Aliquote IMU 2019 (Del. CC 60/2018)

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMU ANNO 2019, CONFERMA.


IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo
destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria;
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E’
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997;
TENUTO CONTO che l’art. 13 commi da 6 a 11 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e Legge 147/2013 art. 1 commi 60 e seguenti
ed in particolare il comma 707 stabiliscono le seguenti aliquote IMU, modificabili con Deliberazione
del Consiglio Comunale:
1) Aliquota di base: 0,76% con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
2) Aliquota ridotta del 0,4 % per l’abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al
comma 10”; 3) Detrazione: il comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 stabilisce che:
– dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
TENUTO CONTO che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata, come previsto all’articolo 3, comma 56, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;
VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 71 del 27.12.2017, di approvazione delle aliquote
per l’anno 2018 per il Comune di Volpago del Montello, e n. 28 del 24.9.2012, di approvazione del
regolamento IMU;
DATO ATTO che con l’art. 1 comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato
dalla Legge di Bilancio 2016, è stata sospesa, per gli anni 2016 e 2017, l’efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: “26. Al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 60 del 20-12-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l’anno 2015…”, detta sospensione è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2018;
RITENUTO pertanto di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2019,
confermando quanto stabilito dall’art. 13 commi 6,7,8 del D.L. 201/2011:
– Aliquota di base: 0,76% (art. 13 comma 6 D.L. 201/2011);
– Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (art. 13 comma 7 D.L.
201/2011);
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il parere tecnico contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario –
Tributi Rag. Martin Levis rilasciato ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri, riportati come segue:
ASSESSORE PEDRON MONICA. Anche per l’IMU è tutto invariato come l’anno scorso. L’aliquota
è quella di base dello 0,76% e viene mantenuta. L’aliquota dello 0,4% per le abitazioni principali
ma solo quelle in categoria A1, A8 e A9 (quindi quelle di lusso). Per tutto il resto e quindi per le
abitazioni principali di residenza c’è l’esenzione che è mantenuta. Altre particolarità: il gettito – che
poi è riportato anche nel bilancio – è di 980.000 € effettivo. Da uno schema che mi sono fatta
stampare, l’entrata reale del Comune sarebbe di 1.800.000 €, praticamente è già al netto dei
fabbricati categoria D siamo sui 630.000 € più o meno di importo che sono direttamente girati allo
Stato, hanno un codice tributo specifico loro, quindi quelli vanno direttamente allo Stato, e al netto
del Fondo di solidarietà comunale che lo Stato si trattiene direttamente e quindi ci versa solamente
il netto. Modifiche non ce ne sono.
SINDACO. Anche qui metto ai voti il punto n. 7.
Il Sindaco, preso atto che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la proposta di
deliberazione ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni dell’IMU anno 2019, conferma”
posta al punto 7 all’ordine del giorno.
Con votazione espressa in forma palese, che si chiude con il seguente risultato:
Presenti: – n. 15
– Astenuti: n. 0
– Votanti: n. 15
– Voti favorevoli: n. 15
– Voti contrari: n. 0
D E L I B E R A
1.di confermare, ai fini dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2019, le aliquote previste
dalla normativa statale nelle seguenti misure:
a.Aliquota di base: 0,76% (art. 13 comma 6 D.L. 201/2011);
b.Aliquota ridotta, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificata
nelle categorie catastali A1, A8, e A9 e relative pertinenze con limite di una sola
pertinenza per categoria: 0,4% (art. 13 comma 7 D.L. 201/2011);
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 60 del 20-12-2018 Pag. n.3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo 2. come le modalità
di versamento, esenzioni e altre forme di agevolazione, si rimanda al Regolamento
approvato con Deliberazione Consiliare n. 28 del 24.9.2012;
3.di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione.
Infine su proposta del Sindaco, in esito alla seguente votazione espressa in forma palese:
– Presenti: n. 15
– Astenuti: n. 0
– Votanti: n. 15
– Voti favorevoli: n. 15
– Voti contrari: n. 0
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai successivi atti e adempimenti.

Costituzione in giudizio per ricorsi su rimborso IMU (Del. GC 54/2018)

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO CONTRO GRUPPO BASSO SPA E A.T.E.R. TREVISO, PER RICORSI SU PROVVEDIMENTI DI DINIEGO AD ISTANZE DI RIMBORSO IMU.


L A G I U N T A C O M U N A L E
Premesso che sono giunti al protocollo dell’Ente due istanze di reclamo/mediazione per richieste
di rimborso IMU di seguito identificate:
Istante: A.T.E.R. – codice – fiscale 00193710266
– Reclamo/Mediazione pervenuto al ns. protocollo n. 1458 del 29.01.2018.
– Atto: Provvedimento di diniego parziale n. 27 del 17.11.2017 ad istanza di rimborso I.M.U.
anno 2012 relativamente agli immobili di proprietà dell’A.T.ER. regolarmente assegnati e
alla non assimilazione ad abitazione principale, notificato in data 22.11.2017 tramite
raccomandata 12034255996 3.
– Periodo dell’imposta: anno 2012 Imposta Municipale Unica.
– Istante: GRUPPO BASSO SPA – codice fiscale 02477650275,
– Reclamo/Mediazione pervenuto al ns. protocollo n. 1614 del 31.01.2018,
– Atto: Provvedimento di diniego ad istanza di rimborso I.M.U. anno 2012-2013 relativamente
ai “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, prot. 16488 del 27.11.2017,
notificato in data 30.11.2017 tramite raccomandata 12034243766 8,
– Periodo dell’imposta: anno 2012 e rata di acconto anno 2013, Imposta Municipale Unica.
Dato atto che l’ufficio Tributi in entrambi i casi ha comunicato di non accogliere l’istanza e pertanto
di non procedere al rimborso dell’imposta IMU richiesta;
Visto che avverso gli avvisi di diniego in questione l’A.T.E.R. Treviso e la società Gruppo Basso
spa, hanno proposto innanzi alla On.le Commissione Tributaria provinciale ricorso contro il
Comune di Volpago del Montello per contestare il mancato riconoscimento del tributo IMU da parte
del Comune.
Ritenuto di resistere al ricorso proposto dai ricorrenti al fine di difendere le ragioni del Comune;
Visto l’art. 1 della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 142/1990 (ora art. 30
del D. Lgs. 267/2000) in data 20.05.1999 approvata con Delibera Consigliare 47/1999, per la
costituzione dell’Ufficio Unico Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario, nel quale
articolo è stabilito che il Comune si avvale del predetto Ufficio intercomunale per la difesa avanti le
Commissioni tributarie provinciali e regionali;
Ritenuto, pertanto, di affidare la difesa di cui trattasi, anche disgiuntamente, ai componenti
dell’Ufficio Unico Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario nelle persone di
Interdonato Maurizio, Martorana Angelo, Baldassa Paolo, Campagnaro Giuseppina;
Dato atto che la spesa per il contenzioso di cui trattasi verrà impegnata con successivo
provvedimento del Responsabile di Servizio;
Vista la competenza, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. EE.LL.), della Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto del presente provvedimento;
Visti i Decreti legislativi n. 545/1992 e n. 546/1992 e, in particolare, il Capo III – Le impugnazioni –
del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
VISTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del
servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine rispettivamente, alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 54 del 06-06-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
di resistere avverso i ricorsi proposti rispettivamente da Gruppo Basso 1. spa con sede in Via
Feltrina Treviso, e dall’ A.T.E.R. Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Treviso con
sede in Via G. D’annunzio n. 6 Treviso;
2.di avvalersi, per la difesa della causa in oggetto in ogni fase, stato e grado di giudizio, così
come previsto nell’art. 1 della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 24 della Legge n.
142/1990 (ora art. 30 del D. Lgs. 267/2000) per la costituzione dall’Ufficio Unico
Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario, di tale Ufficio Intercomunale, con
sede in Via Terraglio n. 58 – C.A.P. 31022 Preganziol (TV), c/o il Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana, riconoscendo ad esso la capacità di resistere in
giudizio per il Comune di Volpago del Montello e, quindi, la rappresentanza e la difesa del
Comune nel processo tributario di cui trattasi, riconoscendo al predetto Ufficio
intercomunale anche il potere di conciliazione;
3.di dare mandato, anche disgiuntamente, ai componenti del suddetto Ufficio Unico
Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario, nelle persone di Interdonato
Maurizio, Martorana Angelo, Baldassa Paolo, Campagnaro Giuseppina, della difesa del
Comune di Volpago del Montello;
4.di demandare al Responsabile del servizio competente l’assunzione del relativo impegno
di spesa per il contenzioso in oggetto.