Revisione partecipazioni societarie (Del. CC 44/2018)

ART. 20 D.LGS. N. 175/2016: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – AGGIORNAMENTO PIANO – APPROVAZIONE


IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 settembre 2017, – esecutiva, questo
Comune ha approvato per effetto dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica, una ricognizione delle partecipazioni possedute
alla data del 23 settembre 2016;
– con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da
alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di
quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
– in particolare, con riferimento alla partecipata ASCO HOLDING S.p.A., è stato previsto:
“La fusione di Asco Holding spa con altra società rappresenta misura di razionalizzazione idonea a
superare la situazione di cui all’art. 20, comma 2, lett. b (assenza di dipendenti) e nel contempo ad
attuare una riduzione dei costi per effetto dell’estinzione di una società. L’Amministrazione
comunale in relazione alla propria quota di partecipazione valuterà le proposte di fusione nel
rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non escludendo altre
soluzioni disciplinate dallo stesso decreto legislativo;
Fusione di Asco Holding S.p.a. con altra società. Il Comune di Volpago del Montello non ha il
controllo della società Asco Holding spa, in quanto vi partecipa con la quota dello 2,2%. Questa
operazione di fusione deve necessariamente essere realizzata mediante una delibera assembleare
che richiede quanto meno la prescritta maggioranza dei consensi dei soci. Tale operazione non è
quindi ad oggi individuabile come unica opzione e pertanto, qualora non dovesse realizzarsi, il
Comune si riserva di procedere con la cessione delle quote come previsto dal decreto legislativo
175/2016.” (punto 05. Azioni di razionalizzazione delle schede allegate alla Deliberazione di cui
sopra);
– il termine per la conclusione dei processi di alienazione o razionalizzazione è di un anno dalla
data di approvazione della ricognizione;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 34 del 19 luglio 2018 con cui il Consiglio Comunale ha
approvato la proposta di modifica dello statuto societario di Asco Holding S.p.A.;
PRESO ATTO CHE in data 23 luglio 2018, l’assemblea dei soci di Asco Holding S.p.A. ha
approvato alcune modifiche allo statuto societario, attualmente già efficaci, con le quali si è
provveduto a:
 ridefinire l’oggetto sociale limitando l’attività alla gestione di partecipazioni in altre società,
qualificando in questo modo la società come holding pura;
 rinforzare la governance della holding, al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle
partecipazioni indirette degli enti pubblici e incrementare il coinvolgimento dei soci nelle
decisioni strategiche di indirizzo dell’organo amministrativo, prevedendo, altresì, iniziative
propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali;
 prevedere un periodo di lock up entro il quale i soci si sono impegnati a non dismettere la
partecipazione, attribuendo loro un diritto di prelazione ed introducendo una clausola di
gradimento nel caso in cui le azioni vengano cedute;
CONSIDERATO CHE il processo di razionalizzazione di cui all’art. 24 D.Lgs. 175/2016
rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l’ente a
mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;
RITENUTO COME le suddette modifiche statutarie abbiano determinato una sostanziale revisione
della governance societaria allo scopo di adeguarne oggetto, finalità e modello ai principi contenuti
nel TUSP; modifiche che, come si può evincere dall’analisi, dalle considerazioni e dai richiami
normativi e giurisprudenziali che seguono, richiedono una revisione delle motivazioni che con la
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deliberazione consiliare n. 51 del 28 settembre 2017 avevano portato questo Comune a prevedere
un processo di razionalizzazione con riferimento ad Asco Holding S.p.A.;
TENUTO CONTO della Deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/FRG secondo cui
“La qualificazione di una società come “strumentale” si ricollega alla tipologia di attività, che è
rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di
supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l’ordinamento amministrativo, in relazione a
funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti”…Omissis…”Tra i servizi strumentali, è da
includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello
(holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014
(società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)”;
TENUTO CONTO INOLTRE della Deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG
paragrafo 1.5.4 per cui: “… Le stesse problematiche si pongono a seguito dell’adozione del
modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società
di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici
di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding
operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio” … omissis…. “Nella riforma
delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute,
ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o
servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la
gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in
materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti
partecipanti»(art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016)”;
RICHIAMATO l’art. 4 “Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni
pubbliche” del D.Lgs. 175/2016 secondo cui:
“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o
indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente
per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi
inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
“…omissis… “d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti
o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”;
RICORDATO che Asco Holding S.p.A. è attualmente partecipata da circa 90 Comuni e da due soci
privati (Blueenergy Group S.p.A. e Plavisgas Srl) e detiene a sua volta partecipazioni di controllo in
4 società:
Ascopiave S.p.a., quota del 61,562% (società quotata che a propria volta  detiene numerose
partecipazioni di controllo e di minoranza);
 Asco TLC S.p.a., quota del 91%
 Seven Center S.r.l. quota dell’ 85% (in liquidazione)
 Rijeka Una Invest S.r.l., quota del 65% (in liquidazione, che a sua volta detiene il 100%
della società Alverman S.r.l., anch’essa in liquidazione),
oltre ad una partecipazione di minoranza in una società: il 10% del capitale sociale di Bim Piave
Nuove Energie s.r.l.;
RITENUTO CHE la società Asco Holding S.p.A. con le modifiche statutarie introdotte assume il
ruolo di “Holding pura”, ossia di società strumentale dei Comuni, che svolge il servizio di interesse
generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società ed in particolare nella
gestione della partecipazione della società Ascopiave S.p.A. quotata in borsa;
CONSIDERATO essere, per questo Comune, indispensabile il mantenimento ed il potenziamento
della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito in attività di elevata
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del 29-09-2018 Pag. n.3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per
lo sviluppo della governance delle società controllate, in particolare della società Ascopiave S.p.A.
che opera nel settore della vendita del gas e dell’energia e della gestione delle reti del gas ed a cui
è stata affidata attraverso la controllata AP RETI GAS S.p.A. la concessione delle reti del metano
nel territorio comunale. La holding assume quindi il ruolo di strumento di gestione della
partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società, a condizione che vengano
rispettati i parametri di dettati dal D.Lgs. n. 175/16. Inoltre viene stabilizzata la proprietà pubblica,
per espressa norma statutaria, che dichiara la società a prevalente capitale pubblico e vincola la
partecipazione per i prossimi 2 anni, oltre ad introdurre, in caso di vendita da parte di un socio delle
proprie azioni, il diritto di prelazione e la clausola di gradimento a favore della compagine pubblica
della
società
;
RITENUTO INOLTRE CHE ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding S.p.A.
occorre verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016,
ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la
società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a 500 mila euro:
con riferimento al parametro del fatturato occorre precisare che tale elemento  contabile non
trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in
altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi ed interessi attivi che
pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore
della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura,
analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza
sistematica con il disposto della art. 21 D.Lgs. 175/2016 che prevede, per le società che
redigono il bilancio consolidato, che il risultato di esercizio sia quello relativo a tale
bilancio
;
 analogamente dicasi per l’assenza di personale dipendente nella holding, la cui attività di
gestione delle partecipazioni viene rappresentata in tutti suoi elementi in sede di
consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Giova sottolineare che l’introduzione di
personale dipendente, a seguito di modifiche organizzative societarie, mal si concilierebbe
con gli obiettivi cardine della riforma introdotta dal TUSP di efficiente gestione delle
partecipazioni pubbliche e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
 pertanto, posto che i parametri del numero di dipendenti e del fatturato vanno verificati
rispetto ai dati del bilancio consolidato del gruppo Asco Holding S.p.A., si conferma il
rispetto di entrambe le condizioni previste dall’art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, avendo il gruppo
conseguito un fatturato nell’ultimo triennio di oltre 500 milioni di euro ed avendo il gruppo
alle proprie dipendenze oltre 600 dipendenti;
RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra analizzato e richiamato, di procedere ad un
aggiornamento ed alla revisione delle motivazioni che hanno portato a prevedere un processo di
razionalizzazione con specifico riferimento ad Asco Holding S.p.A., aggiornando alcune delle
schede già approvate a suo tempo con il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni di cui
alla deliberazione consiliare n. 51 del 28 settembre 2017 nelle parti incompatibili con il presente
provvedimento ed in particolare:
 la scheda 02.01 Ricognizione delle società partecipate;
 la scheda 03.01 – Asco Holding S.p.A. relativa alle finalità perseguite ed attività ammesse
(art. 4 e 26);
 la scheda 03.02 – Asco Holding S.p.A. relativa alle condizioni art. 20 co. 2;
 la scheda 04 Mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
 la scheda 05.05 Riepilogo azioni di razionalizzazione;
IN PARTICOLARE viene confermato il mantenimento della partecipazione in Asco Holding S.p.A.
in quanto società che svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come unico
scopo la detenzione e gestione di partecipazioni in altre società, in particolare nella società quotata
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Ascopiave S.p.A. quotata in borsa. Con riferimento alle altre società controllate o detenute da Asco
Holding S.p.A., si fornisce l’indicazione di porre in essere le azioni di razionalizzazione orientate
all’esclusivo perseguimento dell’interesse pubblico dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016;
RITENUTO di confermare, per le parti non espressamente aggiornate e novate con la presente
deliberazione, il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni possedute allegato alla
deliberazione consiliare n. 51 del 28 settembre 2017;
RITENUTO, altresi, che alla sopravvenuta modifica statutaria di Asco Holding S.p.a. e
all’aggiornamento di cui alla presente deliberazione consegua l’opportunita’ di revocare, con
effetto ex nunc, quanto previsto in merito alla società predetta con la richiamata deliberazione CC
n. 51/2017;
VISTI:
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’art. 42, comma 2,  lett. e) e g) del
medesimo;
 il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”
come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
 lo Statuto del Comune;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n.
267/2000;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale e
contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
PRESO ATTO dei seguenti interventi:
SINDACO. Normativamente ogni anno entro il 30 settembre va rivista la partecipazione pubblica in
società. Il 28 settembre dell’anno scorso siamo venuti in Consiglio comunale. A oggi l’unica società
che è oggetto di valutazione è la Asco Holding S.p.a., società in cui noi come Comune siamo soci
al 2,2%. Essendo fra i soci fondatori a suo tempo dell’allora “Consorzio dei Comuni del Bacino
Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla provincia di Belluno” (in forma abbreviata
BIM-Piave), possediamo una quota tutto sommato abbastanza importante. I soci sono circa una
novantina, di cui due pubblici e due privati. Faccio una rapida sintesi perché la questione è
alquanto complessa. Il 28 settembre dell’anno scorso avevamo definito come posizione la volontà
di mantenere la partecipazione in essere in Asco Holding S.p.a. la quale è una società che di fatto
non fa nulla se non la gestione di altre società, fra cui la Ascopiave S.p.a. in primis che si occupa di
reti e di vendita gas, la maggiore società come fatturato. Vi sono poi la Asco Tlc S.p.a. e altre due
società minori che sono in liquidazione e per le quali è già stato definito il loro futuro. Dicevo: l’anno
scorso avevamo definito che da parte nostra era fondamentale mantenere la partecipazione nella
Asco Holding S.p.a. perché è una società che di fatto gestisce il gas ed è per noi di fondamentale
importanza che l’Ente pubblico eserciti un controllo sul territorio; anzi, con la non malcelata
intenzione o speranza che questo gruppo possa crescere e arrivare a occuparsi anche di acqua,
rifiuti e quant’altro, quindi mantenendo un gruppo pubblico che segua tutto ciò che – a nostro
avviso – è di fondamentale importanza per il territorio, evitando di correre il rischio di trovarsi in
situazioni di privatizzazione, e qui parliamo di controllo delle tariffe, parliamo di una serie di cose
che riteniamo fondamentale. In quell’occasione avevamo ribadito la volontà di mantenere la nostra
partecipazione dando come indicazione al consiglio di amministrazione di propendere per la
fusione con altra società del gruppo. Da questo ne è uscito che alcuni Comuni hanno dato
indicazioni specifiche sulla volontà di fusione tra la Asco Holding S.p.a. con la controllata Asco Tlc
S.p.a. (società sempre del gruppo che però si occupa di telecomunicazioni, con tutto ciò che poi ne
è nato, come avete potuto vedere sui giornali). Il socio privato invece puntava alla fusione con la
Ascopiave S.p.a.; ne è nato un contenzioso anche legale il cui esito non è ancora definitivo ma ci
sono stati alcuni passaggi intermedi quali la sentenza del TAR che si è espresso respingendo la
fusione in Asco Tlc. È poi di questi giorni la notizia che quei Comuni avevano fatto richiesta al
Consiglio di Stato per la sospensiva della sentenza del TAR, sospensiva però negata dal Consiglio
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di Stato proprio venerdì scorso e quindi adesso il tutto andrà in definizione ai primi di novembre: si
parla del giorno 8 novembre, data in cui il Consiglio di Stato dovrebbe esprimersi in maniera
definitiva sul se sia possibile o meno questa strategia. Nel frattempo tutto è stato superato dalla
nostra delibera di Consiglio comunale, poi attuata dall’assemblea della Asco Holding, con la
modifica dello statuto e degli assetti interni alla società, modifica dello statuto che prevedeva di
ridefinire l’oggetto sociale «…limitando l’attività, la gestione e le partecipazioni in altre società…» e
dunque specificando che la holding sarebbe stata una holding pura, quindi una società che si
occupa esclusivamente di gestire le quote azionarie presenti in altre società. Parallelamente in
quell’occasione è stato anche deciso di rafforzare la holding al fine di garantirne la stabilità dando
maggior potere all’assemblea dei soci. Fra le varie condizioni previste proprio per evitare future
cessioni con il pericolo di perdere il controllo pubblico della società (quando per noi mantenerne il
controllo pubblico è un elemento che riteniamo fondamentale), in assemblea dei soci è stato votato
e deciso un “lock-up period” (scusatemi il termine), di fatto un periodo di blocco – diciamo così –
per cui per due anni i soci non possono vendere quote in maniera libera; dopo di che le possono
vendere in ogni caso, però con diritto di prelazione da parte degli altri soci e quindi i Comuni
tramite la società possono decidere di acquistare le quote dei soci che dismettono; se così non
fosse, in ogni caso hanno la possibilità di dare la preferenza all’eventuale acquirente di tali quote
per cui se, ad esempio, viene definito che l’acquirente è di gradimento della società, quest’ultimo
potrà acquistare, in caso contrario acquista la società a pari condizioni. Questo è quello che siamo
andati a definire. Continuo nell’intendimento di fare una sintesi perché – credetemi – la situazione è
molto complessa: giusto per darvi un’idea, gli attori sono la società Asco Holding S.p.a. che ha un
suo gruppo nutrito di legali, un socio privato che ha il suo bel nutrito gruppo di legali, i Comuni
interessati dal ricorso i quali – vuoi per zona, vuoi per raggruppamento, vuoi per territorio – si sono
a loro volta raggruppati in altri quattro gruppi e ogni gruppo ha il suo bel nutrito gruppo di legali:
praticamente abbiamo più avvocati che soci! Insomma, una situazione abbastanza complessa.
Peraltro ogni legale ha la sua visione e vi è da dire che la norma base che è la Legge Madia che
impone la cessione delle quote in società che non avessero determinate caratteristiche è di
recentissima applicazione con una serie di problematiche anche interpretative per cui di fatto la
Asco Holding sta facendo scuola su questo a livello nazionale essendo una delle poche società ad
avere affrontato la questione tentando di andare in qualche maniera controcorrente perché se da
un canto siamo pienamente d’accordo che può essere una legge finalizzata al fatto di non avere
carrozzoni pubblici in perdita che servono solo a dare una sedia a qualcuno che non ce l’ha più,
d’altro canto c’è anche da dire che una società come Ascopiave S.p.a. che, a fronte di un fatturato
di oltre quattrocento milioni di euro fa qualcosa come ventotto milioni di utile ogni anno, tanto
“carrozzone” non è: è un bene per il territorio, anzi, c’è da dire che con i Comuni ha sempre
contribuito con i dividendi a dare ai bilanci comunali un notevole apporto; quindi da un punto di
vista normativo probabilmente bisognerà valutare caso per caso se era una società in attivo o se
era una società in perdita: in altri termini, a mio avviso sarebbero necessarie alcune considerazioni
già sulla legge Madia che ha fissato determinati parametri che tuttavia – secondo me – vanno un
po’ oltre, e a tale proposito faccio alcuni riferimenti. Un parametro è relativo al fatturato; ora nel
caso in esame siamo a numeri ben superiori ai cinquecento milioni di euro previsti nei tre anni
(perché va valutato per il triennio). Un altro parametro è legato al personale, argomento che, detto
così, sembra una cosa assurda quando invece può avere una sua logica. La legge Madia prevede
che il numero dei dipendenti debba essere superiore al numero dei dipendenti del consiglio di
amministrazione; ora, la Asco Holding non ha dipendenti perché usa come dipendenti i dipendenti
di Ascopiave in quanto per la società non avrebbe senso assumere a sua volta ulteriori dipendenti
quando in realtà la sua funzione è solo quella di gestire quote azionarie. La Asco Holding S.p.a. ha
le varie società che si muovono in maniera autonoma e alla fine l’operazione di suddivisione dei
dividendi è esercitata dalla Asco Holding utilizzando personale di Ascopiave S.p.a. Anche questo è
un punto che appare pienamente superabile perché, proprio per la logica che vi dicevo adesso: il
personale della Asco Holding non va visto legato agli effettivi dipendenti ma legato a tutto il gruppo
di cui fa parte anche la Ascopiave, con la conseguenza che il numero di amministratori è 6 e
Ascopiave ha 600 dipendenti, quindi è abbondantemente garantito anche questo. Un altro aspetto
su cui poi i privati si sono impuntati è quello secondo il quale la legge Madia dice che non puoi fare
vendite con la società diretta (della serie “gestire la rete sì, vendite no”). La Asco Holding non fa
vendite, però aveva il controllo diretto della Asco Tlc. La logica del ricorso era quella secondo la
quale tutti i fondi con una società che fa vendita, cosa che, a parere dei ricorrenti, non si potrebbe
fare. Oggi andiamo a ribadire i concetti già espressi a luglio di quest’anno nella modifica dello
statuto della società, per cui per noi è predominante l’interesse pubblico, contiamo di mantenerne
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del 29-09-2018 Pag. n.6 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
la partecipazione, andiamo a rafforzare la partecipazione pubblica sperando di riuscire a riportate il
tutto a società completamente pubblica. Faccio un inciso per dare il quadro a chi ci ascolta e
magari non aveva seguito questa fase. A seguito della modifica dell’assetto statutario, i soci che
ritengono che non vi sia interesse a permanere in una società di questo tipo ( e ricordo che stiamo
parlando non più di pubblico bensì di ambito privato trattandosi di una società che si muove in
ambito privatistico) hanno la possibilità di cedere le loro quote a un prezzo prefissato. Dei due soci
privati, uno ha aderito a questa cessione per l’intero, l’altro invece che aveva una quota dell’8,6%
ha mantenuto uno 0.5% di quota all’interno della società. Inoltre hanno aderito alla cessione anche
alcuni Comuni che avevano già deciso di vendere per vari motivi, uno dei quali è perché qualche
Comune ha partecipazioni realmente molto basse che fanno percepire circa 30.000 € l’anno e
quindi è comprensibile che trovino più conveniente vendere e percepire una cifra 10-15 volte
superiore vendendo la quota piuttosto che avere questa piccola goccia nel mare. Il nostro caso è
diverso in quanto abbiamo un dividendo ordinario di 400.000 € e l’anno scorso (se non vado errato)
abbiamo avuto un dividendo straordinario addirittura di 600.000 € annui, quindi somme importanti.
Quindi questa è una società che dà reddito, ha un interesse pubblico preminente che – a mio
avviso – va ulteriormente implementato. L’unica questione che come indicazione diamo in
deliberazione è quella di adeguarsi in toto, a seguito della modifica dello statuto, alla normativa
Madia, ossia di fatto l’unico aspetto che in questo momento non è rispondente alla legge Madia è il
possesso della Asco Tlc S.p.a., con la conseguenza che da questo punto di vista l’indicazione è
quella di andare verso una sua dismissione da parte della società. Anche la Asco Tlc S.p.a., che si
occupa di telecomunicazioni e quindi di reti dati, ha la sua importanza per il territorio per cui
potrebbe essere auspicabile che ci sia un’acquisizione da parte della Ascopiave s.p.a., però questi
sono aspetti che dovranno essere visti in assemblea. Sostanzialmente in questa fase da parte
nostra confermiamo il mantenimento della partecipazione nella Asco Holding S.p.a. «…in quanto
società che svolge attività strumentale alla funzione del Comune avendo come unico scopo la
detenzione e gestione di partecipazioni in altre società…», e questo è ammesso dalla legge Madia;
«…in particolare, nella società quotata Ascopiave S.p.a. quotata in borsa. Con riferimento alle altre
società controllate dalla Asco Holding S.p.a. si fornisce l’indicazione di porre in essere le azioni di
razionalizzazione orientate ad esclusivo perseguimento dell’interesse dell’Ente pubblico ai sensi
del D.Lgs. 175/2016…», e cioè cedere le quote. Vi ho fatto un excursus per farvi capire qual è la
posizione che ribadiamo con questa deliberazione. Se non ci sono richieste di intervento, metto ai
voti il punto n. 5 all’ordine del giorno.
Il Sindaco, preso atto che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la proposta di
deliberazione ad oggetto “Art. 20 D.Lgs. 175/2016: razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche. Aggiornamento Piano. Approvazione” posta al punto 5 all’ordine del giorno.
Con votazione espressa in forma palese, che si chiude con il seguente risultato:
Presenti: – n. 16
– Astenuti: n. 5 (Modini, Calcagnotto, Grosso, Pastro, Sartor)
– Votanti: n. 11
– Voti favorevoli: n. 11
– Voti contrari: n. 0
DELIBERA
DI APPROVARE i richiami e l’intera premessa alla presente, quali parti integranti e sostanziali del
suo dispositivo, stabilendo quanto segue:
1.di procedere, alla luce delle modifiche statutarie di Asco Holding S.p.a. e di tutto quanto sopra
analizzato e richiamato, ad un aggiornamento e specificazione delle motivazioni che hanno
portato a prevedere un processo di razionalizzazione con diretto riferimento ad Asco Holding
S.p.a., aggiornando alcune delle schede, già approvate a suo tempo con il provvedimento di
ricognizione delle partecipazioni di cui alla deliberazione consiliare n. 51 del 28 settembre
2017 richiamata in premessa ed in particolare:
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del 29-09-2018 Pag. n.7 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
la scheda 02.01 Ricognizione delle società  partecipate;
 la scheda 03.01 – Asco Holding S.p.a. relativa alle finalità perseguite ed attività
ammesse (art. 4 e 26);
 la scheda 03.02 – Asco Holding S.p.a. relativa alle condizioni art. 20 co. 2;
 la scheda 04 Mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
 la scheda 05.05 Riepilogo azioni di razionalizzazione;
2.di confermare il mantenimento della partecipazione in Asco Holding S.p.a. in quanto società
che svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come suo unico scopo la
gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare nella società quotata Ascopiave
S.p.a. quotata in borsa, il rispetto da parte del gruppo Asco Holding S.p.a. dei parametri di cui
all’art. 21 D.Lgs. 175/2016, avendo il gruppo un fatturato di oltre 500 milioni di euro ed avendo
un numero di dipendenti superiore a 600 unità, come rappresentato in sede di
consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
Con riferimento alle altre società controllate o detenute da Asco Holding S.p.a., si fornisce
l’indicazione di porre in essere le azioni di razionalizzazione orientate all’esclusivo
perseguimento dell’interesse pubblico dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016;
3.di revocare, con effetto ex nunc, quanto previsto in merito alla società Asco Holding S.p.a. con
la richiamata deliberazione CC n. 51 del 28/09/2017, dando atto che il Piano di Revisione
straordinaria delle società pubbliche approvato con la citata deliberazione consiliare resta
confermato in toto per le parti non innovate e non incompatibili con il presente provvedimento;
4.Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le
azioni da intraprendere da parte dell’Ente;
5.Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
6.Di aggiornare, per quanto necessario, i dati contenuti nell’applicativo partecipazioni del
Dipartimento del Tesoro;
7.Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dal T.U.P.S..
Infine su proposta del Sindaco, in esito alla seguente votazione espressa in forma palese:
– Presenti: n. 16
– Astenuti: n. 5 (Modini, Calcagnotto, Grosso, Pastro, Sartor)
– Votanti: n. 11
– Voti favorevoli: n. 11
– Voti contrari: n. 0
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai successivi atti e adempimenti.

Revisione partecipazioni societarie (Del. CC 51/2017)

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

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DEL_CONS_2017_51-set-28 – Revisione partecipazioni societarie – all 1

DEL_CONS_2017_51-set-28 – Revisione partecipazioni societarie – all 2