Asilo nido abbattimento rette (Det. 96/2019 – € 34000)

ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019


IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI SOCIALI
RICHIAMATI i seguenti atti:
Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 20.1 2.201 8 ad oggetto: “Approvazione
bilancio di previsione 201 9 – 2021 ”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 1 6.01 .201 9 ad oggetto “Esame ed
approvazione del piano esecutivo di gestione 201 9-2021 e piano della performance”;
Determinazione n. 363 del 1 4.09.201 6 “Affidamento in concessione della gestione
dell’asilo nido “La Mongolfiera” per il periodo 01 .1 0.201 6 – 31 .08.2021 , CIG 6977850ff7;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 1 9.1 0.201 6 “Asilo nido La Mongolfiera
definizione rette Anno Scolastico 201 6/201 7;
CONSIDERATO che il Regolamento dell’Asilo Nido e la delibera di Giunta Comunale sopraccitata
n. 92 del 1 9.1 0.201 6 prevedono l’integrazione delle rette a favore dei bambini che usufruiscono di
tale servizio residenti nel Comune di Volpago del Montello;
RAVVISATA la necessità di assumere adeguato impegno di spesa al fine di procedere al
pagamento dell’integrazione delle rette dei minori residenti nel comune di Volpago del Montello;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 1 47 bis del DLGS 267/2000:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area
Servizi Sociali, Dott.ssa Reginato Daniela;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dell’ Area
Economico Finanziaria-Tributi, Martin Levis;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 5 del 29.1 2.201 8 di nomina quale Responsabile del Servizio;
VISTO l’art. 1 07 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1 . di impegnare per i motivi espressi in premessa la somma di € 34.000,00 al cap. 1 340 del
bilancio 201 9 per l’abbattimento rette ai residenti nel Comune di Volpago del Montello per
l’anno 201 9;
2. di provvedere con successivi atti da parte del responsabile del servizio alla liquidazione
AREA SOCIO ASSISTENZIALE n. 96 del 11-03-2019 – pag. 1
mensile della quota relativa all’integrazione delle rette di frequenza alla Cooperativa Castel
Monte con sede a Montebelluna in P.zza Parigi, che ha in concessione il servizio, previa
presentazione delle fatture.
F.to Il Responsabile del Servizio
Reginato Daniela

Retta ricovero – integrazione (Det. 94/2019 – € 2350)

FASC. N. 71/12 – INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO TEMPORANEO IN
STRUTTURA PROTETTA


IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
RICHIAMATI i seguenti atti:
Legge n. 328 del 08.1 1 .2000 ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 6, secondo comma, lettera b);
Il Regolamento Comunale dei Servizi Sociali in particolare il Capo V, art. 25, 26 e 29;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.1 2.201 8 ad oggetto “Approvazione
bilancio di previsione 201 9-2021 ”;
Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 1 6.01 .201 9 ad oggetto: “Esame ed approvazione del
piano esecutivo di gestione 201 9-2021 e piano performance 201 9”;
CONSIDERATO che l’utente individuato al fascicolo n. 71 /1 2 è stato collocato in un ambiente
protetto, per un periodo temporaneo, al fine di valutare se questa era la soluzione ottimale:
PRESO ATTO che l’utente su citato ha volontariamente deciso di abbandonare il progetto,
rientrando a domicilio;
VALUTATO il del quadro economico dell’utente, così come descritto nella cartella personale
riservata, dal quale si evince l’impossibilità dell’utente e del coniuge, di accollarsi i costi della retta;
RAVVISATA pertanto la necessità che il Comune di Volpago del Montello assuma adeguato
impegno di spesa al fine di procedere al pagamento della retta di ricovero;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 1 47 bis del DLGS 267/2000:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area
Servizi Sociali, Dott.ssa Reginato Daniela,
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria-Tributi, Martin Levis;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 5 del 29.1 2.201 8 di nomina quale Responsabile del Servizio;
VISTO l’art. 1 07 del D. Lgs. n. 267/2000, 3° comma, lettera d);
DELIBERA
1 . di assumere impegno di spesa per il pagamento della retta di ricovero dell’utente
individuato al fascicolo n. 71 /1 2, presso il Centro di Servizi il Centro di Servizi “Istituti di
Soggiorno San Gregorio” di Valdobbiadene, per il periodo 01 .01 .201 9 – 1 3.02.201 9;
AREA SOCIO ASSISTENZIALE n. 94 del 11-03-2019 – pag. 1
2. di prendere atto che la retta giornaliera per tale inserimento ammonterà ad € 52,70;
3. di assumere impegno di spesa dal 01 .01 .201 9 al 1 3.02.201 9;
4. di imputare, impegnandola la spesa di € 2.350,00 al cap. 1 41 5 “Rette di ricovero” del
bilancio 201 9, tenendo conto di eventuali spese accessorie per farmaci e trasporti;
5. di dare atto che il Comune di Volpago del Montello introiterà la somma di € 400,00 al cap.
524 del bilancio 201 8, quale compartecipazione alla spesa relativa alla retta di ricovero del
mese di gennaio.
F.to Il Responsabile del Servizio
Reginato Daniela

Trasporto utenti Ceod (Det. 87/2019 – € 2500)

TRASPORTO UTENTI AI CEOD – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. L’INCONTRO PER L’ANNO 2019


IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
RICHIAMATI i seguenti atti:
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.1 2.201 8 ad oggetto
“Approvazione bilancio di previsione 201 9-2021 ”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 1 5.01 .201 9 ad oggetto “Esame ed
approvazione del piano esecutivo di gestione 201 9-2021 e piano PERFORMANCE
201 9”;
VISTA la nota dell’Ulss n. 8 ns. prot. n. 2233/09 del 1 2.02.2009 nella quale si sottolinea che il costo
del servizio di trasporto degli utenti frequentanti i Centri Diurni per persone con disturbo mentale
sono a carico dei Comuni di residenza degli stessi;
PRESO ATTO pertanto della necessità di confermare il servizio di trasporto effettuato dalla
Cooperativa Sociale “L’Incontro”, come da progetto in essere ormai da alcuni anni;
PRESO ATTO inoltre che il costo giornaliero del servizio svolto dalla Coop. Sociale L’Incontro
come da contratto con l’Az. Ulss 2 Marca Trevigiana è pari ad € 4,558 più Iva 5%;
VALUTATA l’opportunità di assumere adeguato impegno di spesa per far fronte al pagamento del
servizio di trasporto a favore degli utenti indicati ai fascicoli 11 8/1 2-1 85/1 2 dalla propria abitazione
alla Cooperativa Solaris di Crocetta del Montello;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 1 47 bis del D.Lgs 267/2000, i seguenti pareri:
in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, Martin
Levis,
in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Socio-assistenziale,
Reginato Daniela;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 5 del 29.1 2.201 8 di nomina quale Responsabile del Servizio;
VISTO l’art. 1 07 del D. Lgs. n. 267/2000, 3° comma, lettera d);
DETERMINA
1 . di imputare, impegnandola, la spesa di € 2.500,00 al cap. 1 455 del bilancio 201 9, per il
pagamento del servizio di trasporto dalle abitazioni degli utenti al Centro Diurno;
2. di dare atto che l’utente indicato al fascicolo 11 8/1 2 rimborserà al Comune di Volpago del
Montello il 50% del costo complessivo per il trasporto sostenuto dall’Ente;
AREA SOCIO ASSISTENZIALE n. 87 del 05-03-2019 – pag. 1
3. di dare atto che il costo sostenuto per il trasporto dell’utente indicato al fascicolo 1 85/1 2 rimarrà
a totale carico del Comune di Volpago del Montello;
4. di liquidare con successivo atto del Responsabile del Servizio la somma di € 2.500,00 alla
Coop L’incontro alla presentazione delle fatture.
F.to Il Responsabile del Servizio
Reginato Daniela

Erogazione assegno maternità (Det. 89/2019)

EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ ART. 66 LEGGE 448/98  A CITTADINO STRANIERO


IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
VISTI :
gli artt. 1 0 e ss. del D.P.C.M. del 21 dicembre 2000 “Regolamento recante
disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione
dell’articolo 49 della legge 23/1 2/1 999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge
23/1 2/1 998, n. 448;
l’art. 74 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2001 , n. 1 51 “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’art. 1 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, con il quale si
disciplina l’assegno di maternità di base;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 201 3, n. 1 59
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi
di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
CONSIDERATO che l’art.1 8 – comma 3 – del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive
modificazioni “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il
nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 49 della L. 23 dicembre 1 999, n. 488, e degli
articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1 998, n. 448”, prevede che ai fini della
concessione dei predetti assegni il Comune, nella cui circoscrizione risiede il richiedente,
sia considerato “ente erogatore”;
RICHIAMATO quanto disposto in materia di accesso alle prestazioni sociali – tra cui
anche quelle di maternità – da parte dei cittadini di Paesi Terzi:
dall’art. 27 D. Lgs. n. 251 /2007 di recepimento della Direttiva 2004/83/CE (art. 28) e
dagli artt. 2 e 4 del Regolamento CE 883/2004 (cittadino rifugiato politico, i suoi
familiari e superstiti, cittadino titolare di protezione sussidiaria, cittadino apolide e
suoi familiari e superstiti);
dagli artt. 1 9 e 23 del D. Lgs. 30/2007 di recepimento della direttiva 2004/38/CE
(art. 24) (cittadini familiari del cittadino dell’Unione Europea o italiano);
dall’art. 1 3 della L. 97/201 3 a favore dei cittadini di Paesi Terzi titolari del Permesso
di Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo;
dall’art. 1 2 c. 1 lett. e) della direttiva 2011 /98/UE (recepita nel ns. ordinamento con
D. Lgs. 40/201 4) in relazione ai cittadini di Paesi Terzi titolari di Permesso Unico per
lavoro o con autorizzazione al lavoro e relative eccezioni così come indicato all’art.
1 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 40/201 4;
dagli Accordi Euromediterranei per i cittadini/lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria
e Turchia;
AREA SOCIO ASSISTENZIALE n. 89 del 05-03-2019 – pag. 1
dal Regolamento CE 883/2004 artt. 2, 3 e 4;
dall’art. 1 del Regolamento UE 1 231 /201 0 (cittadino che abbia soggiornato
legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti);
VISTE:
la nota dell’ANCI l’Associazione Nazionale Comuni Italiani del 20.01 .201 5 prot.
4/W/LP/UI/CO – gm 1 5 ; dove si afferma che non è possibile adottare disparità di
trattamento in “materia sociale”, materia nella quale rientrano anche le prestazioni
di competenza dei Comuni, come l’assegno di maternità e quello per nucleo
familiare numeroso, nei confronti delle seguenti categorie di cittadini stranieri, in
quanto protetti da disposizioni europee che prevedono la parità di trattamento e il
divieto di discriminazione:
cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
cittadino titolare della protezione sussidiaria;
cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi
familiari e superstiti;
cittadino familiare di cittadini italiani, dell’Unione Europea o di cittadini
soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari;
cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i
suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs.
40/201 4;
VISTA la domanda di “Assegno di Maternità”, risultante dall’applicazione del calcolo
dell’ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 201 3, n.
1 59 di seguito riportato:

DOMANDA PROTOCOLLO
01 MAT 1 1 1

CONSIDERATO che la materia di cui trattasi è regolata, oltre che da disposizioni
nazionali, anche da quelle europee che prevedono la parità di trattamento e il divieto di
discriminazione per alcune categorie di cittadini di Paesi Terzi come sopra riportate;
DATO ATTO che in caso di contrasto tra la norma interna (statale) e il diritto dell’Unione
Europea è prevista la disapplicazione della norma interna a favore della disposizione
europea, in virtù dell’art. 1 1 della Costituzione Italiana e del principio della prevalenza del
diritto dell’Unione come già chiarito da diverse sentenze della Corte Costituzionale e della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di evitare inutili contenziosi giudiziari
particolarmente onerosi per gli Enti locali;
RITENUTO, pertanto, di concedere il beneficio alle relative richiedenti, , subordinandone il
pagamento alla verifica da parte dell’Inps – in qualità di soggetto erogatore – circa
l’eventuale presenza di altri benefici per lo stesso evento;
ACCERTATA la regolarità della documentazione allegata alle suddette domande;
AREA SOCIO ASSISTENZIALE n. 89 del 05-03-2019 – pag. 2
RITENUTO di dover trasmettere le relative pratiche all’INPS valutati i presupposti per
l’erogazione e dar corso al relativo pagamento;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 1 47 bis del DLGS 267/2000, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Socio Assistenziale, Dott.ssa
Reginato Daniela;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 7 del 29.1 2.201 7 di nomina del Responsabile del
Servizio;
VISTO l’art. 1 07 del decreto legislativo 1 8 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1 . di dare atto che la domanda presentata dalla richiedente qui sotto indicata:

DOMANDA PROTOCOLLO
01 MAT 1 1 1

ha i requisiti previsti ai sensi di legge (statale ed europea) per usufruire del diritto
all’assegno di maternità dei comuni, di cui all’articolo 74 del D.Lgs. 1 51 /2001 .
2. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa in quanto
la titolarità concessiva del beneficio è in capo ai Comuni mentre l’erogazione spetta
all’INPS;
3. di trasmettere all’INPS, per via telematica, i dati necessari alla materiale erogazione
degli assegni;
di riservarsi, qualora la normativa o indicazioni giurisprudenziali dovessero modificare le
condizioni che hanno portato alla concessione del beneficio, la possibilità di attivare le
procedure di recupero della somma erogata, così come previsto dalla normativa vigente in
caso di erronea concessione del beneficio
F.to Il Responsabile del Servizio
Reginato Daniela

Erogazione assegno famiglie numerose (Det. 88/2019)

EROGAZIONE “ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI” , ARTICOLO 65 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 – ISTANZE DAL 26.09.2018 AL 31.01.2019


IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
VISTI :
l’art. 66 della Legge 448/98 e successive modifiche ed integrazioni;
gli artt. 1 0 e ss. del D.P.C.M. del 21 dicembre 2000 “Regolamento recante
disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in
attuazione dell’articolo 49 della legge 23/1 2/1 999, n. 488, e degli articoli 65 e 66
della legge 23/1 2/1 998, n. 448;
l’art. 74 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2001 , n. 1 51 “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’art. 1 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53” con il quale si
disciplina l’assegno di maternità di base;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 201 3, n. 1 59
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.);
CONSIDERATO che l’art.1 8 comma 3 – del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e
successive modificazioni, “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni
di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 49 della L. 23
dicembre 1 999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1 998, n.
448” prevede che ai fini della concessione dei predetti assegni il Comune, nella cui
circoscrizione risiede il richiedente, sia considerato “ente erogatore”;
VISTO l’elenco dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate “Assegno nucleo
familiare con almeno 3 figli minori”” risultante dall’applicazione del calcolo dell’ISEE
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 201 3, n.
1 59, costituito da
n. 4 beneficiari relativo alle domande presentate dal 26.09.201 8
al 31 .01 .201 9, di seguito riportato:
ELENCO BENEFICIARI

3 N.F. 1 6460
N.F. 1 5890 1
4 N.F. 1 1 2
PROTOCOLLO DOMANDA
2 N.F. 1 6298

in oggetto;
RITENUTO, di dover trasmettere le relative pratiche all’INPS valutati i presupposti per
l’erogazione e dar corso al relativo pagamento.
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 1 47 bis del DLGS 267/2000, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Socio Assistenziale,
Dott.ssa Reginato Daniela;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 5 del 29.1 2.201 8 di nomina del Responsabile del
Servizio;
VISTO l’art. 1 07 del decreto legislativo 1 8 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1 ) di approvare l’elenco composto da n. 4 beneficiari relativo alle domande
presentate dal 26.09.201 8 al 31 .01 .201 9, sopra riportato, di cui alla legge n.
448 del 23/1 2/1 998 e successive modifiche, depositato agli atti presso
l’Ufficio dei Servizi Sociali;
2) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di impegno di
spesa in quanto la titolarità concessiva è in capo ai Comuni mentre
l’erogazione del beneficio spetta all’INPS;
3) di trasmettere all’INPS, per via telematica, il sopracitato elenco dei
beneficiari per l’attivazione delle procedure di liquidazione.
F.to Il Responsabile del Servizio
Reginato Daniela