Convenzione provincia accertamento violazioni rifiuti (Del. CC 8/2019)

PROPOSTA DI ADESIONE A CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI TREVISO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PER ABBANDONO RIFIUTI ANNI 2019-2020


Esce il Consigliere Martimbianco Eddy.
Sono presenti il Sindaco e n. 14 Consiglieri Comunali (Povelato, Bertuola, Pedron, Rigatti, Baù,
Zanatta, Venturin, Cappellari, Volpato, Martignago, Grosso, Pastro, Modini, Calcagnotto).
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
CONSIDERATO che l’art. 255, comma 1, del Dlgs. N. 152 del 2006, prevede che chiunque
abbandoni o depositi rifiuti al suolo ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 600,00 e che, se l’abbandono riguarda rifiuti
pericolosi, la sanzione è aumentata fino al doppio;
VISTO che l’art. 262 del Dlgs. N. 152/2006 prevede che all’irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del medesimo decreto provveda la Provincia
nel cui territorio è stata commessa la violazione, e che il successivo art. 263 stabilisce che i
proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate di cui alla parte quarta siano
devolute alla Provincia e destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale;
CONSIDERATO che l’accertamento di violazioni in materia ambientale spetta a tutti gli
agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché agli appartenenti alla Polizia Locale;
RILEVATO che, nell’ambito delle attività svolte dal Comando di Polizia Locale di questo
Comune viene effettuata costante vigilanza in materia ambientale, che consente l’accertamento di
numerose violazioni per abbandono di rifiuti nel territorio, i cui verbali vengono trasmessi all’ente
Provincia per l’attività di competenza;
RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio n° 15 del 05/04/2017 all’oggetto
“Approvazione convenzione con la Provincia di Treviso in materia di accertamento violazioni
amministrative per abbandono rifiuti”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la volontà della Provincia di procedere al rinnovo delle convenzioni con i Comuni
che intendono aderirvi, destinando il 50% delle sanzioni introitate ai Comuni accertatori;
CONSIDERATO che l’adesione alla convenzione consente di acquisire nuovi introiti
derivanti dall’accertamento delle violazioni in argomento, che vanno destinati all’esercizio delle
funzioni di controllo in materia ambientale e secondo quanto previsto dall’art. 263 del dlgs. N.
152/2006 e smi;
ESAMINATO lo schema di convenzione di cui trattasi, coma da allegato sub “A” alla
presente deliberazione e ritenutolo, per quanto sopra detto, meritevole di approvazione;
VISTI gli allegati pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Dlgs.n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 30 e 42;
PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri, riportati come segue:
SINDACO. In buona sostanza, andiamo a rinnovare la convenzione con la Provincia di Treviso per
gli anni 2019 e 2020. Le violazioni amministrative in materia di abbandono dei rifiuti e quant’altro
andrebbero versate totalmente alla Provincia. Con questa convenzione allorché queste violazioni
siano accertate dalla Polizia locale, il 50% sarà introitato dal Comune che ha accertato la
violazione stessa. La convenzione era già in essere e questo è un rinnovo.
CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Questa convenzione si base sul fatto che, in caso di
accertamento di abbandono dei rifiuti, la sanzione va al 50% al Comune e al 50% alla Provincia?
SINDACO. Sì.
CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Ho letto che gli introiti devono essere spesi dal Comune entro
l’anno: volevo sapere se era già stato fatto qualcosa per gli anni passati su questi introiti e cosa era
stato fatto.
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 14-03-2019 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
SINDACO. Non ho il dettaglio dell’introito dell’anno scorso.
CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Si possono destinare a combattere questo fenomeno mettendo
telecamere nascoste…
ASSESSORE POVELATO RENATO. Certamente. Sono indirizzati per la sicurezza del territorio:
possono essere telecamere o anche luci sulle strade, però adesso l’importo non ce l’abbiamo.
CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Più che sicurezza, proprio combattere chi molla questi sacchetti
in giro per le strade: in qualche modo dovremo beccarle queste persone. Per me la sicurezza è
un’altra roba, però…
SINDACO. Il dato glielo faremo sapere.
ASSESSORE POVELATO RENATO. Comunque in due mesi (gennaio e febbraio) sono state
elevate diciotto sanzioni e praticamente diciotto individuazioni del responsabile perché la sanzione
è una cosa, individuare anche i responsabili è altra cosa, quindi la lotta al contrasto a questi atti
incivili c’è, soprattutto è portata avanti, anzi, faccio un plauso alla Polizia locale perché sta facendo
un bel lavoro. Ovvio che servirebbero più mezzi, più telecamere… Come diceva la Consigliera,
funziona anche grazie alle segnalazioni per cui si riesce a intervenire subito; addirittura qualcuno è
stato anche colto in flagrante: è stata fatta la foto grazie alla quale siamo risaliti al responsabile.
CONSIGLIERA PASTRO ANNA. A seguito dell’adeguamento dell’apertura dei CERD, c’è stato un
aumento di abbandono di rifiuti?
ASSESSORE POVELATO RENATO. Dipende dai periodi: vi sono periodi durante i quali non ci
sono stati abbandoni, vi sono altri periodi durante i quali nello stesso mese ci sono diverse
segnalazioni di ritrovamenti. Anche questa settimana c’è stato un ritrovamento molto pesante di
una decina di sacchi di immondizia.
(Voce indistinta dall’Aula)
ASSESSORE POVELATO RENATO. La maggior parte viene da fuori. C’è stato addirittura un
ritrovamento: era un furgone di materiale, c’erano anche gomme, c’era di tutto; il furgone era di una
famiglia di San Fior. Ci sono ditte (anche se chiamarle “ditte” è una cosa non giusta), ci sono
persone che mettono sui siti internet che con 100 € ti portano via tutto il materiale però poi non
vanno a stoccarlo e lo abbandonano.
SINDACO. I famosi “svuota cantine”.
ASSESSORE POVELATO RENATO. Per completare, delle 18 sanzioni una sola era di un
cittadino di Volpago del Montello.
CONSIGLIERA CALCAGNOTTO CARLA. Se per esempio è uno di Zero Branco: viene segnalato
al Comune che quel cittadino ha buttato l’immondizia sul Montello? C’è un circuito di segnalazione
ai propri Comuni?
ASSESSORE POVELATO RENATO. Certo, anche perché è sanzionato e poi ovviamente di
questo se ne viene a conoscenza nel suo Comune di appartenenza.
SINDACO. Metto ai voti il punto n. 6 all’O.d.G.
Il Sindaco, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la
“Proposta di adesione a convenzione con la Provincia di Treviso in materia di accertamento
violazioni amministrative per abbandono rifiuti anni 2019-2020” posta al punto n. 6 all’O.d.G.
Con votazione espressa in forma palese, dal seguente risultato:
presenti 15
votanti 15
favorevoli 15
contrari =
astenuti =
D E L I B E R A
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 14-03-2019 Pag. n.3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, lo schema 1. di convenzione da
sottoscrivere tra la Provincia di Treviso e questo Comune per l’applicazione delle
sanzioni amministrative per l’abbandono di rifiuti di cui all’art. 255, comma 1, del Dlgs.
n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, come da allegato sub “A” alla
presente deliberazione;
2.Di incaricare il Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, ad intervenire alla stipula
della convenzione oggetto della presente deliberazione;
3.Di demandare al Responsabile del competente servizio l’adozione degli atti necessari
per dare esecuzione alla presente deliberazione.
Infine, su proposta del Presidente,
con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, dal seguente risultato:
presenti 15
votanti 15
favorevoli 15
contrari =
astenuti =
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000, per dare seguito tempestivamente ai successivi atti e comunicazioni con
la Provincia di Treviso.

Rinnovo autorizzazione provinciale ad emissioni in atmosfera in stabilimento SCANDIUZZI

SCANDIUZZI STEEL CONSTRUCTION SPA – via Piave, 14 VOLPAGO DEL MONTELLO. Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59.


IL DIRIGENTE
VISTA la domanda presentata in data 04/03/2016 per il
tramite del S.U.A.P., con cui la ditta SCANDIUZZI STEEL
CONSTRUCTION SPA (P.IVA 04493100269), con sede legale e
impianto in via Piave, 14 – VOLPAGO DEL MONTELLO – chiede
il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. n.59/2013 per rinnovo
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi
degli articoli 269 e 281 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006;
CONSIDERATO che la ditta SCANDIUZZI COSTRUZIONI IMPIANTI
SRL è in possesso dell’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera n.971/2005 del 07/11/2005 rilasciata ai sensi
dell’articolo 15 del D.P.R. n.203/1988 e del D.M. n.44/2004
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per lo stabilimento sito in via Martignago Basso a Volpago
del Montello;
RICHIAMATA la nota pervenuta in data 17/01/2008 prot.
n.6232 con la quale si comunica che il nuovo gestore dello
stabilimento è la ditta Scandiuzzi Spa e la sede
dell’impianto è identificata in via Piave, 14;
CONDIDERATA la documentazione pervenuta in data 07/09/2009
prot. n.59034;
CONSIDERATA la domanda di autorizzazione di carattere
generale pervenuta in data 15/12/2011 prot. n.131462 a nome
Scandiuzzi SpA per l’attività di saldatura svolta presso lo
stabilimento di via Piave, 14 ai sensi dell’articolo 272
comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota pervenuta in data 24/05/2012 con cui viene
comunicato che, a seguito di una scissione di ramo di
azienda, il nuovo gestore dell’impianto è la ditta
Scandiuzzi Steel Constructions SpA;
CONSIDERATO che la richiesta al Comune di Volpago del
Montello di esprimere il parere ai sensi dell’articolo 269
comma 3 del D.Lgs 152/2006 sugli interventi in oggetto
datata 20/10/2016 prot. n.87995, trascorso il termine
concesso, non ha avuto riscontro;
VISTA la documentazione allegata all’istanza in merito
all’utilizzo delle superfici scoperte annesse allo
stabilimento e alla loro estensione;
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CONSIDERATO che da tale relazione non emergono con la
necessaria chiarezza gli elementi per valutare l’eventuale
assoggettabilità della ditta alle prescrizioni contenute
nell’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
di Tutela delle Acque;
RITENUTO, pertanto, che la ditta debba integrare quanto già
trasmesso con una relazione tecnica e relativo elaborato
grafico, che specifichi:
– quanta parte della superficie scoperta sia effettivamente
destinata a:
• deposito dei rifiuti con le modalità di stoccaggio
degli stessi;
• aree in cui vengono effettuate lavorazioni;
• aree interessate da operazioni di carico/scarico;
-la tipologia e le modalità di stoccaggio dei semilavorati
metallici costituenti la materia prima, al fine di evitare
il trascinamento di solidi in sospensione a seguito degli
eventi atmosferici;
-l’eventuale presenza di erogatori carburante all’interno
dello stabilimento;
-le eventuali procedure operative finalizzate alla gestione
dei piazzali, al contenimento e alla raccolta di eventuali
sversamenti;
-le modalità di gestione delle acque meteoriche di
dilavamento dell’intero stabilimento;
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VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;
ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, la completezza dell’istruttoria
condotta ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs.
n.267/2000;
VISTI la L.R. n.33/1985, il D.Lgs. n.152/2006, il Piano di
Tutela delle Acque e s.m.i. e il D.P.R. n. 59/2013;
VISTI il D.Lgs. n.267/2000 e il Regolamento Provinciale di
Organizzazione;
DECRETA
ART. 1 – È adottata la presente Autorizzazione Unica
Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l’attività
svolta dalla ditta SCANDIUZZI STEEL CONSTRUCTION SPA
nell’impianto sito in via Piave, 14 – VOLPAGO DEL
MONTELLO, relativamente alle emissioni in atmosfera, ai
sensi del D.Lgs. 152/2006 degli articoli 270, 271 e 275
comma 2.
ART. 2 – Il decreto n.971/2005 del 07/11/2005 e l’adesione
all’autorizzazione di carattere generale, citati in
premessa, sono revocati a far data dal rilascio della
presente autorizzazione.
ART. 3 – La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e
le prescrizioni definite nell’allegato tecnico che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
ART. 4 – Ogni modifica sostanziale dell’impianto deve
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essere preventivamente autorizzata.
ART. 5 – L’Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15
anni ed è rinnovabile ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
n.59/2013.
ART. 6 – La ditta entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio
del presente atto deve trasmettere a questa Amministrazione
una relazione tecnica con relativo elaborato grafico che
integri quanto già trasmesso, specificando:
– quanta parte della superficie scoperta sia effettivamente
destinata a:
• deposito dei rifiuti indicando le modalità di
stoccaggio degli stessi;
• aree in cui vengono effettuate lavorazioni;
• aree interessate da operazioni di carico/scarico;
– la tipologia e le modalità di stoccaggio dei semilavorati
metallici costituenti la materia prima, al fine di evitare
il trascinamento di solidi in sospensione a seguito degli
eventi atmosferici verso i corpi ricettivi esistenti;
– l’eventuale presenza di erogatori carburante all’interno
dello stabilimento;
– le eventuali procedure operative finalizzate alla
gestione dei piazzali, al contenimento e alla raccolta di
eventuali sversamenti;
– le modalità di gestione delle acque meteoriche di
dilavamento dell’intero stabilimento.
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Tale elaborato grafico dovrà riportare, inoltre, lo schema
delle reti fognarie presenti e i relativi punti di scarico.
ART. 7 – La presente autorizzazione è adottata restando
comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i
provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi
all’art. 1.
art. 8 – Avverso l’Autorizzazione Unica Ambientale è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel
termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti
dal rilascio della stessa.
ART. 9 – Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. del
Comune di Volpago del Montello perché lo rilasci, nelle
forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all’A.R.P.A.V.
(Dipartimento Provinciale di Treviso) e va affisso all’Albo
della Provincia e del Comune.
Dott. Simone Busoni


EMISSIONI IN ATMOSFERA – VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI
Per l’individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla tavola in scala 1:200,
datata marzo 2016, allegata all’istanza di AUA pervenuta in data 04.03.2016, n. prot.
20223.16.
Operazioni di granigliatura e taglio termico
Punti di emissione K1-K3
Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 10 mg/m3
Parametro: metalli nelle polveri
Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in
Tabella B, parte II, allegato I alla parte V del D. lgs. 152/06.
Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazione
Le emissioni in atmosfera, rilasciate dai punti di emissione identificati con i numeri K4,
K5, Kn ed afferenti alle operazioni di produzione calore con 2 impianti termici e 43
pannelli radianti con potenzialità termica nominale rispettivamente di 34,8 kW, 124,3
kW, 1720 kW, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.
lgs. 152/06.
Misure analitiche di autocontrollo
Operazioni di granigliatura e taglio termico
Punti di emissione K1-K3
La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità
annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di
autocontrollo.
Operazioni di verniciatura
Punto di emissione K2
Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 3 mg/m3
Parametro: composti organici volatili
L’Attività di verniciatura su metallo, per la tipologia e quantità di materie prime
contenenti solventi utilizzati, ricade nel campo di applicazione dell’art. 275 del D. lgs.
152/06 con le attività individuate al punto 2 lett. c), parte II, allegato III alla parte V del
D. lgs. 152/06 e al punto 8, parte III, allegato III alla parte V del medesimo decreto.
Per le operazioni di verniciatura, effettuate con l’impiantistica, le materie prime, e
l’operatività dichiarate nella domanda del 04.03.2016, il gestore dovrà garantire i
seguenti valori di emissione limite:
Emissione totale 5.134 kg COV/anno Flusso di massa kg COV/h
Emissione convogliata 3.851 kg COV/anno 10,88
Emissione diffusa 1.284 kg COV/anno
Conformita’ ai valori limite di emissione e piano di gestione solventi
Il gestore deve dimostrare la conformità delle emissioni di composti organici volatili
generate dall’attività di verniciatura ai valori di emissione stabiliti al precedente
paragrafo per:
– emissioni convogliate
– emissioni diffuse
Il gestore deve elaborare e trasmettere un piano di gestione solventi secondo le
indicazioni riportate nella parte V dell’allegato III alla parte V del D. lgs. 152/06. Per
l’elaborazione del Piano di Gestione Solventi l’azienda deve quantificare:
– l’input di solvente
– il consumo di solvente
– il recupero (mediante registrazione puntuale del materiale recuperato)
– l’operatività degli impianti di verniciatura
– la presenza di solvente nei rifiuti prodotti
– le emissioni diffuse
– le emissioni convogliate
Misure analitiche di autocontrollo
Operazioni di verniciatura
Punto di emissione K2
La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità
annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di
autocontrollo;
Si prescrive di elaborare, aggiornare e trasmettere il piano di gestione solventi con
cadenza annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione. Per la
compilazione del bilancio di massa previsto dal piano di gestione dei solventi la ditta
deve utilizzare un periodo di osservazione di almeno 10 mesi.
– I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell’impianto nelle
condizioni di esercizio più gravose;
– i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro
rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
– per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e
la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale
UNICHIM n.158/88;
– per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni
relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e
quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato
ai prelievi.
Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera
Sistemi di trattamento degli effluenti gassosi presenti:
Operazione Sistema di trattamento Punto di emissione
Griglia di verniciatura Sistema di abbattimento ad
umido
K2
Sabbiatura Ciclone + filtro a cartucce K1
Taglio termico 2 filtri a cartucce in
parallelo
K3
– L’esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire,
per qualunque condizione di funzionamento dell’impianto industriale cui sono
collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l’autorizzazione;
– le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento
devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all’atto
della loro progettazione;
– le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere
documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
– qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento necessaria per
la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora
non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la
fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli
impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa
in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.
Accessibilità ai punti di campionamento e misura
Il punto di emissione K2 deve essere dotato di 2 prese per misure e campionamenti, con
diametro interno di 4 pollici, munite di flangia, poste sulla stessa sezione a 90° l’una
dall’altra.
I requisiti relativi al posizionamento delle prese per misure e campionamenti e alle
caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e
campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato
nel documento A.R.P.A.V. “Standardizzazione delle metodologie operative per il
controllo delle emissioni in atmosfera” pubblicato sul sito internet della Provincia di
Treviso: www.provincia.treviso.it.
Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico,
questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l’esecuzione
di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie
all’esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).
Metodi analitici
– Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1:2013 per la misura di velocità e portata
dei flussi gassosi convogliati;
– Metodo di cui alla norma UNI CEN/TS 13649 per la misura dei composti organici
volatili;
– Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri.