Blocchi verbali multe (Det. 92/2019 – € 263,52)

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI VERBALI CDS


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
CONDISERATO che per lo svolgimento di attività esterna di Polizia Stradale ed attività correlate
comporta la necessità i dover verbalizzare in strada l’attività svolta e le sanzioni accertate previste
dal Codice della Strada;
RAVVISATA la necessità di procedere all’ acquisto di nuovi stampati per verbali da utilizzarsi per la
verbalizzazione in strada, a causa dell’esaurimento delle scorte che non consentirebbero di
operare in strada e della necessità di procedere ad un aggiornamento legislativo degli stessi;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.1 2.2006 come modificato dall’art. 7 comma
1 del D.L. n. 52/7.5/201 2 convertito in Legge n. 94/6.7.201 2 e dato atto che il presente acquisto ha
per oggetto beni presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) instituito
da Consip;
VISTO l’art.1 del D.L. N° 95 DEL 06/07/201 2 convertito in legge N°1 35 del 07/08/201 2
nonché l’art.26 comma 3 della legge n°488 del 23/1 2/1 999 e dato atto che il presente
approvvigionamento viene effettuato attraverso autonoma procedura mediante affidamento diretto
in quanto non risultano attive convenzioni riguardanti detta tipologia di servizio comparabili con
quelli oggetto del presente atto;
VISTO l’art. 36 comma 2 del Codice degli appalti che prevede la possibilità di affidamento
diretto per importi inferiori a € 40.000;
DATO ATTO che dopo idonea indagine di mercato, con relativa acquisizione e valutazione
dei preventivi, si procede, avvalendosi di Mepa, all’affidamento della fornitura alla ditta La
Cartotipografica dei Comuni di Biscaro R. con sede Paese in Via Padre M.Kolbe 1 6, per un
importo complessivo di €. 21 6,00+Iva totale € 263,52 per l’acquisto di N° 40 blocchi verbali.
Affidamento effettuato alla citata ditta in quanto i prezzi offerti per la fornitura erano più vantaggiosi
rispetto ad altre ditte fornitrici.
Il contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 1 3 del
predetto art. 1 del D.L. n. 95/201 2, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di
Centrali regionali di committenza che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico;
VISTO l’art. 1 07 del D.lgs 267/2000 Testo Unico enti Locali e succ.mod;
VISTA la delibera di Giunta n° 3/1 9 di approvazione del bilancio 201 9;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio
Polizia Locale V.C. Paolo Gasparetto, e il parere Favorevole del Responsabile del Servizio
Finanziario, Sig.Martin Levis, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’ art.1 47 dis del Dlgs
267/2000;
AREA POLIZIA MUNICIPALE n. 92 del 07-03-2019 – pag. 1
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 1 /201 8 di nomina del Responsabile del Servizio di
Polizia Locale;
D E T E R M I N A
1 ) Di impegnare la somma di € 263,52 al capitolo 488/1 9 a favore della Ditta La Cartotipografica
dei Comuni di Biscaro R. con sede a Paese in Via Padre Kolbe 1 6 P. IVA 1 1 352961 004, quali
spese per fornitura di 40 blocchi verbale.;
2) Di liquidare la somma anzidetta a seguito di emissione di Fattura Elettronica secondo le
modalità indicate nella stessa tramite bonifico Bancario.
3 )Di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio finanziario corrente e nel rispetto delle regole di finanza pubblica, e che il presente
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
4) Di dare atto che il CIG è
ZDF2766879
5) Di dare atto che la prestazione deve essere resa entro il 01 /05/201 9.
F.to Il Responsabile del Servizio
GASPARETTO PAOLO

Chiusura temporanea via 18 Giugno Via Crucis (Ord. 26/2019)

ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DI TRATTO DI VIA 18 GIUGNO PER PROCESSIONE RELIGIOSA VIA CRUCIS PER IL 29 MARZO 2019


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta di chiusura del 20/02/2019, pervenuta a mezzo mail dagli organizzatori
della cerimonia per conto del Vicariato di Nervesa della Battaglia Parrocchia di Santa Maria
della Vittoria , per consentire il regolare svolgimento della processione religiosa in modo da
tutelare la sicurezza e l’incolumità delle persone che parteciperanno alla cerimonia “Via
Crucis”, che si terrà il giorno 29 MARZO 2019 dalle ore 20.00 alle ore 22.00 circa, che
interesserà il tratto di strada di Via XVIII GIUGNO compreso tra Via G. Vaccari e Via della
Vittoria;
VISTO il nulla osta con cui l’ente PROVINCIA prot.2625/19 del 21/02/2019 ente proprietario
della strada autorizza la chiusura temporanea di Via XVIII Giugno (sp 144) per consentire lo
svolgersi della cerimonia religiosa “Via Crucis”, ai sensi dell’art 6 del C.D.S. e relative
prescrizioni;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento della Cerimonia Religiosa
che avviene in orario notturno allo scopo di scongiurare pericoli per la circolazione di
persone e di veicoli e di consentire l’ammassamento delle persone partecipanti sul punto di
partenza in via Vaccari e il successivo sfilamento lungo il percorso fino alla chiesa di Santa
Maria della Vittoria;
CONSIDERATO che il traffico può essere regolamentato e deviato mediante la posa di
opportuna segnaletica stradale;
VISTA la direttiva 11001/110 DEL 28/07/2017 e il provvedimento n° 555/OP/0001991/2017/1
del Ministero dell’Interno Dipartimento della pubblica sicurezza a riguardo della tutela
dell’incolumità dei partecipanti;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n.
11/2018;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 );
D I S P O N E E P R E S C R I V E
LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE di Via XVIII
GIUGNO SP 144, nel tratto di competenza comunale, compreso tra Via G.Vaccari e Via della
Vittoria dalle ore 19.45 alle ore 22.00 del giorno 29 MARZO 2019, con eventuale proroga
fino al termine della Cerimonia Religiosa onde consentire il regolare svolgersi della stessa in
totale sicurezza.
Sul posto dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica stradale atta a segnalare la
chiusura della strada ed ogni possibile deviazione.
La cerimonia avverrà con scorta da parte di personale della Polzia Locale su veicolo di
servizio con lampeggianti accessi su tutta la tratta del percorso.
Lungo tutto il percorso e sulla presa 15 saranno collocate idonee transenne presidiate da
personale volontario e da personale della Polizia Locale onde impedire l’accesso ai veicoli
sul percorso della cerimonia.
Deviazione del traffico su Via della Vittoria e su via Vaccari.
Nella regolamentazione del traffico, dovrà essere consentito comunque l’accesso ai servizi
ed ai mezzi di soccorso, Polizia ed ai residenti , compatibilmente con lo svolgimento della
cerimonia, in modo da garantire comunque la sicurezza delle persone partecipanti.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o
molestia derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione della predetta manifestazione,
restando queste in capo agli organizzatori dell’evento nonché di tutti gli obblighi derivanti
dalla normativa di Safety e Security.
Il presente provvedimento potrà eventualmente essere sospeso o revocato per cause di
forza maggiore e per interesse pubblico non dipendenti da questa amministrazione senza
che vi sia alcun obbligo risarcitorio nei confronti dei richiedenti.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del CDS è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
V.C. Paolo Gasparetto

Chiusura via Canale per rifacimento dighe (Ord. 25/2019)

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO SU VIA CANALE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DIGHE IDARULICHE POSTE ALL’INTERNO DEL CANALE DI PONENTE


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta, pervenuta in data 08/08/2018 PROT 14407 e successive del
29/01/2019 e 04/03/2019 dal Consorzio di Bonifica Piave con sede in via Santa Maria in
Colle 2 MONTEBELLUNA, per l’esecuzione di lavori di demolizione, sistemazione per
rifacimento dighe idrauliche telecontrollate per migliorare la regimazione idraulica in caso di
forti precipitazioni, poste in corrispondenza del canale irriguo denominato di Ponente posto
lungo via Canale a Selva del Montello, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla
temporanea modifica della viabilità stradale mediante istituzione del senso unico alternato
regolato da impianto semaforico o movieri, con facoltà di chiusura su tratto di via Canale
compreso tra via Pastro sp 55 e via Canale, ditta incaricata dei lavori Scaligera Costruzioni
SRL con sede in Verona via Colonnello Fincato 5;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed
evitare così pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
RILEVATO che la ristrettezza della carreggiata nelle vie interessate dai lavori non consente
la normale circolazione stradale contemporaneamente all’esecuzione dei lavori rendendo
necessario l’istituzione temporanea del senso unico alternato o la chiusura delle stesse in
funzione delle loro caratteristiche dimensionali per consentire lo stazionamento di macchine
operatrici sulla sede stradale e consentire l’esecuzione dei lavori in premessa indicati;
VISTO il Disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio
2002 relativamente a segnaletica temporanea di cantiere;
PRESO atto che le opere non riguardano manufatti comunali o la sede stradale;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n.
11/2018;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12,21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
IL TEMPORANEO RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE E LA TEMPORANEA
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO A TRATTI CON LIMITE MASSIMO DI 30
KMH E IL DIVIETO DI SORPASSO SU TRATTO DI VIA CANALE INTERESSATO DAI
LAVORI REGOLATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO E IDONEA
SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA CON FACOLTA’ DI CHIUSURA DEL
TRATTO NEL CASO LA RISTRETTEZZA DELLA SEDE STRADALE NON CONSENTA
FISICAMENTE LO STAZIONAMENTO DEI VEICOLI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
CONTEMPORANEAMENTE AL TRANSITO DI UN SENSO DI MARCIA IN SICUREZZA,
DAL GIORNO 07.03.2019 FINO AL GIORNO 05.04.2019 CON ORARIO 07.00-19.00,
ESCLUSI SABATO E DOMENICA E FESTIVI CON EVENTUALE PROROGA SINO AL
TERMINE DEI LAVORI ONDE CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN PREMESSA
INDICATI.
LA SEGNALETICA DI MODIFICA DELLA VIABILITA’ DOVRA’ ESSERE APPOSTA
SOLTANTO DURANTE L’EFFETTIVA ESECUZIONE DEI LAVORI.
LA PRESENTE ORDINANZA SI INTENDE SOSPESA IN CASO DI INTERRUZIONE DEI
LAVORI PER MALTEMPO O PER ALTRE CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE
GLI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI SU UNA SOLA VIA PER VOLTA PER
TRATTI NON SUPERIORI A 100 METRI, INOLTRE IN CASO DI CHIUSURA DOVE
POSSIBILE DOVRA’ ESSERE ALLESTITO PERCORSO ALTERNATIVO SULLE PRIME
VIE UTILI CHE PRECEDONO IL TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI EVENTUALMENTE
DA CONCORDARSI CON L’UFFICIO SCRIVENTE.
Nelle fasi di riapertura al traffico delle aree di intervento dovrà essere garantito il regolare
transito sulla sede stradale in sicurezza.
1)Sul posto a cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere posta idonea e sufficiente
segnaletica stradale atta a segnalare la modifica della viabilità conforme al decreto
Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, tavole 66-65 e
70 nonché di segnalare la presenza di ostacoli o pericoli sulla carreggiata a causa dei lavori,
anche di notte se necessario.
SEGNALETICA DA APPORRE TAVOLE 65/66 e 70 Disciplinare tecnico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002.
2) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con
indumenti ad alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
3) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di
cantiere.
4) L’impiego di semaforo per la regolazione del traffico dovrà tenere dei flussi di traffico
transitanti e di conseguenza la regolazione dei tempi dovrà essere fatta in modo da evitare
incolonnamenti.
5) Al termine dei lavori, qualora abbiano interessato il manto stradale procedere al ripristino
del manto stradale avendo cura di compattare l’area di intervento e di procedere ad
eventuale aggiunta in caso di formazione di avvallamenti, e secondo quanto prescritto
dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non
creare pericolo per la circolazione stradale.
7)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto
necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
8) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai
lavori ed esibita se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
9) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di
cantiere depositati sulla sede stradale.
10) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere
fatta comunicazione all’amministrazione Comunale;
11) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di
cantiere si rimanda a Dm del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2002 e relativi schemi
segnaletici differenziali in funzione del tipo di intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla
normativa in materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle
forze di Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o
molestia derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di
cantiere, restando in capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti
dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Fiera Uccelli riconoscimento e contributo (Del. GC 29/2019 – € 1000)

RICONOSCIMENTO MOSTRA MERCATO CON QUALIFICA DI MANIFESTAZIONE LOCALE “FIERA DEGLI UCCELLI 2019” ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO E CONCESSIONE CONTRIBUTO


LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Signor Frassetto Mario, nella sua qualità di presidente dell’Associazione Pro Loco
Comunale di Volpago del Montello, con sede in Piazza Ercole Bottani 4, (C.F. 03547640262), ha
comunicato in data 01/03/2019 prot. 2962, l’intenzione di organizzare la manifestazione fieristica di
rilevanza locale classificata come mostra-mercato e denominata “FIERA DEGLI UCCELLI 2019”,
da effettuarsi in località Volpago, in piazza Degli Alpini ed altre aree verdi adiacenti (baita degli
alpini e area adiacente ex asilo) e di fronte l’edificio ex-Municipio, nel giorno di domenica 24 Marzo
2019, su area pubblica della quale chiede l’occupazione in occasione dello svolgimento della
manifestazione;
Preso atto :
che l’Associazione promotrice, quali finalità della manifestazione, ha dichiarato – che la stessa
risponde ad una volontà di portare nel comune, ed in particolare nella piazza della vecchia sede
municipale di recente ristrutturata, una iniziativa fieristica di particolare attrattiva che l’anno scorso,
nella sua quarta edizione, ha raccolto vasto consenso tra i partecipanti e notevole affluenza e
gradimento di pubblico;
– che la manifestazione fieristica, così come proposta, si configura come una “mostra-mercato di
interesse locale” rappresentativa di più settori merceologici, aperta alla generalità del pubblico,
nella quale può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi
esposti, così come definita all’art. 2, comma 2, lettera a) della L.R. 23 maggio 2002 n. 11, e
pertanto rientra tra quelle per le quali l’art. 4, comma 3, della medesima L.R. n. 11/2002 attribuisce
al Comune la competenza al riconoscimento;
– che l’associazione organizzatrice, a sostegno dell’iniziativa, ha già chiesto anche il patrocinio
comunale nonché il sostegno economico a fronte di eventuali sbilanci tra entrate ed uscite della
manifestazione che, considerata l’importanza dell’evento e la complessità della gestione dello
stesso, dovuto anche alla grande affluenza di persone prevista per uno spettacolo che coinvolge la
comunità tutta di Volpago del Montello e non solo, può essere individuato in un contributo di €.
1.000= da erogare a presentazione del bilancio della mostra mercato per permettere la copertura
di spese necessarie per la preparazione della mostra mercato stessa;
Ritenuto importante promuovere le iniziative che contengono concreti obiettivi di valorizzazione,
rivitalizzazione e promozione del territorio e dell’economia locale, di sostegno al commercio dei
prodotti tipici, artigianali ed artistici, contribuendo al rilancio turistico, economico e sociale del
Comune e ritenuto tale manifestazione particolarmente meritevole del sostegno da parte
dell’amministrazione comunale in quanto pienamente rispondente agli obiettivi di valorizzazione del
territorio e del tessuto sociale;
Atteso che l’area e i locali in cui ha luogo la manifestazione fieristica devono essere conformati
alla normativa vigente in materia di igiene, di agibilità, e di sicurezza, in relazione alla natura delle
merci esposte, al tipo e alla capienza delle strutture;
Visto l’art. 4, comma 3, della legge regionale 23 maggio 2002 n. 11;
Visti i criteri organizzativi generali delle manifestazioni fieristiche, approvati con DGC 10/2011, e
preso atto in particolare della dichiarazione resa dagli organizzatori di rispetto del criterio di cui al
punto F sulla prevalenza della finalità espositiva;
Rilevato che l’iniziativa rappresenta una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e
non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione e, di conseguenza, non si
configura come attività di sponsorizzazione che, in base all’art. 6 comma 9 D.L. 78/2010, non è
possibile effettuare;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 29 del 06-03-2019 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
Tecnico Area Urbanistica Attività produttive edilizia ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, nonché la sua attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
di dare atto che la manifestazione denominata “FIERA DEGLI UCCELLI 2019”, che l’Associazione
Pro Loco Comunale di Volpago del Montello intende organizzare nella giornata di domenica 24
Marzo 2019, nei termini in premessa descritti, si identifica, per tipologia, in una mostra-mercato,
aperta alla generalità del pubblico, diretta alla promozione e anche alla vendita immediata o
differita dei beni e dei servizi esposti, così come definita all’art. 2, comma 2, lettera c) della L.R. 23
maggio 2002 n. 11, e pertanto rientra tra quelle per le quali l’art. 4, comma 3, della medesima L.R.
n. 11/2002 attribuisce al Comune la competenza al riconoscimento;
di riconoscere la manifestazione suindicata e attribuire alla stessa 1) la qualifica di
“manifestazione fieristica di rilevanza locale”;
2)di concedere alla manifestazione il patrocinio del Comune nonché il sostegno economico in
presenza di eventuali spese documentate direttamente sostenute e non coperte dalle entrate
derivanti dalla manifestazione stessa, nella forma di un contributo dell’importo di € 1.000,00=;
3)di prendere atto dello schema di regolamento della manifestazione adottato dall’Associazione
organizzatrice;
4)di demandare a separati provvedimenti, da emanarsi dai responsabili dei servizi competenti ai
sensi delle norme e dei regolamenti vigenti, le eventuali determinazioni in ordine alla esecuzione
della presente deliberazione, all’emissione degli atti autorizzativi necessari ed alla regolarità e alla
sicurezza della manifestazione;
5)di dare atto che le varie occupazioni delle aree pubbliche o di uso pubblico saranno soggette
alla corresponsione del relativo canone nella misura vigente al momento del rilascio della singola
autorizzazione;
6)di dare atto che la somma di € 1.000,00= sarà imputata al cap 1699 del bilancio in corso e si
rinvia a successivo atto del responsabile del servizio il relativo impegno di spesa;
7)di dare atto che la spesa di cui trattasi non costituisce spesa per sponsorizzazione ai sensi
dell’art. 6, comma 9, Legge 122/2010 ma contributo pubblico a sostegno di un’iniziativa di un
soggetto terzo rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività a diretto sostegno
di finalità culturali e dello sviluppo economico del territorio.
Altresì,
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione eseguita in forma palese ed a esito favorevole
unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° TUEL n. 267
del 18/08/2000, al fine di dare seguito tempestivamente ai successivi atti.

Rassegna musicale Montello Jazz 2019 – Approvazione protocollo tra CBM e Comuni (Del. GC 28/2019)

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO E I COMUNI DI CROCETTA DEL MONTELLO, GIAVERA DEL MONTELLO, MONTEBELLUNA, NERVESA DELLA BATTAGLIA E VOLPAGO DEL MONTELLO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE “MONTELLO JAZZ 2019”


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
il Comune di Volpago del Montello partecipa al Consorzio del Bosco  Montello assieme ai
comuni di Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna e Nervesa della
Battaglia;
 in tale ambito e contesto vi è l’intenzione di organizzare la rassegna di concerti “Montello
Jazz” dal 5 luglio al 2 agosto 2019, con lo scopo di valorizzare il sito e promuoverne le
potenzialità turistiche;
 nel corso di varie riunioni tra gli Amministratori, è stato concordato che la rassegna, che
sarà curata dall’associazione culturale Urbano Contemporaneo di Treviso, sarà coordinata
dal Consorzio del Bosco Montello e sarà finanziata per metà dal citato Consorzio e per
metà dai Comuni montelliani;
VISTA la nota prot. n. 2485 del 20.02.2019 con la quale l’associazione Urbano Contemporaneo:
 presenta il progetto “Montello Jazz 2019”;
 indica in complessivi euro 12.500,00 il costo della rassegna comprensivo di:
o compensi artisti, enpals, oneri fiscali, gestione contabilità
o pratiche Siae
o service audio e luci
o noleggio pianoforte concerto 13 luglio
o pubblicità tramite inserzioni facebook, newsletter, volantinaggio nel Comune di
Treviso
o realizzazione grafica e stampa di 250 locandine A3, 2500 pieghevoli
o servizi fotografici ai concerti
o rimborso spese per attività di coordinamento, direzione tecnica, viaggi e
sopralluoghi dell’associazione curatrice
o buffet o cene per artisti, albergo per artisti del 5 luglio
RILEVATO che restano a carico dei Comuni:
o allacci e forniture Enel
o eventuali affitti dei luoghi coinvolti
o diritti e bolli Comunali per autorizzazioni e affissioni
o oneri piani di sicurezza e squadre di sorveglianza
o fornitura e posa palchi o pedane, oltre a 100 sedie a spettacolo
o affissioni locandine dei Comuni coinvolti
o eventuali brindisi post concerti
RICHIAMATO il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Bosco
Montello n. 53 del 25.01.2019, dove al punto 4 viene espressa la volontà da parte del Consorzio di
patrocinare, finanziare il 50% della rassegna e di coordinare l’evento;
RITENUTO di:
 aderire e patrocinare il progetto come sopra descritto;
 realizzare un concerto a Volpago del Montello nella data di venerdì 19 luglio 2019;
 farsi carico della propria quota di compartecipazione, pari ad euro 1.250,00, oltre agli altri
oneri di supporto organizzativo per l’allestimento dell’evento;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 28 del 06-03-2019 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
CONSIDERATO CHE per formalizzare l’adesione alla rassegna è opportuna l’approvazione di un
protocollo d’intesa che definisca la distribuzione delle competenze e i rapporti finanziari, nonché la
durata dello stesso;
VISTO lo schema di protocollo d’intesa condiviso tra il Consorzio del Bosco Montello e i Comuni
aderenti, che definisce le modalità di partecipazione all’iniziativa e gli impegni di ciascuno degli enti
convolti;
RITENUTO opportuno approvare tale schema di protocollo d’intesa, che allegato alla presente
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Cultura e Sport;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;
CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
di aderire e patrocinare, per le motivazioni citate in premessa, la 1. rassegna musicale
“Montello Jazz 2019”, realizzando un concerto a Volpago del Montello nella data di venerdì
19 luglio 2019 e di farsi carico della propria quota di compartecipazione, pari ad euro
1.250,00, oltre agli altri oneri di supporto organizzativo per l’allestimento dell’evento;
2.di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra il Consorzio del Bosco Montello e i Comuni
di Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia e
Volpago del Montello per la realizzazione della rassegna, il cui schema è allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3.di dare atto che la spesa derivante dal Protocollo d’Intesa trova copertura nel bilancio di
previsione 2019;
4.di demandare al Responsabile dell’Ufficio Cultura e Sport gli adempimenti necessari per
procedere all’impegno di spesa.
Infine
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese ad esito
favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4°, TUEL n. 267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti
atti.