Apertura sottopasso via della Busa SPV (Ord. 146/2018)

ORDINANZA DI APERTURA VIABILITA’ DI VIA DELLA BUSA NUOVO SOTTOVIA OPERA CORRELATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PEDEMONTANA VENETA LOTTO 3 TRATTA D KM 76 +340.08


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta pervenuta il 18/12/2018 PROT. 17022 dal CONSORZIO STABILE SIS
SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI, con sede legale in Torino in via Invorio 24/a quale
Ditta appaltatrice incaricata dei lavori di realizzazione della Super strada a pedaggio
Pedemontana Veneta, Lotto 3 Tratta D, tendente ad ottenere la riapertura della viabilità di
Via della Busa per termine dei lavori di costruzione del sottovia in corrispondenza del
cantiere della nuova PDV PK 76 +340,08 opere correlate alla costruzione della
superstrada;
VISTA la particolarità dell’intervento nonché della portata dei lavori stessi e che il progetto
della nuova PDV, nel progetto esecutivo, nonché dal sopralluogo eseguito dal Resp.LLPP
con funzionari della SIS in data 17/12/2018, i lavori di infrastruttura del sottovia appaiono
ultimati e che in loco è stata apposta la prescritta segnaletica conforme al cds;
VALUTATO che la struttura è stata sottoposta a collaudo STATICO come da certificato del
21/11/2018 a firma Ing. Tollardo nominato con apposito decreto;
VISTA la possibilità di riaprire al traffico il nuovo sottovia e di regolamentare la circolazione
stradale mediante posa di idonea segnaletica verticale temporanea;
VISTA la particolarità del tratto di strada e della realizzazione delle nuove rampe di
collegamento del sottovia con la viabilità originaria che presentano marcata pendenza, e
ritenuto di ridurre il limite nel tratto indicato a 30 km/h;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ. mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 13
/2017;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12, e 21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 );
D I S P O N E E PRESCRIVE
LA RIAPERTURA DEFINITIVA AL TRAFFICO VERICOLARE DELLA VIABILITA’ E
DELL’INFRASTRUTTURA OPERA DI SOTTOVIA DI VIA DELLA BUSA DAL GIORNO
21/12/2018.
DISPONE ALTRESI’ NEL TRATTO IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOVIA IL LIMITE
MASSIMO DI 30 KMH ED IL DIVIETO DI SORPASSO.
Sul posto dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica stradale confrome al cds atta
a segnalare quanto prescritto e la presenza del sottopasso.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o
molestia derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette opere in caso le
stesse non siano state eseguite conformi alla regola dell’arte, o difformi dalle opere di
progetto, restando queste in capo alla ditta esecutrice dei lavori.
Sarà stipulata idonea convenzione tra le parti Comune e SIS ai fini della corretta
manutenzione dell’opera di sottovia e sue pertinenze.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Chiusura via Diaz per posa fibra ottica (Ord. 145/2018)

ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DI TRATTO DI VIA DIAZ PER LAVORI DI SCAVO SULLA SEDE STRADALE PER POSA CAVO FIBRA OTTICA


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta urgente, pervenuta in data 17/12/2018 ore 15.47 dall’Ufficio LLPP per
l’esecuzione di lavori per conto del Comune, attraversamento della sede stradale per posa cavo a fibra
ottica, su via Diaz, ditta Incaricata dei lavori ditta Andreatta SRL con sede a Fonte via Asolana 100,
tendente ad ottenere l’autorizzazione alla temporanea modifica della viabilità stradale mediante
chiusura di via Diaz all’incrocio con via Monte Grappa ;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed evitare così
pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
RILEVATO che la ristrettezza della carreggiata nelle vie interessate dai lavori non consente la
normale circolazione stradale contemporaneamente all’esecuzione dei lavori rendendo necessaria la
chiusura delle stesse per consentire lo stazionamento di macchine operatrici sulla sede stradale onde
agevolare l’esecuzione dei lavori in sicurezza;
VISTO il Disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002
relativamente a segnaletica temporanea di cantiere;
VISTA l’autorizzazione ai lavori dell’Ufficio LLPP sede;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 13/2017;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12,21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO STRADALE SU TRATTO DI VIA DIAZ
ALL’INCROCIO CON VIA MONTE GRAPPA INTERESSATO DAI LAVORI REGOLATO DA
IDONEA SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA PER IL GIORNO 18.12.2018 CON
ORARIO 08.00 -18.00, ONDE CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN PREMESSA
INDICATI.
LA SEGNALETICA DI MODIFICA DELLA VIABILITA’ DOVRA’ ESSERE APPOSTA
SOLTANTO DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI.
LA PRESENTE ORDINANZA SI INTENDE SOSPESA IN CASO DI INTERRUZIONE DEI
LAVORI PER MALTEMPO O PER ALTRE CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE
INOLTRE DOVE POSSIBILE DOVRA’ ESSERE ALLESTITO PERCORSO ALTERNATIVO
SULLE PRIME VIE UTILI CHE PRECEDONO IL TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI
EVENTUALMENTE DA CONCORDARSI CON L’UFFICIO SCRIVENTE.
Nelle fasi di riapertura al traffico delle aree di intervento dovrà essere garantito il regolare transito
sulla sede stradale in sicurezza.
1)Sul posto a cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica
stradale atta a segnalare la modifica della viabilità conforme al decreto Ministeriale del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, nonché di segnalare la presenza di ostacoli o
pericoli sulla carreggiata a causa dei lavori, anche di notte se necessario.
SEGNALETICA: Apporre segnaletica prevista dalla tavola 70
2) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con indumenti
ad alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
3) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di cantiere
4) L’impiego di semaforo per la regolazione del traffico dovrà tenere dei flussi di traffico transitanti e
di conseguenza la regolazione dei tempi dovrà essere fatta in modo da evitare incolonnamenti.
5) Al termine dei lavori, qualora abbiano interessato il manto stradale procedere al ripristino del manto
stradale avendo cura di compattare l’area di intervento e di procedere ad eventuale aggiunta in caso di
formazione di avvallamenti, e secondo quanto prescritto dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non creare
pericolo per la circolazione stradale.
7)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto
necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
8) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai lavori ed
esibita se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
9) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di cantiere
depositati sulla sede stradale.
10) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere fatta
comunicazione all’amministrazione Comunale;
11) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di cantiere si
rimanda a Dm del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2002 e relativi schemi segnaletici
differenziali in funzione del tipo di intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa in
materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle forze di
Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o molestia
derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di cantiere, restando in
capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa di
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Regolamentazione sosta via Preti (Ord. 144/2018)

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE MEDIANTE ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SU AREA DI PARCHEGGIO POSTA IN VIA PRETI


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la conformazione, di via Preti, e dell’area di sosta posta ad est rispetto all’ingresso delle scuole
medie, in cui la circolazione avviene su anello stradale che gira intorno agli stalli di sosta per poi
ricongiungersi con via Preti;
PRESO ATTO delle numerose segnalazioni e lamentele dagli abitanti della zona circa la presenza
durante l’orario di uscita e ingresso degli alunni delle scuole medie, di numerosi veicoli dei genitori
degli alunni, costantemente lasciati in sosta fuori dagli spazi creando intralcio e pericolo alla
circolazione, in quanto collocati anche in corrispondenza degli accessi e che impediscono o
rendono difficoltosa la circolazione stradale e l’ingresso dei residenti alle proprie abitazioni;
CONSIDERATO che personale di questo ufficio è già intervenuto più volte a seguito di lamentele,
accertando di fatto la presenza di più veicoli dei genitori lasciati in sosta a margine della sede stradale,
determinando intralcio e con conseguente pericolo alla circolazione stradale, in quanto, la presenza
di detti veicoli, e degli accessi abitativi e la ristrettezza della sede stradale non consente la corretta
circolazione stradale;
RITENUTO necessario per ragioni di carattere tecnico e pubblico procedere al regolamentare la
viabilità nella via citata in oggetto, mediante l’istituzione sulla viabilità dei parcheggi del divieto di
sosta sul lato destro della carreggiata, onde garantire l’ordine e la sicurezza stradale;
PRESO atto che oltre al citato parcheggio a circa 100 mt in direzione ovest sono presenti aree di
sosta ad uso pubblico, che possono essere utilizzate per lo scopo, asservite da marciapiede e
attraversamenti pedonali che consentono di raggiungere le scuole in sicurezza;
PRESO atto che non esistono cause ostative per l’istituzione di tale divieto;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ. mod;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12,21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n.13/2017;
DISPONE
In via permanente che sull’area di sosta delle scuole medie di via Preti posta ad est di via Preti sia
istituito, il DIVIETO DI SOSTA sulla viabilità che gira intorno agli stalli di sosta per ogni classe di
veicolo fuori dagli appositi spazi contrassegnati nel tratto individuato dalla segnaletica verticale
all’uopo apposta.
Sulla citata via dovrà essere posta idonea segnaletica atta ad indicare il divieto conforme al cds a cura
dell’ufficio LLPP Comunale.
La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altra Ordinanza, eventualmente emessa
precedentemente per gli stessi motivi e sulle stesse vie ed ha effetto a partire dalla data di
pubblicazione all’Albo pretorio del Comune.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del CDS è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
V.C. Paolo Gasparetto

Senso alternato via Cauduri per lavori SPV (Ord. 143/2018)

ORDINANZA DI ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO SU TRATTO DI VIA CAUDURI PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ATTRAVERSAMENTO PER POSA NUOVA CONDOTTA PLUVIRRIGUA OPERE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PDV


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta, pervenuta in data 14/12/2018 Prot.16833 dalla Ditta Gallo Road Srl Impresa di
COSTRUZIONI STRADALI con sede in Via P. Marroncelli 23 PADOVA, quale ditta appaltatrice
incaricata per conto della SIS spa per l’esecuzione dei lavori di costruzione di nuovo
attraversamento stradale per nuova condotta pluvirrigua su tratto di via Cauduri, tendente ad
ottenere l’autorizzazione alla temporanea modifica della viabilità stradale mediante istituzione del
senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, sulla via citata;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed evitare così
pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
PRESO ATTO del Decreto n° 130 del 23/12/2013 di approvazione del progetto esecutivo della Nuova
Superstrada a pedaggio PDV;
RILEVATO che la ristrettezza della carreggiata nelle vie interessate dai lavori non consente la
normale circolazione stradale contemporaneamente all’esecuzione dei lavori rendendo necessario
l’istituzione temporanea del senso unico alternato in funzione delle loro caratteristiche dimensionali
per consentire lo stazionamento di macchine operatrici sulla sede stradale;
VISTO il Disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002
relativamente a segnaletica temporanea di cantiere;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 13/2017;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12,21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
IL TEMPORANEO RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE E LA TEMPORANEA
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO A TRATTI CON LIMITE MASSIMO DI 30 KMH E IL
DIVIETO DI SORPASSO SU TRATTO DI VIA CAUDURI COMPRESO TRA VIA GIORGIONE E VIA
ANSELMI INTERESSATO DAI LAVORI REGOLATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO E
IDONEA SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA DAL GIORNO 17.12.2018 FINO AL GIORNO
21.12.2018 CON ORARIO 07.00-19.00, ESCLUSI SABATO E DOMENICA E FESTIVI CON
EVENTUALE PROROGA SINO AL TERMINE DEI LAVORI ONDE CONSENTIRE L’ESECUZIONE
DEI LAVORI IN PREMESSA INDICATI.
LA SEGNALETICA DI MODIFICA DELLA VIABILITA’ DOVRA’ ESSERE APPOSTA SOLTANTO
DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI.
LA PRESENTE ORDINANZA I INTENDE SOSPESA IN CASO DI INTERRUZIONE DEI LAVORI PER
FESTIVITA’ MALTEMPO O PER ALTRE CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE
Nelle fasi di riapertura al traffico delle aree di intervento dovrà essere garantito il regolare transito
sulla sede stradale in sicurezza.
1)Sul posto a cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica
stradale atta a segnalare la modifica della viabilità conforme al decreto Ministeriale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, tavole 65 -66 nonché di segnalare la presenza di ostacoli
o pericoli sulla carreggiata a causa dei lavori, anche di notte se necessario.
SEGNALETICA: TAVOLE 65-66
2) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con indumenti ad
alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
3) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di cantiere
4) L’impiego di semaforo per la regolazione del traffico dovrà tenere dei flussi di traffico transitanti e di
conseguenza la regolazione dei tempi dovrà essere fatta in modo da evitare incolonnamenti.
5) Al termine dei lavori, qualora abbiano interessato il manto stradale procedere al ripristino del manto
stradale avendo cura di compattare l’area di intervento e di procedere ad eventuale aggiunta in caso
di formazione di avvallamenti, e secondo quanto prescritto dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non creare
pericolo per la circolazione stradale.
7)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto
necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
8) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai lavori ed
esibita se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
9) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di cantiere
depositati sulla sede stradale.
10) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere fatta
comunicazione all’amministrazione Comunale;
11) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di cantiere si
rimanda a Dm del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2002 e relativi schemi segnaletici differenziali
in funzione del tipo di intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa in
materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle forze di
Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o molestia
derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di cantiere, restando in
capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa di
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Asfaltatura strade – pagamento subappaltatore (Det. 502/2018)

LAVORI DI RIASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2017. PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
RICORDATO quanto segue:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 26.07.2017 è stato approvato – il progetto di
fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di asfaltatura di varie strade comunali, redatto
dall’ufficio tecnico comunale, per un importo allora stimato di € 150.000,00;
– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26.07.2017 è stata disposta una
variazione al programma delle opere pubbliche per il triennio 2017-2019, al fine di inserirvi
nell’anno 2017 l’intervento di manutenzione della pavimentazione stradale di via Vaccari (Presa
XVI), via San Martino nord (Presa XII) e via SS. Angeli;
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 27.09.2017 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di “Riasfaltatura di alcune strade comunali – anno 2017”, relativo
all’asfaltatura da eseguirsi in via Vaccari – Presa 16 (2 tratti di circa ml 1300 + 600), in via Santi
Angeli (dall’incrocio con via San Martino, per un tratto di circa ml 300), oltre che nel tratto di strada
di accesso all’impianto di tennis, per un importo complessivo stimato in € 120.000,00, ripartito
come segue:
lavori € 98.017,81
costi per la sicurezza € 132,19
TOTALE LAVORI € 98.150,00
Somme a disposizione € 21.850,00
TOTALE € 120.000,00
– con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico lavori pubblici n. 453 del
13.11.2017, a seguito dell’esperimento della procedura negoziata in MePA, RDO n.1722643, è
stata disposta l’aggiudicazione all’impresa ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI spa, con sede
in Via Callalta, 33 – 31037 LORIA (TV) P.IVA 00231160268, che ha offerto € 80.429,36 al netto di
€ 132,19 per costi per la sicurezza e dell’i.v.a., corrispondente ad un ribasso del 18,079%
sull’importo a base di gara, a cui ha fatto seguito la stipulazione del contratto d’appalto rep. n.
3_26.03.2018/sp, in forma di scrittura privata in formato elettronico, generato dal sistema
MePa-Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in data 26.03.2018;
– l’impegno della suddetta spesa, è stato effettuato con imputazione al capitolo 3099;
RICHIAMATA la determinazione n. 261 del 06.07.2018 con la quale l’impresa aggiudicataria
Andreola Costruzioni Generali SpA è stata autorizzata a subappaltare lavori di pavimentazione
stradale all’impresa M.C. srl con sede a Volpago del Montello, via Piave n. 12 z.i., P.IVA
03756470260, per un importo presunto di € 23.000,00 di cui € 920,00 per costi per la sicurezza,
prendendo atto che:
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI n. 502 del 12-12-2018 – pag. 1
all’atto della presentazione dell’offerta, la ditta appaltatrice aveva dichiarato – l’intenzione di
subappaltare i suddetti lavori;
– l’importo delle opere di cui è richiesto il subappalto è contenuto entro i limiti stabiliti dall’art.
105 del D. Lgs. n 50/2016;
– è stata presentata la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente da parte della ditta subappaltatrice M.C. srl, in particolare: dichiarazione relativa
al possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.P.R. n. 50/2016, attestazione SOA per
categoria e classifica adeguate alla qualità e quantità dei lavori da eseguire, Documento unico di
regolarità contributiva valido (Prot. INAIL_10865152, nel frattempo rinnovata con Prot.
INPS_11340691), comprova dell’iscrizione nella “white list” della Prefettura di Treviso (art. 1,
commi dal 52 al 57, della legge 192/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) valida fino al 10.01.2019;
– è stato presentato il contratto di subappalto stipulato in data 26.06.2018 tra l’impresa
appaltatrice Andreola Costruzioni Generali SpA e l’impresa subappaltatrice M.C. srl;
– è stato prodotto il Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa subappaltatrice M.C. srl;
CONSIDERATO, inoltre, che:
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 12.07.2018 è stata approvata una
variante al progetto sopra citato, in seguito alla quale, utilizzando le risorse rese disponibili dal
ribasso d’asta offerto in sede di gara, l’importo delle lavorazioni è aumentato di ulteriori €
12.067,03 al netto di i.v.a.;
– con successiva determinazione del Responsabile del Servizio tecnico lavori pubblici n. 280
del 25.07.2018 l’impegno di spesa a favore dell’impresa aggiudicataria ANDREOLA
COSTRUZIONI GENERALI spa è stato incrementato, portando l’importo complessivo dei lavori a €
92.496,39, oltre ad € 132,19 per costi per la sicurezza, per un totale di € 92.628,58, al netto di
i.v.a., con la seguente imputazione:
– € 12.924,00 al cap. 3099;
– € 1.797,78 al cap. 3120;
VISTO lo stato avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 09.08.2018, redatto in pari data dal direttore
dei lavori, geom. Ivan Dorigo, e sottoscritto dall’impresa appaltatrice, composto dai seguenti
elaborati:
registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, libretto delle misure, stato finale dei
lavori, certificato di pagamento
dal quale si evince l’avvenuta esecuzione dei lavori in oggetto per il seguente importo:
lavori e somministrazioni € 91.135,19
costi per la sicurezza € 132,19
totale, iva esclusa € 91.267,38
VISTA la nota prot. n. 16556 del 10.12.2018, con la quale l’impresa ANDREOLA COSTRUZIONI
GENERALI spa srl ha richiesto espressamente la corresponsione diretta al subappaltatore M.C.
Costruzioni srl del credito dalla stessa maturato in relazione al subappalto autorizzato, quantificato
in € 27.380,00;
DATO ATTO che la possibilità di pagamento diretto da parte della stazione appaltante al
subappaltatore delle prestazioni dallo stesso eseguite è prevista dal comma 13 dell’art. 105 del
Codice dei Contratti pubblici D.P.R. n. 50/2016;
VISTI i seguenti documenti:
– fattura emessa da M.C. srl n. 109 in data 18.09.2018, per un importo di € 27.380,00, iva
esclusa;
– fattura emessa dall’impresa appaltatrice Andreola Costruzioni spa n. 42 in data
06.12.2018, per un importo di € 91.267,38, iva esclusa;
DATO atto di quanto segue:
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI n. 502 del 12-12-2018 – pag. 2
l’importo delle lavorazioni eseguite in subappalto risulta entro il limite – di importo ammesso
dall’art. 105, comma 2, del D.P.R. n. 50/2016, tenendo conto anche della variante in corso d’opera
approvata;
– entrambe le imprese citate sono in possesso di D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità
contabile, di cui è attestata la regolarità:
certificato-INAIL_13596605_valido fino al 22.02.2019, per Andreola Costruzioni spa,
certificato-INPS_12786588_valido fino al 06.03.2019, per MC srl;
– entrambe le fatture riportano il Codice Identificativo di Gara che contraddistingue l’appalto
di cui trattasi, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
– l’impresa appaltatrice e l’impresa subappaltatrice hanno depositato agli atti l’indicazione del
conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in ottemperanza alla Legge n. 136/2010 testè
citata;
RITENUTO di accogliere la richiesta di pagamento diretto del subappaltatore, dando atto che,
pertanto, per la quota relativa alle lavorazioni in subappalto, quantificata in € 27.380,00, iva
esclusa, a carico dell’impegno di spesa complessivamente assunto con la Determinazione di
aggiudicazione n. 453 del 13.11.2017 e con la Determinazione n. 280 del 25.07.2018 di
integrazione a seguito dell’approvazione della variante in corso d’opera, sarà corrisposto
direttamente a favore di M.C. srl;
DATO ATTO che l’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che, in virtù del contratto
di subappalto, non sorgerebbe un autonomo rapporto obbligatorio tra il subappaltatore e la
stazione appaltante, ma quest’ultima, in virtù della delegazione di pagamento, “estingue anche
l’obbligazione dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore. I rapporti, sorti in virtù di distinti
contratti, rimangono pertanto autonomi” (AVCP, deliberazione n. 157/2004, AVCP, parere AG26/12
del 7 marzo 2013), cosicché il subappaltatore deve comunque fatturare i lavori eseguiti all’impresa
appaltatrice, intercorrendo tra questi il rapporto contrattuale avente ad oggetto il sub-affidamento
degli stessi;
DATO ATTO che:
– trattandosi di intervento di manutenzione, non è necessaria l’acquisizione del CUP – Codice
Unico di Progetto degli investimenti pubblici reso obbligatorio dall’art. 11 della Legge 16 gennaio
2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
– è stato acquisito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il C.I.G. – codice
identificativo di gara: 72333415D2;
– che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra
indicati e con le regole di finanza pubblica vigenti;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, in particolare l’art. 105 riguardante i subappalti;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
tecnico lavori pubblici, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto
che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/00;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 in data 31.03.2018, di nomina del Responsabile del Sevizio
tecnico lavori pubblici;
DETERMINA
1.di approvare lo stato avanzamento dei lavori n. 1 relativo ai lavori di “Riasfaltatura di
alcune strade comunali – anno 2017”, come da progetto definitivo-esecutivo approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 27.09.2017, integrato con Giunta Comunale
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI n. 502 del 12-12-2018 – pag. 3
n. 66 del 12.07.2018, dal quale risultano lavori eseguiti per un ammontare di € 91.267,38
comprensivo di costi per la sicurezza, iva esclusa;
di accogliere, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono 2. integralmente
richiamate, la richiesta presentata dall’impresa appaltatrice ANDREOLA COSTRUZIONI
GENERALI spa, con sede in LORIA (TV), affinché l’Ente appaltante Comune di Volpago
provveda al pagamento diretto dell’impresa subappaltatrice M.C. srl con sede in Volpago
del Montello, per l’importo di € 27.380,00 dalla stessa maturato in relazione ai lavori
eseguiti a seguito del subappalto autorizzato con la determinazione n. 261 del 06.07.2018;
3.di dare atto che, in ragione di quanto esposto nelle premesse del presente atto, pertanto,
nell’ambito degli impegni di spesa assunti con la determinazione di aggiudicazione n. 453
del 13.11.2017 e con la determinazione n. 280 del 25.07.2018 di integrazione dell’impegno
di spesa a seguito variante, saranno disposti i seguenti pagamenti, tenuto conto della
richiesta trasmessa dall’impresa appaltatrice ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI spa
avente ad oggetto il pagamento diretto del subappaltatore M.C. srl:
– € 63.887,38 a favore dell’impresa appaltatrice ANDREOLA COSTRUZIONI
GENERALI spa, a saldo della fattura n. 42 in data 06.12.2018, che reca un importo
totale di € 91.267,38, iva esclusa,
– € 27.380,00 a favore dell’impresa subappaltatrice M.C. srl, a saldo della fattura n. 109
in data 18.09.2018,
per un totale di € 91.267,38, oltre a 22% di iva, corrispondente a quanto risulta dallo stato
di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, geom. Ivan Dorigo ed entro gli impegni di
spesa assunti con gli atti sopra citati;
4.di dare atto del possesso dei requisiti prescritti dalla legge da parte dell’impresa
appaltatrice e dell’impresa subappaltatrice, come attestato dalla documentazione agli atti
d’ufficio, richiamata in premessa.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO