del rapporto
convenzionale per la gestione di tali impianti con l’ASD Prodeco Calcio Montello, alle
condizioni della concessione scaduta e comunque non oltre il 30.09.2018;
DATO ATTO che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27.12.2017, articolo 1, comma 361
che ha modificato l’art. 90 della legge n. 289 del 27.12.2002) ha introdotto alcune novità in materia
di uso e gestione degli impianti sportivi, individuando, in particolare, le associazioni sportive
dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro quali interlocutori
privilegiati degli enti locali;
VISTI:
 il novellato articolo 90 della legge 289/2002, in base al quale “nei casi in cui l’ente pubblico
territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via
preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni
sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa
determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le
regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”;
 la Legge Regione Veneto n. 8 dell’11 maggio 2015 “Disposizioni generali in materia di
attività motoria e sportiva”, che, in attuazione dell’art. 90, comma 25 sopra richiamato,
disciplina, in particolare negli articoli dal n. 24 al n. 27, le modalità di affidamento a terzi
della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti
pubblici territoriali, individuando come soggetti affidatari, in via preferenziale, società e
associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e
associazioni tra i predetti soggetti;
 il Regolamento per l’affidamento e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28.09.2006;
 il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che ha approvato il Codice del Terzo settore, il quale
riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, individuando all’art. 5,
fra le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, lettera t) anche quelle di organizzazione e
gestione di attività sportive dilettantistiche;
OSSERVATO che l’Amministrazione Comunale di Volpago del Montello valuta positivamente
l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali, e quindi nel caso di specie degli Impianti
sportivi del gioco calcio di Via Sansovino, ad associazioni ed enti di promozione sportiva in quanto
ciò favorisce processi di coesione e di cooperazione sportiva, rende concreta la fruizione
partecipata dei medesimi, privilegia la funzione sociale ed educativa della pratica sportiva, in un
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 65 del 12-07-2018 Pag. n. 2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
quadro di mantenimento del benessere psico-fisico dei cittadini stessi, nel rispetto dell’autonoma
iniziativa dei cittadini e dell’attività delle loro formazioni sociali;
RILEVATO che la gestione convenzionata con una associazione sportiva possa contribuire al
perseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza:
attraverso l’ottimizzazione del contenuto sportivo del servizio, dal momento – che il soggetto
gestore è una società sportiva preparata che tradizionalmente si occupa di sport;
– per l’identificazione sostanziale tra utente e organizzatore del servizio, che concorre ad
accrescere il valore formativo ed il rispetto per l’impianto e le strutture che vengono sentite
come proprie da chi le utilizza;
– garantendo la flessibilità e la tempestività operativa propria di una struttura agile quale può
essere la società sportiva;
– nell’attuazione, altresì, del principio di sussidiarietà sancito dal titolo V° art. 118 della
Costituzione e richiamato dall’art. 57 dello Statuto Comunale e dal succitato codice del
Terzo settore;
RITENUTO di doversi procedere a manifestazione di interesse al fine di garantire la migliore
valorizzazione del bene, individuando un soggetto nell’ambito dell’associazionismo sportivo, in
grado di garantire, per un periodo di concessione di 5 anni, anche la continuità della presenza della
disciplina del calcio nel comune;
VALUTATO un importo a base d’asta, secondo i calcoli e le valutazioni effettuate dagli uffici
comunali, quantificato in euro 10.000,00 annui, oltre IVA 22%;
VISTO lo schema di convenzione per la concessione in uso e la gestione degli impianti sportivi sub
A) nei testo che allegato al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
STABILITO di demandare al Responsabile dell’Ufficio Cultura e Sport le attività e l’adozione di tutti
gli atti necessari per dare attuazione al presente atto;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio
Cultura e Sport;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;
CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
Per quanto specificato in premessa:
1)di avviare la procedura selettiva mediante avviso di manifestazione di interesse rivolto a società
e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni
tra i predetti soggetti, per l’affidamento della concessione in uso e gestione degli Impianti
Sportivi comunali siti in Via Jacopo Sansovino, 7, stabilendo un periodo di concessione di 5
anni e un importo a base d’asta di euro 10.000,00 annui, oltre IVA 22%;
2)di approvare il relativo schema di convenzione allegato sub A) quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3)di demandare al Responsabile dell’Ufficio Cultura e Sport le attività e l’adozione degli atti
necessari per dare attuazione al presente provvedimento;

Istituzione premio atleti meritevoli ”Sandro Munari” (Del. GC 64/2018)

ISTITUZIONE PREMIO ATLETI MERITEVOLI “SANDRO MUNARI”. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO ANNO 2018


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale:
intende promuovere l’istituzione di un premio rivolto agli atleti meritevoli,  residenti nel
Comune di Volpago del Montello:
– di età compresa tra gli 11 e i 18 anni;
-che abbiano conseguito riconoscimenti sportivi durante l’anno precedente l’assegnazione
del premio;
 ritiene di intitolare il premio a Sandro Munari, ex pilota di rally italiano, campione del mondo
nel 1977, a cui è stata concessa la cittadinanza onoraria lo scorso dicembre (Direttiva n.
137 del 19/10/2017);
RILEVATO che a tal fine è necessario provvedere all’approvazione del bando per l’assegnazione
dei premi per l’anno 2018, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO:
 di assegnare un totale di numero 5 premi;
 di stabilire che l’importo di ogni premio sarà pari ad € 100,00 cadauno;
 di stabilire nella data di sabato 01/09/2018, entro le ore 12.00, il termine per la
presentazione delle domande;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Cultura
e Sport, Dott.ssa Fregolent Elena;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
1.di istituire, per quanto specificato in premessa, un premio intitolato a “Sandro Munari” e
rivolto agli atleti meritevoli, residenti nel Comune di Volpago del Montello, di età compresa
tra gli 11 e i 18 anni e che abbiano conseguito riconoscimenti sportivi durante l’anno
precedente l’assegnazione del premio;
2.di approvare lo schema del bando per l’anno 2018 allegato al presente atto, di cui è parte
integrante, stabilendo:
– che i premi previsti saranno erogati previa verifica delle domande inoltrate in tempo utile,
da parte di una commissione appositamente individuata;
– che saranno erogati numero 5 premi pari ad € 100,00 cadauno per gli atleti da 11 a 18
anni, residenti nel comune di Volpago del Montello, che abbiano conseguito
riconoscimenti sportivi durante l’anno 2017;
– nella data di sabato 01/09/2018, entro le ore 12.00, il termine per la presentazione delle
domande;
3.di dare atto che la spesa complessiva di euro 500,00 trova copertura nel bilancio di
previsione 2018;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 64 del 11-07-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
di demandare al Responsabile dell’Ufficio Cultura e Sport gli adempimenti 4. necessari per
procedere all’impegno di spesa.