Campo natura 2018 – patrocinio, uso locali e assicurazione (Del GC 62/2018)

CAMPO NATURA 2018: CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO, UTILIZZO LOCALI E COPERTURA ASSICURATIVA


LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI i seguenti atti:
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2017 ad oggetto: – “Approvazione
bilancio di previsione 2018 – 2020”;
– Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17.01.2018 ad oggetto “Esame ed approvazione
del piano esecutivo di gestione anno 2018 e piano degli obiettivi”;
– Direttiva di Giunta Comunale n. 13 del 13.06.2018 ad oggetto: “Campo Natura 2018 –
Richieste varie”;
CONSIDERATO che il Gruppo Sportivo e Ricreativo di S. Maria della Vittoria, con nota ns. prot. n.
7821 del 29.05.2018, ha richiesto all’ Amministrazione Comunale di poter utilizzare a titolo gratuito
l’ Ex Scuola dell’Infanzia di Santa Maria, nel periodo che va dal 27 agosto al 7 settembre, per
svolgere un’attività estiva rivolta ai bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia e la prima e la
seconda classe della scuola primaria e di poter, inoltre, far rientrare gli iscritti e gli animatori nella
polizza assicurativa prevista per la struttura, già stipulata dal comune di Volpago del Montello;
RITENUTA l’iniziativa meritevole di essere avvalorata mediante:
 l’assegnazione del patrocinio comunale;
 la concessione a titolo gratuito dell’ex Scuola dell’Infanzia di Santa Maria;
 il rientro dell’attività nella polizza assicurativa già stipulata dal Comune di Volpago del
Montello per i centri estivi;
VISTI gli artt. 8 e 9 del Regolamento per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad
Enti Pubblici e soggetti privati che prevedono che l’Amministrazione possa assegnare contributi ad
associazioni quale concorso per iniziative e progetti d’interesse pertinente alla comunità locale e
concedere il patrocinio comunale per manifestazioni;
VISTO l’art. 48 del D. Lvo n. 267 del 18 agosto 2000;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del
servizio Socio Assistenziale;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
1.di concedere, per i motivi espressi in premessa:
 l’assegnazione del patrocinio, e relativa concessione d’uso del logo comunale;
 l’autorizzazione ad usufruire a titolo gratuito dell’ex Scuola dell’Infanzia di Santa Maria;
 di rientrare nella polizza assicurativa già stipulata dal Comune di Volpago del Montello per i
centri estivi;
2.di dare atto del rispetto del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti pubblici e soggetti privati.

Proroga temporanea concessione impianti sportivi (Del. GC 61/2018)

CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA PROCEDURA ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PRODECO CALCIO MONTELLO


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
il Comune di Volpago del Montello è proprietario degli Impianti Sportivi per il – gioco calcio siti
in Via Jacopo Sansovino, 7;
– con propria deliberazione n. 74 del 20.09.2017 veniva effettuato il rinnovo della
concessione alla Associazione Sportiva Dilettantistica Prodeco Calcio Montello di Volpago
del Montello degli impianti succitati fino al 15.06.2018 (convenzione sottoscritta in data 18
dicembre 2017 repertorio n. 24/2017);
– la scelta della gestione in convenzione é stata dettata dalla necessità di utilizzare al meglio
gli impianti predetti, favorendone la fruibilità da parte della collettività ed incentivando la
pratica e la diffusione delle discipline sportive, obiettivi non raggiungibili con le risorse a
disposizione di questo Ente, non disponendo di personale specializzato nello specifico
settore di intervento;
RILEVATO che:
– la convenzione sopra richiamata è scaduta il 15.06.2018;
– con nota del 13.06.2018 ns. prot. n. 8813 del 18.06.2018 l’ASD Prodeco Calcio Montello ha
formalmente comunicato di confermare la propria disponibilità a proseguire nella gestione
degli impianti nelle more delle procedure di selezione di un nuovo affidatario;
VISTI:
 l’articolo 90 della legge 289 del 27 dicembre 2002, così come modificato dal comma 361
dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27.12.2017, comma 25, in base al quale “nei casi in cui
l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è
affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive
associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i
criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei
soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”;
 la Legge Regione Veneto n. 8 dell’11 maggio 2015 “Disposizioni generali in materia di
attività motoria e sportiva”, che, in attuazione dell’art. 90, comma 25 sopra richiamato,
disciplina, in particolare negli articoli dal n. 24 al n. 27, le modalità di affidamento a terzi
della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti
pubblici territoriali;
 il Regolamento per l’affidamento e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28.09.2006;
CONSIDERATO che sono in corso di redazione gli atti propedeutici all’avvio di una nuova
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo;
RITENUTO in questo contesto, stante la carenza di personale, impossibile per l’Amministrazione
Comunale la presa in carico della gestione diretta degli impianti sportivi in parola;
ATTESO che nelle more della conclusione dell’iter procedurale per la definizione del nuovo
affidamento si rende necessaria una proroga tecnica della gestione degli impianti sportivi al fine di
garantire il mantenimento in efficienza dell’impianto;
RITENUTO di autorizzare la prosecuzione della gestione degli impianti sportivi comunali di Via
Sansovino in capo all’Associazione Sportiva Dilettantistica Prodeco Calcio Montello di Volpago del
Montello alle medesime condizioni di cui alla convenzione rep. 24/2017 sino alla aggiudicazione
definitiva della struttura e comunque non oltre il 30.09.2018;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 61 del 04-07-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
STABILITO di demandare al Responsabile dell’Ufficio Cultura e Sport la predisposizione di tutto
quanto opportuno e necessario per l’esecuzione del presente atto;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio
Cultura e Sport;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;
CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
Per quanto specificato in premessa:
di dare atto che, nelle more dell’attivazione della gara e aggiudicazione 1) della nuova
concessione, viene autorizzata la prosecuzione del rapporto convenzionale per la gestione
degli impianti sportivi comunali di Via Sansovino con l’ASD Prodeco Calcio Montello avente
sede in Via Sansovino 7– 31040 Volpago del Montello – C.F. e P.I. 04469580262, alle
condizioni della concessione scaduta e comunque non oltre il 30.09.2018;
2)di demandare al Responsabile dell’Ufficio Cultura e Sport la predisposizione di tutto quanto
opportuno e necessario per l’esecuzione del presente atto;

Spese legali ricorso Gruppo Basso e Ater (Det. 253/2018 – € 1708)

RESISTENZA IN GIUDIZIO CONTRO RICORSO PRESENTATO DA GRUPPO BASSO SPA E A.T.E.R. – IMPEGNO DI SPESA – CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA


IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI
RICHIAMATA
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26.05.1999, con cui il – Comune ha deciso di
aderire all’iniziativa promossa dal Centro studi amministrativi della Marca Trevigiana per
l’istituzione dell’Ufficio Unico Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario,
sottoscrivendo con l’Associazione apposita convenzione in data 17.03.2000;
– determinazione n. 233 del 11.06.2018 di rinnovo annuale dell’adesione al suddetto Ufficio
Unico;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con atto n. 54 del 06/06/2018 ha stabilito di resistere in
giudizio innanzi le Commissioni Tributarie contro il ricorso presentato da Gruppo Basso spa con
sede in Via Feltrina Treviso, e dall’ A.T.E.R. Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Treviso
con sede in Via G. D’annunzio n. 6 Treviso avverso provvedimenti di diniego di rimborso, affidando
l’incarico di assistenza legale all’Ufficio Unico Intercomunale per il Contenzioso;
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa di € 1.400,00 più iva da corrispondere al
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, per l’assistenza specifica offerta dall’Ufficio
Unico Intercomunale per il contenzioso;
RICHIAMATI i seguenti atti:
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2017, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2018;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17.01.2018, avente per oggetto l’approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e Piano degli Obiettivi;
 il decreto del Sindaco di nomina del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi n.
14 del 29.12.2017;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 253 del 04-07-2018 – pag. 1
di impegnare la somma di Euro 1.708,00 alla Missione 1 programma 2 Titolo 1) 1 Cap. 134 “liti,
arbitraggi, spese legali” del bilancio di previsione 2018/2020, a favore del Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana, per l’assistenza legale presso le Commissioni Tributarie
garantita dall’Ufficio Unico Intercomunale per il contenzioso tributario;
2)di provvedere, con successivo provvedimento di liquidazione, al pagamento della somma di €
1.708,00 al Centro Studi Amministravi della Marca Trevigiana con sede in via Cal di Breda 116
31100 a Treviso – p.i. 03052880261, al ricevimento di regolare fattura.
F.to Il Responsabile del Servizio
Martin Levis