Ricognizione eccedenze personale (Del. GC 45/2019)

RICOGNIZIONE PER L’ANNO 2019 DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 33 DEL D. LGS. 165/2001 MODIFICATO DALL’ART. 16 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.


LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 27/09/2017 di ricognizione delle eccedenze di
personale per l’anno 2017;
VISTO l’art.16 Legge 12 novembre 2011 n.183 (Legge di stabilità per l’anno 2012), modificativo
dell’art. 33 D. Lgs n.165/2001, il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere
annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di
personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione
finanziaria dell’ente;
RICORDATO che:
– questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione
annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;
– la stessa disposizione impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e
sanziona le P.A. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo,
dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale
eccedente o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in
caso di esito negativo, ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro;
VISTI, in particolare, i primi tre commi del citato art. 33 i quali, testualmente, prevedono che :
“1- Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in
sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute
ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica.”
“2- Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1
non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di
contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”
“3- La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente
responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”;
CONSIDERATO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in
servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica e che la condizione di eccedenza si rileva
dalla impossibilità dell’Ente di rispettare i vincoli dettati dal Legislatore per il tetto di spesa del
personale;
VISTE le dichiarazioni dei Responsabili di Area relative all’insussistenza di condizioni di
soprannumero e di eccedenza di personale per i propri rispettivi settori;
RILEVATO che, dal confronto fra la dotazione organica, così come approvata con delibera di
Giunta Comunale n. 105 del 21/11/2018, e le attuali presenze in servizio, non emergono situazioni
di soprannumero di personale;
DATO atto che, sulla base di comunicazione del responsabile dell’area economico-finanziaria, la
spesa del personale prevista per l’anno 2019 è nel limite della media del triennio 2011-2013 e che
l’Ente si trova nel pieno rispetto dei vincoli previsti dall’art. 1, comma 557 della legge 27.12.2006 n.
296, dal D.L. N. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, dalla legge 183/2011 e dal D.L. n.
201/2011 convertito in legge n. 214/2011;
VISTO l’obbligo di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione
Pubblica;
RITENUTO altresì opportuno informare i soggetti sindacali;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 45 del 16-04-2019 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’area
amministrativo-demografica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n.
267;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area
economico-finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1 – Di dare atto che, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente
richiamate, l’attuale struttura dotazionale di questo Ente non presenta situazione di esubero od
eccedenza di personale e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all’art.16 comma 2 Legge 12
novembre 2011, n.183;
2 – Di demandare ai competenti Uffici comunali gli adempimenti conseguenti a tale rilievo quali la
trasmissione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria e al
Dipartimento della Funzione Pubblica.
Altresì
DELIBERA
con separata apposita votazione espressa in forma palese ad esito favorevole unanime, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4°, del D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti.

Riconoscimento Mostra mercato Volpago in fiore (Del. GC 44/2019)

RICONOSCIMENTO MOSTRA MERCATO CON QUALIFICA DI MANIFESTAZIONE LOCALE “VOLPAGO IN FIORE 2019” ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO


LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il sig. Frassetto Mario, nella sua qualità di presidente dell’Associazione Pro Loco
Comunale di Volpago del Montello, con sede in Piazza Ercole Bottani 4, (C.F. 03547640262), ha
comunicato in data 10/04/2019 prot. 4986, l’intenzione di organizzare la manifestazione fieristica
di rilevanza locale classificata come mostra-mercato e denominata “VOLPAGO IN FIORE 2019”,
da effettuarsi in località Volpago, in piazza Ercole Bottani ed in parte del parcheggio posto a nord
del Municipio, nel giorno di domenica 28 Aprile 2019, su area pubblica della quale chiede
l’occupazione in occasione dello svolgimento della manifestazione;
Preso atto :
che l’Associazione promotrice, quali finalità della manifestazione, ha dichiarato – che la stessa
risponde ad una volontà di portare nel comune, ed in particolare nella piazza della vecchia
sede municipale di recente ristrutturata, una iniziativa fieristica di particolare attrattiva che
l’anno scorso, nella sua quinta edizione, ha raccolto vasto consenso tra i partecipanti e
notevole affluenza e gradimento di pubblico;
-che la manifestazione fieristica, così come proposta, si configura come una “mostra-mercato di
interesse locale” rappresentativa di più settori merceologici, aperta alla generalità del pubblico,
nella quale può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei
servizi esposti, così come definita all’art. 2, comma 2, lettera a) della L.R. 23 maggio 2002 n.
11, e pertanto rientra tra quelle per le quali l’art. 4, comma 3, della medesima L.R. n. 11/2002
attribuisce al Comune la competenza al riconoscimento;
– che l’associazione organizzatrice, a sostegno dell’iniziativa, ha già chiesto anche il patrocinio
comunale nonché il sostegno economico a fronte di eventuali sbilanci tra entrate ed uscite della
manifestazione, considerata l’importanza dell’evento e la complessità della gestione dello
stesso, dovuto anche alla grande affluenza di persone prevista per una manifestazione che
coinvolge la comunità tutta di Volpago del Montello e non solo, demandando a successiva
determinazione l’ammontare del contributo;
Ritenuto importante promuovere le iniziative che contengono concreti obiettivi di valorizzazione,
rivitalizzazione e promozione del territorio e dell’economia locale, di sostegno al commercio dei
prodotti tipici, artigianali ed artistici, contribuendo al rilancio turistico, economico e sociale del
Comune e ritenuto tale manifestazione particolarmente meritevole del sostegno da parte
dell’amministrazione comunale in quanto pienamente rispondente agli obiettivi di valorizzazione
del territorio e del tessuto sociale;
Atteso che l’area e i locali in cui ha luogo la manifestazione fieristica devono essere conformati
alla normativa vigente in materia di igiene, di agibilità, e di sicurezza, in relazione alla natura delle
merci esposte, al tipo e alla capienza delle strutture;
Visto l’art. 4, comma 3, della legge regionale 23 maggio 2002 n. 11;
Visti i criteri organizzativi generali delle manifestazioni fieristiche, approvati con DGC 10/2011, e
preso atto in particolare della dichiarazione resa dagli organizzatori di rispetto del criterio di cui al
punto F sulla prevalenza della finalità espositiva;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
Edilizia e Attività produttive edilizia ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, nonché la sua attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 44 del 16-04-2019 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;
D E L I B E R A
di dare atto che l’Associazione Pro Loco Comunale di Volpago del 1) Montello intende
organizzare una manifestazione denominata “VOLPAGO IN FIORE 2019 nella giornata di
domenica 28 Aprile 2019, nei termini in premessa descritti, identificata per tipologia in una
mostra-mercato, aperta alla generalità del pubblico, diretta alla promozione e anche alla
vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti, così come definita all’art. 2, comma
2, lettera c) della L.R. 23 maggio 2002 n. 11, e pertanto rientrante tra quelle per le quali l’art. 4,
comma 3, della medesima L.R. n. 11/2002 attribuisce al Comune la competenza al
riconoscimento;
2)di riconoscere la manifestazione suindicata e attribuire alla stessa la qualifica di
“manifestazione fieristica di rilevanza locale”;
3)di concedere alla manifestazione il patrocinio del Comune nonché il sostegno economico in
presenza di eventuali spese documentate direttamente sostenute e non coperte dalle entrate
derivanti dalla manifestazione stessa, con impegno da assumersi con determinazione;
4)di prendere atto dello schema di regolamento della manifestazione adottato dall’Associazione
organizzatrice;
5)di demandare a separati provvedimenti, da emanarsi dai responsabili dei servizi competenti ai
sensi delle norme e dei regolamenti vigenti, le eventuali determinazioni in ordine alla
esecuzione della presente deliberazione, all’emissione degli atti autorizzativi necessari ed alla
regolarità e alla sicurezza della manifestazione;
6)di dare atto che le varie occupazioni delle aree pubbliche o di uso pubblico riguardo Piazza
Ercole Bottani e parte del parcheggio a nord del Municipio, saranno soggette alla
corresponsione del relativo canone nella misura vigente al momento del rilascio della singola
autorizzazione;
di rinviare ad un successivo provvedimento la concessione di un contributo a sostegno
7)dell’iniziativa di cui trattasi
Altresì,
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione eseguita in forma palese ed a esito favorevole
unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° TUEL n. 267
del 18/08/2000, al fine di dare seguito tempestivamente ai successivi atti.

Area attrezzata San Carlo – progetto fattibilità (Del. GC 43/2019)

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’AREA ATTREZZATA PRESSO LA CHIESETTA SAN CARLO A VOLPAGO DEL MONTELLO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
– l’Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione di un’area attrezzata presso
la chiesetta di San Carlo a Volpago del Montello – area censita al Catasto Terreni del Comune di
Volpago del Montello al Foglio n.21 mappale n.113 – parte di mq 2450;
– è stato avviato il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione al fine di
adottare variante parziale al piano regolatore generale per l’esecuzione dell’intervento di
realizzazione dell’area sportiva di Selva e dell’area attrezzata presso la chiesetta di San Carlo;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 28.02.2018 è stata adottata la variante al P.I. –
Piano degli Interventi n.3, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del
30.07.2018, che risulta efficace dal 07.09.2018, che ha inserito l’area oggetto d’intervento come
destinata ad attrezzatura pubblica;
– dal punto di vista dei vincoli l’area rientra in Zona di Tutela Paesaggistica-Ambientale, ai sensi del
D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii – Decreto Ministeriale del 14.04.1975 – Dichiarazione di
notevole interesse pubblico di una zona interessante i comuni di Nervesa, Giavera, Volpago,
Montebelluna e Crocetta;
RICHIAMATA inoltre la determinazione n.517 del 20.12.2018 di affidamento dell’incarico al geol.
Simone Bortolini per la redazione della relazione geologica da allegare al progetto di realizzazione
dell’area attrezzata presso la chiesetta di San Carlo a Volpago del Montello, per impegnare l’intero
quadro economico dei lavori presunto pari ad €.70.000,00;
DATO ATTO che risulta necessario un importo di spesa presunto di €.31.237,50 per l’espropriazione
dell’area di San Carlo di mq 2.450 e che il progetto definitivo-esecutivo per la sistemazione dell’area
di cui trattasi verrà redatto direttamente dall’ufficio tecnico comunale, prevedendo una spesa
complessiva, come detto nel punto precedente, pari ad €.70.000,00 che comprende sia l’acquisizione
dell’area che i lavori per attrezzare la stessa;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica a tal fine redatto dall’Ufficio Tecnico Lavori
Pubblici del Comune, depositati agli atti del medesimo ufficio e composto dai seguenti elaborati:
– All. A Relazione tecnico-illustrativa;
– All. B Piano Particellare d’Esproprio;
– All. C Quadro Economico dell’Opera
– All. D Computo Metrico Estimativo
– Tavola 1 Planimetrie ed estratti;
– Tavola 2 Tavola di progetto con schema fognature
RICONTRATA la conformità degli elaborati di tale progetto al D.Lgs. n. 50/2016, in particolare alle
disposizioni contenute negli articoli 23 e seguenti;
DATO ATTO che l’intervento di cui trattasi non è soggetto ad inserimento nel programma triennale
delle opere pubbliche, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, essendo l’importo stimato per la sua
realizzazione inferiore ad € 100.000,00;
PRESO ATTO che la spesa complessiva prevista per gli interventi contemplati nel progetto in
approvazione è pari ad Euro 70.000,00, finanziata al cap. 2882 del bilancio dell’esercizio corrente;
PRESO ATTO della verifica, con esito positivo, del progetto di cui trattasi, compiuta dal
Responsabile del procedimento;
RITENUTO di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’esecuzione dei lavori di
sistemazione dell’area attrezzata presso la chiesetta San Carlo a Volpago del Montello, in quanto
corrispondente a quanto commissionato ed in quanto gli elaborati tecnici sono rispondenti alle
finalità da perseguire;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
VISTO, per la competenza dell’organo deliberante, l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio tecnico
lavori pubblici e, in ordine alla regolarità contabile, del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge,
D E L I B E R A
1. di approvare, dal punto di vista tecnico ed amministrativo, il progetto di fattibilità tecnica ed
economica dei lavori di sistemazione dell’area attrezzata presso la chiesetta San Carlo a
Volpago del Montello, redatto dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e costituito dagli elaborati di
seguito indicati, depositati agli atti del medesimo ufficio:
– All. A Relazione tecnico-illustrativa;
– All. B Piano Particellare d’Esproprio;
– All. C Quadro Economico dell’Opera
– All. D Computo Metrico Estimativo
– Tavola 1 Planimetrie ed estratti;
– Tavola 2 Tavola di progetto con schema fognature
Tale progetto presenta il seguente quadro economico:
A) LAVORI A BASE D’ASTA
Importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 24.917,00
Oneri per la sicurezza € 500,00
TOTALE A) € 25.417,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 10% su totale importo lavori € 2.541,70
Indagine geologica-geotecnica € 1.493,28
Somme per espropriazione (comprese spese registrazione atti) € 36.000,00
Spese per allacciamenti utenze acqua e luce € 3.000,00
Fondo incentivante per progettazione e sicurezza (art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 508,34
Imprevisti ed arrotondamenti € 1.039,68
TOTALE B) € 44.583,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA A)+B) € 70.000,00
2. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 70.000,00 è finanziata al cap.2003 del bilancio
dell’esercizio corrente;
Altresì,
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito favorevole unanime, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° TUEL n. 267/2000, per poter dare
seguito tempestivamente ai conseguenti atti.

Chiusura via Sernaglia per potature (Ord. 41/2019)

ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO STRADALE DI VIA SERNAGLIA PER POTATURA ALBERATURE POSTE LUNGO LA SEDE STRADALE


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta, pervenuta in data 10/04/2019 a brevi mano dal GUIZZO FRANCO
residente in via Castella di Volpago del Montello, per l’esecuzione di lavori di taglio alcune
piante su presa del Montello via Sernaglia dopo il ristorante all’insegna Ester Muri, tendente
ad ottenere l’autorizzazione alla chiusura temporanea al traffico della citata via onde poter
eseguire i lavori di taglio in sicurezza, DITTA incaricata dei lavori il Ditta Favero Roberto con
sede in Volpago del Montello;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed
evitare così pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
RILEVATO che la carreggiata nel punto interessato dai lavori è ad ampiezza ridotta e non
consente l’istituzione del senso unico alternato durante l’esecuzione dei lavori che
richiedono il posizionamento di piattaforma mobile sulla sede stradale nonché della
possibilità di caduta di rami e alberi sulla carreggiata e che pertanto non può essere
mantenuta la normale circolazione dei veicoli senza creare pericolo alle persone e cose;
VISTO il Disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio
2002 relativamente a segnaletica temporanea di cantiere;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n.
11/2018;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12, 21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
LA TEMPORANEA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE SU TRATTO DI VIA
SERNAGLIA COMPRESO TRA VIA 18 GIUGNO E VIA MURADA A VOLPAGO DEL
MONTELLO PER IL GIORNO 15/04/2019 CON ORARIO 07.00-19.00 E CON POSSIBILITA’
DI EVENTUALE PROROGA SINO AL TERMINE DEI LAVORI.
IN CASO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE CHE NON CONSENTANO L’ESECUZIONE
DEI LAVORI LA PRESENTE ORNANZA SI INTENDE SOSPESA CON RIPRISTINO DELLA
NORMALE CIRCOLAZIONE STRADALE.
1)Sul posto dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica stradale atta a segnalare la
modifica della viabilità conforme al decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 10/07/2002, nonché di segnalare la presenza di ostacoli o pericoli sulla
carreggiata a causa dei lavori, anche di notte se necessario.
2)A cura della ditta incaricata dei lavori e in funzione del tipo di intervento da eseguirsi dovrà
essere apposta la seguente segnaletica temporanea in caso di chiusura: Tavola 70 del
Dm del 2002- cartello di lavori in preavviso di strada chiusa, chiusura del tratto con idonee
transenne munite di cartello rettangolare bianco rosso a bande oblique munite di lanterna
luminosa in caso di permanenza in orario notturno, cartello di deviazione su percorso
alternativo, se esistente, sulle prime vie utili che precedono il tratto interessato dai lavori.
3) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con
indumenti ad alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
4) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di
cantiere
5) Al termine dei lavori, qualora abbiano interessato la sede viaria, di procedere al ripristino
del manto stradale mediante asfaltatura a caldo conformemente alla regola dell’arte avendo
cura di compattare l’area di intervento e di procedere ad eventuale aggiunta in caso di
formazione di avvallamenti, e secondo quanto prescritto dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non
creare pericolo per la circolazione stradale.
7)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto
necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
8) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai
lavori ed esibita se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
9) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di
cantiere depositati sulla sede stradale.
10) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere
fatta comunicazione all’amministrazione Comunale;
11) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di
cantiere si rimanda a Dm del Ministero del 2002 e relativi schemi segnaletici differenziali in
funzione del tipo di intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla
normativa in materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle
forze di Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o
molestia derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di
cantiere, restando in capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti
dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Chiusura strade per rete gas metano (Ord. 40/2019)

ORDINANZA DI PROROGA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ SU VIA MARTIGNAGO VIA CERVADA VIA DELLA BUSA VIA CARIZZADE VIA BELFIORE PER LAVORI DI SCAVO SULLA SEDE STRADALE PER ESECUZIONE TRATTO DI RETE METANO E NUOVI ALLACCI PER CONTO ASCO PIAVE


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta, di proroga pervenuta in data 06/04/2019 Prot.4598 dalla Ditta MAZZA
SRL con sede in via Roma 66 Borgo Satollo BS, quale ditta incaricata per conto Asco
Piave con sede a Pieve di Soligo, per l’esecuzione di scavo a tratti sulla sede stradale per
posa nuova condotta metano ed esecuzione dei relativi allacci sulle alcune vie Comunali,
tendente ad ottenere l’autorizzazione alla temporanea modifica della viabilità stradale
mediante chiusura e istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico o
movieri, sulle vie Martignago lato sud, e chiusura a tratti via Della Busa, via Belfiore, via
Carizzade, via Cervada;
CONSIDERATO che i lavori non sono stati ancora ultimati;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed
evitare così pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
RILEVATO che la ristrettezza della carreggiata nelle vie interessate dai lavori non consente
la normale circolazione stradale contemporaneamente all’esecuzione dei lavori rendendo
necessario l’istituzione temporanea del senso unico alternato o la chiusura delle stesse in
funzione delle loro caratteristiche dimensionali per consentire lo stazionamento di macchine
operatrici sulla sede stradale;
VISTO il Disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio
2002 relativamente a segnaletica temporanea di cantiere;
VISTA l’ordinanza n° 150 del 2018;
VISTA l’autorizzazione allo scavo n° 12 del 2018 rilasciata dall’Ufficio LLPP sede;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n.
11/2018;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12,21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
VALUTATA la correttezza dell’istruttoria;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
IL TEMPORANEO RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE E LA TEMPORANEA
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO A TRATTI CON LIMITE MASSIMO DI 30
KMH E IL DIVIETO DI SORPASSO SU TRATTO DI VIA MARTIGNAGO NEL TRATTO
INTERESSATO DAI LAVORI REGOLATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO E
IDONEA SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA DAL GIORNO 15.04.2019 FINO AL
GIORNO 31.05.2019 CON ORARIO 0-24, ESCLUSI SABATO E DOMENICA E FESTIVI
CON EVENTUALE PROROGA SINO AL TERMINE DEI LAVORI ONDE CONSENTIRE
L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN PREMESSA INDICATI.
LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO STRADALE A TRATTI DI VIA DELLA BUSA
VIA BELFIORE VIA CARIZZADE VIA CERVADA DAL 15.04.2019 al 31.05.2019 CON
ORARIO 07.00 ALLE ORE 19.00 ESCLUSI SABATO E DOMENICA E FESTIVI ONDE
CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN PREMESSA INDICATI.
LA SEGNALETICA DI MODIFICA DELLA VIABILITA’ DOVRA’ ESSERE APPOSTA
SOLTANTO DURANTE L’EFFETTIVA ESECUZIONE DEI LAVORI.
LA PRESENTE ORDINANZA SI INTENDE SOSPESA IN CASO DI INTERRUZIONE DEI
LAVORI PER MALTEMPO O PER ALTRE CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE.
GLI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI SU UNA SOLA VIA PER VOLTA PER
TRATTI NON SUPERIORI A 150 METRI, INOLTRE DOVE POSSIBILE DOVRA’ ESSERE
ALLESTITO PERCORSO ALTERNATIVO SULLE PRIME VIE UTILI CHE PRECEDONO IL
TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI EVENTUALMENTE DA CONCORDARSI CON
L’UFFICIO SCRIVENTE.
Nelle fasi di riapertura al traffico delle aree di intervento dovrà essere garantito il regolare
transito sulla sede stradale in sicurezza.
1)Sul posto a cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere posta idonea e sufficiente
segnaletica stradale atta a segnalare la modifica della viabilità conforme al decreto
Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, nonché di
segnalare la presenza di ostacoli o pericoli sulla carreggiata a causa dei lavori, anche di
notte se necessario.
SEGNALETICA: TAVOLE 65-66 e 70, e relative lanterne luminose per la segnalazione
notturna .
2) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con
indumenti ad alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
3) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di
cantiere
4) L’impiego di semaforo per la regolazione del traffico dovrà tenere dei flussi di traffico
transitanti e di conseguenza la regolazione dei tempi dovrà essere fatta in modo da evitare
incolonnamenti.
5) Al termine dei lavori, qualora abbiano interessato il manto stradale procedere al ripristino
del manto stradale avendo cura di compattare l’area di intervento e di procedere ad
eventuale aggiunta in caso di formazione di avvallamenti, e secondo quanto prescritto
dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non
creare pericolo per la circolazione stradale.
7)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto
necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
8) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai
lavori ed esibita se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
9) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di
cantiere depositati sulla sede stradale.
10) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere
fatta comunicazione all’amministrazione Comunale;
11) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di
cantiere si rimanda a Dm del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2002 e relativi schemi
segnaletici differenziali in funzione del tipo di intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla
normativa in materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle
forze di Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o
molestia derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di
cantiere, restando in capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti
dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto