Chiusura via fra’ Giocondo per pulizia Brentella e rifacimento argine (Ord. 10/2019)

ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DI VIA FRA’ GIOCONDO A TRATTI PER LAVORI DI PULIZIA ANNUALE DEL CANALE IRRIGUO E RIFACIMENTO DI TRATTO DI ARGINE


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta di chiusura, pervenuta in data 06.02.2019 prot.1799 dal Consorzio di Bonifica
PIAVE con sede in via S. Maria in Colle 2, Montebelluna, quale Ditta incaricata dei lavori di pulizia
delle alghe presenti all’interno del canale del Bosco, e la richiesta avanzata dalla ditta Bordignon
Costruzioni srl del 05/02/2019 per il rifacimento dell’argine su tratto del canale compreso tra via
Isonzo e Sernaglia, tendenti ad ottenere la chiusura al traffico a tratti di via Fra Giocondo nella tratta
Comunale di competenza, a partire dal giorno15 al 28 Febbraio 2019 dalle ore 07.00 alle 19.00, con
eventuale proroga sino al termine dei lavori;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed evitare così
pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
CONSIDERATO che il tratto di strada presenta ampiezza ridotta e non consente la normale
circolazione dei veicoli durante le fasi di pulizia del canale che richiedono lo stazionamento sulla sede
stradale di macchina operatrice e di altro veicolo per il carico del materiale;
CONSIDERATO che detti lavori possono essere effettuati soltanto durante le fasi di secca del canale;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ. mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 11/ 2018;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12, 21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 );
VISTO che il traffico può essere regolamentato e deviato mediante posa di idonea segnaletica
verticale conforme al cds;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
LA CHIUSURA A TRATTI DI TUTTA VIA FRA’ GIOCONDO NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL
MONTELLO A PARTIRE DAL GIORNO 15 Febbraio 2019 SINO AL 28 FEBBRAIO 2019 DALLE
ORE 07.00 ALLE ORE 19.00, con eventuale proroga sino al termine dei lavori, per permettere lo
stazionamento di macchine operatrici sulla carreggiata e consentire l’esecuzione dei lavori di pulizia
del Canale del Bosco e di rifacimento dell’argine nel tratto indicato compreso tra via Isonzo e
Sernaglia.
La chiusura riguarderà di volta in volta il troncone di strada interessato dai lavori ed il traffico sarà
deviato localmente sulle prime vie utili in loco esistenti.
1)Sul posto dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica stradale atta a segnalare la modifica
della viabilità conforme al decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
10/07/2002, nonché di segnalare la presenza di ostacoli o pericoli sulla carreggiata a causa dei lavori,
anche di notte se necessario.
2)A cura della ditta incaricata dei lavori e in funzione del tipo di intervento da eseguirsi dovrà essere
apposta la seguente segnaletica temporanea in caso di chiusura: Tavola 70 dm del 2002, cartello di
lavori in preavviso di strada chiusa, limite di 20 km/h, divieto di sorpasso, lavori in corso, chiusura del
tratto con idonee transenne munite di cartello rettangolare bianco rosso a bande oblique munite di
lanterna luminosa in caso di permanenza in orario notturno, cartello di deviazione su percorso
alternativo, sulle prime vie utili che precedono il tratto interessato dai lavori.
3) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con indumenti ad
alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
4) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di cantiere
5) Al termine dei lavori qualora riguardino la sede stradale procedere al ripristino del manto
mediante asfaltatura a caldo conformemente alla regola dell’arte avendo cura di compattare l’area di
intervento e di procedere ad eventuale aggiunta in caso di formazione di avvallamenti, e secondo
quanto prescritto dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non creare
pericolo per la circolazione stradale.
7)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto
necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
8) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai lavori ed
esibita se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
9) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di cantiere
depositati sulla sede stradale.
10) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere fatta
comunicazione all’amministrazione Comunale;
11) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di cantiere si
rimanda a Dm del Ministero del 2002 e relativi schemi segnaletici differenziali in funzione del tipo di
intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa in
materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle forze di
Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o molestia
derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di cantiere, restando in capo
alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa di prevenzione
degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Convenzione per sottopassaggio via della Busa (Del. GC 14/2019)

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CONCERNENTI LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L’ASSETTO PATRIMONIALE DEL “SOTTOVIA SCATOLARE VIA DELLA BUSA” E DELLA RELATIVA VIABILITA’ DI ACCESSO IN COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TV).


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
in data 29.03.2006 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica  (C.I.P.E), ai
sensi e per gli effetti dell’art.3 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, come modificato ed integrato
dal D. Lgs. 17 agosto 2005m n. 189, ha approvato il progetto preliminare della “Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta (S.P.V.)”, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, adottando la deliberazione n. 96 che è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 222 del 23.09.2006;
 la Giunta Regionale del Veneto, con la Deliberazione n. 2533 del 7 agosto 2006, ha confermato
il pubblico interesse alla proposta presentata dalla Società Pedemontana Veneta S.p.A. per la
progettazione, realizzazione e gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta
(S.P.V.), già dichiarato con la D.G.R. n. 3858 del 3 dicembre 2004;
 in data 30.06.2009 con Delibera n. 1934 la Giunta Regionale del Veneto ha aggiudicato la
concessione per la progettazione, costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio
Pedemontana Veneta al!’A.T.I. costituita dal Consorzio Stabile SIS S.c.p.a. e Itinere
Infraestructuras S.A.;
 in data 31.07.2009 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri é stato dichiarato lo
stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilitá nel territorio delle
province di Treviso e Vicenza fino al 31.07.2010, poi da ultimo prorogato fino al 31.12.2016 con
D.P.C.M. del 01.12.2014;
 in data 09.11.2009 è stato sottoscritta un Protocollo d’Intesa tra la Regione Veneto ed il
Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità
nell’area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta,
per disciplinare i rapporti tra gli stessi soggetti;
 in data 05.01.2010 il Concessionario – A.T.I. Consorzio Stabile SIS Società consortile per
Azioni – Itinere Infraestructuras S.A. ha presentato il progetto definitivo;
 in data 08.01.2010 si è provveduto all’avvio del procedimento ex L. n. 241/1990 per la
procedura espropriativa, mediante pubblicazione di Avviso plurimo sui quotidiani, nonché
deposito del Progetto Definitivo presso il competente Ufficio della Regione Veneto;
 in data 12.03.2010, è stata indetta, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3802/2009, apposita Conferenza dei Servizi degli Enti interferiti, le
cui risultanze, munite delle osservazioni dei vari Enti, sono confluite nel Verbale del
12.03.2010;
 in data 20.09.2010 il Commissario Delegato con proprio Decreto n. 10 ha approvato, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3802 del 15 agosto 2009, il Progetto Definitivo della Superstrada a Pedaggio Pedemontana
Veneta;
 in data 08.10.2010 è avvenuta sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 78 la
pubblicazione del sopracitato Decreto n. 10 con il quale l’intervento in oggetto è stato dichiarato
di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza n.
3802/2009 e s.m.i., dando atto che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali
comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività
previste nel progetto approvato, costituendo altresì, ai sensi del medesimo comma, variante
agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a far data dalla pubblicazione sul
B.U.R.
;
 in data 07.10.2010, l’A.T.I. Consorzio stabile 515 S.c.p.a. – Itinere Infraestructuras comunicava
l’avvenuta costituzione della società di progetto denominata “Superstrada Pedemontana
Veneta S.p.A.” la quale, ai sensi dell’art. 156 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. nonché dell’art. 13 della
citata convenzione, subentrava a titolo originario all’A.T.I. SIS S.c.p.a. – Itinere Infraestructuras
S.A. nella convenzione sottoscritta in data 21.10.2009;
 in data 25.02.2011 la costituita società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. è
subentrata, a tutti gli effetti, all’A.T.I. Consorzio stabile SIS S.c.p.a. – Itinere Infraestructuras
S.A., a seguito della presa d’atto con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, emessa in
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 14 del 06-02-2019 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
seguito all’esito dell’informativa antimafia ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 31.07.1965, n.
575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D.Lgs 08.08.1994, n. 490, al D.M. 16.12.1997 e al DPR
03.06.1998, n. 252;
nelle date del 10.09.2013; del 13.09.2013 e del 24.09.2013 è stato presentato  alla struttura
commissariale dalla Società di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. il Progetto
Esecutivo del Lotto 3 Tratta D dal Km 75+625 al km 87+700 ricadente nei Comuni di Volpago
del Montello, Povegliano, Giavera del Montello e Villorba;
 in data 11.11.2013 il Comitato Tecnico Scientifico, previsto dall’art. 4, comma 4, dell’Ordinanza
n. 3802/2009, ha espresso parere favorevole all’approvazione del Progetto Esecutivo Lotto 3
Tratta D;
 il Commissario Delegato in data 23.12.2013 con proprio decreto n. 132, ha approvato il
Progetto Esecutivo del citato Lotto 3 Tratta D;
 i lavori di progettazione esecutiva e costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta sono
stati affidati al Contraente Generale – Consorzio SIS S.c.p.a. – Via Invorio n. 24/A – Torino con
“Contratto Originario” del 07.03.2011; “Contratto Integrativo” del 19.12.2013 e “Contratto” del
26.07.2017;
 in data 18.12.2013 è stato sottoscritto tra Commissario Delegato e SPV 1′ “Atto Aggiuntivo” alla
convenzione del 21.10.2009;
 con provvedimento della Giunta Regionale della Regione del Veneto, in data 30.12.2016 sono
state adottate misure urgenti e straordinarie conseguenti alla cessazione della gestione
commissariale, di cui all’OPCM 3802 del 15.08.2009, con il subentro della Regione del Veneto
in tutte le attività svolte in precedenza dal Commissario Delegato;
 in data 29.05.2017 è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e la SPV il Terzo Atto
Convenzionale;
 in data 30.08.2018 è stato sottoscritto il Nuovo Protocollo di Legalità “Lavori per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta” tra Prefettura-U.T.G. di
Vicenza, Prefettura-U.T.G. di Treviso, Regione del Veneto e Superstrada Pedemontana Veneta
S.p.A.;
 il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo prevedono il ripristino della viabilità comunale
interferente alla pk 76+340,08 della Superstrada Pedemontana Veneta con il sottovia scatolare
denominato “via della Busa” (WBS S03D002-0), la relativa viabilità di accesso (WBS
VA3D002-0) e tutto l’insieme delle opere ad esse appartenenti, di seguito anche detto “Opera”;
 in data 09.10.2015 sono stati consegnati al Contraente Generale – Consorzio SIS S.c.p.a. i
lavori per la realizzazione delle opere del Lotto 3 Tratta D della Superstrada Pedemontana
Veneta, tra cui i lavori di realizzazione dell’Opera di cui trattasi;
 è stato favorevolmente eseguito il collaudo statico delle strutture realizzate così come risultante
dal relativo certificato redatto in data 21.11.2018, a firma del Collaudatore statico Ing. Diego
Tollardo (nominato dal Commissario Delegato con nota prot. n. 2326 del 16.06.2016),
depositato presso la struttura di progetto regionale;
 si rende necessario consegnare l’Opera di ripristino di via della Busa al Comune di Volpago del
Mantello e definire gli aspetti patrimoniali e gestionali del sottovia scatolare “via della Busa” e
della relativa viabilità di accesso (WBS S03D002-0 e WBS VA3D002-0);
 i lavori sono stati ultimati in data 30.08.2018, come certificato dal Direttore dei Lavori con
Verbale di Ultimazione sottoscritto in data 18.12.2018 e le opere sono state consegnate dal
Contraente Generale – Consorzio SIS S.c.p.a. al Concessionario SPV, così come risulta dal
