Sospensione attività per inquinamento acustico – proroga termini lavori (Ord. 120/2018)

ORDINANZA DI PROROGA TERMINI DEI LAVORI E SOSPENSIONE ATTIVITA’ PER IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO ” OMISSIS ” SITO IN VIA OMISSIS “, A SEGUITO MANCATO ADEMPIMENTO ORDINANZA N. 23 DEL 9 FEBBRAIO 2018, NONCHE’ ORDINANZA N. 62 DEL 26 APRILE 2018


IL SINDACO
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 23 del 9 febbraio 2018 ad oggetto:
“ORDINANZA DI BONIFICA INQUINAMENTO ACUSTICO NEI LIMITI FISSATI DAL
DPCM 14/11/1997 PER IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO “come
individuato nell’allego alla presente non pubblicato per motivi di riservatezza”
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 62 DEL 26-04-2018 ad oggetto:
ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ ORARIO PER IL PUBBLICO
ESERCIZIO DENOMINATO ” come individuato nell’allego alla presente non
pubblicato per motivi di riservatezza”, A SEGUITO MANCATO ADEMPIMENTO
ORDINANZA N. 23 DEL 9 FEBBRAIO 2018 “INQUINAMENTO ACUSTICO NEI
LIMITI FISSATI DAL DPCM 14/11/1997.” con la quale si fa presente che qualora
venga accertato che in seguito all’esecuzione di lavori di mitigazione acustica dei
locali le emissioni di rumori rispettano i parametri di cui al D.P.C.M. 14.11.1997,
l’ordinanza di sospensione veniva rimossa anticipatamente e che alla scadenza del
termine di 45 giorni l’attività potrà essere ripresa solo se eseguiti i lavori di
mitigazione acustica, in mancanza dei quali l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
verrà revocata.
Preliminarmente si osserva che la sospensione dell’attività era stata proposta in
quanto la società come individuato nell’allego alla presente non pubblicato per motivi
di riservatezza non aveva ottemperato a nessuna delle prescrizioni contenute
nell’ordinanza n. 23/2018, i cui fatti esposti e misurazioni riportate non sono mai stati
contestati.
RICHIAMATA la domanda qui acquisita al prot 13067 del 22 settembre 2018 con la
quale il sig. come individuato nell’allego alla presente non pubblicato per motivi di
riservatezza legale rappresentante della ditta come individuato nell’allego alla
presente non pubblicato per motivi di riservatezza, chiede la proroga dei termini di
fine lavori alla data del 27 ottobre 2018;
RICHIAMATA la domanda qui acquisita al prot. 13066 del 22 settembre 2018 con la
quale il sig. come individuato nell’allego alla presente non pubblicato per motivi di
riservatezza legale rappresentante della ditta come individuato nell’allego alla
presente non pubblicato per motivi di riservatezza, risponde alle osservazioni in
merito alla CILA per la mitigazione sonora per il locale adibito a Ristorante e alla
“richiesta di ampliamento della licenza per attività denominata come individuato
nell’allego alla presente non pubblicato per motivi di riservatezza” rif. Prat.
2018V0068, con la quale lo scrivente richiede che l’iter autorizzativo all’apertura
dell’attività commerciale e del suo ampliamento proceda impegnandosi a far eseguire
i lavori di isolamento acustico prescritti;
VERIFICATO che alla data odierna non risulta depositata la dichiarazione di fine
lavori inerente ai lavori prescritti con l’ordinanza 23/2018 sopra citata quindi, la
società non ha ancora, in modo inequivocabile, ottemperato alle prescrizioni riportate
nell’ordinanza n. 23/2018, nonché alle osservazioni e prescrizioni di cui al prot 11427
del 14/8/2018 che con il presente atto si intendono tutt’ora ribadite;
CONSIDERATO comunque, rendesi opportuno concedere una proroga dei termini di
fine lavori prescritta con l’ordinanza 23 del 9 febbraio 2018 al giorno 27/10/2018
nonché prorogare contestualmente la sospensione dell’attività alla stessa data,
specificando che non potranno essere concesse ulteriori proroghe;
Tutto ciò premesso,
visto l’art. 17 della L.R. n. 29/2007,
Visto l’art. 7 comma 1 L. 241/1990 riguardo la sussistenza delle particolare esigenze
di celerità del procedimento basato sulla necessità di tutelare Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31, n. 773 ed il lare qlautiievtoe rpeugboblalimcae;nto di
esecuzione, approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635;
Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana;
Visto la legge 26.10.95 n. 447;
Visto il DPCM 14/11/1997;
Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
per i motivi esposti in premessa il termine dei lavori e contestualmente la
sospensione dell’attività fino al 27 OTTOBRE 2018, alla società come individuato
nell’allego alla presente non pubblicato per motivi di riservatezza, titolare
dell’esercizio di somministrazione alimenti e bevande denominato “come individuato
nell’allego alla presente non pubblicato per motivi AVVISA di riservatezza”,
che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà segnalato dagli organi di
controllo e di vigilanza all’Autorità Giudiziaria competente al fine dell’applicazione
delle sanzioni previste dal codice penale nonché delle sanzioni amministrative
stabilite dalla normativa vigente;
Di trasmettere il presente atto alla:
 Prefettura di Treviso,
 Questura di Treviso,
 locale Stazione dei Carabinieri,
 Compagnia G.d.F. di Montebelluna,
 Servizio di Polizia Locale.
Dà mandato a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente
provvedimento.
Si precisa che:
 l’Amministrazione competente è il Comune di Volpago del Montello,
 l’Ufficio competente è l’Ufficio Attività Produttive, edilizia privata e urbanistica,
presso la sede municipale di piazza Ercole Bottani n. 4;
 l’oggetto del procedimento è costituito dal provvedimento di limitazione
dell’orario per interesse pubblico;
 il responsabile del procedimento è l’ing.i. Alessandro Mazzero.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120
giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199.
Volpago del Montello, li 12/10/2018
IL SINDACO
ING. PAOLO GUIZZO

Modifiche viabilità per lavori gas metano (Ord. 118/2018)

ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ PER LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA CONDOTTA GAS METANO SULLE VIE COMUNALI VIA PASTRO- VIA CASTAGNE’-VIA MARTINELLI-VIA GIORGIONE- VIA CANALE


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta, pervenuta in data 04/10/2018 dalla Ditta ITAL IMPRESA con sede in via Viale
dell’Industria 38 Malonno BS, quale ditta incaricata per conto Asco Piave con sede ea Pieve di
Soligo, per l’esecuzione di scavo a tratti sulla sede stradale per posa nuova condotta metano ed
esecuzione dei relativi allacci sulle alcune vie Comunali quali, tendente ad ottenere l’autorizzazione
alla temporanea modifica della viabilità stradale mediante chiusura, su tratti delle vie Pastro, via
Martinelli, via Castagnè, via Giorgione, via Canale ;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed evitare così
pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
RILEVATO che la ristrettezza della carreggiata nelle vie interessate dai lavori non consente la normale
circolazione stradale contemporaneamente all’esecuzione dei lavori rendendo necessaria la chiusura
delle stesse per consentire lo stazionamento di macchine operatrici sulla sede stradale onde
agevolare l’esecuzione dei lavori in sicurezza;
VISTO il Disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002
relativamente a segnaletica temporanea di cantiere;
VISTA l’autorizzazione allo scavo n° 12 del 2018 rilasciata dall’Ufficio LLPP sede;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 13/2017;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12,21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
VALUTATA la correttezza dell’istruttoria;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO STRADALE SU TRATTO DI VIA PASTRO
COMPRESO TRA IL CIMITERO DI SELVA E VIA CAUDURI CONFINE CON POVEGLIANO
INTERESSATO DAI LAVORI REGOLATO DA IDONEA SEGNALETICA VERTICALE
TEMPORANEA DAL GIORNO 08.10.2018 FINO AL GIORNO 31.12.2018 CON ORARIO 0 -24,
ESCLUSI SABATO E DOMENICA E FESTIVI CON EVENTUALE PROROGA SINO AL TERMINE DEI
LAVORI ONDE CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN PREMESSA INDICATI.
LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO STRADALE A TRATTI DI VIA DELLA MARTINELLI
VIA CASTAGNE’ VIA GIORGIONE VIA CANALE DAL 08/10/2018 CON ORARIO 07.00 ALLE ORE
19.00 ESCLUSI SABATO E DOMENICA E FESTIVI.
LA SEGNALETICA DI MODIFICA DELLA VIABILITA’ DOVRA’ ESSERE APPOSTA SOLTANTO
DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI.
LA PRESENTE ORDINANZA SI INTENDE SOSPESA IN CASO DI INTERRUZIONE DEI LAVORI
PER MALTEMPO O PER ALTRE CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE
GLI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI SU UNA SOLA VIA ALLA VOLTA PER TRATTI
NON SUPERIORI A 150 METRI, INOLTRE DOVE POSSIBILE DOVRA’ ESSERE ALLESTITO
PERCORSO ALTERNATIVO SULLE PRIME VIE UTILI CHE PRECEDONO IL TRATTO
INTERESSATO DAI LAVORI EVENTUALMENTE DA CONCORDARSI CON L’UFFICIO
SCRIVENTE.
Nelle fasi di riapertura al traffico delle aree di intervento dovrà essere garantito il regolare transito
sulla sede stradale in sicurezza.
1)Sul posto a cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica
stradale atta a segnalare la modifica della viabilità conforme al decreto Ministeriale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, nonché di segnalare la presenza di ostacoli o pericoli
sulla carreggiata a causa dei lavori, anche di notte se necessario.
SEGNALETICA: Apporre segnaletica prevista dalla tavola 70,+ lanterne luminose per la segnalazione
notturna+ deviazioni su percorso alternativo+ preavviso di strada chiusa sulle direttrici che convergono
sull’area interdetta alla circolazione.
2) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con indumenti ad
alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
3) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di cantiere
4) L’impiego di semaforo per la regolazione del traffico dovrà tenere dei flussi di traffico transitanti e di
conseguenza la regolazione dei tempi dovrà essere fatta in modo da evitare incolonnamenti.
5) Al termine dei lavori, qualora abbiano interessato il manto stradale procedere al ripristino del manto
stradale avendo cura di compattare l’area di intervento e di procedere ad eventuale aggiunta in caso
di formazione di avvallamenti, e secondo quanto prescritto dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non creare
pericolo per la circolazione stradale.
7)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto
necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
8) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai lavori ed
esibita se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
9) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di cantiere
depositati sulla sede stradale.
10) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere fatta
comunicazione all’amministrazione Comunale;
11) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di cantiere si
rimanda a Dm del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2002 e relativi schemi segnaletici differenziali
in funzione del tipo di intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa in
materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle forze di
Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o molestia
derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di cantiere, restando in
capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa di
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Modifiche viabilità per lavori gas metano (Ord. 117/2018)

ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ PER LAVORI SCAVO E POSA NUOVA CONDOTTA GAS METANO SULLE VIE COMUNALI VIA MARTIGNAGO -VIA CARIZZADE- VIA CERVADA-VIA BELFIORE-VIA DELLA BUSA


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta, pervenuta in data 03/10/2018 Prot.13479 dalla Ditta MAZZA SRL con sede in
via Roma 66 Borgo Satollo BS, quale ditta incaricata per conto Asco Piave con sede ea Pieve di
Soligo, per l’esecuzione di scavo a tratti sulla sede stradale per posa nuova condotta metano ed
esecuzione dei relativi allacci sulle alcune vie Comunali, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla
temporanea modifica della viabilità stradale mediante chiusura e istituzione del senso unico alternato
regolato da impianto semaforico o movieri, sulle vie Martignago lato sud, via Della Busa, via Belfiore,
via Carizzade, via Cervada;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed evitare così
pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
RILEVATO che la ristrettezza della carreggiata nelle vie interessate dai lavori non consente la
normale circolazione stradale contemporaneamente all’esecuzione dei lavori rendendo necessario
l’istituzione temporanea del senso unico alternato o la chiusura delle stesse in funzione delle loro
caratteristiche dimensionali per consentire lo stazionamento di macchine operatrici sulla sede
stradale;
VISTO il Disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002
relativamente a segnaletica temporanea di cantiere;
VISTA l’autorizzazione allo scavo n° 12 del 2018 rilasciata dall’Ufficio LLPP sede;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 13/2017;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12,21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
VALUTATA la correttezza dell’istruttoria;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
IL TEMPORANEO RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE E LA TEMPORANEA
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO A TRATTI CON LIMITE MASSIMO DI 30 KMH E IL
DIVIETO DI SORPASSO SU TRATTO DI VIA MARTIGNAGO COMPRESO TRA VIA PIAVE E VIA
DELLA BUSA INTERESSATO DAI LAVORI REGOLATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO
E IDONEA SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA DAL GIORNO 08.10.2018 FINO AL
GIORNO 31.12.2018 CON ORARIO 0-24, ESCLUSI SABATO E DOMENICA E FESTIVI CON
EVENTUALE PROROGA SINO AL TERMINE DEI LAVORI ONDE CONSENTIRE L’ESECUZIONE
DEI LAVORI IN PREMESSA INDICATI.
LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO STRADALE A TRATTI DI VIA DELLA BUSA VIA
BELFIORE VIA CARIZZADE VIA CERVADA DAL 08/10/2018 CON ORARIO 07.00 ALLE ORE 19.00
ESCLUSI SABATO E DOMENICA E FESTIVI .
LA SEGNALETICA DI MODIFICA DELLA VIABILITA’ DOVRA’ ESSERE APPOSTA SOLTANTO
DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI.
LA PRESENTE ORDINANZA SI INTENDE SOSPESA IN CASO DI INTERRUZIONE DEI LAVORI
PER MALTEMPO O PER ALTRE CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE.
GLI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI SU UNA SOLA VIA PER VOLTA PER TRATTI
NON SUPERIORI A 150 METRI, INOLTRE DOVE POSSIBILE DOVRA’ ESSERE ALLESTITO
PERCORSO ALTERNATIVO SULLE PRIME VIE UTILI CHE PRECEDONO IL TRATTO
INTERESSATO DAI LAVORI EVENTUALMENTE DA CONCORDARSI CON L’UFFICIO
SCRIVENTE.
Nelle fasi di riapertura al traffico delle aree di intervento dovrà essere garantito il regolare transito
sulla sede stradale in sicurezza.
1)Sul posto a cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica
stradale atta a segnalare la modifica della viabilità conforme al decreto Ministeriale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, tavole 66 e 70 nonché di segnalare la presenza di
ostacoli o pericoli sulla carreggiata a causa dei lavori, anche di notte se necessario.
SEGNALETICA: TAVOLE 66 e 70, Cartello di lavori in corso, limite di 30 km/h, cartello di
restringimento della carreggiata divieto di sorpasso, cartello di semaforo e senso unico alternato,
cartello di passaggio obbligatorio a dx o sx ambo i sensi di marcia, lanterne luminose per la
segnalazione notturna .
2) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con indumenti ad
alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
3) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di cantiere
4) L’impiego di semaforo per la regolazione del traffico dovrà tenere dei flussi di traffico transitanti e di
conseguenza la regolazione dei tempi dovrà essere fatta in modo da evitare incolonnamenti.
5) Al termine dei lavori, qualora abbiano interessato il manto stradale procedere al ripristino del manto
stradale avendo cura di compattare l’area di intervento e di procedere ad eventuale aggiunta in caso
di formazione di avvallamenti, e secondo quanto prescritto dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non creare
pericolo per la circolazione stradale.
