Riapertura via Pastro zona SPV (Ord. 36/2019)

ORDINANZA DI RIAPERTURA DEFINITIVA AL TRAFFICO DI TRATTO DI VIA PASTRO IN CORRISPONDENZA DELLA GALLERIA ARTIFICIALE DEL TRACCIATO DELLA NUOVA PEDEMONTANA VENETA AL PUNTO CHILOMETRICO 80+156 -WBSGA3D031


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta pervenuta il 01/04/2019 PROT. 4264 dal CONSORZIO STABILE SIS
SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI, con sede legale in Torino in via Invorio 24/a quale
Ditta appaltatrice incaricata dei lavori di realizzazione della Super strada a pedaggio
Pedemontana Veneta, Lotto 3 Tratta D, tendente ad ottenere la riapertura della viabilità di
Via Pastro per termine dei lavori di costruzione della galleria artificiale in corrispondenza del
cantiere della nuova PDV PK 80 + 156 opere correlate alla costruzione della superstrada;
VISTA la particolarità dell’intervento nonché della portata dei lavori stessi e che il progetto
della nuova PDV, nel progetto esecutivo approvato con decreto 130 del 23/12/20013 dal
Commissario Delegato, nonché dal sopralluogo eseguito il 02/04/2019 da questo ufficio, i
lavori di infrastruttura del nuovo sedime viario sopra la galleria artificiale della PDV appaiono
ultimati e che in loco è stata apposta la prescritta segnaletica conforme al cds;
PRESO ATTO che le opere di infrastruttura in questione, sono state sottoposte a collaudo
STATICO come da certificato del 27/03/2019 a firma Ing. Tollardo nominato con apposito
decreto Prot.2326 del 16/06/2016, atto di collaudo depositato presso Ufficio Regione Veneto
Area Tutela e Sviluppo del territorio;
VISTA la possibilità di riaprire al traffico ripristinando la normale viabilità sullo stesso sedime
precedente e di regolamentare la circolazione stradale mediante posa di idonea segnaletica
verticale temporanea;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ. mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 11
/2018;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12, e 21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 );
D I S P O N E E P R E S C R I V E
LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DELLA VIABILITA’
PRECEDENTEMENTE EMESSO E LA CONTESTUALE RIAPERTURA AL TRAFFICO
DELLA NORMALE VIABILITA’ DI VIA PASTRO IN CORRISPONDENZA DELLA NUOVA
GALLERIA DELLA PDV ALLA CHILOMETRICA 80+156 CON DECORRENZA DAL
GIORNO 05/04/2019.
Sul posto dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica stradale conforme al cds come
da progetto esecutivo.
La realizzazione del sedime viario dovrà essere conforme al progetto esecutivo approvato e
secondo la regola dell’arte.
Che la manutenzione delle opere saranno regolate da idonea convenzione stipulata tra le
parti Consorzio Stabile SIS e l’amministrazione comunale di Volpago del Montello;
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o
molestia derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette opere in caso le
stesse non siano state eseguite conformi alla regola dell’arte, o difformi dalle opere di
progetto, restando in capo alla ditta esecutrice dei lavori.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Senso unico via Martignango per acquedotto (Ord. 35/2019)

ORDINANZA DI ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO SU TRATTO DI VIA MARTIGNAGO INCROCIO VIA DELLA BUSA PER LAVORI DI SCAVO SULLA SEDE STRADALE PER NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta, pervenuta in data 27/03/2019 dalla ditta BORDIGNON OSTRUZIONI
SRL con sede in VOLPAGO DEL MONTELLO, quale ditta incaricata per l’esecuzione di
opere di urbanizzazione primaria, scavo sulla sede stradale per allacciamento di nuova
condotta acquedotto su via della Busa all’incrocio con Via Martignago tendente ad ottenere
l’autorizzazione alla temporanea istituzione del senso unico alternato sulla tratta interessata
dai lavori;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed
evitare così pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
RILEVATO che la ristrettezza della carreggiata nel punto interessato dai lavori non consente
la normale circolazione stradale contemporaneamente all’esecuzione dei lavori;
VISTO il Disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio
2002 relativamente a segnaletica temporanea di cantiere;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ mod;
PRESO ATTO dell’autorizzazione dei lavori approvato con progetto dall’Ufficio Urbanistica e
LLPP;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n.
11/2018;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12,21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
IL TEMPORANEO RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE E LA TEMPORANEA
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO SU TRATTO DI VIA MARTIGNAGO
INCROCIO CON VIA DELLA BUSA REGOLATO DA SEMAFORO E IDONEA
SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA DAL GIORNO 01 APRILE 2019 AL 12 APRILE
2019 CON ORARIO 07.00 – 19.00, CON EVENTUALE PROROGA SINO AL TERMINE DEI
LAVORI ONDE CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN PREMESSA INDICATI.
La segnaletica temporanea di cantiere dovrà essere apposta solo durante l’effettiva
esecuzione dei lavori.
La presente ordinanza si intende sospesa in caso di sospensione dei lavori per maltempo o
per altre cause di forza maggiore
1)Sul posto dovrà essere posta idonea e sufficiente segnaletica stradale atta a segnalare la
modifica della viabilità conforme al decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 10/07/2002, nonché di segnalare la presenza di ostacoli o pericoli sulla
carreggiata a causa dei lavori, anche di notte se necessario.
SEGNALETICA: Tav 66 DM del 2002.
2) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con
indumenti ad alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
3) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di
cantiere
4) L’impiego di semaforo per la regolazione del traffico dovrà tenere dei flussi di traffico
transitanti e di conseguenza la regolazione dei tempi dovrà essere fatta in modo da evitare
incolonnamenti.
5) Al termine dei lavori procedere al ripristino del manto stradale mediante asfaltatura a
caldo conformemente alla regola dell’arte avendo cura di compattare l’area di intervento e di
procedere ad eventuale aggiunta in caso di formazione di avvallamenti, e secondo quanto
prescritto dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non
creare pericolo per la circolazione stradale.
7)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto
necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
8) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai
lavori ed esibità se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
9) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di
cantiere depositati sulla sede stradale.
10) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere
fatta comunicazione all’amministrazione Comunale;
11) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di
cantiere si rimanda a Dm del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2002 e relativi schemi
segnaletici differenziali in funzione del tipo di intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla
normativa in materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle
forze di Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o
molestia derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di
cantiere, restando in capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti
dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Chiusura via Santa Eurosia per potatura platani (Ord. 34/2019)

ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DI VIA SANTA EUROSIA PER LAVORI DI POTATURA PLATANI


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta, pervenuta in data 20/03/2019 per le vie brevi, dal Comune di Volpago del
Montello Ufficio LLPP, quale committente per l’esecuzione di potatura e taglio di alcuni
platani posti in via Sant’ Eurosia, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla temporanea
chiusura della via onde poter eseguire in sicurezza i lavori, ditta incaricata dei lavori Ditta
Brunato e Figli con sede in Loreggia via Carpene 22;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed
evitare così pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
RILEVATO che la ristrettezza della carreggiata nei tratti interessati dai lavori non consente la
normale circolazione stradale contemporaneamente all’esecuzione dei lavori in quanto si
rende necessario lo stazionamento sulla sede stradale di autocarro con cesto onde poter
eseguire i lavori di potatura ;
VISTO il Disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio
2002 relativamente a segnaletica temporanea di cantiere;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n.
11/2018;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12,21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
LA TEMPORANEA CHIUSURA AL TRAFFICO SU VIA SANT’EUROSIA REGOLATO DA
IDONEA SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA DAL GIORNO 21 MARZO 2019 AL
22 MARZO 2019 CON ORARIO 08.00 18.00, CON EVENTUALE PROROGA SINO AL
TERMINE DEI LAVORI ONDE CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN PREMESSA
INDICATI.
LA SEGNALETICA DI MODIFICA DELLA VIABILITA’ DOVRA’ ESSERE APPOSTA
SOLTANTO DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI.
IN CASO TERMINE ANTICIPATO DEI LAVORI LA PRESENTE ORDINANZA CESSA DI
PRODURRE I PROPRI EFFETTI.
A cura della ditta incaricata dei lavori ove possibile dovrà essere allestito percorso alternativo
sulle prime vie utili che precedono il tratto interessato dai lavori.
1)Sul posto a cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere posta idonea e sufficiente
segnaletica stradale atta a segnalare la modifica della viabilità conforme al decreto
Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, vedi schemi
segnaletici della tavola 70, nonché di segnalare la presenza di ostacoli o pericoli sulla
carreggiata a causa dei lavori, anche di notte se necessario.
2) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con
indumenti ad alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
3) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di
cantiere
4) L’impiego di semaforo per la regolazione del traffico dovrà tenere dei flussi di traffico
transitanti e di conseguenza la regolazione dei tempi dovrà essere fatta in modo da evitare
incolonnamenti.
5) Al termine dei lavori, qualora abbiano interessato il manto stradale procedere al ripristino
del manto stradale mediante asfaltatura a caldo conformemente alla regola dell’arte avendo
cura di compattare l’area di intervento e di procedere ad eventuale aggiunta in caso di
formazione di avvallamenti, e secondo quanto prescritto dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non
creare pericolo per la circolazione stradale.
7) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai
lavori ed esibita se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
8) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di
cantiere depositati sulla sede stradale.
9) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere
fatta comunicazione all’amministrazione Comunale;
10) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di
cantiere si rimanda a Dm del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2002 e relativi schemi
segnaletici differenziali in funzione del tipo di intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla
normativa in materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle
forze di Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o
molestia derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di
cantiere, restando in capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti
dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Senso unico via Antiga per posa cavi (Ord. 32/2019)

ORDINANZA DI ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA ANTIGA PER LAVORI DI SCAVO SULLA SEDE STRADALE PER POSA CAVI TELECOM


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta, pervenuta in data 04/03/2019 prot.2831 dalla Ditta LA MANO SRL con
sede in via Montegrappa 216b CAERANO DI SAN MARCO, quale ditta incaricata per
conto della Società Telecom, per l’esecuzione di scavo longitudinale sulla sede stradale per
posa cavi telefonici, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla temporanea modifica della
viabilità stradale mediante istituzione del senso unico alternato regolato da impianto
semaforico o movieri, su tratto di Antiga;
VISTA la necessità di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori stessi ed
evitare così pericoli per la circolazione di persone e di veicoli;
RILEVATO che la ristrettezza della carreggiata nelle vie interessate dai lavori non consente
la normale circolazione stradale contemporaneamente all’esecuzione dei lavori rendendo
necessario l’istituzione temporanea del senso unico alternato, per consentire lo
stazionamento di macchine operatrici sulla sede stradale;
VISTO il Disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio
2002 relativamente a segnaletica temporanea di cantiere;
PRESO atto dell’autorizzazione allo scavo rilasciata dall’Ufficio LLPP sede n° 1/2019;
VISTO l’art. 107 e l’art. 50 , del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ mod;
VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n.
11/2018;
VISTO l’art.5, 6 , 7,12,21 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 ) e succ.mod;
D I S P O N E E P R E S C R I V E
IL TEMPORANEO RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE E LA TEMPORANEA
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO A TRATTI CON LIMITE MASSIMO DI 30
KMH E IL DIVIETO DI SORPASSO SU TRATTO DI VIA ANTIGA INTERESSATO DAI
LAVORI REGOLATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO E IDONEA
SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, DAL
GIORNO 18.03.2019 FINO AL GIORNO 29.03.2019 CON ORARIO 08.00-18.00, ESCLUSI
SABATO E DOMENICA E FESTIVI CON EVENTUALE PROROGA SINO AL TERMINE DEI
LAVORI ONDE CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN PREMESSA INDICATI.
LA SEGNALETICA DI MODIFICA DELLA VIABILITA’ DOVRA’ ESSERE APPOSTA
SOLTANTO DURANTE L’EFFETTIVA ESECUZIONE DEI LAVORI.
LA PRESENTE ORDINANZA SI INTENDE SOSPESA IN CASO DI INTERRUZIONE DEI
LAVORI PER MALTEMPO O PER ALTRE CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE
GLI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI SU UNA SOLA VIA PER VOLTA PER
TRATTI NON SUPERIORI A 100 METRI, INOLTRE IN CASO DI CHIUSURA DOVE
POSSIBILE DOVRA’ ESSERE ALLESTITO PERCORSO ALTERNATIVO SULLE PRIME
VIE UTILI CHE PRECEDONO IL TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI EVENTUALMENTE
DA CONCORDARSI CON L’UFFICIO SCRIVENTE.
Nelle fasi di riapertura al traffico delle aree di intervento dovrà essere garantito il regolare
transito sulla sede stradale in sicurezza.
1)Sul posto a cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere posta idonea e sufficiente
segnaletica stradale atta a segnalare la modifica della viabilità conforme al decreto
Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, nonché di
segnalare la presenza di ostacoli o pericoli sulla carreggiata a causa dei lavori, anche di
notte se necessario.
SEGNALETICA DA APPORRE TAVOLE 65 – 66 Disciplinare tecnico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002.
2) In caso di regolazione della viabilità con movieri dovrà essere utilizzato, personale con
indumenti ad alta visibilità e muniti di idonea paletta bifacciale come da regolamento cds.
3) Occultamento della segnaletica presente in contrasto con la segnaletica temporanea di
cantiere
4) L’impiego di semaforo per la regolazione del traffico dovrà tenere dei flussi di traffico
transitanti e di conseguenza la regolazione dei tempi dovrà essere fatta in modo da evitare
incolonnamenti.
5) Al termine dei lavori, qualora abbiano interessato il manto stradale procedere al ripristino
del manto stradale avendo cura di compattare l’area di intervento e di procedere ad
eventuale aggiunta in caso di formazione di avvallamenti, e secondo quanto prescritto
dall’Ufficio LLPP Comunale.
6) A cura della ditta incaricata di adottare tutte le cautele nell’Area di cantiere al fine di non
creare pericolo per la circolazione stradale.
7)La presente Ordinanza non ha valore su strade Provinciali ricadenti nel territorio in quanto
necessitanti di Nulla osta preventivo e di Ordinanza autonoma.
8) Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta in cantiere dalla ditta incaricata dai
lavori ed esibita se richiesta agli organi di Polizia Stradale.
9) Di rimuovere al termine dei lavori la segnaletica temporanea ed eventuali materiali di
cantiere depositati sulla sede stradale.
10) Che prima dell’esecuzione di ogni intervento compatibilmente con l’urgenza dovrà essere
fatta comunicazione all’amministrazione Comunale;
11) Per quanto non espressamente indicato relativamente alla segnaletica temporanea di
cantiere si rimanda a Dm del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2002 e relativi schemi
segnaletici differenziali in funzione del tipo di intervento da eseguirsi.
In caso di inosservanza quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalla
normativa in materia.
Dovrà essere consentito l’accesso ai residenti ed ai frontisti, ai mezzi di soccorso ed alle
forze di Polizia, compatibilmente con l’andamento dei lavori.
Questa Amministrazione ed i propri dipendenti sono sollevati da eventuali responsabilità o
molestia derivanti da danni a cose o correlati dall’esecuzione delle predette attività di
cantiere, restando in capo alla ditta esecutrice dei lavori nonché di tutti gli obblighi derivanti
dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.D.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI art.37 cds, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE
V.C. Paolo Gasparetto

Strada municipio-cimitero – autorizzazione subappalto (Det. 99/2019)

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO E DI UNA PISTA CICLABILE TRA IL CIMITERO E VIA ISONZO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA TDM2 SRL


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATI i seguenti atti:
– deliberazione della Giunta Comunale n.1 28 in data 20.1 2.201 7 con cui è stato approvato il
progetto esecutivo dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO
DEL PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO E DI UNA PISTA
CICLABILE TRA IL CIMITERO E VIA ISONZO, redatto dal professionista incaricato, ing.
Alessandro Vergani, con studio a Montebelluna (TV), per un importo complessivo stimato in €
225.000,00, di cui € 1 31 .000,00 per soli lavori a base d’appalto, oltre ad € 5.000,00 per i costi per
la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 1 36.000,00;
– determinazione n. 569 del 22.1 2.201 7 con la quale è stata indetta una gara mediante procedura
negoziata per l’appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del nuovo
codice dei contratti D.Lgs. n. 50 del 1 8.04.201 6, mediante procedura negoziata, nel rispetto dei
principi generali previsti dallo stesso Decreto;
– la determinazione n.1 22 in data 29.03.201 8 con cui è stato approvato il verbale relativo alla gara
svoltasi in data 27.02.201 8, pubblicazione all’albo pretorio on-line n.421 del 01 .03.201 8, dal quale
risulta che la migliore offerta, previa applicazione dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi
dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/201 6, è stata prodotta dall’impresa EUROSCAVI SRL con
sede a Mirano (VE) in via Stazione n. 1 00, che ha offerto un ribasso del 1 4,092% (quattordici
virgola zeronovantadue per cento in lettere) corrispondente ad un’offerta pari ad € 1 1 2.539,65, al
netto di €.5.000,00 per i costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, e dell’iva di legge;
– la determinazione n.338 in data 07.09.201 8 che ha reso efficace la determinazione di
aggiudicazione n.1 22 del 29.03.201 8, a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente, a favore della ditta EUROSCAVI SRL con sede a Mirano
(VE) in via Stazione n. 1 00, P.I. 01 852020278;
RICORDATO che la spesa complessiva di €.225.000,00 per l’intervento in oggetto è finanziata,
con imputazione al capitolo 31 23;
RICHIAMATO il contratto d’appalto, rep.n.6/201 8 sp, stipulato in forma di scrittura privata in
formato elettronico in data 05.1 1 .201 8;
VISTA la nota acquisita al protocollo n.2757 del 25.02.201 9, con la quale l’impresa affidataria
EUROSCAVI SRL ha richiesto l’autorizzazione al subappalto di opere ascrivibili nella categoria
OG3 verso l’impresa TDM2 SRL, con sede legale a Scorzè, in via Mario Mazza n.26, cap 30037,
P.I.04377580271 , per un importo presunto di €.21 .51 2,40 di cui €.400,00 per costi per la sicurezza;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 99 del 14-03-2019 – pag. 1
PRESO ATTO che, al momento della presentazione dell’offerta, la ditta appaltatrice aveva
dichiarato l’intenzione di subappaltare parte di lavori ascrivibili nella categoria OG3;
DATO ATTO che l’importo delle opere di cui è richiesto il subappalto è contenuto entro i limiti
stabiliti dell’art. 1 05 del D. Lgs. n 50/201 6;
VISTO il contratto di subappalto tra l’impresa EUROSCAVI SRL e l’impresa TDM2 SRL agli atti
dell’ufficio lavori pubblici;
RISCONTRATO che l’impresa TDM2 SRL:
– non essendo in possesso di SOA ha dimostrato l’idoneità tecnico-organizzativa come previsto
dall’art.90 del DPR 207/201 0 per le parti ancora vigenti;
– è in possesso di Documento unico di regolarità contributiva valido – prot. INAIL_1 392791 9;
DATO ATTO che:
è stato acquisito, in relazione all’intervento in oggetto, il seguente Codice Unico di Progetto degli
investimenti pubblici reso obbligatorio dall’art. 1 1 della Legge 1 6 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”: E21 B1 6000440004;
è stato acquisito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il C.I.G. – codice identificativo
di gara: 7329787B92;
che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati
e con le regole di finanza pubblica vigenti;
VISTO il D.Lgs. n. 50/201 6, recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, in particolare l’art.1 05 riguardante i subappalti;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
tecnico lavori pubblici, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 1 47 bis del D.Lgs. 267/2000, dando atto
che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa;
VISTO l’art. 1 07 del D. Lgs. n. 267/00;
VISTO il decreto sindacale n.3 del 1 8.02.201 9 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica
Lavori Pubblici ed Urbanistica;
DETERMINA
1 . di autorizzare l’impresa EUROSCAVI SRL con sede a Mirano (VE) in via Stazione n. 1 00, P.I.
01 852020278 a subappaltare lavori ascrivibili alla categoria OG3, nell’ambito dell’appalto dei
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DEL
PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO E DI UNA PISTA
CICLABILE TRA IL CIMITERO E VIA ISONZO, all’impresa TDM2 SRL, con sede legale a
Scorzè, in via Mario Mazza n.26, cap 30037, P.I.04377580271 , per un importo presunto di
€.21 .51 2,40 di cui €.400,00 per costi per la sicurezza;
2. di dare atto di quanto segue:
la ditta appaltatrice ha presentato a questo Ente il contratto di subappalto con l’impresa
subappaltatrice;
l’impresa appaltatrice si è impegnata, come risulta dal contratto di subappalto stipulato e di
cui è stata trasmessa copia, al rispetto della condizione stabilita dall’articolo 1 05, comma 1 4
del D.Lgs. n. 50/201 6, ai sensi del quale <<L’affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non
superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva
applicazione della presente disposizione>>;
sussiste l’impegno da parte dell’impresa di cui sopra all’osservanza degli obblighi sanciti
dalla Legge 1 3 agosto 201 0, n. 1 36 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 99 del 14-03-2019 – pag. 2
la ditta subappaltatrice ha presentato il proprio Piano Operativo di Sicurezza;
l’Amministrazione Comunale provvederà al pagamento direttamente al subappaltatore
TDM2 SRL, in quanto piccola impresa, secondo quanto previsto dall’art.1 05 comma 1 3
lett.a del D.Lgs.50/201 8 e ss.mm.ii. sulla base degli stati di avanzamento approvati dalla
Direzione Lavori.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO