Divieto di sosta via del medico e via Castella (Ord. 5/2019)

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE MEDIANTE ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SU VIA DEL MEDICO E VIA CASTELLA


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la conformazione, di via Del Medico e di via Castella, viabilità comunale locale la
prima a senso unico di marcia e la seconda a doppio senso di marcia collocate in ambito
residenziale urbano;
PRESO ATTO della volontà espressa da questa amministrazione nella persona del Sindaco
protempore di regolamentare la circolazione su dette vie mediante istituzione del divieto di
sosta in quanto viene spesso segnalata la presenza, di numerosi veicoli lasciati in sosta
fuori dagli spazi a margine della carreggiata creando intralcio e pericolo alla circolazione, in
quanto la ristrettezza della sede stradale non lo consente e rende difficoltosa la circolazione
stradale con potenziale pericolo per gli utenti della strada;
RITENUTO necessario per ragioni di carattere tecnico e pubblico procedere al
regolamentare la viabilità nella via citata in oggetto, mediante l’istituzione sulle citate viabilità
del divieto di sosta su ambi i lati della strada, onde dissuadere tale sosta e garantire l’ordine
e la sicurezza stradale;
CONSIDERATO che personale di questo ufficio è già intervenuto più volte, accertando di
fatto la presenza di più veicoli lasciati in sosta a margine della sede stradale, determinando
intralcio e con conseguente pericolo alla circolazione stradale;
PRESO atto che a breve distanza dalle vie citate sono presenti aree di sosta ad uso
pubblico, che possono essere agevolmente utilizzate per lo scopo;
PRESO atto che non esistono cause ostative per l’istituzione di tale divieto;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ. mod;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12,21, 157, 158 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale
n.11/2018;
DISPONE
Che su via DEL MEDICO strada a senso unico con direzione ovest tratto compreso tra la
SP 248 e via Venozzi sia istituito il divieto di sosta ambo i lati dalla 08.00 alle 20.00.
Che su via CASTELLA strada a doppio senso compresa tra Via Castella e via Venozzi,
stante la particolare ristrettezza della sede stradale si istituito il divieto di sosta permanete
0-24, ambo i lati.
Sulle citate vie dovrà essere posta idonea segnaletica atta ad indicare il divieto conforme al
cds a cura dell’ufficio LLPP Comunale .
La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altra Ordinanza, eventualmente emessa
precedentemente per gli stessi motivi e sulle stesse vie ed ha effetto a partire dalla data di
pubblicazione all’Albo pretorio del Comune.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del CDS è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune..
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
V.C. Paolo Gasparetto

Nuova viabilità piazza Alpini (Ord. 4/2019)

ORDINANZA DI MODIFICA E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIROLAZIONE STRADALE DI PIAZZA DEGLI ALPINI E VIA CASTELLA


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la direttiva n° 93 del 25/06/2018 di approvazione, relativa alla proposta di modifica
della circolazione stradale su piazza degli Alpini in uscita sulla 248 e su via Castella , voluta
da questa amministrazione comunale;
CONSIDERATO che le modifiche sono state apportate per eliminare alcune criticità
connesse con la viabilità in uscita del parcheggio all’incrocio con via Castella dovuta alla
presenza di manufatti e recinzioni preesistenti, e alla ristrettezza della carreggiata e del
raggio di curvatura che non consentiva l’uscita ai mezzi con lunghezza superiore a 7,5 metri;
VISTI i lavori di modifica eseguiti sul parcheggio di piazza degli Alpini consistenti nella
modifica della segnaletica verticale e orizzontale e posizionamento di paletti all’incrocio con
via castella onde consentire il solo accesso dei pedoni e velocipedi;
CONSIDERATO che i lavori per quanto riguarda la viabilità sono stati ultimati;
VISTA la richiesta di regolamentazione avanzata per le vie brevi dall’ Ufficio LLPP
comunale;
RITENUTO necessario per ragioni di carattere tecnico e di pubblico interesse procedere a
regolamentare in via permanente tutte le aree oggetto di intervento, onde consentire ai
veicoli di circolare in modo ordinato;
PRESO atto che non esistono cause ostative per procedere a tale regolamentazione della
viabilità;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ.mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n.11
del 2018;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
DISPONE
Che l’ingresso all’area di parcheggio di Piazza degli Alpini avvenga 1. a senso unico
dall’accesso posto a Ovest rispetto allo stabile.
2.Che l’uscita dall’area di parcheggio di Piazza degli Alpini avvenga a senso unico
dalla corsia posta ad Est rispetto allo stabile.
3.Che la circolazione dei veicoli all’interno del parcheggio avvenga in senso antiorario
secondo la segnaletica orizzontale e verticale indicata.
Che siano istituiti due nuovi stalli di sosta riservati alle forze di Polizia 4. di cui all’art 12
del cds vista la presenza e vicinanza del Comando di Polizia Locale Comunale.
5. Che siano istituiti gli obblighi di dare precedenza secondo la segnaletica,
orizzontale verticale all’uopo indicata, in uscita dal parcheggio per l’immissione sulla
sp 248 onde regolamentare la circolazione sull’area in modo ordinato, e in uscita dalle
abitazioni private che si immettono nel parcheggio.
6.La chiusura dell’accesso e l’uscita ai veicoli a motore da e per via Castella, eccetto
pedoni e velocipedi.
7.Il divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli dalle 08.00 alle 20.00 al di fuori degli
appositi spazi all’uopo indicati.
8.Che vengano istituiti 2 attraversamenti pedonali, ai lati della viabilità di accesso e
uscita sopra indicate, individuati da idonea segnaletica verticale ed orizzontale.
9.Dispone l’istituzione di un parcheggio riservato ai diversamente abili individuati da
apposita segnaletica verticale ed orizzontale.
Che venga apposta tutta la segnaletica conforme al codice della strada volta a
regolamentare quanto sopra indicato.
La presente Ordinanza ha carattere permanente e sostituisce altre eventuali precedenti
ordinanze emesse per regolamentare dette aree ed ha effetto a partire dalla data di
pubblicazione all’Albo pretorio del Comune.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del CDS è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
V.C. Gasparetto Paolo

Modifiche viabilità per carnevale (Ord. 3/2019)

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA MEDIANTE CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA SP 248 E DI PIAZZA ERCOLE BOTTANI PER SFILATA CARRI ALLEGORICI PREVISTA PER DOMENICA 20 GENNAIO 2019


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta dell’Associazione Comunale Pro Loco di Volpago del Montello del
02/01/2019 prot.n°18, tendente ad ottenere, per motivi di sicurezza, la chiusura della Piazza
antistante il Municipio Ercole Bottani e di tratto di strada della SP 248 interessato dallo
sfilamento dei carri allegorici per il giorno Domenica 20 GENNAIO 2019, onde permettere lo
svolgimento della manifestazione per il Carnevale 2019;
CONSIDERATO che per l’evento è prevista la partecipazione di numerose persone;
VISTA la necessità di chiudere temporaneamente al traffico la piazza ed il tratto di strada di
cui all’oggetto per tutelare e salvaguardare l’incolumità delle persone partecipanti, con
l’istituzione del divieto di sosta con rimozione e per consentire l’ammassamento e sfilata dei
carri allegorici su tratto della sp 248;
VISTO il nulla osta pervenuto dalla Provincia con prot.n°1690 del 10/01/2019, assunto al
protocollo comunale con il numero 431 in pari data;
VISTA l’autorizzazione Comunale allo svolgimento della citata manifestazione con delibera di
Giunta n° 127 del 19/12/2018;
VISTA la circolare ministeriale safety e security in tema di manifestazioni pubbliche come da
provvedimento n°555/OP/0001991/ 2017/1 del Ministero dell’Interno;
VISTA tutta la documentazione presentata a corredo dell’istanza riguardante la valutazione
dei rischi, piano di sicurezza, e antincendio e mitigazione dei rischi riguardanti la
manifestazione;
CONSIDERATO che il traffico può essere regolamentato mediante apposite segnalazioni nel
rispetto del vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione;
VISTO l’art. 107 del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n.11
del 2018;
VISTO l’art 5, 6 , 7,12 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 e succ.mod );
D I S P O N E
LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI, CON DIVIETO DI
SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, SU PIAZZA ERCOLE BOTTANI DALLE 12.30
ALLE ORE 18.00 DEL GIORNO DOMENICA 20 GENNAIO 2019 PER CONSENTIRE
POSIZIONAMENTO ESPOSITORI, ATTRAZIONI VARIE E AMMASSAMENTO
PARTECIPANTI ALL’EVENTO E LA SOSTA DEI CARRI ALLEGORICI.
LA CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA SP 248 NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA
MARTIGNAGO E PIAZZA GOBBATO DALLE ORE 14.15 ALLE 17.30 DEL GIORNO 20
GENNAIO 2019 PER CONSENTIRE SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI.
LA TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PREVISTO DALLA ZTL
SU VIA FRA’ GIOCONDO DALLE 14.15 ALLE ORE 17.30 DEL 20 GENNAIO 2019 ONDE
CONSENTIRE AI VEICOLI DI UTILIZZARE LA BRETELLA COME VIABILITA’
ALTERNATIVA.
A CESSATE ESIGENZE IN CASO DI TERMINE ANTICIPATO DELLA SFILATA LA
VIABILITA’ SULLA SP 248 SARA’ RIAPERTA AL TRAFFICO ANCHE PRIMA
DELL’ORARIO STABILITO ONDE RIPRISTINARE LA NORMALE VIABILITA’ STRADALE.
L’accesso alle Piazze dovrà essere chiuso, con idonee transenne e sul posto dovrà
essere posta idonea e sufficiente segnaletica indicante la chiusura, i divieti ed ogni
eventuale deviazione.
Tutti i punti di accesso lungo il percorso dovranno essere sorvegliati da personale volontario
della protezione civile e da personale della Polizia Locale, onde impedire l’accesso dei veicoli
sul percorso dei carri allegorici e sulla piazza .
Il traffico della SP 248 sarà deviato su percorso alternativo, via Pio X, via Schiavonesca
Vecchia, via Martignago.
Dovrà essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed ai servizi pubblici.
Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda alle eventuali prescrizioni che
saranno predisposte dall’Ufficio Attività produttive e Edilizia Privata di questo Comune ed alle
prescrizioni indicate nel nulla osta della Provincia di Treviso.
Per lo svolgimento della manifestazione gli organizzatori dovranno adottare tutti gli
accorgimenti volti alla tutela dell’incolumità pubblica a quanto previsto dal piano di sicurezza,
safety e security in ossequio alle direttive in tema di manifestazioni pubbliche come da
provvedimento n°555/OP/0001991/ 2017/1 del Ministero dell’Interno ;
La circolazione dei carri allegorici all’interno del percorso preordinato chiuso al traffico dovrà
avvenire in maniera che l’ingombro e le parti mobili degli stessi non entrino in collisione con i
manufatti presenti nella della strada, lanterne semaforiche, lampioni stradali, piantane degli
attraversamenti pedonali che non sono fisicamente rimovibili per l’evento. In caso il transito
non sia possibile i gestori/manovratori del carro allegorico dovranno adottare tutte le cautele
riducendo la velocità e abbassando le parti sporgenti onde evitare la collisione e cadute
accidentali di parti di essi.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o
molestia derivanti da danni a cose o persone o correlati dall’esecuzione della predetta
manifestazione, restando queste in capo agli organizzatori dell’evento.
Il presente provvedimento potrà eventualmente essere sospeso o revocato per cause di
forza maggiore e per interesse pubblico non dipendenti da questa amministrazione senza
che vi sia alcun obbligo risarcitorio nei confronti dei richiedenti.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del CDS è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e portata a conoscenza
di chiunque mediante l’apposizione di idonea segnaletica.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
.
Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
V.C. Paolo Gasparetto

Modifiche viabilità per lavori gas metano – proroga (Ord. 2/2019)

ORDINANZA DI PROROGA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ PER LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA CONDOTTA GAS METANO SULLE VIE COMUNALI-MARTIGNAGO-CARIZZADE-CERVADA-BELFIORE-VIA DELLA BUSA


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta, di proroga pervenuta in data 02/12/2018 Prot.16933 dalla Ditta MAZZA
SRL con sede in via Roma 66 Borgo Satollo BS, quale ditta incaricata per conto Asco
Piave con sede ea Pieve di Soligo, e la richiesta di integrazione per la chiusura di via
Cervada 0-24 pervenuta a mezzo PEC il 14/01/2019 per la particolare ristrettezza della sede
stradale, per l’esecuzione di scavo a tratti sulla sede stradale per posa nuova condotta
metano ed esecuzione dei relativi allacci sulle alcune vie Comunali, tendente ad ottenere
l’autorizzazione alla temporanea modifica della viabilità stradale mediante chiusura e
istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, sulle vie
Martignago lato sud, via Della Busa, via Belfiore, via Carizzade, via Cervada;
CONSIDERATO che i lavori non sono stati ancora ultimati;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed
evitare così pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
VIST Al’ordinanza n° 150 del 21/12/2018;
RILEVATO che la ristrettezza della carreggiata nelle vie interessate dai lavori non consente
la normale circolazione stradale contemporaneamente all’esecuzione dei lavori rendendo
necessario l’istituzione temporanea del senso unico alternato o la chiusura delle stesse in
funzione delle loro caratteristiche dimensionali per consentire lo stazionamento di macchine
operatrici sulla sede stradale;
VISTO il Disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio
2002 relativamente a segnaletica temporanea di cantiere;
VISTA l’autorizzazione allo scavo n° 12 del 2018 rilasciata dall’Ufficio LLPP sede;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n.
11/2018;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12,21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
VALUTATA la correttezza dell’istruttoria;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
IL TEMPORANEO RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE E LA TEMPORANEA
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO A TRATTI CON LIMITE MASSIMO DI 30
KMH E IL DIVIETO DI SORPASSO SU TRATTO DI VIA MARTIGNAGO COMPRESO TRA
VIA PIAVE E VIA DELLA BUSA INTERESSATO DAI LAVORI REGOLATO DA MOVIERI O
IMPIANTO SEMAFORICO E IDONEA SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA DAL
GIORNO 07.01.2019 FINO AL GIORNO 29.03.2019 CON ORARIO 0-24, ESCLUSI
SABATO E DOMENICA E FESTIVI CON EVENTUALE PROROGA SINO AL TERMINE DEI
LAVORI ONDE CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN PREMESSA INDICATI.
LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO STRADALE A TRATTI DI VIA DELLA BUSA
VIA BELFIORE VIA CARIZZADE DAL 07.01.2019 al 29.03.2019 CON ORARIO 07.00 ALLE
ORE 19.00 ESCLUSI SABATO E DOMENICA E FESTIVI.
LA CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO A TRATTI DI VIA CERVADA CON ORARIO 0-24
DAL 15.01.2019 al 29.03.2019 CON ORARIO 07.00 ALLE ORE 19.00 ESCLUSI SABATO E
DOMENICA E FESTIVI.
LA SEGNALETICA DI MODIFICA DELLA VIABILITA’ DOVRA’ ESSERE APPOSTA
SOLTANTO DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI.
LA PRESENTE ORDINANZA SI INTENDE SOSPESA IN CASO DI INTERRUZIONE DEI
LAVORI PER MALTEMPO O PER ALTRE CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE.
GLI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI SU UNA SOLA VIA PER VOLTA PER
TRATTI NON SUPERIORI A 150 METRI, INOLTRE DOVE POSSIBILE DOVRA’ ESSERE
ALLESTITO PERCORSO ALTERNATIVO SULLE PRIME VIE UTILI CHE PRECEDONO IL
TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI EVENTUALMENTE DA CONCORDARSI CON
L’UFFICIO SCRIVENTE.
Nelle fasi di riapertura al traffico delle aree di intervento dovrà essere garantito il regolare
transito sulla sede stradale in sicurezza.
1)Sul posto a cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere posta idonea e sufficiente
segnaletica stradale atta a segnalare la modifica della viabilità conforme al decreto
Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, tavole 66 e 70
nonché di segnalare la presenza di ostacoli o pericoli sulla carreggiata a causa dei lavori,
anche di notte se necessario.
SEGNALETICA: TAVOLE 66 e 70, Cartello di lavori in corso, limite di 30 km/h, cartello di
restringimento della carreggiata divieto di sorpasso, cartello di semaforo e senso unico
alternato, cartello di passaggio obbligatorio a dx o sx ambo i sensi di marcia, lanterne
luminose per la segnalazione notturna .
2) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con
indumenti ad alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
3) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di
cantiere
4) L’impiego di semaforo per la regolazione del traffico dovrà tenere dei flussi di traffico
transitanti e di conseguenza la regolazione dei tempi dovrà essere fatta in modo da evitare
incolonnamenti.
5) Al termine dei lavori, qualora abbiano interessato il manto stradale procedere al ripristino
del manto stradale avendo cura di compattare l’area di intervento e di procedere ad
eventuale aggiunta in caso di formazione di avvallamenti, e secondo quanto prescritto
dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non
creare pericolo per la circolazione stradale.
7)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto
necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
8) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai
lavori ed esibita se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
9) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di
cantiere depositati sulla sede stradale.
10) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere
fatta comunicazione all’amministrazione Comunale;
11) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di
cantiere si rimanda a Dm del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2002 e relativi schemi
segnaletici differenziali in funzione del tipo di intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla
normativa in materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle
forze di Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o
molestia derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di
cantiere, restando in capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti
dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Obbligo taglio e manutenzione verde privato su viabilità pubblica (Ord. 1/2019)

ORDINANZA DI OBBLIGO DI TAGLIO E MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO AGGETTANTE E/O ADIACENTE LA VIABILITA’ PUBBLICA


IL SINDACO
PREMESSO che il Comune di Volpago del Montello, presenta un territorio
composto da un’area urbana e residenziale in pianura e una
rilevante area boschiva, quasi totalmente privata che ricopre
tutto il Montello.
Che a seguito di violenti temporali, forti venti o nevicate, sul
territorio spesso si verif icano cadute di alberi o rami sulla sede
viaria con pericolo per la pubblica incolumità nonché
interruzione del traffico con tutti i disagi che ne conseguono.
Che nel periodo autunnale, nell’area urbana e residenziale, la
caduta di fogliame sulla carreggiata e sui marciapiedi rende
viscido il fondo stradale e causa l’intasamento delle caditoie
per la raccolta delle acque piovane impedendone il regolare
def lusso;
CONSIDERATO che la mancata cura delle siepi degli alberi poste lungo la
viabilità Comunale può costituire grave limitazione alla
fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico,
sia veicolare sia pedonale e alla leggibilità della segnaletica
stradale e all’efficacia della pubblica illuminazione;
ATTESO quindi che al fine di evitare pericoli per l’incolumità dei cittadini e
per la sicurezza pubblica, risulta necessario provvedere alla
regolazione ed al taglio delle piante e delle siepi che si
protendono oltre il confine stradale ed alla rimozione delle foglie e
dei rami caduti sulla viabilità pubblica, ricadenti nel territorio del
Comune di Volpago del Montello, ivi compresi i marciapiedi e le
aree di sosta;
CONSIDERATO che, in caso di incidenti stradali dovuti ad incuria del fronte
strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i
proprietari delle siepi degli alberi e delle foglie invadenti la
sede stradale;
CONSIDERATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, siepi,
rampicanti), che insistono sui fondi conf inanti con strade
pubbliche e ad uso pubblico, ai sensi degli artt.29-31-33 del
nuovo Codice della Strada ed ell’art.19 del Regolamento di
Polizia Urbana, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di
manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il
verif icarsi delle situazioni sopra descritte;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle
persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;
RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui
sopra ed, in particolare, gli artt. 29 – 31 – 33, del Codice della
Strada (D. Lgs. N. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.) ed art. 19 del
Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera n° 10 del
21/02/2011;
ASSUNTA la competenza ai sensi dell’art. 54 comma 2-4 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 s.m.i.;
VISTI gli articoli n. 892, 894, 895, 896, 916 e 917 del Codice Civile;
VISTA la L. 23.12.1978 n. 833 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO l’art. 255 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i.;
ORDINA
A tutti i proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari a qualunque titolo di
arbusti, siepi o alberi posti a dimora in terreni confinanti con strade provinciali,
comunali e vicinali, con marciapiedi ed aree di sosta, pubbliche o ad uso pubblico
situati nel territorio del Comune di Volpago del Montello, nell’ambito delle fasce di
rispetto a tutela delle strade come individuate ai sensi del vigente Codice della
Strada ed in conformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale di
Polizia Urbana e di smaltimento dei Rifiuti, per quanto applicabili, di provvedere:
1 Alla potatura regolare delle siepi radicate sui propri fondi che provocano
restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulle strade
conf inanti.
2 Al taglio dei rami, delle piante, delle siepi e degli arbusti, radicate sui
propri fondi, che si protendono oltre il conf ine stradale, ovvero che
nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali e della pubblica
illuminazione, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in
qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade, nonché
il rispetto delle distanze di sicurezza previste dal codice civile per la loro
messa a dimora lungo la viabilità pubblica.
3 All’immediata rimozione di alberi, ramaglie di qualsiasi specie e
dimensioni, terriccio, qualora caduti sulla sede stradale, sui marciapiedi o
sulle aree di sosta, dai propri fondi per effetto di intemperie o qualsiasi
altra causa in modo che non possano creare pericolo alla circolazione
stradale né che possano ostruire il regolare def lusso delle acque nelle
caditoie stradali.
4 Al taglio delle piante, radicate, poste lungo il ciglio delle strade, con
evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria o
che presentano, seccumi, marcescenze, rami spezzati e suscettibili di
caduta sulla carreggiata.
5 All’adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare
qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e
della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
DISPONE
Che il presente atto amministrativo sia reso noto al pubblico mediante aff issione
all’Albo Pretorio Comunale.
Che copia del presente provvedimento sia trasmessa:
• all’area Tecnica Territorio e Lavori Pubblici – sede
• alla Polizia Locale – sede
• alla Stazione Carabinieri di Volpago del Montello
• al Comando del Corpo Forestale Carabinieri di Volpago del Montello
• pubblicazione sul sito del Comune
INFORMA
Che nel caso di inottemperanza al presente provvedimento, si procederà senza
ulteriore avviso, all’applicazione delle sanzioni amministrat ive e pecuniarie
previste dall’art icolo 29 e dall’art icolo 211 del Codice della Strada, e all’art . 19
del Regolamento di Polizia Urbana, alla sanzione prevista ai sensi dell’art. 7 bis della
Legge Statale n. 3 del 16.01.2003 e D.Lgs. 50/2003, salvo che non costituisca più grave
reato, nonché all’at tribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità
civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata
esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli
obblighi impost i ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari a qualsiasi
t itolo, dei fondi conf inant i le pubbliche vie previst i dalle disposizioni normat ive
e regolamentari vigent i in materia, ovvero all’emissione di Ordinanza Sindacale
cont ingibile ed urgente ai sensi dell’art icolo 54 del D.Lgs. 18.08.2000, in caso
di pericolo per la pubblica incolumità.
Che gli Uf f iciali e agent i di Pubblica Sicurezza nonché il personale preposto ai
servizi di Polizia Stradale di cui all’art.12 del C.d.S. sono incaricat i
all’esecuzione della presente ordinanza.
Che contro il presente provvedimento, può essere promosso ricorso al TAR del
Veneto entro 60 gg. dalla not if ica ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla notif ica.
IL SINDACO
Ing. Paolo Guizzo