Fornitura gas (Det. 109/2019 – € 7198)

CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 8” – ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2019


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI
Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 201 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge stabilità 201 6)”, ed in particolare le modifiche all’art. 1 ,
comma 7, del decreto- legge 6 luglio 201 2, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 201 2, n. 1 35;
Accertato che con detto provvedimento le pubbliche amministrazioni non possono più
procedere ad affidamenti autonomi per i propri approvvigionamenti di gas naturale;
Vista la convenzione Consip “GAS NATURALE 1 1 / LOTTO 3 – VENETO, TRENTINO ALTO
ADIGE”, avente per oggetto Erogazione di gas naturale per l’alimentazione delle utenze delle
Amministrazioni situate su tutto il territorio nazionale, nonché la prestazione dei servizi connessi;
Vista la documentazione dell’iniziativa per il lotto 3;
Considerato che le utenze di gas naturale degli immobili comunali da attivare sono 3 per un
volume annuo di circa 1 1 .300 smc;
Ritenuto di aderire alla convenzione, con attivazione delle forniture il 1 aprile 201 9;
DATO ATTO che si procede, avvalendosi di MEPA attraverso l’ORDINE diretto N. 47701 72,
all’acquisto fornitura gas metano per stabili comunali, per un volume annuo di circa 1 1 .300 smc
stimato nell’importo totale di € 5.900,0 iva esclusa dalla ditta SOENERGY con sede in VIA
PIETRO VIANELLI, 1 , 44011 , ARGENTA (FE); il contratto sarà comunque sottoposto a condizione
risolutiva, nei termini di cui al comma 1 3 del predetto art. 1 del D.L. n. 95/201 2, nel caso di
intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di Centrali regionali di committenza che
prevedono condizioni di maggior vantaggio economico.
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a, del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50/201 6;
VISTO l’art. 1 07 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 1 6 gennaio 201 9 recante
l’esame e l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 201 8 e Piano degli Obiettivi;
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 1 8.02.201 9 di nomina del Responsabile dell’area tecnica
Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP ing. i. Alessandro Mazzero, e il parere favorevole da parte del Responsabile del
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 109 del 29-03-2019 – pag. 1
Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 1 47 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1 . di aderire alla Convenzione Consip “Gas Naturale 8”, con assegnazione delle forniture di
gas naturale degli immobili comunali alla società SOENERGY con sede in VIA PIETRO
VIANELLI, 1 , 44011 , ARGENTA (FE), Partita Iva: 01 565370382 con attivazione delle
forniture a partire dal 1 aprile 201 9, con una spesa complessiva stimata in € 7.1 98,00, IVA
compresa
2. di assumere a tale scopo l’impegno di spesa di € 7.1 98,00 Iva come sege:
€ 4.501 ,80 cap 225
€ 1 .1 95,00 cap. 1 423
€ 1 .501 ,20 cap. 828.
3. di dare atto che è rispettato il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni,
servizi e lavori;
4. di dare atto che il CIG relativo è: ZD926BD8AF;
5. di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 201 9 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica;
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

GRAZIE ASSESSORE GRAZIE

Grazie assessore grazie, di non aver mai presentato un progetto culturale in 13 anni a Volpago… e il progetto lo presenta adesso che se ne va?;

Grazie assessore grazie, per le 87 delibere degli ultimi cinque anni che portano la sua firma, dove le voci prevalenti sono solo patrocinio, contributo, concessione;

Grazie assessore grazie, di aver organizzato insieme a sindaco e vicesindaco la riuscitissima fiaccolata che ha portato Volpago agli onori della cronaca nazionale per lo striscione “Benvenuti sul Montello, sarà il vostro inferno”;

Grazie assessore grazie di aver permesso in una sede di proprietà comunale la presentazione del libro di un ex terrorista;

…non troviamo altro per ringraziarla.

Ah, no…grazie assessore grazie per essersi dimesso, dopo che glielo abbiamo chiesto per favore, nel rispetto dei cittadini di Volpago che 3 anni fa non le hanno dato il loro voto.

Convenzione Università di Padova per tirocinio (Det. 108/2019)

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA PER L’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO.


IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA
PREMESSO che una cittadina residente nel Comune di Istrana e studentessa dell’Università degli
Studi di Padova ha contattato l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Volpago del Montello per
svolgere, nei prossimi mesi, un tirocinio di formazione ed orientamento di 250 ore presso la
predetta Area;
PRESO ATTO che la Responsabile dell’Area Servizi Sociali – dott.ssa Daniela Reginato – ritiene
l’attivazione di tale tirocinio universitario utile e proficua per la propria Area;
DATO ATTO che, a seguito della predetta richiesta, è stata attivata la procedura telematica per la
sottoscrizione della convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento, che si allega al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 29/03/201 7 si autorizzava la
Responsabile dell’Area Amministrativa – Demografica alla sottoscrizione di convenzioni e di
progetti formativi per l’attivazione di tirocini presso il Comune di Volpago del Montello;
RITENUTO di sottoscrivere la convenzione tra questo Comune e l’Università degli Studi di Padova
della durata di cinque anni, secondo lo schema proposto dalla predetta Università;
PRESO atto che:
– il tirocinio proposto non costituisce rapporto di lavoro, ai sensi della legge 1 8 comma 1
lettera d) della legge 1 96/1 997, ma riveste uno scopo esclusivamente formativo e non
comporta l’erogazione di compensi a carico dell’Amministrazione Comunale di Volpago del
Montello;
– la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché la
responsabilità civile presso in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinante è a
carico dell’istituzione universitaria (art. 4 della convenzione);
– il tirocinio di formazione ed orientamento, di cui è stata richiesta l’attivazione, non è
sottoposto al limite del contingentamento del 1 0% previsto per le altre tipologie di tirocini;
RICHIAMATO l’art. 1 8 della legge 24 giugno 1 997, n. 1 96;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 1 47 bis del D.Lgs. 267/2000:
– il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile
dell’Area Amministrativo-Demografica Agostoni Elena;
DATO ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 1 6/01 /201 9, avente per oggetto
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA n. 108 del 28-03-2019 – pag. 1
VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 29/1 2/201 8 di nomina di Responsabile dell’Area
Amministrativo Demografica;
DETERMINA
1 ) Di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto, predisposto
dall’Università degli Studi di Padova, che disciplina i termini del rapporto tra il Comune di
Volpago del Montello e l’Istituzione universitaria per l’ammissione degli studenti al percorso
di tirocinio di formazione ed orientamento, per una durata di cinque anni a decorrere dalla
sottoscrizione;
2) Di dare atto che ogni onere assicurativo e previdenziale derivante dall’attività di tirocinio
verrà sostenuto dal soggetto promotore – Università degli Studi di Padova;
3) Di dare atto che l’attività di tirocinio, ai sensi dell’art. 1 8 comma 1 della legge 1 97/1 997 non
costituisce rapporto di lavoro;
4) Di dare atto che l’attività di tirocinio non comporta alcun onere finanziario a carico
dell’Amministrazione Comunale.
F.to Il Responsabile del Servizio
AGOSTONI ELENA

Senso unico via Martignango per acquedotto (Ord. 35/2019)

ORDINANZA DI ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO SU TRATTO DI VIA MARTIGNAGO INCROCIO VIA DELLA BUSA PER LAVORI DI SCAVO SULLA SEDE STRADALE PER NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta, pervenuta in data 27/03/2019 dalla ditta BORDIGNON OSTRUZIONI
SRL con sede in VOLPAGO DEL MONTELLO, quale ditta incaricata per l’esecuzione di
opere di urbanizzazione primaria, scavo sulla sede stradale per allacciamento di nuova
condotta acquedotto su via della Busa all’incrocio con Via Martignago tendente ad ottenere
l’autorizzazione alla temporanea istituzione del senso unico alternato sulla tratta interessata
dai lavori;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed
evitare così pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
RILEVATO che la ristrettezza della carreggiata nel punto interessato dai lavori non consente
la normale circolazione stradale contemporaneamente all’esecuzione dei lavori;
VISTO il Disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio
2002 relativamente a segnaletica temporanea di cantiere;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ mod;
PRESO ATTO dell’autorizzazione dei lavori approvato con progetto dall’Ufficio Urbanistica e
LLPP;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n.
11/2018;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12,21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
IL TEMPORANEO RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE E LA TEMPORANEA
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO SU TRATTO DI VIA MARTIGNAGO
INCROCIO CON VIA DELLA BUSA REGOLATO DA SEMAFORO E IDONEA
SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA DAL GIORNO 01 APRILE 2019 AL 12 APRILE
2019 CON ORARIO 07.00 – 19.00, CON EVENTUALE PROROGA SINO AL TERMINE DEI
LAVORI ONDE CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN PREMESSA INDICATI.
La segnaletica temporanea di cantiere dovrà essere apposta solo durante l’effettiva
esecuzione dei lavori.
La presente ordinanza si intende sospesa in caso di sospensione dei lavori per maltempo o
per altre cause di forza maggiore
1)Sul posto dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica stradale atta a segnalare la
modifica della viabilità conforme al decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 10/07/2002, nonché di segnalare la presenza di ostacoli o pericoli sulla
carreggiata a causa dei lavori, anche di notte se necessario.
SEGNALETICA: Tav 66 DM del 2002.
2) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con
indumenti ad alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
3) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di
cantiere
4) L’impiego di semaforo per la regolazione del traffico dovrà tenere dei flussi di traffico
transitanti e di conseguenza la regolazione dei tempi dovrà essere fatta in modo da evitare
incolonnamenti.
5) Al termine dei lavori procedere al ripristino del manto stradale mediante asfaltatura a
caldo conformemente alla regola dell’arte avendo cura di compattare l’area di intervento e di
procedere ad eventuale aggiunta in caso di formazione di avvallamenti, e secondo quanto
prescritto dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non
creare pericolo per la circolazione stradale.
7)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto
necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
8) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai
lavori ed esibità se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
9) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di
cantiere depositati sulla sede stradale.
10) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere
fatta comunicazione all’amministrazione Comunale;
11) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di
cantiere si rimanda a Dm del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2002 e relativi schemi
segnaletici differenziali in funzione del tipo di intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla
normativa in materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle
forze di Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o
molestia derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di
cantiere, restando in capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti
dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Rimborso spese legali di dipendente comunale (Del. GC 37/2019)

RIMBORSO SPESE LEGALI DI DIPENDENTE COMUNALE.


LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il dipendente di ruolo, i cui dati anagrafici sono riportati nell’allegato alla presente
deliberazione, dopo aver ricevuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso
verbale di identificazione ed elezione di domicilio con riferimento al procedimento penale n.
67/2018 R.G., ha chiesto, con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 20/12/2018, n. 17135,
che l’Amministrazione comunale valutasse i presupposti per farsi carico degli oneri per la sua
difesa nel detto procedimento penale ed ha nel contempo comunicato di aver nominato l’avvocato
Elisa Pollesel, quale difensore di fiducia nel medesimo procedimento;
Visto l’art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000 che così dispone: L’ente, anche a tutela dei propri
diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei
confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e
all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista
conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il
dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti
commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua
difesa in ogni stato e grado del giudizio;
Visto l’esito dell’istruttoria come conservata in atti, dalla quale emerge che sussistono le condizioni
previste dall’art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000;
Preso atto che la Procura della Repubblica di Treviso, ha comunicato, con nota prot. 2503 del
20/02/2019, il non luogo a procedere, atteso che il procedimento penale è stato definito con
decreto di archiviazione;
Ravvisata pertanto la doverosità dell’assunzione della predetta obbligazione da parte del Comune;
Preso atto che, in allegato alla richiesta sopra citata, il legale prescelto ha indicato in € 2.430,00,
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, il compenso professionale per l’attività svolta nella fase
delle indagini preliminari;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale ha contratto con la compagnia assicurativa AIG
EUROPE Ass.ni SPA la polizza n. IFLE002555 che copre la tutela legale dei propri dipendenti;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del Tuel, dalla Responsabile dell’Area Amministrativo –
Demografica in merito alla legittimità tecnica dell’atto e dal Responsabile dell’Area Economica
Finanziaria in merito al rispetto dei limiti finanziari e di bilancio;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,
D E L I B E R A
Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti 1. e sostanziali del
dispositivo;
2.Di assumere, a carico del Comune di Volpago del Montello, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
28 del CCNL siglato in data 14/09/2000, gli oneri di difesa del dipendente di ruolo i cui dati
anagrafici sono riportati nell’allegato alla presente deliberazione, che ha formulato istanza in tal
senso;
3.Di esprimere il proprio gradimento rispetto al nominativo del legale prescelto dal dipendente
comunale;
4.Di dare atto che l’Amministrazione Comunale ha stipulato con la compagnia assicurativa Aig
Europe Ass.ni SPA la polizza n. IFLE002555 che copre la tutela legale dei propri dipendenti;
5.Di demandare al broker del Comune di Volpago del Montello SEVERAL srl con sede in Piazza
San Giovanni, 2 34122 Trieste, la gestione del sinistro di cui al presente atto.
Altresì
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
D E L I B E R A
con separata apposita votazione espressa in forma palese ad esito favorevole unanime, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4°, del D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per dare seguito tempestivamente ai successivi atti.