Bilancio consolidato 2018 con società partecipate (Del. GC 129/2018)

BILANCIO CONSOLIDATO 2018. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA’ DA INCLUDERE NEL GRUPPO “COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO” E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018.


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni – in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
– l’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’articolo
1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, prevede la redazione da parte dell’ente
locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del
bilancio consolidato, considerando ai fini dell’inclusione nello stesso qualsiasi ente
strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma
giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
– l’articolo 233-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. prevede che “1. Il
bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è
redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno
2011. n. 118, e successive modificazioni”.
RILEVATO che:
– ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinques del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, come introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché
dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del
“gruppo amministrazione pubblica”:
«1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti
dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni
organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto
consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che
sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti,
pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo
esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti
autonomi, i consorzi, le fondazioni;
2.1 gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti
dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui
confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o
nell’azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la
maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla
pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli
organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,
nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione
dell’attività dell’ente o dell’azienda;
d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali
superiori alla quota di partecipazione;
e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi
in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta
attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione
dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di
fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge
l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio
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DELIBERA DI GIUNTA n. 129 del 19-12-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono
prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di
influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia
conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione
pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi.
Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali
sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in
liquidazione.
2.2 gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’art.
11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la
capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice
civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali
l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di
società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento
dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio
consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per
le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in
liquidazione;
3.1 le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la
capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per
esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si
manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione
dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità
pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività
prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di
concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali
contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.
L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno
precedente ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80%
dell’intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli
esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate
ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società
emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
3.2 le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società
a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o
dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con
riferimento all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle
quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota
significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per
cento se trattasi di società quotata”;
ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva – la forma giuridica
né la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società.
– il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di
amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto
aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.
RICORDATO che:
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DELIBERA DI GIUNTA n. 129 del 19-12-2018 Pag. n.3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine – di consentire la
predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti
elenchi concernenti:
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in
applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le
società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di
imprese;
2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio
consolidato»;
I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.
– lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di
irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono
non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di:
a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per
ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e
al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo:
– totale dell’attivo,
– patrimonio netto,
– totale dei ricavi caratteristici.
In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli
due parametri restanti.
Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che
presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La
valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o
società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto
la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del
consolidamento. Si deve evitare che l’esclusione di tante realtà autonomamente
insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al
caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società,
tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l’esclusione qualora singolarmente
considerate. Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018,
la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve
presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento
rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali
sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i
bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a
ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una
incidenza inferiore al 10 per cento.
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non
irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle
sopra richiamate. A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le
società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati
titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota
di partecipazione.
La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i
componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della
produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi
della gestione” dell’ente”. In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono
considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori
all’1% del capitale della società partecipata.
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli
e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo
sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria
(terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei
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DELIBERA DI GIUNTA n. 129 del 19-12-2018 Pag. n.4 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il
bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.
Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto
avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella
nota integrativa al bilancio consolidato.
DATO ATTO che:
la soglia di irrilevanza relativa derivante da Conto Economico e Stato – Patrimoniale 2017 è
la seguente:
Parametri Comune di Volpago del Montello % Soglia
Tot. Attivo € 49.621.040,68 3 € 1.488.631,22
Tot. Patrimonio Netto € 42.478.751,20 3 € 1.274.362,54
Tot. Ricavi Caratteristici € 3.917.306,35 3 € 117.519,19
PRECISATO che:
– sarà necessario verificare i parametri relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale
del Comune di Volpago del Montello a seguito dell’approvazione del Conto Economico e
dello Stato Patrimoniale 2018 da parte del Consiglio Comunale nei termini di legge, al fine
di verificare le partecipazioni effettive ai fini del consolidamento.
VISTO quindi:
– il prospetto con il quale si è proceduto alla determinazione del perimetro di consolidamento
(allegato alla presente deliberazione).
RITENUTO che:
– sia necessario approvare con la presente deliberazione:
A) l’elenco del “Gruppo Comune di Volpago del Montello”, come di seguito:

Denominazione Tipologia
Quota di
partecipazione
del Comune
CONSORZ. DEL BOSCO MONTELLO Ente Strumentale Partecipato 20,00 %
C.E.V. – CONSORZ. ENERGIA VENETO Ente Strumentale Partecipato 0,09 %
CONS. BACINO PRIULA Ente Strumentale Partecipato 0,96 %
CONTARINA SPA Società Partecipata Indiretta n.d.
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL Società Partecipata 2,1341
CASA DI RIPOSO “GUIZZO MARSEILLE” Ente Strumentale Partecipato n.d.
CONS. BIM PIAVE TREVISO Ente Strumentale Partecipato n.d.
CONS. BACINO VENETO ORIENTALE Ente Strumentale Partecipato 1,20
ASCO HOLDING Società Partecipata 2,20
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B) l’elenco del Gruppo degli Enti e società ricompresi nel perimetro di consolidamento come
di seguito riportato:
Denominazione
Inclusione/ Esclusione
dal Perimetro di
consolidamento
Metodo di
consolidamento
CONSORZ. DEL BOSCO MONTELLO Inclusa Proporzionale
C.E.V. – CONSORZ. ENERGIA VENETO Inclusa
(per riduzione incidenza <10% delle escluse)
Proporzionale
CONS. BACINO PRIULA Inclusa Proporzionale
CONTARINA SPA Inclusa
(consolidato di CONS. BACINO PRIULA)
Proporzionale
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL Inclusa Proporzionale
CASA DI RIPOSO “GUIZZO MARSEILLE” Inclusa Integrale
CONS. BIM PIAVE TREVISO Inclusa Proporzionale
CONS. BACINO VENETO ORIENTALE Inclusa Proporzionale
ASCO HOLDING Esclusa Proporzionale
ai fini dell’approvazione del Bilancio Consolidato 2018, sulla base della – normativa vigente,
sia da escludere dal perimetro di consolidamento del “Gruppo Comune di Volpago del
Montello”:
 ASCO HOLDING (Società Partecipata pubblico/ privata – quota 2,20%): esclusa dal
perimetro di consolidamento in quanto trattasi di società a capitale misto pubblico/
privato e pertanto non a totale partecipazione pubblica;
– ai fini della corretta determinazione del perimetro di consolidamento sarà necessario
rivedere i dati di incidenza delle singole partecipate sulla base dei bilanci approvati
nell’esercizio 2018;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 48 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formulati dal responsabile del
servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
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DELIBERA DI GIUNTA n. 129 del 19-12-2018 Pag. n.6 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente
riportate:
l’elenco A, relativo all’individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica – del Comune di
Volpago del Montello, contenuto in premessa;
– l’elenco B, relativo all’individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica
del Comune di Volpago del Montello oggetto di consolidamento, contenuto in premessa.
2) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nel perimetro di
consolidamento ed al Revisore dei Conti di questo Comune.
Altresì,
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese e ad esito favorevole
unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, TUEL n.
267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti

Protezione Civile – convenzione con ANA Treviso (Del. GC 128/2018)

CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE TRA IL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – SEZIONE DI TREVISO


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.64, in data 29 novembre 2017,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento comunale per il Servizio di
Protezione Civile, al fine di meglio perseguire il correlato interesse pubblico;
DATO ATTO che, sulla base del Regolamento suddetto, è stato costituito e disciplinato il Servizio
Comunale di Protezione Civile, incardinato nella struttura organizzativa del Comune, prevedendo
anche il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Volpago del Montello;
DATO che:
i Gruppi Alpini, con sede nel territorio del Comune, dispongono di una squadra – di volontariato di
Protezione Civile facente parte dell’Unità di Protezione Civile della Sezione di Treviso, a sua
volta inserita nella struttura di Protezione Civile facente capo all’Associazione Nazionale Alpini
(ANA) con sede a Milano, Via Marsala 9, iscritta dal 1 agosto 2013 nell’Elenco Centrale delle
Organizzazioni Nazionali di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della Protezione
Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
– l’ANA ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con la Regione Veneto che regola le attività di
Protezione Civile svolte dalle sezioni ANA, in sinergia con la struttura di Protezione Civile
regionale;
– la Sezione ANA di Treviso, con decreto n. 136 del 10/06/2008, è iscritta al registro della
Regione Veneto delle organizzazioni di volontariato con il numero di classificazione TV037,
nonché all’Albo Regionale del Volontariato di P.C. della Regione Veneto con il numero dì
classificazione
PC VOL-05-C-2021-TC-01;
RITENUTO opportuno accordarsi formalmente con l’ANA, al fine di poter disporre di personale
volontario addestrato, in grado di intervenire con efficacia anche utilizzando i mezzi di pronto
impiego in dotazione e di proprietà del Comune, sempre in collaborazione con il Gruppo Comunale
di Volontari di Protezione Civile;
VISTO che la Squadra di Protezione Civile ANA, costituita in seno alla zona ANA Volpago del
Montello (TV), facente parte dell’Unità di Protezione Civile della Sezione ANA di Treviso, si rende
disponibile ad integrarsi con il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile ed i
coordinamenti di zona istituiti dalla Provincia di Treviso al fine di svolgere attività ed interventi
coordinati, previsti dall’art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
RITENUTA pertanto necessaria una convenzione per regolare la collaborazione in caso di
“emergenza pubblica” e nelle operazioni di previsione, prevenzione e superamento dell’emergenza
della sopradescritta Squadra di Protezione Civile con il personale del Comune, con il Gruppo
Volontari di Protezione Civile del Comune e gli altri Enti preposti al coordinamento delle attività
emergenziali;
VISTO in particolare lo schema di convenzione tra il Comune di Volpago del Montello (TV) e la
Squadra di Protezione Civile ANA nelle seguenti disposizioni riportate nei vari articoli di cui si
compone:
– l’ANA si assume l’onere della copertura assicurativa della Squadra ANA di Protezione Civile di
Volpago del Montello contro gli infortuni e la salvaguardia della responsabilità civile per danni a
cose e nei confronti di terzi, come riportato all’art. 7;
– in base all’art. 8 “la Squadra ANA deve presentare annualmente una relazione delle attività da
svolgere ed effettivamente svolte; inoltre può usare i mezzi tecnici di Protezione Civile di
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DELIBERA DI GIUNTA n. 128 del 19-12-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
proprietà del Comune in collaborazione con il Gruppo Volontari di Protezione Civile, in accordo
con il Sindaco ovvero l’Assessore competente”;
“Il Comune riconosce all’Associazione un contributo annuo di Euro – 2.000,00 che verrà
destinato alla formazione dei volontari, al rimborso dei costi dell’assicurazione a carico dell’ANA
e ai relativi costi logistici. Il contributo verrà liquidato a fronte di presentazione di apposito
rendiconto, anche in forma frazionata in base alle esigenze. I costi relativi alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle attrezzature e automezzi di proprietà comunale rimangono a
carico del Comune” – disposto dell’art. 9;
– sulla base dell’art.12: “l’accordo ha una durata di 5 anni decorrenti dalla stipula e può essere
rinnovato espressamente per uguale periodo. Qualunque modifica alla presente convenzione
non può aver luogo e non può essere provata se non mediante atto scritto”;
VISTO quanto sopra e ritenuto di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO, per la competenza dell’organo deliberante, l’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, in ordine alla
regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile,
anche se la presente deliberazione non comporterà spese per il Comune;
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.di dare atto che le premesse della presente deliberazione costituiscono parte integrante e
sostanziale del dispositivo della medesima;
2.di approvare lo schema di convenzione, qui allegato, al fine di regolare la collaborazione in
caso di “emergenza pubblica” e nelle operazioni di previsione, prevenzione e superamento
dell’emergenza della Squadra di Protezione Civile con il personale del Comune, con il Gruppo
Volontari di Protezione Civile del Comune e gli altri Enti preposti al coordinamento delle attività
emergenziali;
3.di prendere atto che il Sindaco provvederà, quale autorità comunale di protezione civile, alla
sottoscrizione dell’allegata convenzione;
4.di demandare al responsabile del competente servizio l’assunzione del’limpegno di spesa
relativo al contributo annuo previsto dall’art. 9 dello schema di convenzione.
Altresì,
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese e ad esito favorevole
unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL n.
267/2000, per poter corso alla collaborazione in caso di “emergenza pubblica” e nelle operazioni di
previsione, prevenzione e superamento dell’emergenza Squadra ANA di Protezione Civile con il
personale del Comune.

Carnevale 2019 – programma e contributo (Del. GC 127/2018 – € 3800)

MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2019 ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON PRO LOCO: APPROVAZIONE PROGRAMMA E CONCESSIONE CONTRIBUTO


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
è tradizione, in occasione del Carnevale, svolgere una festa paesana  con la sfilata dei
carri allegorici e l’installazione di spettacoli viaggianti;
 tale manifestazione viene organizzata in collaborazione fra il Comune e la Pro Loco di
Volpago del Montello, richiamando al riguardo la nota presentata dalla Pro Loco di Volpago
del Montello prot. 16682 del 12.12.2018;
 con deliberazione n. 27 del 25.06.2002 il Consiglio Comunale ha approvato il “Piano
del
commercio sulle aree pubbliche”, nel quale non si prevede l’individuazione di una specifica
area da destinare alla localizzazione delle fiere, demandando alla Giunta di definire di volta
in volta l’area e gli indirizzi organizzativi;
CONSIDERATO quindi opportuno definire i seguenti elementi ed indirizzi operativi:
– la conferma dello svolgimento della manifestazione per l’anno 2019;
– il riconoscimento delle esigenze di pubblico interesse, in relazione a: sicurezza, accessibilità
ai pubblici servizi, alle aree centrali, alle zone per la sosta dei veicoli, ecc.;
– l’organizzazione delle viabilità alternative e l’individuazione delle aree di sosta a servizio del
pubblico;
-l’individuazione delle aree sulle quali installare le attrazioni;
-la durata delle manifestazioni e le modalità di assegnazione delle aree ;
-l’individuazione dei percorsi da utilizzare per le sfilate dei carri allegorici;
-le variazioni da apportare in caso di maltempo;
-la durata e le modalità di sosta delle carovane al seguito degli spettacoli viaggianti;
ATTESO che i responsabili dei servizi, ognuno per propria competenza, sono tenuti a dare
attuazione a quanto contenuto nella presente delibera, coordinandosi fra loro, con lo scopo di
garantire un corretto svolgimento delle iniziative;
CONSIDERATA l’importanza dell’evento e la complessità della gestione dello stesso, dovuto
anche alla grande affluenza di persone prevista per uno spettacolo che coinvolge tutta la
comunità di Volpago del Montello e che necessita anche di un impegno economico, per il quale
il Comune di Volpago del Montello contribuisce per € 3.800,00 da erogare a seguito di
presentazione del dovuto resoconto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
RITENUTO di procedere alla approvazione degli indirizzi sopra indicati in forza del potere di
regolamentazione degli uffici e dei servizi attribuiti alla Giunta Comunale dall’art. 48, co.3, D.Lgs.
N.267 del 18 agosto 2000;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 28.11.2011 con la quale sono stati approvati gli
“INDIRIZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI
L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA DELLE CONDIZIONI DI SOLIDITA’ E SICUREZZA DEI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO” in particolare l’art. 9 lett. b);
RILEVATO che l’iniziativa rappresenta una modalità alternativa di erogazione del servizio
pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione e, di conseguenza,
non si configura come attività di sponsorizzazione che, in base all’art. 6 comma 9 D.L. 78/2010,
non è possibile effettuare;
ACCERTATA infine la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del T.U.EE.LL. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 127 del 19-12-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
RILEVATO che:
l’art. 26 del D. Lgs. N. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione degli atti – di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati”, dispone la pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente Locale dei dati
attinenti all’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati, nel rispetto della normativa in materia di privacy di cui al GDPR –
General Data Protection Regulation, approvato con Regolamento UE 2016/679;
– l’art. 1, cc. 125/129 della L. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”
dispone la pubblicità nei propri siti istituzionali di “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere”, superiori o uguali a 10.000,00 euro
ricevuti, tra gli altri, da Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Attività
Produttive, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
VISTO l’allegato parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare i seguenti indirizzi organizzativi e regolamentari per lo svolgimento del
Carnevale anno 2019:
– viabilità alternativa e parcheggi: in concomitanza con lo svolgimento delle
manifestazioni, dovrà essere curata, da parte dell’Ufficio Polizia Locale, l’individuazione
e l’organizzazione di circonvallazioni e viabilità alternative, che consentano di
disimpegnare il traffico locale sia durante il funzionamento delle attrazioni dello spettacolo
viaggiante, sia in concomitanza con lo svolgimento delle sfilate dei carri allegorici. A
supporto delle esigenze di parcheggio conseguenti alla prevista maggior affluenza di
veicoli, dovranno essere individuati parcheggi idonei alla richiesta anche nell’ambito di
ditte private convenzionate;
– svolgimento manifestazioni: il dettaglio dei festeggiamenti e di eventuali iniziative
collaterali da tenersi in occasione del carnevale, verrà meglio definito in un calendario da
stilarsi in accordo con la Pro-Loco.
I festeggiamenti si svolgeranno domenica 20 gennaio 2019
Le diverse iniziative saranno così articolate:
-sfilate carri allegorici: la sfilata è programmata per il giorno di domenica 20 gennaio
2019, con inizio alle ore 14.00. In caso di maltempo, la manifestazione sarà
posticipata a domenica 27 gennaio 2019
-condizioni meteorologiche avverse: nel caso che, durante il periodo dei
festeggiamenti dovessero manifestarsi condizioni meteorologiche avverse anche tali da
impedire il regolare svolgimento delle manifestazioni, non sarà concesso di prolungare la
permanenza di bancarelle, attrazioni o carovane oltre le date già indicate in precedenza.
E’ ammessa, in via eccezionale, la possibilità di posticipare ulteriormente la
manifestazione, in una data da concordare con i proprietari dei carri allegorici e con
l’amministrazione comunale.
Le eventuali bancarelle potranno essere collocate esclusivamente sulle aree
specificatamente indicate in apposita planimetria, e previa autorizzazione del Comandate
della Polizia Locale.
2. Le sfilate dei carri allegorici potranno essere svolte lungo le seguenti vie: partenza da via
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DELIBERA DI GIUNTA n. 127 del 19-12-2018 Pag. n.3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Tagliamento (magazzino comunale) lungo via Schiavonesca Nuova e arrivo in piazza Ercole
Bottani. L’itinerario potrà variare in relazione ad aspetti organizzativi di dettaglio. L’Ufficio
Polizia Locale dovrà curare l’emissione dei provvedimenti conseguenti e assicurare la
segnaletica di deviazione in loco del traffico e che sia garantito il transito di eventuali mezzi di
sicurezza, soccorso ed anti-incendio;
di dare atto che le varie occupazioni delle aree pubbliche o di uso 3. pubblico, saranno
soggette alla corresponsione del relativo canone nella misura vigente al momento del rilascio
della singola autorizzazione,
4.di concedere un contributo di € 3.800,00, a sostegno della manifestazione di cui trattasi, dando
atto che la relativa spesa sarà imputata al cap 1698 per la somma di € 2500,00 e al cap. 1570
per la somma di € 1.300,00 del bilancio 2018, dando atto che la liquidazione sarà erogata a
seguito di presentazione del dovuto resoconto, demandando al responsabile dell’area attività
produttive l’emanazione della determina di spesa e della liquidazione del contributo;
5.di dare atto che:
– l’art. 26 del D. Lgs. N. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati”, dispone la pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente Locale dei dati
attinenti all’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati, nel rispetto della normativa in materia di privacy di cui al GDPR – General
Data Protection Regulation, approvato con Regolamento UE 2016/679;
– l’art. 1, cc. 125/129 della L. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”
dispone la pubblicità nei propri siti istituzionali di “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque vantaggi economici di qualunque genere”, superiori o uguali a 10.000,00 euro
ricevuti, tra gli altri, da Pubbliche Amministrazioni;
6. di dare atto che la spesa di cui trattasi non costituisce spesa per sponsorizzazione ai sensi
dell’Art. 6, comma 9, Legge 122/2010 ma contributo pubblico a sostegno di un’iniziativa di un
soggetto terzo rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività a diretto
sostegno di finalità culturali e dello sviluppo economico del territorio
Altresì,
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione eseguita in forma palese ed a esito
favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°
TUEL n. 267 del 18/08/2000, al fine di dare seguito tempestivamente ai successivi atti

Mercatini di Natale Pro Loco (Del. GC 126/2018)

MOSTRA MERCATO “MERCATINI DI NATALE 2018” ORGANIZZATI DALLA PRO LOCO


LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Sig. Frassetto Mario, nella sua qualità di presidente dell’Associazione Pro
Loco Comunale di Volpago del Montello, con sede in Piazza Ercole Bottani 4, (C.F.
03547640262), ha comunicato, in data 17/12/2018 prot. 16931, l’intenzione di organizzare
la manifestazione fieristica di rilevanza locale classificata come mostra-mercato e
denominata “MERCATINI DI NATALE 2018”, da effettuarsi in località Volpago, in piazza
Ercole Bottani, nel giorno di domenica 23 dicembre 2018, su area pubblica della quale
chiede l’occupazione in occasione dello svolgimento della manifestazione;
Preso atto :
– che l’Associazione promotrice, quali finalità della manifestazione, ha dichiarato che la
stessa risponde ad una volontà di portare nel Comune, ed in particolare nella piazza della
sede municipale, una iniziativa fieristica di particolare attrattiva che coinvolga tutti i
produttori agricoli dell’area del Montello, al fine di promuovere il settore agricolo;
– che la manifestazione fieristica, così come proposta, si configura come una
“mostra-mercato di interesse locale” rappresentativa del settore agricolo ma anche ad altri
ad esso attinenti, aperta alla generalità del pubblico, nella quale può essere prevista la
vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti, così come
definita all’art. 2, comma 2, lettera a) della L.R. 23 maggio 2002 n. 11, e pertanto rientra
tra quelle per le quali l’art. 4, comma 3, della medesima L.R. n. 11/2002 attribuisce al
Comune la competenza al riconoscimento;
– che l’associazione organizzatrice, a sostegno dell’iniziativa, ha chiesto inoltre il patrocinio
comunale nonché il sostegno economico tramite un contributo anche indiretto, considerata
l’importanza dell’evento e la complessità della gestione dello stesso, dovuto anche alla
grande affluenza di persone prevista per una manifestazione che coinvolge la comunità
tutta di Volpago del Montello e non solo;
-che l’occupazione del suolo pubblico riguarda un’area di circa 3000 mq. e l’evento, per gli
elementi sopra evidenziati, è da ritenersi meritevole di un contributo indiretto da parte
dell’Amministrazione Comunale, che determina la concessione in uso di Piazza Ercole
Bottani, per un canone di euro 60,00 applicando il coefficiente 0.05 giusto il regolamento
vigente;
VISTO l’Art. 9 del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad Enti pubblici e soggetti privati che prevede che l’Amministrazione possa concedere il
patrocinio comunale per manifestazioni e offrire agli organizzatori benefici sotto forma di
concessione in uso gratuito di impianti comunali e servizi;
Ritenuto importante promuovere le iniziative che contengono concreti obiettivi di
valorizzazione, rivitalizzazione e promozione del territorio e dell’economia locale, di
sostegno al commercio dei prodotti tipici, artigianali ed artistici, contribuendo al rilancio
turistico, economico e sociale del Comune e ritenuto tale manifestazione particolarmente
meritevole del sostegno da parte dell’amministrazione comunale in quanto pienamente
rispondente agli obiettivi di valorizzazione del territorio e del tessuto sociale;
Atteso che l’area in cui ha luogo la manifestazione fieristica deve essere conformata alla
normativa vigente in materia di igiene, di agibilità, e di sicurezza, in relazione alla natura
delle merci esposte, al tipo e alla capienza delle strutture;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 126 del 19-12-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Visto l’art. 4, comma 3, della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11;
Visti i criteri organizzativi generali delle manifestazioni fieristiche, approvati con DGC
10/2011, e preso atto in particolare della dichiarazione resa dagli organizzatori di rispetto
del criterio di cui al punto F sulla prevalenza della finalità espositiva;
Rilevato che l’iniziativa rappresenta una modalità alternativa di erogazione del servizio
pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione e, di
conseguenza, non si configura come attività di sponsorizzazione che, in base all’art. 6
comma 9 D.L. 78/2010, non è possibile effettuare;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Tecnico Area Urbanistica Attività produttive edilizia ai sensi dell’art. 49 comma 1
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;
D E L I B E R A
di dare atto che l’Associazione Pro Loco Comunale di Volpago del Montello intende
organizzare una manifestazione denominata “MERCATINI DI NATALE 2018” nella
giornata di domenica 23 dicembre 2018, nei termini in premessa descritti, identificata per
tipologia in una mostra-mercato, aperta alla generalità del pubblico, diretta alla
promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti, così
come definita all’art. 2, comma 2, lettera c) della L.R. 23 maggio 2002 n. 11, e pertanto
rientrante tra quelle per le quali l’art. 4, comma 3, della medesima L.R. n. 11/2002
attribuisce al Comune la competenza al riconoscimento;
1) di riconoscere la manifestazione suindicata e attribuire alla stessa la qualifica di
“manifestazione fieristica di rilevanza locale”;
2) di concedere alla manifestazione il patrocinio del Comune;
3) di prendere atto dello schema di regolamento della manifestazione adottato
dall’Associazione organizzatrice;
4) di demandare a separati provvedimenti, da emanarsi dai responsabili dei servizi
competenti ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti, le eventuali determinazioni in
ordine alla esecuzione della presente deliberazione, all’emissione degli atti autorizzativi
necessari ed alla regolarità e alla sicurezza della manifestazione;
5) di concedere l’utilizzo gratuito di Piazza Ercole Bottani considerando un contributo
indiretto di euro 60,00, definito in base alle vigenti tariffe del canone di occupazione
considerando l’iniziativa equiparata alle manifestazioni culturali stante la volontà di
promuovere i mercatini di Natale;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 126 del 19-12-2018 Pag. n.3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
6) di dare atto che l’eventuale ulteriore concessione di sostegno economico dell’iniziativa di
cui trattasi formerà oggetto di successiva deliberazione, anche al fine di definire l’entità
dello stesso;
Altresì,
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione eseguita in forma palese e ad esito
favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4° TUEL n. 267 del 18/08/2000, al fine di dare seguito tempestivamente ai
successivi atti.

Progetto adeguamento impianti sportivi (Del. GC 124/2018 – € 500000)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI VOLTI ALL’IMPLEMENTAZIONE E DIFFUSIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA.


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2018, pubblicato in
gazzetta ufficiale n. 257 del 5.11.2018 recante “Individuazione dei criteri e delle modalità di
gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie»” ha individuato le risorse finalizzate ai seguenti
interventi:
a) ricognizione di impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale;
b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati
nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
c) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e
sociali esistenti;
d) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica
nazionale e internazionale;
VISTO che successivamente, in data 15.11.2018, l’Ufficio per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il BANDO “SPORT E PERIFERIE”
2018 PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DELLE RISORSE DI
CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 362 DELLA LEGGE 205/2017;
DATO ATTO che ai fini della partecipazione al bando sono ammesse fra gli altri le amministrazioni
pubbliche;
RITENUTO di poter procedere alla presentazione della richiesta di contributo relativamente alla
Tipologia intervento di cui alla lettera b) per interventi rivolti alla diffusione di attrezzature sportive
con l’obiettivo di rimuove gli squilibri economici e sociali esistenti, secondo quanto stabilito dal
bando al punto 6 – Domanda da presentare – allegato A.1 domanda di partecipazione;
CONSIDERATO opportuno individuare gli interventi oggetto di richiesta quelli volti a:
adeguare gli impianti sportivi del capoluogo in zona PEEP in via Palladio,  in particolare
intervenendo sulla pista di atletica riparandone e rifacendone il manto, realizzazione di nuovo
impianto di illuminazione con n. 6 torri faro, adeguamento della caldaia dello spogliatoio a
servizio dei campi da calcio e della pista di atletica;
 completare la piattaforma polifunzionale posta nell’area esterna della Scuola Primaria di
Venegazzù – “Ludovica Visentin – Alfiere della Repubblica” al fine di renderla usufruibile a
tutta la popolazione ed in particolare ai giovani oltre che agli studenti della scuola;
ATTESO che gli interventi in progetto potranno contribuire a diffondere maggiormente la cultura
sportiva, facendo avvicinare i giovani all’attività sportiva, proprio attraverso l’utilizzo di impianti
sportivi nel proprio comune, oltre a poter permettere l’utilizzo del principale campo da calcio e della
pista d’atletica del capoluogo anche durante le ore serali, e ciò potrà permettere anche
l’organizzazione di manifestazioni che si svolgono in notturna proprio attraverso l’installazione di un
nuovo impianto di illuminazione;
RITENUTO necessario approvare il progetto definitivo redatto dal personale dell’ufficio tecnico
Lavori Pubblici del Comune di Volpago del Montello, al fine di allegare la documentazione
progettuale alla richiesta di contributo che dovrà essere consegnata presso l’Ufficio per lo sport
della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma entro il prossimo lunedì 17 dicembre 2018 alle
ore 12:00;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 124 del 14-12-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
VERIFICATO il progetto definitivo, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n.50/2016, accertando la
rispondenza della documentazione prodotta e delle soluzioni progettuali ivi riportate alle finalità da
perseguire e alle norme ambientali ed urbanistiche, garantendo la fattibilità tecnica ed
amministrativa dell’opera;
RITENUTO di procedere all’approvazione del progetto definitivo di cui trattasi, perché
corrispondente a quanto richiesto e presenta gli aspetti tecnici funzionali da perseguire conformi
alla normativa vigente ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 oltre al fatto che permette al Comune di
partecipare al bando statale sopra richiamato;
DATO ATTO che il codice CUP – Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici, previsto
dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”, verrà richiesto al momento dell’inserimento dell’intervento nella graduatoria degli
interventi ammessi a contributo;
VISTO, per la competenza dell’organo deliberante, l’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
tecnico lavori pubblici ed il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI APPROVARE, dal punto di vista tecnico ed amministrativo, il Progetto 1. definitivo RELATIVO
AI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI VOLTI ALL’IMPLEMENTAZIONE E DIFFUSIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA che
resta depositato e conservato presso l’ufficio tecnico lavori pubblici, costituito dai seguenti
elaborati:
Allegato A Relazione tecnica illustrativa e Quadro economico di progetto;
Allegato B Documentazione Fotografica
Allegato C Elenco prezzi;
Allegato D Computo metrico;
Allegato E indicazioni e disposizioni per la sicurezza con stima Incidenza Manodopera;
Allegato F Piano di Manutenzione
Tav 1 – Ortofoto, estratti di mappa, estratti Piano interventi, CTR
Tav 2 – Stato di progetto impianti sportici del capoluogo
Tav 3 – Stato di progetto piattaforma polivalente di Venegazzù.
e che presenta il seguente quadro economico:

Importo per l’esecuzione delle Lavorazioni
Importo lavori a Misura € 355.709,45
Importo lavori a Corpo € 30.055,00
importo lavori € 385.764,45
Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza € 4.000,00
lavori a base d’asta € 389.764,45

Somme a disposizione della stazione appaltante per:
Accantonamento di cui all’Art. 133 comma 3 del D.Lgs. 163/06 del 2% € 7.795,29
IVA 22% per lavori di costruzione nuove opere di urbanizzazione € 85.748,18
Somme per economie e imprevisti € 16.692,08
Sommano € 110.235,55
TOTALE INTERVENTO € 500.000,00

2. DI DARE ATTO che la spesa per la realizzazione dell’opera di € 500.000,00 sarà finanziata
per € 340.000,00 con l’eventuale contributo statale e per € 160.000,00 con somme messe a
disposizione da parte dell’Amministrazione Comunale.

Infine, su proposta del Sindaco,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto, con separata votazione ad esito favorevole unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di
potere procedere alla presentazione della domanda di ammissione ai finanziamenti previsti dal
Bando statale entro l’imminente termine di scadenza.