Chiusura via fra’ Giocondo per pulizia Brentella e rifacimento argine (Ord. 10/2019)

ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DI VIA FRA’ GIOCONDO A TRATTI PER LAVORI DI PULIZIA ANNUALE DEL CANALE IRRIGUO E RIFACIMENTO DI TRATTO DI ARGINE


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta di chiusura, pervenuta in data 06.02.2019 prot.1799 dal Consorzio di Bonifica
PIAVE con sede in via S. Maria in Colle 2, Montebelluna, quale Ditta incaricata dei lavori di pulizia
delle alghe presenti all’interno del canale del Bosco, e la richiesta avanzata dalla ditta Bordignon
Costruzioni srl del 05/02/2019 per il rifacimento dell’argine su tratto del canale compreso tra via
Isonzo e Sernaglia, tendenti ad ottenere la chiusura al traffico a tratti di via Fra Giocondo nella tratta
Comunale di competenza, a partire dal giorno15 al 28 Febbraio 2019 dalle ore 07.00 alle 19.00, con
eventuale proroga sino al termine dei lavori;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed evitare così
pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
CONSIDERATO che il tratto di strada presenta ampiezza ridotta e non consente la normale
circolazione dei veicoli durante le fasi di pulizia del canale che richiedono lo stazionamento sulla sede
stradale di macchina operatrice e di altro veicolo per il carico del materiale;
CONSIDERATO che detti lavori possono essere effettuati soltanto durante le fasi di secca del canale;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ. mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 11/ 2018;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12, 21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 );
VISTO che il traffico può essere regolamentato e deviato mediante posa di idonea segnaletica
verticale conforme al cds;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
LA CHIUSURA A TRATTI DI TUTTA VIA FRA’ GIOCONDO NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL
MONTELLO A PARTIRE DAL GIORNO 15 Febbraio 2019 SINO AL 28 FEBBRAIO 2019 DALLE
ORE 07.00 ALLE ORE 19.00, con eventuale proroga sino al termine dei lavori, per permettere lo
stazionamento di macchine operatrici sulla carreggiata e consentire l’esecuzione dei lavori di pulizia
del Canale del Bosco e di rifacimento dell’argine nel tratto indicato compreso tra via Isonzo e
Sernaglia.
La chiusura riguarderà di volta in volta il troncone di strada interessato dai lavori ed il traffico sarà
deviato localmente sulle prime vie utili in loco esistenti.
1)Sul posto dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica stradale atta a segnalare la modifica
della viabilità conforme al decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
10/07/2002, nonché di segnalare la presenza di ostacoli o pericoli sulla carreggiata a causa dei lavori,
anche di notte se necessario.
2)A cura della ditta incaricata dei lavori e in funzione del tipo di intervento da eseguirsi dovrà essere
apposta la seguente segnaletica temporanea in caso di chiusura: Tavola 70 dm del 2002, cartello di
lavori in preavviso di strada chiusa, limite di 20 km/h, divieto di sorpasso, lavori in corso, chiusura del
tratto con idonee transenne munite di cartello rettangolare bianco rosso a bande oblique munite di
lanterna luminosa in caso di permanenza in orario notturno, cartello di deviazione su percorso
alternativo, sulle prime vie utili che precedono il tratto interessato dai lavori.
3) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con indumenti ad
alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
4) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di cantiere
5) Al termine dei lavori qualora riguardino la sede stradale procedere al ripristino del manto
mediante asfaltatura a caldo conformemente alla regola dell’arte avendo cura di compattare l’area di
intervento e di procedere ad eventuale aggiunta in caso di formazione di avvallamenti, e secondo
quanto prescritto dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non creare
pericolo per la circolazione stradale.
7)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto
necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
8) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai lavori ed
esibita se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
9) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di cantiere
depositati sulla sede stradale.
10) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere fatta
comunicazione all’amministrazione Comunale;
11) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di cantiere si
rimanda a Dm del Ministero del 2002 e relativi schemi segnaletici differenziali in funzione del tipo di
intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa in
materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle forze di
Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o molestia
derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di cantiere, restando in capo
alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa di prevenzione
degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Convenzione per sottopassaggio via della Busa (Del. GC 14/2019)

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CONCERNENTI LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L’ASSETTO PATRIMONIALE DEL “SOTTOVIA SCATOLARE VIA DELLA BUSA” E DELLA RELATIVA VIABILITA’ DI ACCESSO IN COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TV).


