Marciapiede via Pastro – variante (Del. GC 17/2019)

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MARCIAPIEDE LUNGO VIA LUIGI PASTRO, DALL’INCROCIO CON VIA SCHIAVONESCA VECCHIA AL CIMITERO DI SELVA DEL MONTELLO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE


LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI i seguenti atti:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 29 dicembre 2016, l’intervento – di cui trattasi è
stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2017-2019 ed
elenco annuale 2017, in quanto di importo superiore a € 100.000,00, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 riguardante;
– la Determinazione n. 128 in data 24.03.2017, l’incarico di progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all’ing. Ugo Ganz, direttore
tecnico della società G&B PROGETTI SRL di Pieve di Soligo;
– la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 14.06.2017, con la quale è stato approvato lo
studio di fattibilità, redatto dall’ingegner Ugo Ganz della Società di ingegneria G. & B. Progetti di
Pieve di Soligo, che prevede la realizzazione di un marciapiede lungo via Luigi Pastro,
dall’intersezione con Via Schiavonesca Vecchia fino al cimitero, per un costo totale stimato in €
100.000,00, per sostenere il quale sussiste la necessaria disponibilità al capitolo 3123 del
bilancio relativo al corrente esercizio, precisando che è stato assegnato un contributo di €
90.000,00 dal Consorzio Bim Piave (come da nota prot.n. 136 del 22.02.2017 dello stesso,
acquisita al nostro prot. n. 2665/2017)
– il progetto definitivo-esecutivo, presentato in data 20.09.2017 ed acquisito al protocollo n.
13035, dal professionista incaricato con la citata Determinazione n. 128/2017, ing. Ugo Ganz
della società G&B PROGETTI SRL di Pieve di Soligo;
– la deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 14.11.2017, è stata apportata una variazione
al bilancio di previsione del triennio 2017-2019, al fine di adeguare il finanziamento del progetto
in questione ad € 135.000,00;
– il progetto definitivo-esecutivo aggiornato alle prescrizioni della conferenza dei servizi,
presentato in data 01.12.2017 ed acquisito al protocollo n. 16739, dal professionista incaricato,
relativo ai LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MARCIAPIEDE LUNGO VIA
LUIGI PASTRO, DALL’INCROCIO CON VIA SCHIAVONESCA VECCHIA AL CIMITERO DI
SELVA DEL MONTELLO;
– la deliberazione di della Giunta Comunale n. 114 del 06.12.2017, con la quale è stato approvato
il progetto esecutivo, redatto dall’ingegner Ugo Ganz della Società di ingegneria G. & B. Progetti
di Pieve di Soligo;
– la determinazione n. 75 del 20.02.2018 con la quale è stata indetta una gara mediante
procedura aperta per l’appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 del nuovo codice dei contratti D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, nel rispetto dei
principi generali previsti dallo stesso Decreto; in esito alla quale, con determinazione n. 139 del
17/04/2018 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa COSTRUZIONI STRADALI MARTINI
SILVESTRO SRL con sede a Vo’ (PD) per il prezzo di € 88.288,85, al netto di € 3.234,88 per
lavorazioni in economia (per un totale di € 91.523,73), oltre ad € 2.745,55 per oneri per la
sicurezza (per un importo contrattuale complessivo netto di € 94.269,28) e dell’IVA;
– la determinazione n. 271 del 17.07.2018 ha dato atto dell’intervenuta efficacia della
determinazione di aggiudicazione, a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei
requisiti di legge in capo all’aggiudicatario;
– contratto d’appalto dei lavori in forma di scrittura privata rep.n. 6 in data 29.08.2018, stipulato
con modalità elettronica;
RICORDATO che:
– i lavori di cui trattasi hanno avuto inizio in data 10 settembre 2018;
CONSIDERATO che si è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva di variante al fine
di realizzare alcune lavorazioni non previste in fase di redazione del progetto e a tal fine di RUP ha
chiesto alla Direzione dei Lavori di redigere una Perizia di Variante e Suppletiva per la
realizzazione di lavorazioni aggiuntive, che possono rientrare nella fattispecie previste dall’art. 106
del D.Lvo 50/2016 e s.m.i..;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 17 del 06-02-2019 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
ATTESO che con nota del 25.01.2019 prot. 1267 il Direttore dei Lavori ha trasmesso copia del
progetto di Perizia Suppletiva, dove nella Relazione tecnica sono descritti i lavori aggiuntivi che qui
vengono riportati sinteticamente:
adeguamento alle prescrizioni del Comando Rete Pol per interferenza del  progetto con linee
oleodotto;
 adeguamento posizione pali illuminazione pubblica rispetto a condotta acque meteoriche
esistente;
 nuovo allacciamento acquedotto;
DATO atto che le opere previste nella perizia di variante non incidono rispetto alla formulazione dei
pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona, per la
valutazione preliminare del progetto definitivo;
PRESO ATTO della verifica, con esito positivo, della perizia di cui trattasi, compiuta dal
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;
VALUTATA la conformità del progetto alle previsioni urbanistiche ed alla normativa vigente, in
particolare al Decreto Legislativo n. 50/2016 ed al Regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010, per
quanto applicabile;
RITENUTO di approvare la Perizia Suppletiva e di variante di cui trattasi in quanto corrispondente
a quanto commissionato e rispondente alle finalità da perseguire;
RICORDATO il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici reso obbligatorio dall’art. 11
della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione” sarà acquisito in via definitiva all’atto dell’inserimento nel programma delle opere
pubbliche dell’intervento in oggetto: CUP E21B16000440004;
VISTO, per la competenza dell’organo deliberante, l’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, recante il nuovo codice dei contratti pubblici;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tecnico lavori pubblici, in ordine alla
regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare, dal punto di vista tecnico ed amministrativo, per le ragioni in premessa esposte,
la perizia suppletiva e di variante per la LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
MARCIAPIEDE LUNGO VIA LUIGI PASTRO, DALL’INCROCIO CON VIA SCHIAVONESCA
VECCHIA AL CIMITERO DI SELVA DEL MONTELLO, presentata dal Direttore dei Lavori ing.
Ugo Ganz, direttore tecnico della società G&B PROGETTI SRL di Pieve di Soligo, in data
25.01.2019 ed acquisita al protocollo n. 1267, costituito dagli elaborati di seguito indicati,
depositati agli atti dell’ufficio tecnico lavori pubblici:
Allegati:
1)Relazione tecnica ed illustrativa con quadro economico di spesa
2)Quadro comparativo – perizia suppletiva
3)Atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi
Tavole grafiche:
Tav. 3a – Planimetria di progetto: tratto stradale da Via Schiavonesca Vecchia al civico n. 101
Tav. 3b – Planimetria di progetto: tratto stradale dal civico n. 101 al Cimitero
Tav. 5a – Sezione tipo di progetto: A-A B-B C-C
Tav. 5b – Sezione tipo di progetto: D-D E-E
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DELIBERA DI GIUNTA n. 17 del 06-02-2019 Pag. n.3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Tav. 5c – Sezione tipo di progetto: F-F G-G
che presenta il seguente quadro economico:

