Chiusura piazza Bottani per raduno auto (Ord. 11/2019)

ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE CON DIVIETO DI SOSTA SU PARTE DI PIAZZA ERCOLE BOTTANI PER RADUNO LANCIA STORICA PREVISTO PER SABATO 16 FEBBRAIO 2019


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta pervenuta a mezzo mail dall’ufficio Cultura Comunale del 07/02/2019 e
del 24/01/2019, e successivi colloqui intercorsi, relativamente a evento organizzato
dall’associazione Amici della lancia Storica, organizzatrice di raduno di veicoli Lancia
tendente ad ottenere, per motivi di sicurezza, la chiusura parziale di parte di piazza Ercole
Bottani per Sabato 16 Febbraio 2019, onde permettere lo svolgimento della citata
manifestazione;
CONSIDERATO che per l’evento è prevista anche la consegna della cittadinanza a Rudy dal
Pozzo, co pilota ufficiale di Opel Italia della squadra rally Opel, a cura di rappresentante di
questa amministrazione comunale;
VISTA la necessità di chiudere temporaneamente al traffico l’ area di cui all’oggetto per
consentire il posizionamento dei veicoli d’epoca e tutelare e salvaguardare l’incolumità delle
persone partecipanti, con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione;
CONSIDERATO che il traffico può essere regolamentato mediante apposita segnaletica nel
rispetto del vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione;
VISTO l’art. 107 del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ. mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 11
del 2018;
VITO l’art 5, 6 , 7,12 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
VALUTATA la correttezza dell’istruttoria;
D I S P O N E
LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE CON DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
FORZATA,SOLO SULLA PARTE OVEST DI PIAZZA ERCOLE BOTTANI DI VOLPAGO
DEL MONTELLO LIMITATAMENTE AI PARCHEGGI POSTI FRONTE AUDITORIUM E
FINO AL BAR BELLE’ PER SABATO 16 FEBBRAIO 2019 DALLE ORE 15.00 ALLE 21.00.
SARA’ CONSENTITA LA SOSTA DELLE SOLE AUTO D’EPOCA PARTECIPANTI ALLA
MANIFESTAZIONE E VEICOLI CORRELATI ALL’EVENTO.
Sul posto dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica indicante la chiusura, i divieti
ed ogni eventuale deviazione.
Dovrà essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed ai servizi pubblici ed ai residenti.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del CDS è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o
molestia derivanti da danni a cose o persone, correlati dall’esecuzione della predetta
manifestazione, restando queste in capo al comitato organizzatore dell’evento.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e portata a conoscenza
di chiunque mediante l’apposizione di idonea segnaletica.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60
giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
V.C. Paolo Gasparetto

Chiusura via fra’ Giocondo per pulizia Brentella e rifacimento argine (Ord. 10/2019)

ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DI VIA FRA’ GIOCONDO A TRATTI PER LAVORI DI PULIZIA ANNUALE DEL CANALE IRRIGUO E RIFACIMENTO DI TRATTO DI ARGINE


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta di chiusura, pervenuta in data 06.02.2019 prot.1799 dal Consorzio di Bonifica
PIAVE con sede in via S. Maria in Colle 2, Montebelluna, quale Ditta incaricata dei lavori di pulizia
delle alghe presenti all’interno del canale del Bosco, e la richiesta avanzata dalla ditta Bordignon
Costruzioni srl del 05/02/2019 per il rifacimento dell’argine su tratto del canale compreso tra via
Isonzo e Sernaglia, tendenti ad ottenere la chiusura al traffico a tratti di via Fra Giocondo nella tratta
Comunale di competenza, a partire dal giorno15 al 28 Febbraio 2019 dalle ore 07.00 alle 19.00, con
eventuale proroga sino al termine dei lavori;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed evitare così
pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
CONSIDERATO che il tratto di strada presenta ampiezza ridotta e non consente la normale
circolazione dei veicoli durante le fasi di pulizia del canale che richiedono lo stazionamento sulla sede
stradale di macchina operatrice e di altro veicolo per il carico del materiale;
CONSIDERATO che detti lavori possono essere effettuati soltanto durante le fasi di secca del canale;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ. mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 11/ 2018;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12, 21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 );
VISTO che il traffico può essere regolamentato e deviato mediante posa di idonea segnaletica
verticale conforme al cds;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
LA CHIUSURA A TRATTI DI TUTTA VIA FRA’ GIOCONDO NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL
MONTELLO A PARTIRE DAL GIORNO 15 Febbraio 2019 SINO AL 28 FEBBRAIO 2019 DALLE
ORE 07.00 ALLE ORE 19.00, con eventuale proroga sino al termine dei lavori, per permettere lo
stazionamento di macchine operatrici sulla carreggiata e consentire l’esecuzione dei lavori di pulizia
del Canale del Bosco e di rifacimento dell’argine nel tratto indicato compreso tra via Isonzo e
Sernaglia.
La chiusura riguarderà di volta in volta il troncone di strada interessato dai lavori ed il traffico sarà
deviato localmente sulle prime vie utili in loco esistenti.
1)Sul posto dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica stradale atta a segnalare la modifica
della viabilità conforme al decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
10/07/2002, nonché di segnalare la presenza di ostacoli o pericoli sulla carreggiata a causa dei lavori,
anche di notte se necessario.
2)A cura della ditta incaricata dei lavori e in funzione del tipo di intervento da eseguirsi dovrà essere
apposta la seguente segnaletica temporanea in caso di chiusura: Tavola 70 dm del 2002, cartello di
lavori in preavviso di strada chiusa, limite di 20 km/h, divieto di sorpasso, lavori in corso, chiusura del
tratto con idonee transenne munite di cartello rettangolare bianco rosso a bande oblique munite di
lanterna luminosa in caso di permanenza in orario notturno, cartello di deviazione su percorso
alternativo, sulle prime vie utili che precedono il tratto interessato dai lavori.
3) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con indumenti ad
alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
4) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di cantiere
5) Al termine dei lavori qualora riguardino la sede stradale procedere al ripristino del manto
mediante asfaltatura a caldo conformemente alla regola dell’arte avendo cura di compattare l’area di
intervento e di procedere ad eventuale aggiunta in caso di formazione di avvallamenti, e secondo
quanto prescritto dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non creare
pericolo per la circolazione stradale.
7)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto
necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
8) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai lavori ed
esibita se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
9) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di cantiere
depositati sulla sede stradale.
10) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere fatta
comunicazione all’amministrazione Comunale;
11) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di cantiere si
rimanda a Dm del Ministero del 2002 e relativi schemi segnaletici differenziali in funzione del tipo di
intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa in
materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle forze di
Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o molestia
derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di cantiere, restando in capo
alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa di prevenzione
degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Diffida al ripristino per opere senza permesso (Ord. 9/2019)

DIFFIDA ALLA RIMESSIONE IN PRISTINO PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO


Richiamati i verbali di sopralluogo effettuati in data 08/08/2017 e in data 21/07/2018 dal
Comando di Polizia Locale, qui pervenuti rispettivamente al prot. n. 3819 del 14/03/2017 e n.
10497 del 21/07/2018 e aventi ad oggetto la segnalazione di difformità edilizie su immobile
catastalmente identificato al Catasto Urbano Sez. C Fg. 1 m. n. 990 sub 168, sito in
OMISSIS;
Richiamata l’Ordinanza di Sospensione Lavori e contestuale avvio del procedimento n. 135
del 27/11/2018, notificata in data 28/11/2018;
Richiamate le seguenti norme:
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, art. 107 – comma 3 lettera g);
– D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art.76;
– Legge 07/08/1990 n. 241 e smi;
– Legge 28/02/1985 n. 47 e smi;
– L.R. 27/06/1985 n. 61 e smi;
– L.R. 23/04/2004 n. 11 e smi;
– D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e smi, artt.10, 31, 44;
– D.M. 22.01.2008 n. 37, in particolare gli artt. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 15;
– D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e smi, artt. 146, 167, 181;
Visti:
– il D.M.14/04/1975: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante
i comuni di Nervesa, Giavera, Volpago, Montebelluna e Crocetta”;
– il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.G.R. n. 1137 del
23/03/2010;
– il Piano di Assetto del Territorio approvato nella Conferenza di Servizi del 11/03/2016 e
vigente dal 10/06/2016;
– il Piano degli interventi vigente – variante generale n. 3 approvata con deliberazione di
Consiglio comunale n. 38 del 30.07.2018;
Visto che:
OMISSIS
ha eseguito in assenza di titolo abilitativo le opere sotto descritte;
Descrizione delle opere accertate e norme violate:
Opera accertata: spostamento di impianto tecnologico finalizzato alla
climatizzazione/refrigerazione del locale destinato ad attività commerciale
supermercato, prima collocato all’esterno sotto la griglia ed ora collocati all’interno di
un altro vano tecnico al disotto del negozio; sostituzione di impianto tecnologico posto
all’interno di vano collocato sotto il parcheggio esterno che serve per il refrigeramento
degli impianti frigoriferi presenti all’interno del negozio, funzionante mediante nuovo
sistema ad acqua, che ha comportato il collocamento di due nuovi tubi di maggior
spessore che partendo dal vano presente all’esterno convogliano l’acqua fredda
all’interno dei locali uscendo per la griglia di aerazione e coperti da piccola scatola di
colore rosso che sporge sul piano di calpestio del marciapiede;
Norme violate: DPR 380/2001 art. 6, 10, 24 per l’assenza di titolo edilizio per la
realizzazione degli impianti e la loro successiva modifica e/o
sostituzione/integrazione; D.M. 37/2008 art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 15 per il mancato
deposito del progetto degli impianti tecnologici installati/modificati oltre alla mancanza
delle dichiarazioni di conformità da allegare al certificato di agibilità che ne risulta
quindi sprovvisto;
Tutto ciò premesso,
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ATTIVITA’ PRODUTTIVE – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA
DIFFIDA
. il Sig. OMISSIS, legale rappresentate della ditta OMISSIS, in qualità di proprietaria
dell’immobile sul quale insistono le opere abusive ubicato al catasto urbano alla Sezione C
Fg. 1 m.n. 990 sub 168, sito in OMISSIS
a PROVVEDERE ENTRO 90 (novanta) GIORNI alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi
relativamente alle opere sopra descritte, secondo quanto stabilito dagli artt. 31 e 37 comma 6
del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del comma 4-bis del citato art. 31, inoltre, l’autorità competente, constatata
l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra
2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti.
Si fa presente che in caso di inottemperanza si procederà coattivamente addebitando le
spese a carico della ditta.
La Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza.
L’ufficio tecnico e l’Ufficio di Polizia Locale sono incaricati di segnalare con tempestività
l’avvenuta rimessa in pristino ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001.
Contro la presente ordinanza è consentito il ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla
notifica nei termini e nei modi previsti dagli articoli 2 e seguenti della Legge 06/12/1971 n.
1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica nei
termini e nei modi previsti dagli articoli 8 e seguenti del DPR 24/11/1971 n. 1199.
Il Responsabile dell’Area Attività Produttive
Edilizia Privata – Urbanistica
ing. i. Alessandro Mazzero

Nuovi attraversamenti pedonali Venegazzù

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE E ISTITUZIONE DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SU VIA MONTELLO VENEGAZZU’


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la particolare conformazione di via Montello a Venegazzù con larghezza limitata, interessata
da traffico veicolare e pedonale soprattutto nell’orario di entrata e uscita della scuola, nelle giornate
di festa e in occasione delle messe, dovuta alla presenza della scuola dell’infanzia e delle attività
commerciali, presenti;
CONSIDERATO che la ciatata via è interessata da rilevante traffico veicolare e pedonale, e che
risulta priva di attraversamenti pedonali;
RITENUTO necessario per ragioni di carattere tecnico e di pubblico interesse procedere al
regolamentare la viabilità nella via citata in oggetto, onde consentire ai pedoni di attraversare la sede
viaria in sicurezza e per raggiungere la scuola, mediante l’istituzione sulla sede stradale di due nuovi
attraversamenti pedonali in corrispondenza della scuola dell’infanzia e fronte azienda Marca Piuma e
onde dare continuità al marciapiede esistente e creare un percorso pedonale in sicurezza fuori dalla
traiettoria di manovra dei veicoli;
VISTO che i lavori sono sati eseguiti e che l’Ufficio LLPP del Comune di Volpago del Montello ha
richiesto per le vie brevi la regolamentazione;
PRESO atto che non esistono cause ostative per l’istituzione di tali attraversamenti pedonali;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ.mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n.11 del 2018;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12, del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod e art. 122 e 135 del
regolamento del cds;
DISPONE
Che su via Montello Frazione Venegazzù di Volpago del Montello in corrispondenza della scuola
dell’infanzia e dell’ ingresso Marca Piuma , siano istituiti in via permanente due nuovi
attraversamenti pedonali e un percorso pedonale delimitato da cordonata , come individuato e
segnalato lungo la citata via da apposita segnaletica verticale ed orizzontale.
Che si collocata idonea segnaletica verticale atta a segnalare quanto sopra indicato nel rispetto del cds
e su regolamento di esecuzione.
La presente Ordinanza ha effetto a partire dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del CDS è incaricato
dell’esecuzione della presente
Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
V.C. Gasparetto Paolo