“verbale di presa in consegna anticipata” del 20.12.2018;
 il Contraente Generale rimarrà sempre responsabile degli eventuali difetti di costruzione e della
cattiva qualità dei materiali impiegati che eventualmente venissero riscontrati dalla
commissione di collaudo all’atto della visita finale di collaudo (fatti salvi i danni procurati
dall’uso);
 in data 17.12.2018 il Comune di Volpago del Montello (TV), per il tramite di propri funzionari, ha
effettuato un sopralluogo, riscontrando che le opere risultano rispondenti ai requisiti per la
presa in carico da parte del Comune stesso;
 la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro, su tutte le questioni
che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’esecutore.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 14 del 06-02-2019 Pag. n.3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
VISTA la documentazione presentata dalla Società Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A., con
sede in Torino, Via Invorio 24/A, C.F. e P. IVA 10201260014, di seguito denominata per brevita
“SPV”, relativa alla “CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI
CONCERNENTI LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L’ASSETTO PATRIMONIALE DEL
“SOTTOVIA SCATOLARE VIA DELLA BUSA” E DELLA RELATIVA VIABILITA’ DI ACCESSO IN
COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)”;
VALUTATI i termini ed i contenuti della “Convenzione” al fine di autorizzare il Responsabile del
Servizio Tecnico Lavori Pubblici alla sottoscrizione della stessa con il rappresentate della Regione
del Veneto e della Società Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A., in particolare per quanto
attiene l’assetto patrimoniale, la manutenzione delle opere, degli impianti e relativi oneri;
RITENUTO di approvare lo schema di convenzione con allegati gli elaborati progettuali costruttivi
di seguito elencati:
Relazione  illustrativa;
 Planimetria con individuazione dell’Opera;
 Planimetria con individuazione delle aree di competenza per la gestione e la manutenzione
dell’Opera;
 Profilo di progetto e prospetto;
 Progetto di eventuali sistemazioni idrauliche ed opere di regimentazione delle acque di
piattaforma stradale dell’Opera;
 Sezione trasversale tipo ed ubicazione sottoservizi;
 Tavola della segnaletica orizzontale e verticale.
VISTO, per la competenza dell’organo deliberante, l’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tecnico lavori pubblici, in ordine alla
regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.le premesse e considerazioni sono parte integrante della presente deliberazione;
2.di approvare lo schema di “CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI
RAPPORTI CONCERNENTI LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L’ASSETTO
PATRIMONIALE DEL “SOTTOVIA SCATOLARE VIA DELLA BUSA” E DELLA RELATIVA
VIABILITA’ DI ACCESSO IN COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)” allegato sub
“A” alla presente, con i relativi elaborati progettuali costruttivi depositati agli atti dell’ufficio
tecnico lavori pubblici:
a.Relazione illustrativa;
b.Planimetria con individuazione dell’Opera;
c.Planimetria con individuazione delle aree di competenza per la gestione e la
manutenzione dell’Opera;
d.Profilo di progetto e prospetto;
e.Progetto di eventuali sistemazioni idrauliche ed opere di regimentazione delle acque
di piattaforma stradale dell’Opera;
f. Sezione trasversale tipo ed ubicazione sottoservizi;
g.Tavola della segnaletica orizzontale e verticale.
3.Di autorizzare alla sottoscrizione della convenzione il Responsabile dell’ufficio tecnico lavori
pubblici;
Altresì,
DELIBERA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 14 del 06-02-2019 Pag. n.4 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese e ad esito favorevole
unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, TUEL n.
267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti.

Diffida al ripristino per opere senza permesso (Ord. 9/2019)

DIFFIDA ALLA RIMESSIONE IN PRISTINO PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO


Richiamati i verbali di sopralluogo effettuati in data 08/08/2017 e in data 21/07/2018 dal
Comando di Polizia Locale, qui pervenuti rispettivamente al prot. n. 3819 del 14/03/2017 e n.
10497 del 21/07/2018 e aventi ad oggetto la segnalazione di difformità edilizie su immobile
catastalmente identificato al Catasto Urbano Sez. C Fg. 1 m. n. 990 sub 168, sito in
OMISSIS;
Richiamata l’Ordinanza di Sospensione Lavori e contestuale avvio del procedimento n. 135
del 27/11/2018, notificata in data 28/11/2018;
Richiamate le seguenti norme:
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, art. 107 – comma 3 lettera g);
– D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art.76;
– Legge 07/08/1990 n. 241 e smi;
– Legge 28/02/1985 n. 47 e smi;
– L.R. 27/06/1985 n. 61 e smi;
– L.R. 23/04/2004 n. 11 e smi;
– D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e smi, artt.10, 31, 44;
– D.M. 22.01.2008 n. 37, in particolare gli artt. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 15;
– D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e smi, artt. 146, 167, 181;
Visti:
– il D.M.14/04/1975: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante
i comuni di Nervesa, Giavera, Volpago, Montebelluna e Crocetta”;
– il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.G.R. n. 1137 del
23/03/2010;
– il Piano di Assetto del Territorio approvato nella Conferenza di Servizi del 11/03/2016 e
vigente dal 10/06/2016;
– il Piano degli interventi vigente – variante generale n. 3 approvata con deliberazione di
Consiglio comunale n. 38 del 30.07.2018;
Visto che:
OMISSIS
ha eseguito in assenza di titolo abilitativo le opere sotto descritte;
Descrizione delle opere accertate e norme violate:
Opera accertata: spostamento di impianto tecnologico finalizzato alla
climatizzazione/refrigerazione del locale destinato ad attività commerciale
supermercato, prima collocato all’esterno sotto la griglia ed ora collocati all’interno di
un altro vano tecnico al disotto del negozio; sostituzione di impianto tecnologico posto
all’interno di vano collocato sotto il parcheggio esterno che serve per il refrigeramento
degli impianti frigoriferi presenti all’interno del negozio, funzionante mediante nuovo
sistema ad acqua, che ha comportato il collocamento di due nuovi tubi di maggior
spessore che partendo dal vano presente all’esterno convogliano l’acqua fredda
all’interno dei locali uscendo per la griglia di aerazione e coperti da piccola scatola di
colore rosso che sporge sul piano di calpestio del marciapiede;
Norme violate: DPR 380/2001 art. 6, 10, 24 per l’assenza di titolo edilizio per la
realizzazione degli impianti e la loro successiva modifica e/o
sostituzione/integrazione; D.M. 37/2008 art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 15 per il mancato
deposito del progetto degli impianti tecnologici installati/modificati oltre alla mancanza
delle dichiarazioni di conformità da allegare al certificato di agibilità che ne risulta
quindi sprovvisto;
Tutto ciò premesso,
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ATTIVITA’ PRODUTTIVE – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA
DIFFIDA
. il Sig. OMISSIS, legale rappresentate della ditta OMISSIS, in qualità di proprietaria
dell’immobile sul quale insistono le opere abusive ubicato al catasto urbano alla Sezione C
Fg. 1 m.n. 990 sub 168, sito in OMISSIS
a PROVVEDERE ENTRO 90 (novanta) GIORNI alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi
relativamente alle opere sopra descritte, secondo quanto stabilito dagli artt. 31 e 37 comma 6
del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del comma 4-bis del citato art. 31, inoltre, l’autorità competente, constatata
l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra
2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti.
Si fa presente che in caso di inottemperanza si procederà coattivamente addebitando le
spese a carico della ditta.
La Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza.
L’ufficio tecnico e l’Ufficio di Polizia Locale sono incaricati di segnalare con tempestività
l’avvenuta rimessa in pristino ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001.
Contro la presente ordinanza è consentito il ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla
notifica nei termini e nei modi previsti dagli articoli 2 e seguenti della Legge 06/12/1971 n.
1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica nei
termini e nei modi previsti dagli articoli 8 e seguenti del DPR 24/11/1971 n. 1199.
Il Responsabile dell’Area Attività Produttive
Edilizia Privata – Urbanistica
ing. i. Alessandro Mazzero

Scuola Venegazzù – Installazione teste termostatiche radiatori (Det. 32/2019 – € 1300,52)

INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI TESTE TERMOSTATICHE SU RADIATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU’. AFFIDAMENTO DELLINCARICO A BIM PIAVE NUOVE ENERGIE


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
VISTA la necessità di installare le teste termostatiche sui radiatori a servizio dei locali della scuola
primaria di Venegazzù, con esclusione dei locali già provvisti di sonda ambiente, in modo da
regolare ulteriormente i consumi dovuti al riscaldamento;
RICORDATO che il Comune di Volpago del Montello ha assegnato il servizio di manutenzione degli
impianti termici a Bim Piave Nuove Energie (società pubblica soggetta a controllo analogo) con
affidamento in-house;
VISTO il preventivo di spesa del 16.01.2019 di Bim Piave Nuove Energie che, per gli interventi
sopra descritti, inclusa la regolazione e taratura delle teste termostatiche oltre alla loro
installazione, ha indicato un importo complessivo di €.1.066,00 al netto dell’iva;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, per
importi inferiori a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto;
VISTO quanto riportato nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, in
particolare considerato che nel caso di affidamento diretto la procedura di affidamento può essere
svolta modo semplificato, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza
nella selezione dell’operatore affidatario;
VISTO l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 16.01.2019 di esame ed
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Comune anno 2019;
VISTO il decreto sindacale n.14 del 29.12.2018 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica
Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP. ing.i. Alessandro Mazzero e il parere favorevole da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 32 del 05-02-2019 – pag. 1
di affidare a Bim Piave Nuove Energie con sede in via Verizzo n. 1030 – 31053 1. Pieve di Soligo
(TV) – cod.fisc./P.Iva: 04020760262, i lavori citati in premessa;
2.di assumere l’impegno di spesa di €.1.300,52 Iva inclusa a favore della ditta Bim Piave Nuove
Energie con sede in via Verizzo n. 1030 – 31053 Pieve di Soligo (TV) – cod.fisc./P.Iva:
04020760262 imputandolo al cap. 2039;
3.di dare atto che il CIG relativo è: Z2626EAE07;
4.di dare atto che il contratto sarà stipulato con lettera commerciale ed il tempo assegnato per
l’esecuzione del lavoro/servizio/fornitura è di giorni 30 dalla comunicazione di aggiudicazione;
5.di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 2019 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Corso Protezione Civile (Det. 31/2019 – € 360)

PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PROTEZIONE CIVILE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
DATO ATTO che il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, come da avviso giunto al
prot. comunale n.906 del 18.01.2019, ha organizzato presso la sede della Provincia di Treviso una
serie di tre incontri per martedì 05 febbraio, per mercoledì 27 febbraio e per venerdì 15 marzo p.v.
sulle tematiche relative alla Protezione Civile, al fine di ottimizzare il concorso delle diverse
professionalità e rendere efficaci gli interventi in materia spesso complessi;
CONSIDERATA opportuna la partecipazione all’incontro da parte del personale dell’Ufficio Tecnico
Comunale che si occupa direttamente della Struttura Comunale di Protezione Civile, il geom. Ivan
Dorigo e l’ing. Francesco Bellato;
DATO ATTO che, con successiva nota prot.n.1275 del 26.01.2019, il Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana, ha dato la possibilità ai Comuni di far partecipare in modo agevolato i
volontari di Protezione Civile del proprio Ente;
RILEVATO che la spesa per la partecipazione alla giornata di studio è pari ad un totale di €.360,00;
ACQUISITO il seguente codice CIG per l’affidamento in oggetto: Z1626FA6AD;
VISTO l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 16.01.2019 di esame ed
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Comune anno 2019;
VISTO il decreto sindacale n.14 del 29.12.2018 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica
Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP. ing.i. Alessandro Mazzero e il parere favorevole da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
di assumere a favore del Centro Studi Amministravi della Marca Trevigiana, 1) l’impegno di
spesa di complessivi €.360,00 per la partecipazione all’incontro in premessa citato, imputando
tale somma al capitolo 108 del bilancio 2019, dando atto che la stessa sarà corrisposta
mediante bonifico bancario, previo ricevimento della fattura elettronica;
2) di precisare che parteciperanno all’incontro i dipendenti geom. Ivan Dorigo, ing. Francesco
Bellato e tre volontari del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, Mario Rizzardo,
Roberto Fontebasso ed Elio Gobbo;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 31 del 05-02-2019 – pag. 1
di dare atto che il Codice Identificativo del presente affidamento (3) CIG) è il seguente:
Z1626FA6AD.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO