Aliquote TASI 2019 (Del. CC 59/2018)

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019, CONFERMA.


IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO:
che con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) – è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo
destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);
– che l’articolo 1 – comma 683 della Legge n. 147/2013, stabilisce che il Consiglio Comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
– che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal
Comune a favore della collettività, non coperte da tributo o tariffa, la cui utilità ricade
omogeneamente sull’intera collettività del comune senza possibilità di quantificare specifica
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
– che l’articolo 1 – comma 675 della Legge n. 147/2013, stabilisce che la base imponibile è
quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);
– che l’articolo 1 – comma 640 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota massima
complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
– che l’articolo 1 – comma 676 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota di base della
TASI è pari all’1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
– che l’articolo 1 – comma 677 della Legge n. 147/2013, stabilisce che il comune può
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, e che
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
– che l’articolo 1 – comma 678 della Legge n. 147/2013, stabilisce che per i fabbricati ad uso
strumentale di cui all’articolo 13 – comma 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al
comma 676 sopra citato, cioè l’1 per mille;
– che con l’art. 1 comma 26, della legge 28 dicembre 2015, numero 208 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), è
stata sospesa, per l’anno 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e
tariffe dei tributi locali, stabilendo che: “26. Al fine di contenere il livello complessivo della
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno
2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti
locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 59 del 20-12-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
2015…”, tale sospensione è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2017, Legge
232/2016;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, con riferimento – alla TASI, ha in
particolare previsto l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e
A9, compensando la perdita di gettito per l’Ente attraverso un incremento del Fondo di
solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;
VISTE la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 27.12.2017 di determinazione delle aliquote
Tasi anno 2018, e la delibera Consiliare n. 8 del 28.04.2014 di approvazione del regolamento IUC
e smi;
Visto l’articolo 1 – comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attribuisce all’ente locale
la competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza;
Ritenuto di approvare per l’anno 2019, confermando quanto previsto per l’anno 2018, le aliquote
TASI così determinate:
1,0 per mille aliquota ordinaria da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.
8 del l’art. 13 del D.L. 201/2011;
1,5 per mille per le categorie catastali A1/A8/A9 adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze;
1,5 per mille per tutti gli altri fabbricati;
di azzerare l’aliquota per le aree fabbricabili e gli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia
Territoriale per la casa;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri, riportati come segue:
ASSESSORE PEDRON MONICA. Anche per la TASI non ci sono modifiche perché vengono
mantenute le stesse aliquote degli anni scorsi, quindi l’1,5‰ per praticamente tutto tranne per i
fabbricati rurali a uso strumentale che è prevista all’1‰ ma per legge. Come era gli anni scorsi
viene azzerata l’aliquota per le aree fabbricabili e gli alloggi assegnati dall’ATER regolarmente
assegnati, e l’esenzione per le abitazioni principali di residenza. Il gettito è di 380.000 € e questo
viene confermato anche per il prossimo anno.
SINDACO. Metto ai voti il punto n. 6.
Il Sindaco, preso atto che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la proposta di
deliberazione ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione del tributo per i
servizi indivisibili (TASI) anno 2019, conferma” posta al punto 6 all’ordine del giorno.
Con votazione espressa in forma palese, che si chiude con il seguente risultato:
– Presenti: n. 15
– Astenuti: n. 0
– Votanti: n. 15
– Voti favorevoli: n. 15
– Voti contrari: n. 0
DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2019 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come previsto
dall’articolo 1 – comma 683 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così determinate:
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 59 del 20-12-2018 Pag. n.3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
1,0 per mille aliquota ordinaria da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art.
8 del l’art. 13 del D.L. 201/2011;
1,5 per mille per le categorie catastali A1/A8/A9 adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze;
1,5 per mille per tutti gli altri fabbricati;
di azzerare l’aliquota per le aree fabbricabili e gli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia
Territoriale per la casa;
2. di dare atto che il gettito TASI stimato con le aliquote di cui al precedente punto 1. ammonta ad
€ 380.000,00 e finanzia spese per servizi indivisibili analiticamente riportati nell’allegato A al
regolamento IUC approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 2014;
3. di demandare all’Ufficio preposto tutti gli adempimenti necessari alla pubblicizzazione della
presente delibera nonché la predisposizione di idonea modulistica, in modo tale che i soggetti
passivi interessati possano venire a conoscenza in tempo utile per l’applicazione in sede di
definizione dell’imposta e del relativo versamento;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze entro il termine di cui all’articolo 52 – comma 2 del Decreto Legislativo
n. 446 del 1997.
Infine su proposta del Sindaco, in esito alla seguente votazione espressa in forma palese:
– Presenti: n. 15
– Astenuti: n. 0
– Votanti: n. 15
– Voti favorevoli: n. 15
– Voti contrari: n. 0
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai successivi atti e adempimenti.