EROGAZIONE “ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI” , ARTICOLO 65 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 – ISTANZE DAL 01.01.2018 AL 21.05.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
VISTI :
l’art. 66 della Legge 448/98 e successive modifiche ed integrazioni;
gli artt. 10 e ss. del D.P.C.M. del 21 dicembre 2000 “Regolamento recante
disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in
attuazione dell’articolo 49 della legge 23/12/1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66
della legge 23/12/1998, n. 448;
l’art. 74 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” con il quale si
disciplina l’assegno di maternità di base;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.);
CONSIDERATO che l’art.18 comma 3 – del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e
successive modificazioni, “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni
di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 49 della L. 23
dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n.
448” prevede che ai fini della concessione dei predetti assegni il Comune, nella cui
circoscrizione risiede il richiedente, sia considerato “ente erogatore”;
VISTO l’elenco dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate “Assegno nucleo
familiare con almeno 3 figli minori”” risultante dall’applicazione del calcolo dell’ISEE
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n.
159, costituito da n. 87 beneficiari relativo alle domande presentate dal 01.01.2018
al 21.05.2018, di seguito riportato:
ELENCO BENEFICIARI
possesso dei requisiti previsti per poter accedere al beneficio in oggetto;
RITENUTO, di dover trasmettere le relative pratiche all’INPS valutati i presupposti per
l’erogazione e dar corso al relativo pagamento.
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 147 bis del DLGS 267/2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Socio Assistenziale, Dott.ssa Reginato
Daniela;
VISTO il decreto del Sindaco n. 17 del 29.12.2017 di nomina del Responsabile del Servizio;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
di approvare l’elenco composto da n. 87 beneficiari relativo 1) alle domande
presentate dal 01.01.2018 al 21.05.2018, sopra riportato, di cui alla legge n.
448 del 23/12/1998 e successive modifiche, depositato agli atti presso
l’Ufficio dei Servizi Sociali;
2)di dare atto che il presente provvedimento non necessita di impegno di
spesa in quanto la titolarità concessiva è in capo ai Comuni mentre
l’erogazione del beneficio spetta all’INPS;
3)di trasmettere all’INPS, per via telematica, il sopracitato elenco dei
beneficiari per l’attivazione delle procedure di liquidazione.
F.to Il Responsabile del Servizio
Reginato Daniela