7)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto
necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
8) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai lavori ed
esibita se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
9) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di cantiere
depositati sulla sede stradale.
10) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere fatta
comunicazione all’amministrazione Comunale;
11) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di cantiere si
rimanda a Dm del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2002 e relativi schemi segnaletici differenziali
in funzione del tipo di intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa in
materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle forze di
Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o molestia
derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di cantiere, restando in
capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa di
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Rinnovo autorizzazione provinciale ad emissioni in atmosfera in stabilimento SCANDIUZZI

SCANDIUZZI STEEL CONSTRUCTION SPA – via Piave, 14 VOLPAGO DEL MONTELLO. Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59.


IL DIRIGENTE
VISTA la domanda presentata in data 04/03/2016 per il
tramite del S.U.A.P., con cui la ditta SCANDIUZZI STEEL
CONSTRUCTION SPA (P.IVA 04493100269), con sede legale e
impianto in via Piave, 14 – VOLPAGO DEL MONTELLO – chiede
il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. n.59/2013 per rinnovo
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi
degli articoli 269 e 281 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006;
CONSIDERATO che la ditta SCANDIUZZI COSTRUZIONI IMPIANTI
SRL è in possesso dell’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera n.971/2005 del 07/11/2005 rilasciata ai sensi
dell’articolo 15 del D.P.R. n.203/1988 e del D.M. n.44/2004
Pag. 1 di 6
per lo stabilimento sito in via Martignago Basso a Volpago
del Montello;
RICHIAMATA la nota pervenuta in data 17/01/2008 prot.
n.6232 con la quale si comunica che il nuovo gestore dello
stabilimento è la ditta Scandiuzzi Spa e la sede
dell’impianto è identificata in via Piave, 14;
CONDIDERATA la documentazione pervenuta in data 07/09/2009
prot. n.59034;
CONSIDERATA la domanda di autorizzazione di carattere
generale pervenuta in data 15/12/2011 prot. n.131462 a nome
Scandiuzzi SpA per l’attività di saldatura svolta presso lo
stabilimento di via Piave, 14 ai sensi dell’articolo 272
comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota pervenuta in data 24/05/2012 con cui viene
comunicato che, a seguito di una scissione di ramo di
azienda, il nuovo gestore dell’impianto è la ditta
Scandiuzzi Steel Constructions SpA;
CONSIDERATO che la richiesta al Comune di Volpago del
Montello di esprimere il parere ai sensi dell’articolo 269
comma 3 del D.Lgs 152/2006 sugli interventi in oggetto
datata 20/10/2016 prot. n.87995, trascorso il termine
concesso, non ha avuto riscontro;
VISTA la documentazione allegata all’istanza in merito
all’utilizzo delle superfici scoperte annesse allo
stabilimento e alla loro estensione;
Pag. 2 di 6
CONSIDERATO che da tale relazione non emergono con la
necessaria chiarezza gli elementi per valutare l’eventuale
assoggettabilità della ditta alle prescrizioni contenute
nell’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
di Tutela delle Acque;
RITENUTO, pertanto, che la ditta debba integrare quanto già
trasmesso con una relazione tecnica e relativo elaborato
grafico, che specifichi:
– quanta parte della superficie scoperta sia effettivamente
destinata a:
• deposito dei rifiuti con le modalità di stoccaggio
degli stessi;
• aree in cui vengono effettuate lavorazioni;
• aree interessate da operazioni di carico/scarico;
-la tipologia e le modalità di stoccaggio dei semilavorati
metallici costituenti la materia prima, al fine di evitare
il trascinamento di solidi in sospensione a seguito degli
eventi atmosferici;
-l’eventuale presenza di erogatori carburante all’interno
dello stabilimento;
-le eventuali procedure operative finalizzate alla gestione
dei piazzali, al contenimento e alla raccolta di eventuali
sversamenti;
-le modalità di gestione delle acque meteoriche di
dilavamento dell’intero stabilimento;
Pag. 3 di 6
VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;
ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, la completezza dell’istruttoria
condotta ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs.
n.267/2000;
VISTI la L.R. n.33/1985, il D.Lgs. n.152/2006, il Piano di
Tutela delle Acque e s.m.i. e il D.P.R. n. 59/2013;
VISTI il D.Lgs. n.267/2000 e il Regolamento Provinciale di
Organizzazione;
DECRETA
ART. 1 – È adottata la presente Autorizzazione Unica
Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l’attività
svolta dalla ditta SCANDIUZZI STEEL CONSTRUCTION SPA
nell’impianto sito in via Piave, 14 – VOLPAGO DEL
MONTELLO, relativamente alle emissioni in atmosfera, ai
sensi del D.Lgs. 152/2006 degli articoli 270, 271 e 275
comma 2.
ART. 2 – Il decreto n.971/2005 del 07/11/2005 e l’adesione
all’autorizzazione di carattere generale, citati in
premessa, sono revocati a far data dal rilascio della
presente autorizzazione.
ART. 3 – La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e
le prescrizioni definite nell’allegato tecnico che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
ART. 4 – Ogni modifica sostanziale dell’impianto deve
Pag. 4 di 6
essere preventivamente autorizzata.
ART. 5 – L’Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15
anni ed è rinnovabile ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
n.59/2013.
ART. 6 – La ditta entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio
del presente atto deve trasmettere a questa Amministrazione
una relazione tecnica con relativo elaborato grafico che
integri quanto già trasmesso, specificando:
– quanta parte della superficie scoperta sia effettivamente
destinata a:
• deposito dei rifiuti indicando le modalità di
stoccaggio degli stessi;
• aree in cui vengono effettuate lavorazioni;
• aree interessate da operazioni di carico/scarico;
– la tipologia e le modalità di stoccaggio dei semilavorati
metallici costituenti la materia prima, al fine di evitare
il trascinamento di solidi in sospensione a seguito degli
eventi atmosferici verso i corpi ricettivi esistenti;
– l’eventuale presenza di erogatori carburante all’interno
dello stabilimento;
– le eventuali procedure operative finalizzate alla
gestione dei piazzali, al contenimento e alla raccolta di
eventuali sversamenti;
– le modalità di gestione delle acque meteoriche di
dilavamento dell’intero stabilimento.
Pag. 5 di 6
Tale elaborato grafico dovrà riportare, inoltre, lo schema
delle reti fognarie presenti e i relativi punti di scarico.
ART. 7 – La presente autorizzazione è adottata restando
comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i
provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi
all’art. 1.
art. 8 – Avverso l’Autorizzazione Unica Ambientale è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel
termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti
dal rilascio della stessa.
ART. 9 – Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. del
Comune di Volpago del Montello perché lo rilasci, nelle
forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all’A.R.P.A.V.
(Dipartimento Provinciale di Treviso) e va affisso all’Albo
della Provincia e del Comune.
Dott. Simone Busoni


EMISSIONI IN ATMOSFERA – VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI
Per l’individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla tavola in scala 1:200,
datata marzo 2016, allegata all’istanza di AUA pervenuta in data 04.03.2016, n. prot.
20223.16.
Operazioni di granigliatura e taglio termico
Punti di emissione K1-K3
Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 10 mg/m3
Parametro: metalli nelle polveri
Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in
Tabella B, parte II, allegato I alla parte V del D. lgs. 152/06.
Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazione
Le emissioni in atmosfera, rilasciate dai punti di emissione identificati con i numeri K4,
K5, Kn ed afferenti alle operazioni di produzione calore con 2 impianti termici e 43
pannelli radianti con potenzialità termica nominale rispettivamente di 34,8 kW, 124,3
kW, 1720 kW, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.
lgs. 152/06.
Misure analitiche di autocontrollo
Operazioni di granigliatura e taglio termico
Punti di emissione K1-K3
La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità
annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di
autocontrollo.
Operazioni di verniciatura
Punto di emissione K2
Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 3 mg/m3
Parametro: composti organici volatili
L’Attività di verniciatura su metallo, per la tipologia e quantità di materie prime
contenenti solventi utilizzati, ricade nel campo di applicazione dell’art. 275 del D. lgs.
152/06 con le attività individuate al punto 2 lett. c), parte II, allegato III alla parte V del
D. lgs. 152/06 e al punto 8, parte III, allegato III alla parte V del medesimo decreto.
Per le operazioni di verniciatura, effettuate con l’impiantistica, le materie prime, e
l’operatività dichiarate nella domanda del 04.03.2016, il gestore dovrà garantire i
seguenti valori di emissione limite:
Emissione totale 5.134 kg COV/anno Flusso di massa kg COV/h
Emissione convogliata 3.851 kg COV/anno 10,88
Emissione diffusa 1.284 kg COV/anno
Conformita’ ai valori limite di emissione e piano di gestione solventi
Il gestore deve dimostrare la conformità delle emissioni di composti organici volatili
generate dall’attività di verniciatura ai valori di emissione stabiliti al precedente
paragrafo per:
– emissioni convogliate
– emissioni diffuse
Il gestore deve elaborare e trasmettere un piano di gestione solventi secondo le
indicazioni riportate nella parte V dell’allegato III alla parte V del D. lgs. 152/06. Per
l’elaborazione del Piano di Gestione Solventi l’azienda deve quantificare:
– l’input di solvente
– il consumo di solvente
– il recupero (mediante registrazione puntuale del materiale recuperato)
– l’operatività degli impianti di verniciatura
– la presenza di solvente nei rifiuti prodotti
– le emissioni diffuse
– le emissioni convogliate
Misure analitiche di autocontrollo
Operazioni di verniciatura
Punto di emissione K2
La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità
annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di
autocontrollo;
Si prescrive di elaborare, aggiornare e trasmettere il piano di gestione solventi con
cadenza annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione. Per la
compilazione del bilancio di massa previsto dal piano di gestione dei solventi la ditta
deve utilizzare un periodo di osservazione di almeno 10 mesi.
– I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell’impianto nelle
condizioni di esercizio più gravose;
– i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro
rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
– per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e
la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale
UNICHIM n.158/88;
– per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni
relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e
quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato
ai prelievi.
Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera
Sistemi di trattamento degli effluenti gassosi presenti:
Operazione Sistema di trattamento Punto di emissione
Griglia di verniciatura Sistema di abbattimento ad
umido
K2
Sabbiatura Ciclone + filtro a cartucce K1
Taglio termico 2 filtri a cartucce in
parallelo
K3
– L’esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire,
per qualunque condizione di funzionamento dell’impianto industriale cui sono
collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l’autorizzazione;
– le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento
devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all’atto
della loro progettazione;
– le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere
documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
– qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento necessaria per
la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora
non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la
fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli
impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa
in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.
Accessibilità ai punti di campionamento e misura
Il punto di emissione K2 deve essere dotato di 2 prese per misure e campionamenti, con
diametro interno di 4 pollici, munite di flangia, poste sulla stessa sezione a 90° l’una
dall’altra.
I requisiti relativi al posizionamento delle prese per misure e campionamenti e alle
caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e
campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato
nel documento A.R.P.A.V. “Standardizzazione delle metodologie operative per il
controllo delle emissioni in atmosfera” pubblicato sul sito internet della Provincia di
Treviso: www.provincia.treviso.it.
Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico,
questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l’esecuzione
di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie
all’esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).
Metodi analitici
– Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1:2013 per la misura di velocità e portata
dei flussi gassosi convogliati;
– Metodo di cui alla norma UNI CEN/TS 13649 per la misura dei composti organici
volatili;
– Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri.