COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO CONTRO GRUPPO BASSO SPA E A.T.E.R. TREVISO, PER RICORSI SU PROVVEDIMENTI DI DINIEGO AD ISTANZE DI RIMBORSO IMU.
L A G I U N T A C O M U N A L E
Premesso che sono giunti al protocollo dell’Ente due istanze di reclamo/mediazione per richieste
di rimborso IMU di seguito identificate:
Istante: A.T.E.R. – codice – fiscale 00193710266
– Reclamo/Mediazione pervenuto al ns. protocollo n. 1458 del 29.01.2018.
– Atto: Provvedimento di diniego parziale n. 27 del 17.11.2017 ad istanza di rimborso I.M.U.
anno 2012 relativamente agli immobili di proprietà dell’A.T.ER. regolarmente assegnati e
alla non assimilazione ad abitazione principale, notificato in data 22.11.2017 tramite
raccomandata 12034255996 3.
– Periodo dell’imposta: anno 2012 Imposta Municipale Unica.
– Istante: GRUPPO BASSO SPA – codice fiscale 02477650275,
– Reclamo/Mediazione pervenuto al ns. protocollo n. 1614 del 31.01.2018,
– Atto: Provvedimento di diniego ad istanza di rimborso I.M.U. anno 2012-2013 relativamente
ai “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, prot. 16488 del 27.11.2017,
notificato in data 30.11.2017 tramite raccomandata 12034243766 8,
– Periodo dell’imposta: anno 2012 e rata di acconto anno 2013, Imposta Municipale Unica.
Dato atto che l’ufficio Tributi in entrambi i casi ha comunicato di non accogliere l’istanza e pertanto
di non procedere al rimborso dell’imposta IMU richiesta;
Visto che avverso gli avvisi di diniego in questione l’A.T.E.R. Treviso e la società Gruppo Basso
spa, hanno proposto innanzi alla On.le Commissione Tributaria provinciale ricorso contro il
Comune di Volpago del Montello per contestare il mancato riconoscimento del tributo IMU da parte
del Comune.
Ritenuto di resistere al ricorso proposto dai ricorrenti al fine di difendere le ragioni del Comune;
Visto l’art. 1 della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 142/1990 (ora art. 30
del D. Lgs. 267/2000) in data 20.05.1999 approvata con Delibera Consigliare 47/1999, per la
costituzione dell’Ufficio Unico Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario, nel quale
articolo è stabilito che il Comune si avvale del predetto Ufficio intercomunale per la difesa avanti le
Commissioni tributarie provinciali e regionali;
Ritenuto, pertanto, di affidare la difesa di cui trattasi, anche disgiuntamente, ai componenti
dell’Ufficio Unico Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario nelle persone di
Interdonato Maurizio, Martorana Angelo, Baldassa Paolo, Campagnaro Giuseppina;
Dato atto che la spesa per il contenzioso di cui trattasi verrà impegnata con successivo
provvedimento del Responsabile di Servizio;
Vista la competenza, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. EE.LL.), della Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto del presente provvedimento;
Visti i Decreti legislativi n. 545/1992 e n. 546/1992 e, in particolare, il Capo III – Le impugnazioni –
del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
VISTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del
servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine rispettivamente, alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 54 del 06-06-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
di resistere avverso i ricorsi proposti rispettivamente da Gruppo Basso 1. spa con sede in Via
Feltrina Treviso, e dall’ A.T.E.R. Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Treviso con
sede in Via G. D’annunzio n. 6 Treviso;
2.di avvalersi, per la difesa della causa in oggetto in ogni fase, stato e grado di giudizio, così
come previsto nell’art. 1 della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 24 della Legge n.
142/1990 (ora art. 30 del D. Lgs. 267/2000) per la costituzione dall’Ufficio Unico
Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario, di tale Ufficio Intercomunale, con
sede in Via Terraglio n. 58 – C.A.P. 31022 Preganziol (TV), c/o il Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana, riconoscendo ad esso la capacità di resistere in
giudizio per il Comune di Volpago del Montello e, quindi, la rappresentanza e la difesa del
Comune nel processo tributario di cui trattasi, riconoscendo al predetto Ufficio
intercomunale anche il potere di conciliazione;
3.di dare mandato, anche disgiuntamente, ai componenti del suddetto Ufficio Unico
Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario, nelle persone di Interdonato
Maurizio, Martorana Angelo, Baldassa Paolo, Campagnaro Giuseppina, della difesa del
Comune di Volpago del Montello;
4.di demandare al Responsabile del servizio competente l’assunzione del relativo impegno
di spesa per il contenzioso in oggetto.