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
in data 29.03.2006 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica  (C.I.P.E), ai
sensi e per gli effetti dell’art.3 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, come modificato ed integrato
dal D. Lgs. 17 agosto 2005m n. 189, ha approvato il progetto preliminare della “Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta (S.P.V.)”, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, adottando la deliberazione n. 96 che è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 222 del 23.09.2006;
 la Giunta Regionale del Veneto, con la Deliberazione n. 2533 del 7 agosto 2006, ha confermato
il pubblico interesse alla proposta presentata dalla Società Pedemontana Veneta S.p.A. per la
progettazione, realizzazione e gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta
(S.P.V.), già dichiarato con la D.G.R. n. 3858 del 3 dicembre 2004;
 in data 30.06.2009 con Delibera n. 1934 la Giunta Regionale del Veneto ha aggiudicato la
concessione per la progettazione, costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio
Pedemontana Veneta al!’A.T.I. costituita dal Consorzio Stabile SIS S.c.p.a. e Itinere
Infraestructuras S.A.;
 in data 31.07.2009 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri é stato dichiarato lo
stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilitá nel territorio delle
province di Treviso e Vicenza fino al 31.07.2010, poi da ultimo prorogato fino al 31.12.2016 con
D.P.C.M. del 01.12.2014;
 in data 09.11.2009 è stato sottoscritta un Protocollo d’Intesa tra la Regione Veneto ed il
Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità
nell’area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta,
per disciplinare i rapporti tra gli stessi soggetti;
 in data 05.01.2010 il Concessionario – A.T.I. Consorzio Stabile SIS Società consortile per
Azioni – Itinere Infraestructuras S.A. ha presentato il progetto definitivo;
 in data 08.01.2010 si è provveduto all’avvio del procedimento ex L. n. 241/1990 per la
procedura espropriativa, mediante pubblicazione di Avviso plurimo sui quotidiani, nonché
deposito del Progetto Definitivo presso il competente Ufficio della Regione Veneto;
 in data 12.03.2010, è stata indetta, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3802/2009, apposita Conferenza dei Servizi degli Enti interferiti, le
cui risultanze, munite delle osservazioni dei vari Enti, sono confluite nel Verbale del
12.03.2010;
 in data 20.09.2010 il Commissario Delegato con proprio Decreto n. 10 ha approvato, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3802 del 15 agosto 2009, il Progetto Definitivo della Superstrada a Pedaggio Pedemontana
Veneta;
 in data 08.10.2010 è avvenuta sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 78 la
pubblicazione del sopracitato Decreto n. 10 con il quale l’intervento in oggetto è stato dichiarato
di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza n.
3802/2009 e s.m.i., dando atto che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali
comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività
previste nel progetto approvato, costituendo altresì, ai sensi del medesimo comma, variante
agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a far data dalla pubblicazione sul
B.U.R.
;
 in data 07.10.2010, l’A.T.I. Consorzio stabile 515 S.c.p.a. – Itinere Infraestructuras comunicava
l’avvenuta costituzione della società di progetto denominata “Superstrada Pedemontana
Veneta S.p.A.” la quale, ai sensi dell’art. 156 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. nonché dell’art. 13 della
citata convenzione, subentrava a titolo originario all’A.T.I. SIS S.c.p.a. – Itinere Infraestructuras
S.A. nella convenzione sottoscritta in data 21.10.2009;
 in data 25.02.2011 la costituita società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. è
subentrata, a tutti gli effetti, all’A.T.I. Consorzio stabile SIS S.c.p.a. – Itinere Infraestructuras
S.A., a seguito della presa d’atto con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, emessa in
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 14 del 06-02-2019 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
seguito all’esito dell’informativa antimafia ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 31.07.1965, n.
575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D.Lgs 08.08.1994, n. 490, al D.M. 16.12.1997 e al DPR
03.06.1998, n. 252;
nelle date del 10.09.2013; del 13.09.2013 e del 24.09.2013 è stato presentato  alla struttura
commissariale dalla Società di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. il Progetto
Esecutivo del Lotto 3 Tratta D dal Km 75+625 al km 87+700 ricadente nei Comuni di Volpago
del Montello, Povegliano, Giavera del Montello e Villorba;
 in data 11.11.2013 il Comitato Tecnico Scientifico, previsto dall’art. 4, comma 4, dell’Ordinanza
n. 3802/2009, ha espresso parere favorevole all’approvazione del Progetto Esecutivo Lotto 3
Tratta D;
 il Commissario Delegato in data 23.12.2013 con proprio decreto n. 132, ha approvato il
Progetto Esecutivo del citato Lotto 3 Tratta D;
 i lavori di progettazione esecutiva e costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta sono
stati affidati al Contraente Generale – Consorzio SIS S.c.p.a. – Via Invorio n. 24/A – Torino con
“Contratto Originario” del 07.03.2011; “Contratto Integrativo” del 19.12.2013 e “Contratto” del
26.07.2017;
 in data 18.12.2013 è stato sottoscritto tra Commissario Delegato e SPV 1′ “Atto Aggiuntivo” alla
convenzione del 21.10.2009;
 con provvedimento della Giunta Regionale della Regione del Veneto, in data 30.12.2016 sono
state adottate misure urgenti e straordinarie conseguenti alla cessazione della gestione
commissariale, di cui all’OPCM 3802 del 15.08.2009, con il subentro della Regione del Veneto
in tutte le attività svolte in precedenza dal Commissario Delegato;
 in data 29.05.2017 è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e la SPV il Terzo Atto
Convenzionale;
 in data 30.08.2018 è stato sottoscritto il Nuovo Protocollo di Legalità “Lavori per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta” tra Prefettura-U.T.G. di
Vicenza, Prefettura-U.T.G. di Treviso, Regione del Veneto e Superstrada Pedemontana Veneta
S.p.A.;
 il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo prevedono il ripristino della viabilità comunale
interferente alla pk 76+340,08 della Superstrada Pedemontana Veneta con il sottovia scatolare
denominato “via della Busa” (WBS S03D002-0), la relativa viabilità di accesso (WBS
VA3D002-0) e tutto l’insieme delle opere ad esse appartenenti, di seguito anche detto “Opera”;
 in data 09.10.2015 sono stati consegnati al Contraente Generale – Consorzio SIS S.c.p.a. i
lavori per la realizzazione delle opere del Lotto 3 Tratta D della Superstrada Pedemontana
Veneta, tra cui i lavori di realizzazione dell’Opera di cui trattasi;
 è stato favorevolmente eseguito il collaudo statico delle strutture realizzate così come risultante
dal relativo certificato redatto in data 21.11.2018, a firma del Collaudatore statico Ing. Diego
Tollardo (nominato dal Commissario Delegato con nota prot. n. 2326 del 16.06.2016),
depositato presso la struttura di progetto regionale;
 si rende necessario consegnare l’Opera di ripristino di via della Busa al Comune di Volpago del
Mantello e definire gli aspetti patrimoniali e gestionali del sottovia scatolare “via della Busa” e
della relativa viabilità di accesso (WBS S03D002-0 e WBS VA3D002-0);
 i lavori sono stati ultimati in data 30.08.2018, come certificato dal Direttore dei Lavori con
Verbale di Ultimazione sottoscritto in data 18.12.2018 e le opere sono state consegnate dal
Contraente Generale – Consorzio SIS S.c.p.a. al Concessionario SPV, così come risulta dal
“verbale di presa in consegna anticipata” del 20.12.2018;
 il Contraente Generale rimarrà sempre responsabile degli eventuali difetti di costruzione e della
cattiva qualità dei materiali impiegati che eventualmente venissero riscontrati dalla
commissione di collaudo all’atto della visita finale di collaudo (fatti salvi i danni procurati
dall’uso);
 in data 17.12.2018 il Comune di Volpago del Montello (TV), per il tramite di propri funzionari, ha
effettuato un sopralluogo, riscontrando che le opere risultano rispondenti ai requisiti per la
presa in carico da parte del Comune stesso;
 la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro, su tutte le questioni
che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’esecutore.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 14 del 06-02-2019 Pag. n.3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
VISTA la documentazione presentata dalla Società Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A., con
sede in Torino, Via Invorio 24/A, C.F. e P. IVA 10201260014, di seguito denominata per brevita
“SPV”, relativa alla “CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI
CONCERNENTI LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L’ASSETTO PATRIMONIALE DEL
“SOTTOVIA SCATOLARE VIA DELLA BUSA” E DELLA RELATIVA VIABILITA’ DI ACCESSO IN
COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)”;
VALUTATI i termini ed i contenuti della “Convenzione” al fine di autorizzare il Responsabile del
Servizio Tecnico Lavori Pubblici alla sottoscrizione della stessa con il rappresentate della Regione
del Veneto e della Società Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A., in particolare per quanto
attiene l’assetto patrimoniale, la manutenzione delle opere, degli impianti e relativi oneri;
RITENUTO di approvare lo schema di convenzione con allegati gli elaborati progettuali costruttivi
di seguito elencati:
Relazione  illustrativa;
 Planimetria con individuazione dell’Opera;
 Planimetria con individuazione delle aree di competenza per la gestione e la manutenzione
dell’Opera;
 Profilo di progetto e prospetto;
 Progetto di eventuali sistemazioni idrauliche ed opere di regimentazione delle acque di
piattaforma stradale dell’Opera;
 Sezione trasversale tipo ed ubicazione sottoservizi;
 Tavola della segnaletica orizzontale e verticale.
VISTO, per la competenza dell’organo deliberante, l’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tecnico lavori pubblici, in ordine alla
regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.le premesse e considerazioni sono parte integrante della presente deliberazione;
2.di approvare lo schema di “CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI
RAPPORTI CONCERNENTI LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L’ASSETTO
PATRIMONIALE DEL “SOTTOVIA SCATOLARE VIA DELLA BUSA” E DELLA RELATIVA
VIABILITA’ DI ACCESSO IN COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)” allegato sub
“A” alla presente, con i relativi elaborati progettuali costruttivi depositati agli atti dell’ufficio
tecnico lavori pubblici:
a.Relazione illustrativa;
b.Planimetria con individuazione dell’Opera;
c.Planimetria con individuazione delle aree di competenza per la gestione e la
manutenzione dell’Opera;
d.Profilo di progetto e prospetto;
e.Progetto di eventuali sistemazioni idrauliche ed opere di regimentazione delle acque
di piattaforma stradale dell’Opera;
f. Sezione trasversale tipo ed ubicazione sottoservizi;
g.Tavola della segnaletica orizzontale e verticale.
3.Di autorizzare alla sottoscrizione della convenzione il Responsabile dell’ufficio tecnico lavori
pubblici;
Altresì,
DELIBERA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 14 del 06-02-2019 Pag. n.4 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese e ad esito favorevole
unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, TUEL n.
267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti.

Nuovi attraversamenti pedonali Venegazzù

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE E ISTITUZIONE DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SU VIA MONTELLO VENEGAZZU’


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la particolare conformazione di via Montello a Venegazzù con larghezza limitata, interessata
da traffico veicolare e pedonale soprattutto nell’orario di entrata e uscita della scuola, nelle giornate
di festa e in occasione delle messe, dovuta alla presenza della scuola dell’infanzia e delle attività
commerciali, presenti;
CONSIDERATO che la ciatata via è interessata da rilevante traffico veicolare e pedonale, e che
risulta priva di attraversamenti pedonali;
RITENUTO necessario per ragioni di carattere tecnico e di pubblico interesse procedere al
regolamentare la viabilità nella via citata in oggetto, onde consentire ai pedoni di attraversare la sede
viaria in sicurezza e per raggiungere la scuola, mediante l’istituzione sulla sede stradale di due nuovi
attraversamenti pedonali in corrispondenza della scuola dell’infanzia e fronte azienda Marca Piuma e
onde dare continuità al marciapiede esistente e creare un percorso pedonale in sicurezza fuori dalla
traiettoria di manovra dei veicoli;
VISTO che i lavori sono sati eseguiti e che l’Ufficio LLPP del Comune di Volpago del Montello ha
richiesto per le vie brevi la regolamentazione;
PRESO atto che non esistono cause ostative per l’istituzione di tali attraversamenti pedonali;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ.mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n.11 del 2018;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12, del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod e art. 122 e 135 del
regolamento del cds;
DISPONE
Che su via Montello Frazione Venegazzù di Volpago del Montello in corrispondenza della scuola
dell’infanzia e dell’ ingresso Marca Piuma , siano istituiti in via permanente due nuovi
attraversamenti pedonali e un percorso pedonale delimitato da cordonata , come individuato e
segnalato lungo la citata via da apposita segnaletica verticale ed orizzontale.
Che si collocata idonea segnaletica verticale atta a segnalare quanto sopra indicato nel rispetto del cds
e su regolamento di esecuzione.
La presente Ordinanza ha effetto a partire dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del CDS è incaricato
dell’esecuzione della presente
Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
V.C. Gasparetto Paolo

Modifiche viabilità per asfaltature (Ord. 7/2019)

ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU ALCUNE VIA COMUNALI LATERALE DI VIA PASTRO VICOLO CANTARANE E VENOZZI PER LAVORI DI ASFALTATURA A TRATTI E REALIZZAZIONE DI NUOVO MARCIAPIEDE


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta, pervenuta in data 23/01/2019 dalla Ditta MONDIN GABRIELE SRL con
sede in via Del lavoro 28 Cornuda, quale ditta incaricata per conto del Comune di Volpago,
per l’esecuzione di asfaltatura a tratti su alcune strade comunali nonché per la realizzazione
di nuovo marciapiede su tratto di via Venozzi, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla
temporanea modifica della viabilità stradale mediante chiusura e istituzione del senso unico
alternato regolato da impianto semaforico o movieri, sulle vie Pastro, Vicolo Cantarane, e via
Venozzi ;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed
evitare così pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
RILEVATO che la ristrettezza della carreggiata nelle vie interessate dai lavori non consente
la normale circolazione stradale contemporaneamente all’esecuzione dei lavori rendendo
necessario l’istituzione temporanea del senso unico alternato o la chiusura delle stesse in
funzione delle loro caratteristiche dimensionali per consentire lo stazionamento di macchine
operatrici sulla sede stradale;
VISTO il Disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio
2002 relativamente a segnaletica temporanea di cantiere;
PRESO atto che i lavori sono stati commissionati dall’Ufficio LLPP sede;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n.
11/2018;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12,21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
IL TEMPORANEO RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE E LA TEMPORANEA
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO A TRATTI CON LIMITE MASSIMO DI 30
KMH E IL DIVIETO DI SORPASSO SU TRATTO DI VIA VENOZZI COMPRESO TRA LA SP
248 E VIA CASTELLA INTERESSATO DAI LAVORI REGOLATO DA MOVIERI O
IMPIANTO SEMAFORICO E IDONEA SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA DAL
GIORNO 25.01.2019 FINO AL GIORNO 25.03.2019 CON ORARIO 7.30 19.00 ESCLUSI
DOMENICA E FESTIVI CON EVENTUALE PROROGA SINO AL TERMINE DEI LAVORI
ONDE CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN PREMESSA INDICATI.
LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO STRADALE A TRATTI DI VIA PASTRO
STRADA LATERALE STERRATA E DI VICOLO CANTARANE DAL 25/01/2019 AL
25/02/2019 CON ORARIO 07.30 ALLE ORE 19.00 ESCLUSI DOMENICA E FESTIVI PER
LAVORI DI ASFALTATURA.
LA SEGNALETICA DI MODIFICA DELLA VIABILITA’ DOVRA’ ESSERE APPOSTA
SOLTANTO DURANTE L’EFFETTIVA ESECUZIONE DEI LAVORI.
LA PRESENTE ORDINANZA I INTENDE SOSPESA IN CASO DI INTERRUZIONE DEI
LAVORI PER MALTEMPO O PER ALTRE CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE.
GLI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI SU UNA SOLA VIA PER VOLTA PER
TRATTI NON SUPERIORI A 150 METRI, INOLTRE DOVE POSSIBILE DOVRA’ ESSERE
ALLESTITO PERCORSO ALTERNATIVO SULLE PRIME VIE UTILI CHE PRECEDONO IL
TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI EVENTUALMENTE DA CONCORDARSI CON
L’UFFICIO SCRIVENTE.
Nelle fasi di riapertura al traffico delle aree di intervento dovrà essere garantito il regolare
transito sulla sede stradale in sicurezza.
1)Sul posto a cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere posta idonea e sufficiente
segnaletica stradale atta a segnalare la modifica della viabilità conforme al decreto
Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, schemi
segnaletici, tavole 65-66 e 70 nonché di segnalare la presenza di ostacoli o pericoli sulla
carreggiata a causa dei lavori, anche di notte se necessario.
2) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con
indumenti ad alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
3) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di
cantiere
4) L’impiego di semaforo per la regolazione del traffico dovrà tenere dei flussi di traffico
transitanti e di conseguenza la regolazione dei tempi dovrà essere fatta in modo da evitare
incolonnamenti.
5) Al termine dei lavori, qualora abbiano interessato il manto stradale procedere al ripristino
del manto stradale avendo cura di compattare l’area di intervento e di procedere ad
eventuale aggiunta in caso di formazione di avvallamenti, e secondo quanto prescritto
dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non
creare pericolo per la circolazione stradale.
7)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto
necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
8) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai
lavori ed esibita se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
9) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di
cantiere depositati sulla sede stradale.
10) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere
fatta comunicazione all’amministrazione Comunale;
11) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di
cantiere si rimanda a Dm del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2002 e relativi schemi
segnaletici differenziali in funzione del tipo di intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla
normativa in materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle
forze di Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o
molestia derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di
cantiere, restando in capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti
dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Nuovo attraversamento pedonale via Pastro (Ord. 6/2019)

ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU VIA L. PASTRO ALL’INCROCIO CON LA SP 248


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTI i lavori di sistemazione e sostituzione dell’impianto semaforico di Selva eseguiti
nell’ambito di progetto approvato con delibera di Giunta Comunale nel quale oltre alla
sostituzione delle lampade si è provveduto a realizzare nuovo attraversamento pedonale,
regolato da lanterne semaforiche conformemente al cds;
RITENUTO necessario per ragioni di carattere tecnico e di pubblico interesse procedere al
regolamentare la viabilità nella via citata in oggetto, mediante l’istituzione sulla stessa di un
nuovo attraversamento pedonale, vista la collocazione in centro abitato, la presenza di
rilevante agglomerato di abitazioni ad uso residenziale, al fine di garantire una miglior
sicurezza dei veicoli e dei pedoni in genere durante l’attraversamento della carreggiata, e
nell’immissione nella circolazione stradale;
VISTI i lavori eseguiti dall’Ufficio LLPP del Comune di Volpago del Montello e la richiesta di
regolamentazione avanzata dal citato ufficio per le vie brevi;
PRESO atto che non esistono cause ostative per l’istituzione di tale attraversamento
pedonale;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ.mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n.11
del 2018;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
DISPONE
Che all’incrocio su via L.PASTRO in prossimità dell’incrocio con la SP 248 sia istituito, un
nuovo attraversamento pedonale individuato e segnalato lungo la citata via da apposita
segnaletica verticale ed orizzontale.
Che si collocata idonea segnaletica verticale atta a segnalare quanto sopra indicato nel
rispetto del cds e su regolamento di esecuzione.
La presente Ordinanza ha effetto a partire dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del
Comune.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del CDS è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
V.C. Gasparetto