A – LAVORI A BASE D’APPALTO quadro di progetto   quadro di aggiudicazione     PERIZIA DI VARIANTE
Importo lavori                                     € 105.427,36                 € 88.288,85                           € 108.720,64
Lavori in economia                          € 3.234,88                      € 3.234,88
Oneri per la sicurezza                        € 2.745,55                       € 2.745,55                              € 2.745,55
TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO € 111.407,79         € 94.269,28                            € 111.466,19
B – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% su lavori                                 € 11.140,78                     € 9.426,93                            € 11.146,62
Spese tecniche (progettazione esecutiva, direzione
lavori, contabilità e redazione certificato di regolare
esecuzione)                                          € 9.650,00                           € 9.650,00                         € 9.650,00
IVA 22% e C.I. 4% su spese tecniche € 2.593,92                       € 2.593,92                           € 2.593,92
contributo di gara ANAC                                                                  € 60,00                              € 60,00
Imprevisti ed arrotondamenti              € 207,51                            € 18.999,87                      € 83,27
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 23.592,21                   € 40.730,72                          € 23.533,81
TOTALE PROGETTO                           € 135.000,00                   € 135.000,00                    € 135.000,00

2. di dare atto che:
 trova applicazione l’art.106, comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,
che ammette variazioni dell’importo contrattuale entro il limite del cinquanta per cento, che
non alterino la natura complessiva del contratto;
 le maggiori lavorazioni, dell’importo di € 17.196,91, al netto di iva, sono inferiori al 50%
dell’importo contrattuale di € 94.269,28;
 con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio lavori pubblici si provvederà
all’integrazione degli impegni di spesa necessari;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 135.000,00 per l’intervento in oggetto è finanziata
con risorse proprie della stazione appaltante, con imputazione al capitolo 3123;
Altresì,
D E L I B E R A
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese e ad esito favorevole
unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, TUEL n.
267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti.

Convenzione per sottopassaggio via della Busa (Del. GC 14/2019)

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CONCERNENTI LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L’ASSETTO PATRIMONIALE DEL “SOTTOVIA SCATOLARE VIA DELLA BUSA” E DELLA RELATIVA VIABILITA’ DI ACCESSO IN COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TV).


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
in data 29.03.2006 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica  (C.I.P.E), ai
sensi e per gli effetti dell’art.3 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, come modificato ed integrato
dal D. Lgs. 17 agosto 2005m n. 189, ha approvato il progetto preliminare della “Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta (S.P.V.)”, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, adottando la deliberazione n. 96 che è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 222 del 23.09.2006;
 la Giunta Regionale del Veneto, con la Deliberazione n. 2533 del 7 agosto 2006, ha confermato
il pubblico interesse alla proposta presentata dalla Società Pedemontana Veneta S.p.A. per la
progettazione, realizzazione e gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta
(S.P.V.), già dichiarato con la D.G.R. n. 3858 del 3 dicembre 2004;
 in data 30.06.2009 con Delibera n. 1934 la Giunta Regionale del Veneto ha aggiudicato la
concessione per la progettazione, costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio
Pedemontana Veneta al!’A.T.I. costituita dal Consorzio Stabile SIS S.c.p.a. e Itinere
Infraestructuras S.A.;
 in data 31.07.2009 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri é stato dichiarato lo
stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilitá nel territorio delle
province di Treviso e Vicenza fino al 31.07.2010, poi da ultimo prorogato fino al 31.12.2016 con
D.P.C.M. del 01.12.2014;
 in data 09.11.2009 è stato sottoscritta un Protocollo d’Intesa tra la Regione Veneto ed il
Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità
nell’area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta,
per disciplinare i rapporti tra gli stessi soggetti;
 in data 05.01.2010 il Concessionario – A.T.I. Consorzio Stabile SIS Società consortile per
Azioni – Itinere Infraestructuras S.A. ha presentato il progetto definitivo;
 in data 08.01.2010 si è provveduto all’avvio del procedimento ex L. n. 241/1990 per la
procedura espropriativa, mediante pubblicazione di Avviso plurimo sui quotidiani, nonché
deposito del Progetto Definitivo presso il competente Ufficio della Regione Veneto;
 in data 12.03.2010, è stata indetta, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3802/2009, apposita Conferenza dei Servizi degli Enti interferiti, le
cui risultanze, munite delle osservazioni dei vari Enti, sono confluite nel Verbale del
12.03.2010;
 in data 20.09.2010 il Commissario Delegato con proprio Decreto n. 10 ha approvato, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3802 del 15 agosto 2009, il Progetto Definitivo della Superstrada a Pedaggio Pedemontana
Veneta;
 in data 08.10.2010 è avvenuta sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 78 la
pubblicazione del sopracitato Decreto n. 10 con il quale l’intervento in oggetto è stato dichiarato
di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza n.
3802/2009 e s.m.i., dando atto che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali
comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività
previste nel progetto approvato, costituendo altresì, ai sensi del medesimo comma, variante
agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a far data dalla pubblicazione sul
B.U.R.
;
 in data 07.10.2010, l’A.T.I. Consorzio stabile 515 S.c.p.a. – Itinere Infraestructuras comunicava
l’avvenuta costituzione della società di progetto denominata “Superstrada Pedemontana
Veneta S.p.A.” la quale, ai sensi dell’art. 156 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. nonché dell’art. 13 della
citata convenzione, subentrava a titolo originario all’A.T.I. SIS S.c.p.a. – Itinere Infraestructuras
S.A. nella convenzione sottoscritta in data 21.10.2009;
 in data 25.02.2011 la costituita società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. è
subentrata, a tutti gli effetti, all’A.T.I. Consorzio stabile SIS S.c.p.a. – Itinere Infraestructuras
S.A., a seguito della presa d’atto con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, emessa in
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DELIBERA DI GIUNTA n. 14 del 06-02-2019 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
seguito all’esito dell’informativa antimafia ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 31.07.1965, n.
575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D.Lgs 08.08.1994, n. 490, al D.M. 16.12.1997 e al DPR
03.06.1998, n. 252;
nelle date del 10.09.2013; del 13.09.2013 e del 24.09.2013 è stato presentato  alla struttura
commissariale dalla Società di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. il Progetto
Esecutivo del Lotto 3 Tratta D dal Km 75+625 al km 87+700 ricadente nei Comuni di Volpago
del Montello, Povegliano, Giavera del Montello e Villorba;
 in data 11.11.2013 il Comitato Tecnico Scientifico, previsto dall’art. 4, comma 4, dell’Ordinanza
n. 3802/2009, ha espresso parere favorevole all’approvazione del Progetto Esecutivo Lotto 3
Tratta D;
 il Commissario Delegato in data 23.12.2013 con proprio decreto n. 132, ha approvato il
Progetto Esecutivo del citato Lotto 3 Tratta D;
 i lavori di progettazione esecutiva e costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta sono
stati affidati al Contraente Generale – Consorzio SIS S.c.p.a. – Via Invorio n. 24/A – Torino con
“Contratto Originario” del 07.03.2011; “Contratto Integrativo” del 19.12.2013 e “Contratto” del
26.07.2017;
 in data 18.12.2013 è stato sottoscritto tra Commissario Delegato e SPV 1′ “Atto Aggiuntivo” alla
convenzione del 21.10.2009;
 con provvedimento della Giunta Regionale della Regione del Veneto, in data 30.12.2016 sono
state adottate misure urgenti e straordinarie conseguenti alla cessazione della gestione
commissariale, di cui all’OPCM 3802 del 15.08.2009, con il subentro della Regione del Veneto
in tutte le attività svolte in precedenza dal Commissario Delegato;
 in data 29.05.2017 è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e la SPV il Terzo Atto
Convenzionale;
 in data 30.08.2018 è stato sottoscritto il Nuovo Protocollo di Legalità “Lavori per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta” tra Prefettura-U.T.G. di
Vicenza, Prefettura-U.T.G. di Treviso, Regione del Veneto e Superstrada Pedemontana Veneta
S.p.A.;
 il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo prevedono il ripristino della viabilità comunale
interferente alla pk 76+340,08 della Superstrada Pedemontana Veneta con il sottovia scatolare
denominato “via della Busa” (WBS S03D002-0), la relativa viabilità di accesso (WBS
VA3D002-0) e tutto l’insieme delle opere ad esse appartenenti, di seguito anche detto “Opera”;
 in data 09.10.2015 sono stati consegnati al Contraente Generale – Consorzio SIS S.c.p.a. i
lavori per la realizzazione delle opere del Lotto 3 Tratta D della Superstrada Pedemontana
Veneta, tra cui i lavori di realizzazione dell’Opera di cui trattasi;
 è stato favorevolmente eseguito il collaudo statico delle strutture realizzate così come risultante
dal relativo certificato redatto in data 21.11.2018, a firma del Collaudatore statico Ing. Diego
Tollardo (nominato dal Commissario Delegato con nota prot. n. 2326 del 16.06.2016),
depositato presso la struttura di progetto regionale;
 si rende necessario consegnare l’Opera di ripristino di via della Busa al Comune di Volpago del
Mantello e definire gli aspetti patrimoniali e gestionali del sottovia scatolare “via della Busa” e
della relativa viabilità di accesso (WBS S03D002-0 e WBS VA3D002-0);
 i lavori sono stati ultimati in data 30.08.2018, come certificato dal Direttore dei Lavori con
Verbale di Ultimazione sottoscritto in data 18.12.2018 e le opere sono state consegnate dal
Contraente Generale – Consorzio SIS S.c.p.a. al Concessionario SPV, così come risulta dal
“verbale di presa in consegna anticipata” del 20.12.2018;
 il Contraente Generale rimarrà sempre responsabile degli eventuali difetti di costruzione e della
cattiva qualità dei materiali impiegati che eventualmente venissero riscontrati dalla
commissione di collaudo all’atto della visita finale di collaudo (fatti salvi i danni procurati
dall’uso);
 in data 17.12.2018 il Comune di Volpago del Montello (TV), per il tramite di propri funzionari, ha
effettuato un sopralluogo, riscontrando che le opere risultano rispondenti ai requisiti per la
presa in carico da parte del Comune stesso;
 la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro, su tutte le questioni
che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’esecutore.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 14 del 06-02-2019 Pag. n.3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
VISTA la documentazione presentata dalla Società Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A., con
sede in Torino, Via Invorio 24/A, C.F. e P. IVA 10201260014, di seguito denominata per brevita
“SPV”, relativa alla “CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI
CONCERNENTI LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L’ASSETTO PATRIMONIALE DEL
“SOTTOVIA SCATOLARE VIA DELLA BUSA” E DELLA RELATIVA VIABILITA’ DI ACCESSO IN
COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)”;
VALUTATI i termini ed i contenuti della “Convenzione” al fine di autorizzare il Responsabile del
Servizio Tecnico Lavori Pubblici alla sottoscrizione della stessa con il rappresentate della Regione
del Veneto e della Società Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A., in particolare per quanto
attiene l’assetto patrimoniale, la manutenzione delle opere, degli impianti e relativi oneri;
RITENUTO di approvare lo schema di convenzione con allegati gli elaborati progettuali costruttivi
di seguito elencati:
Relazione  illustrativa;
 Planimetria con individuazione dell’Opera;
 Planimetria con individuazione delle aree di competenza per la gestione e la manutenzione
dell’Opera;
 Profilo di progetto e prospetto;
 Progetto di eventuali sistemazioni idrauliche ed opere di regimentazione delle acque di
piattaforma stradale dell’Opera;
 Sezione trasversale tipo ed ubicazione sottoservizi;
 Tavola della segnaletica orizzontale e verticale.
VISTO, per la competenza dell’organo deliberante, l’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tecnico lavori pubblici, in ordine alla
regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.le premesse e considerazioni sono parte integrante della presente deliberazione;
2.di approvare lo schema di “CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI
RAPPORTI CONCERNENTI LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L’ASSETTO
PATRIMONIALE DEL “SOTTOVIA SCATOLARE VIA DELLA BUSA” E DELLA RELATIVA
VIABILITA’ DI ACCESSO IN COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)” allegato sub
“A” alla presente, con i relativi elaborati progettuali costruttivi depositati agli atti dell’ufficio
tecnico lavori pubblici:
a.Relazione illustrativa;
b.Planimetria con individuazione dell’Opera;
c.Planimetria con individuazione delle aree di competenza per la gestione e la
manutenzione dell’Opera;
d.Profilo di progetto e prospetto;
e.Progetto di eventuali sistemazioni idrauliche ed opere di regimentazione delle acque
di piattaforma stradale dell’Opera;
f. Sezione trasversale tipo ed ubicazione sottoservizi;
g.Tavola della segnaletica orizzontale e verticale.
3.Di autorizzare alla sottoscrizione della convenzione il Responsabile dell’ufficio tecnico lavori
pubblici;
Altresì,
DELIBERA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 14 del 06-02-2019 Pag. n.4 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese e ad esito favorevole
unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, TUEL n.
267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti.

Variazione di cassa bilancio 2019-2021 (Del. GC 13/2019)

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021.


LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 del 20/12/2018, resa
immediatamente eseguibile, ha approvato il bilancio di previsione esercizio 201/2021 ed allegati;
Atteso che, con deliberazione n. 3 del 16/01/2019 la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di gestione relativo al triennio 2019/2021, assegnando, tra l’altro, ad ogni singolo
Responsabile di Servizio gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse finanziarie, umane e
strumentali;
Considerato che risulta necessario adeguare gli stanziamenti di cassa rispetto alle previsioni in
conto competenza e in conto residui, così come riportato nel prospetto allegato A;
Dato atto che ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis lett. D del D.Lgs. 267/2000 le variazioni agli
stanziamenti di cassa sono effettuate dalla Giunta;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. L.gs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto altresì il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 delle Legge 05/05/2009 n. 42” così come modificato dal D.Lgs. 126 del
10/08/2014;
Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267, dal responsabile dell’Area Economico Finanziaria Tributi;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1.Di variare per l’esercizio 2019 gli stanziamenti di cassa così come riepilogati nell’allegato A che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere comunale per il seguito di competenza;
– Altresì
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole unanime, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, TUEL n. 267/2000, per
poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti.

Variazione d’urgenza bilancio 2019-2021 (Del. GC 12/2019)

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021, VARIAZIONE D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 4 D.LGS. 267 DEL 2000.


LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
il documento unico di programmazione 2019/2021 (DUP) approvato con  deliberazione del
Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2018;
 il bilancio di previsione 2019/2021, nonché gli altri documenti previsti dalla legge approvati con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27.12.2018;
 la deliberazione di giunta comunale n. 3 del 16.01.2019, ad oggetto Esame ed approvazione
del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.)’anno 2019 e Piano degli obiettivi;
VISTO il comma 107 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – legge di bilancio 2019 – che
dispone: “Per l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400
milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019,
con decreto del Ministero dell’interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella
misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura
di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di
70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di
100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell’interno dà comunicazione a
ciascun comune dell’importo del contributo ad esso
spettante
.
”
CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019, è stato confermato che
ai comuni con popolazione tra i 10.001 e 20.000 abitanti viene erogato un contributo pari a
100.000,00 € nello stesso decreto vengono inoltre stabiliti i criteri di erogazione, tra i quali la
condizione di iniziare i lavori entro il 15 maggio 2019;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla realizzazione di nuovi tratti di
illuminazione pubblica per un importo stimato di circa 130.000,00 e che il contributo Ministeriale
deve essere destinato alla messa in sicurezza di strade edifici e patrimonio comunale e visto
inoltre che è necessario integrare la spesa per le manutenzioni urgenti come dettagliato
nell’allegato sub A) al presente provvedimento, e che le fonti di finanziamento sono la quota di
ristoro anni pregressi da ATS per € 60.000,00 e 25.000,00 € da alienazione diritto di superficie;
DATO ATTO CHE:
– per quanto riguarda le somme di cui ai precedenti punti, necessita adottare idonea variazione di
bilancio ai fini dell’utilizzo per lo scopo in oggetto, ravvisata l’urgenza di procedere per poter
dare immediato avvio alla realizzazione dell’opera;
– l’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 dà facoltà all’organo esecutivo di adottare variazioni
d’urgenza, salvo ratifica entro 60 giorni da parte del Consiglio e che per la natura degli
interventi da finanziare sussistono i presupposti per adottare tale procedura;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.lgs. n. 267/2000
nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;
Dato atto che sarà richiesto il prescritto parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, a
corredo della proposta di ratifica da sottoporre al Consiglio Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 12 del 30-01-2019 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di approvare le variazioni, secondo quanto in premessa illustrato, sia in parte 1. entrata che in
parte spesa, relativamente agli stanziamenti di competenza e di cassa, al Bilancio di Previsione
per l’esercizio finanziario 2019/2021 anno 2019, e al Documento Unico di Programmazione
2019/2021, elencate nell’allegato sub A), che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di dare atto che in seguito alle variazioni apportate con il presente atto, il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019, mantiene l’equilibrio generale e garantisce il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica;
3. Di sottoporre il presente atto a ratifica da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175
comma 4 del D.lgs. 267/200, previa acquisizione del prescritto parere del Revisore dei conti.
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere comunale per il seguito di competenza;
DELIBERA
ALTRESI’, con separata apposita votazione espressa in forma palese ad esito favorevole unanime,
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4°, del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di realizzare l’intervento entro la fine dell’esercizio;

Convenzione San Martino di Lupari per uso dipendente (Del. GC 11/2019)

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI PER UTILIZZO EX ART. 14 CCNL 22.1.2004 DIPENDENTE LUCA LORENZON.


LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO che:
in data 20/12/2018 si è svolta la procedura di selezione per un posto – di cat. D profilo
Istruttore direttivo tecnico da assegnare all’ufficio edilizia privata, a seguito di avviso
pubblico prot. n. 15506 del 14/11/2018;
– l’arch. Lorenzon Luca, dipendente del Comune di San Martino di Lupari, è risultato idoneo;
– in data 17/01/2019 è stato chiesto il nulla osta al trasferimento al citato Comune;
– il Comune di San Martino di Lupari, con delibera di Giunta n. 12 in data 21/01/2019, ha
disposto la concessione del nulla osta al trasferimento presso il Comune di Volpago del
Montello dell’arch. Lorenzon, subordinando la cessione del contratto alla copertura del
posto di istruttore direttivo tecnico lasciato vacante;
– in data 29/01/2019 è stato chiesto al Comune di San Martino di Lupari di assegnare il
predetto dipendente in comando presso questa Amministrazione, per sette ore settimanali,
a far data dal 04/02/2019;
– il Comune di San Martino di Lupari, con nota del 30/01/2019, ha espresso parere
favorevole all’assegnazione in comando del dipendente Lorenzon Luca per sette ore
settimanali, a far data dal 04/02/2019;
RITENUTA E CONDIVISA l’esigenza di individuare tramite la forma della convenzione ex art. 14
del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, la modalità per l’utilizzo a tempo
parziale del dipendente del Comune di San Martino di Lupari, arch. Lorenzon Luca;
DATO ATTO che la convenzione regola, altresì, i rapporti finanziari tra i due enti;
DATO ATTO, altresì, che secondo la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti l’impiego
cosiddetto “a scavalco” tra più enti non si configura come forma di lavoro a tempo parziale, né si
sostanzia “quale nuova assunzione, fermo restando l’unicità del rapporto di lavoro del dipendente
con l’amministrazione di appartenenza, anche se il lavoratore svolge la propria prestazione a
favore di due datori di lavoro”(così la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la
Lombardia n. 676/2010/PAR in data 10/06/2010, che richiama in proposito l’analogo avviso
espresso nella circolare del Ministero dell’Interno – Direzione generale delle autonomie n. 2/2005
del 04/10/2005, e il successivo parere confermativo dello stesso Dicastero, Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali, reso in data 02/02/2009);
RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. Regioni ed
Autonomie Locali per l’utilizzo a tempo parziale tra i Comuni di Volpago del Montello e San Martino
di Lupari della prestazione lavorativa dell’arch. Lorenzon;
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del Tuel, dalla Responsabile dell’Area Amministrativo –
Demografica in merito alla legittimità tecnica dell’atto e dal Responsabile dell’Area Economica
Finanziaria in merito al rispetto dei limiti finanziari e di bilancio;
CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 11 del 30-01-2019 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
D E L I B E R A
1.DI APPROVARE lo schema di convenzione ex art. 14 del CCNL del 2004, in calce al presente
provvedimento, per l’utilizzo della prestazione lavorativa dell’arch. Lorenzon Luca, dipendente a
tempo pieno ed indeterminato del Comune di San Martino di Lupari, per sette ore settimanali
presso il Comune di Volpago del Montello, con articolazione dell’orario da determinarsi d’intesa
con l’Amministrazione di San Martino di Lupari, a far data dal 04/02/2019;
2.DI DARE ATTO che:
per tutto il periodo succitato rimane inalterato il vincolo di dipendenza  organica del
dipendente con il Comune di San Martino di Lupari;
 i rapporti tra i due Enti, compresi quelli finanziari, sono regolati dall’art. 14 del CCNL del
22/01/2004; pertanto la spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto
direttamente proporzionale all’orario di servizio prestato presso ciascun Ente;
3.DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Comune di San Martino di Lupari, per gli atti
conseguenti alla presente deliberazione;
4.DI DARE ATTO che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura nei
capitoli di bilancio relativi al personale e agli oneri previdenziali e assistenziali.
DELIBERA, ALTRESI’, con separata apposita votazione espressa in forma palese a esito
favorevole unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, c. 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, per consentire l’utilizzo del personale nei tempi
previsti dallo schema di convenzione.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 11 del 30-01-2019 Pag. n.3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
CONVENZIONE EX ARTICOLO 14 DEL CCNL 22.01.2004
tra il Comune di San Martino di Lupari e il Comune di Volpago del Montello
per l’utilizzo a tempo parziale e determinato del dipendente arch. Luca Lorenzon
tra
il Comune di SAN MARTINO DI LUPARI (PD) – codice fiscale 81000530287 – rappresentato dal
_______________________________, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto nella sua
qualità di Responsabile dell’Area ____________________________________ giusto decreto del
Sindaco ______________________
e
il Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) – codice fiscale 00529220261 – rappresentato dal
________________________________, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto nella sua
qualità di Responsabile dell’Area ____________________________________ giusto decreto del
Sindaco ______________________
premesso
che l’art. 14 del CCNL del 22.01.2004, relativo al personale del comparto . delle regioni e
autonomie locali, prevede la possibilità per gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore
realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse, di
utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, il personale assegnato da altri enti cui si
applica lo stesso CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del lavoro
d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza;
. che i Comuni di San Martino di Lupari e Volpago del Montello (TV) sono giunti alla
determinazione di avvalersi di tale strumento;
. che il dipendente interessato, arch. Luca Lorenzon, ha espresso il proprio assenso ai sensi
dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004, con nota del _____________;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1- Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto l’utilizzazione da parte del Comune di Volpago del Montello per
n. 7 ore settimanali dell’arch. Luca Lorenzon – dipendente in servizio dal 15/01/2018 a tempo
pieno e indeterminato presso il Comune di San Martino di Lupari in qualità di Istruttore direttivo
tecnico, categoria D, posizione economica D1.Tale utilizzazione prevede compiti coerenti con
quanto svolto presso il Comune di San Martino di Lupari con specifico riferimento ai servizi tecnici.
ART. 2 – Durata
La decorrenza della presente convenzione viene fissata al giorno 04/02/2019.
ART. 3 – Articolazione del tempo di lavoro
L’utilizzazione del dipendente – arch. Luca Lorenzon – è prevista per n. 29 ore presso il Comune di
San Martino di Lupari e per le restanti 7 ore settimanali presso il Comune di Volpago del Montello.
La presenza presso il Comune di Volpago del Montello è indicativamente ipotizzata nella giornata
di _____________, potendo comunque essere diversamente articolata secondo le esigenze di
entrambe le Amministrazioni, senza che ciò comporti provvedimenti ulteriori.
La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell’organizzazione dell’orario di lavoro dei due
Comuni, al fine di consentire il coordinamento di funzioni e il raccordo con l’attività degli altri
dipendenti dei Comuni medesimi, fermo restando il buon funzionamento dell’attività di entrambi gli
Enti interessati.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 11 del 30-01-2019 Pag. n.4 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
La rilevazione delle presenze avverrà presso la sede del Comune di San Martino di Lupari e
presso la sede del Comune Volpago del Montello, nelle giornate di presenza, al fine di accertare
l’assolvimento dell’obbligo di presenza.
ART. 4 – Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti
Il rapporto organico di lavoro intercorrerà esclusivamente tra il dipendente e il Comune di San
Martino di Lupari, cui competerà pertanto l’adozione di tutti gli atti di gestione.
Il trattamento economico fisso e continuativo, nonché i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico
dell’amministrazione comunale di Volpago del Montello saranno rimborsati al Comune di San
Martino di Lupari in un’unica quota, al termine dell’accordo ed entro 30 giorni dalla richiesta di
quest’ultimo, secondo le modalità e gli importi quantificati dall’ufficio personale di San Martino di
Lupari in proporzione all’orario di lavoro svolto nella Amministrazione convenzionata.
Il Comune di Volpago del Montello si obbliga a rimborsare pro quota l’eventuale trattamento
economico accessorio spettante al dipendente per il periodo di riferimento del presente accordo. In
merito le rispettive Amministrazioni si consulteranno per la valutazione della prestazione lavorativa.
ART. 5 – Risoluzione rapporto convenzionale
La presente convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
– cessazione del rapporto di lavoro con l’Ente titolare;
– risoluzione consensuale del presente accordo da parte degli Enti convenzionati;
– recesso unilaterale da parte degli Enti convenzionati.
La risoluzione ed il recesso dalla presente convenzione sono subordinate all’osservanza del
periodo di preavviso di almeno 15 giorni solari, da comunicarsi a mezzo Posta Elettronica
Certificata, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.
Articolo 6 – Controversie
Le parti si impegnano a gestire il rapporto convenzionale secondo i criteri della ragionevolezza e
della buona fede e a redimere eventuali controversie o vertenze in via bonaria e con spirito di
collaborazione.
Articolo 7 – Rinvio
Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese, di volta in volta
raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti necessari da
parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni, nonché alla normativa vigente ed al contratto di
lavoro, in particolare l’articolo 14 del CCNL 22.01.2004.
Il presente accordo, sottoscritto digitalmente, sarà registrato solo in caso d’uso a cura e spese del
richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di San Martino di Lupari _____________________________________________
(firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD))
Per il Comune di Volpago del Montello, _____________________________________________
(firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD))