Convenzione per sottopassaggio via della Busa (Del. GC 14/2019)

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CONCERNENTI LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L’ASSETTO PATRIMONIALE DEL “SOTTOVIA SCATOLARE VIA DELLA BUSA” E DELLA RELATIVA VIABILITA’ DI ACCESSO IN COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TV).


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
in data 29.03.2006 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica  (C.I.P.E), ai
sensi e per gli effetti dell’art.3 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, come modificato ed integrato
dal D. Lgs. 17 agosto 2005m n. 189, ha approvato il progetto preliminare della “Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta (S.P.V.)”, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, adottando la deliberazione n. 96 che è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 222 del 23.09.2006;
 la Giunta Regionale del Veneto, con la Deliberazione n. 2533 del 7 agosto 2006, ha confermato
il pubblico interesse alla proposta presentata dalla Società Pedemontana Veneta S.p.A. per la
progettazione, realizzazione e gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta
(S.P.V.), già dichiarato con la D.G.R. n. 3858 del 3 dicembre 2004;
 in data 30.06.2009 con Delibera n. 1934 la Giunta Regionale del Veneto ha aggiudicato la
concessione per la progettazione, costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio
Pedemontana Veneta al!’A.T.I. costituita dal Consorzio Stabile SIS S.c.p.a. e Itinere
Infraestructuras S.A.;
 in data 31.07.2009 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri é stato dichiarato lo
stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilitá nel territorio delle
province di Treviso e Vicenza fino al 31.07.2010, poi da ultimo prorogato fino al 31.12.2016 con
D.P.C.M. del 01.12.2014;
 in data 09.11.2009 è stato sottoscritta un Protocollo d’Intesa tra la Regione Veneto ed il
Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità
nell’area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta,
per disciplinare i rapporti tra gli stessi soggetti;
 in data 05.01.2010 il Concessionario – A.T.I. Consorzio Stabile SIS Società consortile per
Azioni – Itinere Infraestructuras S.A. ha presentato il progetto definitivo;
 in data 08.01.2010 si è provveduto all’avvio del procedimento ex L. n. 241/1990 per la
procedura espropriativa, mediante pubblicazione di Avviso plurimo sui quotidiani, nonché
deposito del Progetto Definitivo presso il competente Ufficio della Regione Veneto;
 in data 12.03.2010, è stata indetta, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3802/2009, apposita Conferenza dei Servizi degli Enti interferiti, le
cui risultanze, munite delle osservazioni dei vari Enti, sono confluite nel Verbale del
12.03.2010;
 in data 20.09.2010 il Commissario Delegato con proprio Decreto n. 10 ha approvato, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3802 del 15 agosto 2009, il Progetto Definitivo della Superstrada a Pedaggio Pedemontana
Veneta;
 in data 08.10.2010 è avvenuta sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 78 la
pubblicazione del sopracitato Decreto n. 10 con il quale l’intervento in oggetto è stato dichiarato
di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza n.
3802/2009 e s.m.i., dando atto che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali
comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività
previste nel progetto approvato, costituendo altresì, ai sensi del medesimo comma, variante
agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a far data dalla pubblicazione sul
B.U.R.
;
 in data 07.10.2010, l’A.T.I. Consorzio stabile 515 S.c.p.a. – Itinere Infraestructuras comunicava
l’avvenuta costituzione della società di progetto denominata “Superstrada Pedemontana
Veneta S.p.A.” la quale, ai sensi dell’art. 156 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. nonché dell’art. 13 della
citata convenzione, subentrava a titolo originario all’A.T.I. SIS S.c.p.a. – Itinere Infraestructuras
S.A. nella convenzione sottoscritta in data 21.10.2009;
 in data 25.02.2011 la costituita società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. è
subentrata, a tutti gli effetti, all’A.T.I. Consorzio stabile SIS S.c.p.a. – Itinere Infraestructuras
S.A., a seguito della presa d’atto con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, emessa in
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 14 del 06-02-2019 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
seguito all’esito dell’informativa antimafia ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 31.07.1965, n.
575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D.Lgs 08.08.1994, n. 490, al D.M. 16.12.1997 e al DPR
03.06.1998, n. 252;
nelle date del 10.09.2013; del 13.09.2013 e del 24.09.2013 è stato presentato  alla struttura
commissariale dalla Società di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. il Progetto
Esecutivo del Lotto 3 Tratta D dal Km 75+625 al km 87+700 ricadente nei Comuni di Volpago
del Montello, Povegliano, Giavera del Montello e Villorba;
 in data 11.11.2013 il Comitato Tecnico Scientifico, previsto dall’art. 4, comma 4, dell’Ordinanza
n. 3802/2009, ha espresso parere favorevole all’approvazione del Progetto Esecutivo Lotto 3
Tratta D;
 il Commissario Delegato in data 23.12.2013 con proprio decreto n. 132, ha approvato il
Progetto Esecutivo del citato Lotto 3 Tratta D;
 i lavori di progettazione esecutiva e costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta sono
stati affidati al Contraente Generale – Consorzio SIS S.c.p.a. – Via Invorio n. 24/A – Torino con
“Contratto Originario” del 07.03.2011; “Contratto Integrativo” del 19.12.2013 e “Contratto” del
26.07.2017;
 in data 18.12.2013 è stato sottoscritto tra Commissario Delegato e SPV 1′ “Atto Aggiuntivo” alla
convenzione del 21.10.2009;
 con provvedimento della Giunta Regionale della Regione del Veneto, in data 30.12.2016 sono
state adottate misure urgenti e straordinarie conseguenti alla cessazione della gestione
commissariale, di cui all’OPCM 3802 del 15.08.2009, con il subentro della Regione del Veneto
in tutte le attività svolte in precedenza dal Commissario Delegato;
 in data 29.05.2017 è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e la SPV il Terzo Atto
Convenzionale;
 in data 30.08.2018 è stato sottoscritto il Nuovo Protocollo di Legalità “Lavori per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta” tra Prefettura-U.T.G. di
Vicenza, Prefettura-U.T.G. di Treviso, Regione del Veneto e Superstrada Pedemontana Veneta
S.p.A.;
 il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo prevedono il ripristino della viabilità comunale
interferente alla pk 76+340,08 della Superstrada Pedemontana Veneta con il sottovia scatolare
denominato “via della Busa” (WBS S03D002-0), la relativa viabilità di accesso (WBS
VA3D002-0) e tutto l’insieme delle opere ad esse appartenenti, di seguito anche detto “Opera”;
 in data 09.10.2015 sono stati consegnati al Contraente Generale – Consorzio SIS S.c.p.a. i
lavori per la realizzazione delle opere del Lotto 3 Tratta D della Superstrada Pedemontana
Veneta, tra cui i lavori di realizzazione dell’Opera di cui trattasi;
 è stato favorevolmente eseguito il collaudo statico delle strutture realizzate così come risultante
dal relativo certificato redatto in data 21.11.2018, a firma del Collaudatore statico Ing. Diego
Tollardo (nominato dal Commissario Delegato con nota prot. n. 2326 del 16.06.2016),
depositato presso la struttura di progetto regionale;
 si rende necessario consegnare l’Opera di ripristino di via della Busa al Comune di Volpago del
Mantello e definire gli aspetti patrimoniali e gestionali del sottovia scatolare “via della Busa” e
della relativa viabilità di accesso (WBS S03D002-0 e WBS VA3D002-0);
 i lavori sono stati ultimati in data 30.08.2018, come certificato dal Direttore dei Lavori con
Verbale di Ultimazione sottoscritto in data 18.12.2018 e le opere sono state consegnate dal
Contraente Generale – Consorzio SIS S.c.p.a. al Concessionario SPV, così come risulta dal
“verbale di presa in consegna anticipata” del 20.12.2018;
 il Contraente Generale rimarrà sempre responsabile degli eventuali difetti di costruzione e della
cattiva qualità dei materiali impiegati che eventualmente venissero riscontrati dalla
commissione di collaudo all’atto della visita finale di collaudo (fatti salvi i danni procurati
dall’uso);
 in data 17.12.2018 il Comune di Volpago del Montello (TV), per il tramite di propri funzionari, ha
effettuato un sopralluogo, riscontrando che le opere risultano rispondenti ai requisiti per la
presa in carico da parte del Comune stesso;
 la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro, su tutte le questioni
che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’esecutore.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 14 del 06-02-2019 Pag. n.3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
VISTA la documentazione presentata dalla Società Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A., con
sede in Torino, Via Invorio 24/A, C.F. e P. IVA 10201260014, di seguito denominata per brevita
“SPV”, relativa alla “CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI
CONCERNENTI LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L’ASSETTO PATRIMONIALE DEL
“SOTTOVIA SCATOLARE VIA DELLA BUSA” E DELLA RELATIVA VIABILITA’ DI ACCESSO IN
COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)”;
VALUTATI i termini ed i contenuti della “Convenzione” al fine di autorizzare il Responsabile del
Servizio Tecnico Lavori Pubblici alla sottoscrizione della stessa con il rappresentate della Regione
del Veneto e della Società Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A., in particolare per quanto
attiene l’assetto patrimoniale, la manutenzione delle opere, degli impianti e relativi oneri;
RITENUTO di approvare lo schema di convenzione con allegati gli elaborati progettuali costruttivi
di seguito elencati:
Relazione  illustrativa;
 Planimetria con individuazione dell’Opera;
 Planimetria con individuazione delle aree di competenza per la gestione e la manutenzione
dell’Opera;
 Profilo di progetto e prospetto;
 Progetto di eventuali sistemazioni idrauliche ed opere di regimentazione delle acque di
piattaforma stradale dell’Opera;
 Sezione trasversale tipo ed ubicazione sottoservizi;
 Tavola della segnaletica orizzontale e verticale.
VISTO, per la competenza dell’organo deliberante, l’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tecnico lavori pubblici, in ordine alla
regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.le premesse e considerazioni sono parte integrante della presente deliberazione;
2.di approvare lo schema di “CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI
RAPPORTI CONCERNENTI LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L’ASSETTO
PATRIMONIALE DEL “SOTTOVIA SCATOLARE VIA DELLA BUSA” E DELLA RELATIVA
VIABILITA’ DI ACCESSO IN COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)” allegato sub
“A” alla presente, con i relativi elaborati progettuali costruttivi depositati agli atti dell’ufficio
tecnico lavori pubblici:
a.Relazione illustrativa;
b.Planimetria con individuazione dell’Opera;
c.Planimetria con individuazione delle aree di competenza per la gestione e la
manutenzione dell’Opera;
d.Profilo di progetto e prospetto;
e.Progetto di eventuali sistemazioni idrauliche ed opere di regimentazione delle acque
di piattaforma stradale dell’Opera;
f. Sezione trasversale tipo ed ubicazione sottoservizi;
g.Tavola della segnaletica orizzontale e verticale.
3.Di autorizzare alla sottoscrizione della convenzione il Responsabile dell’ufficio tecnico lavori
pubblici;
Altresì,
DELIBERA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 14 del 06-02-2019 Pag. n.4 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese e ad esito favorevole
unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, TUEL n.
267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti.

Apertura sottopasso via della Busa SPV (Ord. 146/2018)

ORDINANZA DI APERTURA VIABILITA’ DI VIA DELLA BUSA NUOVO SOTTOVIA OPERA CORRELATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PEDEMONTANA VENETA LOTTO 3 TRATTA D KM 76 +340.08


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta pervenuta il 18/12/2018 PROT. 17022 dal CONSORZIO STABILE SIS
SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI, con sede legale in Torino in via Invorio 24/a quale
Ditta appaltatrice incaricata dei lavori di realizzazione della Super strada a pedaggio
Pedemontana Veneta, Lotto 3 Tratta D, tendente ad ottenere la riapertura della viabilità di
Via della Busa per termine dei lavori di costruzione del sottovia in corrispondenza del
cantiere della nuova PDV PK 76 +340,08 opere correlate alla costruzione della
superstrada;
VISTA la particolarità dell’intervento nonché della portata dei lavori stessi e che il progetto
della nuova PDV, nel progetto esecutivo, nonché dal sopralluogo eseguito dal Resp.LLPP
con funzionari della SIS in data 17/12/2018, i lavori di infrastruttura del sottovia appaiono
ultimati e che in loco è stata apposta la prescritta segnaletica conforme al cds;
VALUTATO che la struttura è stata sottoposta a collaudo STATICO come da certificato del
21/11/2018 a firma Ing. Tollardo nominato con apposito decreto;
VISTA la possibilità di riaprire al traffico il nuovo sottovia e di regolamentare la circolazione
stradale mediante posa di idonea segnaletica verticale temporanea;
VISTA la particolarità del tratto di strada e della realizzazione delle nuove rampe di
collegamento del sottovia con la viabilità originaria che presentano marcata pendenza, e
ritenuto di ridurre il limite nel tratto indicato a 30 km/h;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ. mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 13
/2017;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12, e 21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 );
D I S P O N E E PRESCRIVE
LA RIAPERTURA DEFINITIVA AL TRAFFICO VERICOLARE DELLA VIABILITA’ E
DELL’INFRASTRUTTURA OPERA DI SOTTOVIA DI VIA DELLA BUSA DAL GIORNO
21/12/2018.
DISPONE ALTRESI’ NEL TRATTO IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOVIA IL LIMITE
MASSIMO DI 30 KMH ED IL DIVIETO DI SORPASSO.
Sul posto dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica stradale confrome al cds atta
a segnalare quanto prescritto e la presenza del sottopasso.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o
molestia derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette opere in caso le
stesse non siano state eseguite conformi alla regola dell’arte, o difformi dalle opere di
progetto, restando queste in capo alla ditta esecutrice dei lavori.
Sarà stipulata idonea convenzione tra le parti Comune e SIS ai fini della corretta
manutenzione dell’opera di sottovia e sue pertinenze.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Superstrada Pedemontana. La discarica di Selva

Estratto dalla puntata di Report del 17 dicembre 2018. Si parla della discarica trovata lungo il cantiere della Superstrada Pedemontana, in via Fornace Vecchia a Selva del Montello. Il fatto era emerso ad inizio ottobre: avevamo saputo del ritrovamento fatto dalla ditta appaltatrice e presentato un esposto ai Carabinieri Forestali.

Servizio completo

Senso alternato via Cauduri per lavori SPV (Ord. 143/2018)

ORDINANZA DI ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO SU TRATTO DI VIA CAUDURI PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ATTRAVERSAMENTO PER POSA NUOVA CONDOTTA PLUVIRRIGUA OPERE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PDV


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta, pervenuta in data 14/12/2018 Prot.16833 dalla Ditta Gallo Road Srl Impresa di
COSTRUZIONI STRADALI con sede in Via P. Marroncelli 23 PADOVA, quale ditta appaltatrice
incaricata per conto della SIS spa per l’esecuzione dei lavori di costruzione di nuovo
attraversamento stradale per nuova condotta pluvirrigua su tratto di via Cauduri, tendente ad
ottenere l’autorizzazione alla temporanea modifica della viabilità stradale mediante istituzione del
senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, sulla via citata;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed evitare così
pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
PRESO ATTO del Decreto n° 130 del 23/12/2013 di approvazione del progetto esecutivo della Nuova
Superstrada a pedaggio PDV;
RILEVATO che la ristrettezza della carreggiata nelle vie interessate dai lavori non consente la
normale circolazione stradale contemporaneamente all’esecuzione dei lavori rendendo necessario
l’istituzione temporanea del senso unico alternato in funzione delle loro caratteristiche dimensionali
per consentire lo stazionamento di macchine operatrici sulla sede stradale;
VISTO il Disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002
relativamente a segnaletica temporanea di cantiere;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 13/2017;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12,21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
IL TEMPORANEO RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE E LA TEMPORANEA
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO A TRATTI CON LIMITE MASSIMO DI 30 KMH E IL
DIVIETO DI SORPASSO SU TRATTO DI VIA CAUDURI COMPRESO TRA VIA GIORGIONE E VIA
ANSELMI INTERESSATO DAI LAVORI REGOLATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO E
IDONEA SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA DAL GIORNO 17.12.2018 FINO AL GIORNO
21.12.2018 CON ORARIO 07.00-19.00, ESCLUSI SABATO E DOMENICA E FESTIVI CON
EVENTUALE PROROGA SINO AL TERMINE DEI LAVORI ONDE CONSENTIRE L’ESECUZIONE
DEI LAVORI IN PREMESSA INDICATI.
LA SEGNALETICA DI MODIFICA DELLA VIABILITA’ DOVRA’ ESSERE APPOSTA SOLTANTO
DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI.
LA PRESENTE ORDINANZA I INTENDE SOSPESA IN CASO DI INTERRUZIONE DEI LAVORI PER
FESTIVITA’ MALTEMPO O PER ALTRE CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE
Nelle fasi di riapertura al traffico delle aree di intervento dovrà essere garantito il regolare transito
sulla sede stradale in sicurezza.
1)Sul posto a cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica
stradale atta a segnalare la modifica della viabilità conforme al decreto Ministeriale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, tavole 65 -66 nonché di segnalare la presenza di ostacoli
o pericoli sulla carreggiata a causa dei lavori, anche di notte se necessario.
SEGNALETICA: TAVOLE 65-66
2) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con indumenti ad
alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
3) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di cantiere
4) L’impiego di semaforo per la regolazione del traffico dovrà tenere dei flussi di traffico transitanti e di
conseguenza la regolazione dei tempi dovrà essere fatta in modo da evitare incolonnamenti.
5) Al termine dei lavori, qualora abbiano interessato il manto stradale procedere al ripristino del manto
stradale avendo cura di compattare l’area di intervento e di procedere ad eventuale aggiunta in caso
di formazione di avvallamenti, e secondo quanto prescritto dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non creare
pericolo per la circolazione stradale.
7)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto
necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
8) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai lavori ed
esibita se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
9) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di cantiere
depositati sulla sede stradale.
10) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere fatta
comunicazione all’amministrazione Comunale;
11) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di cantiere si
rimanda a Dm del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2002 e relativi schemi segnaletici differenziali
in funzione del tipo di intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa in
materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle forze di
Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o molestia
derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di cantiere, restando in
capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa di
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto