Revoca sequestro cani leptospirosi (Ord. 111/2018)

REVOCA ORDINANZA N. 105 DEL 24 AGOSTO 2018


IL SINDACO

 

VISTA la propria precedente ordinanza n. 105 del 24 agosto 2018 con la quale è stato disposto il sequestro di due cani setter inglese;  i  dati del  proprietario sono riportati in allegato, che non viene pubblicato per motivi di riservatezza;

RICHIAMATA la proposta di chiusura del focolaio di leptospirosi prot. 156367 del 30/08/2018 AULSS n. 2 Servizio Sanità Animale Distretto di Asolo con la quale si considerava la guarigione clinica a seguito terapia del cane infetto nonché la verifica che il secondo cane, il cui microchip è riportato nell’allegato alla presente, non aveva riscontrato la malattia;

VISTO  quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria  D.P.R. 320/54 e dell’ordinanza 4 settembre 1985;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

RITENUTO necessario adottare provvedimento di revoca al sequestro;

 

ORDINA

 

La revoca della suddetta ordinanza n. 105 del 24/08/2018 avente per oggetto: “SEQUESTRO CANI AFFETTI DA LEPTOSPIROSI – MISURE IGIENICO SANITARIE FOCOLAIO LEPTOSPIROSI”  di proprietà  del sig. i cui dati  sono riportati in allegato, che non viene pubblicato per motivi di riservatezza.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

 

Si trasmetta copia a:

 

– ULSS2 marca Trevigiana Servizio Sanità Animale diretto dal dr. De Rui – mail protocollo.aulss2@pecveneto.it

–    Corpo di Polizia Locale;

 

Si precisa che:

 

  1. L’Amministrazione competente è il Comune di Volpago del Montello.
  2. L’Ufficio competente è l’Ufficio Attività Produttive, edilizia privata e urbanistica, presso la sede municipale di piazza Ercole Bottani n. 4.
  3. Il responsabile del procedimento è il l’ing. i. Alessandro Mazzero.

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

 

Volpago,  lì  19/09/2018

IL SINDACO

Ing. Paolo Guizzo

Microchip animali randagi (Det. 336/2018 – € 2000)

IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE PER CUSTODIA MANTENIMENTO E APPOSIZIONE MICROCHIP SUI CANI RANDAGI E COLONIE FELINE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 2018


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
VISTA la legge n. 281 del 14.08.1991 e succ.mod ed int. in tema di prevenzione del
fenomeno del randagismo;
CONSIDERATO le spese relative alla custodia dei cani catturati nel territorio se privi di
Microchip e non riconducibili a soggetto certo, e che le spese per il controllo delle colonie feline
con apposizione dei relativi Microchip sono a carico dell’amministrazione Comunale ;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 11/03/2013 di approvazione della
convenzione tra Comuni ULSS 2 di Treviso con cui ha aderito alla gestione in forma associata del
servizio di ricovero custodia e mantenimento dei cani catturati nel territorio, presso il Rifugio del
cane avente sede in Merlengo di Ponzano Veneto (TV), via Fossa n. 5;
VISTA la nuova deliberazione di Consiglio n° 51 del 23/11/2016 con la quale questa
amministrazione intende continuare ad aderire alla convenzione per la gestione in forma associata
del servizio di ricovero custodia e mantenimento dei cani catturati nel territorio, presso il “Rifugio
del Cane” avente sede in Merlengo di Ponzano Veneto (TV), via Fossa n. 5;
CONSIDERATO che il servizio di custodia e mantenimento è stato affidato dopo regolare
gara d’appalto promossa dall’ente capofila Comune di Ponzano Veneto, all’associazione ENPA
Ente Nazionale Protezione Animali di Treviso, che gestirà il servizio utilizzando il “Rifugio del cane”
sito in Ponzano Veneto in via Fossa 5;
CONSIDERATO che la convenzione prevede che la durata dell’appalto è di anni tre, e che
l’associazione cui sarà affidato il servizio di Custodia dei cani dovrà attenersi alle condizioni
stabilite con convenzione e a quanto indicato nel bando e da quanto previsto dalla normativa
vigente in materia;
VISTO che Comune di Ponzano con determina n° 579 del 07/12/2016 e con successiva
determina ° 556 del 06/12/2017 e con successiva determina n° 363 del 29/06/2018 ha disposto la
proroga contrattuale fino al 31 Dicembre 2018 per il servizio di ricovero e mantenimento presso il
Rifugio del Cane di Ponzano Veneto nelle more dell’effettuazione della nuova gara d’appalto per
l’affidamento del servizio, di cui alla convenzione scaduta il 31/12/2016;
CONSIDERATO che questo Comune non è dotato di struttura canile alternativa e idonea
alla custodia dei cani randagi e che per legge ha l’obbligo di far catturare e mantenere in canile i
cani randagi presenti nel proprio territorio;
PRESO ATTO che i cani randagi, e le colonie feline presenti nell’ambito del territorio
comunale saranno gestite dall’Ulss n. 2 – Servizi Veterinari e Sanità Animale e verranno inviati per
AREA POLIZIA MUNICIPALE n. 336 del 04-09-2018 – pag. 1
la custodia sanitaria presso il rifugio di Ponzano Veneto (TV), e che i relativi costi per la fornitura
dei microchip è a carico di questa amministrazione;
VISTO che per l’anno in corso è stato riscontrato un aumento considerevole delle spese di
custodia rispetto al 2017 dovuto all’aumento dei cani catturati e presenti presso il Canile di
Ponzano Veneto;
RITENUTO quindi di integrare la somma già impegnata con determina n° 74 del 20/02/2018
con ulteriori risorse presenti nel capitolo onde far fronde alle maggiori spese previste per l’anno in
corso;
VISTA la delibera di Giunta n° 3 del 2018 di approvazione del PEG 2018;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e succ. mod.;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio
Polizia Locale V.C. Paolo Gasparetto, e il parere Favorevole del Responsabile del Servizio
Finanziario, Sig.Martin Levis, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’ art.147 dis del Dlgs
267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco di nomina di responsabile del Servizio Polizia Locale n. 13 del
2017;
DETERMINA
Di assumere l’impegno di spesa di €.2000,00 al capitolo n. 487 del bilancio 2018, quale spesa a
favore dell’ENPA Ente Nazionale Protezione Animali di Treviso sede legale via Lourdes 23 PI
02125341004 cod.fisc. 80116050586, per il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi
e/o abbandonati catturati nell’ambito del territorio comunale per l’anno 2018.
All’Ulss n.2 MARCA TREVIGIANA con sede in TREVISO in via S.Ambrogio in fiera 37 Settore
Veterinario e Sanità Animale per le spese di cattura e custodia e apposizione del microchip su
cani e gatti anche per le colonie feline censite nel territorio 2018.
La liquidazione delle spese sia all’ENPA, sia all’Ulss n.2 avverrà, a seguito fatturazione e di idonea
rendicontazione con registro di carico e scarico relativo alle giornate di permanenza dei cani
presso il canile, per l’Ulss n° 2 a seguito di invio di richiesta e dei verbali di cattura attestanti
l’applicazione del microchip utili al riconoscimento dell’animale;
Di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio finanziario corrente e nel rispetto delle regole di finanza pubblica, e che il presente
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
Di dare atto che il CIG è 5335767E35
F.to Il Responsabile del Servizio
GASPARETTO PAOLO

Sequestro cani leptospirosi (Ord. 107/2018)

SEQUESTRO CANI AFFETTI DA LEPTOSPIROSI – MISURE IGIENICO SANITARIE FOCOLAIO LEPTOSPIROSI


IL SINDACO
VISTA la denuncia di positività prot 11886 del 29/8/2018 con la quale è stata confermata la presenza
della leptospirosi in un cane di razza Pittbull; i dati del proprietario sono riportati nell’allegato alla
presente;
CONSIDERATO che da verifica di laboratorio è stata confermata la positività per leptospirosi (rapporto
di prova IZS delle Venezie n. 18DIA-PD/56246 del 23/08/2018);
CONSIDERATO che il cane è stato sottoposto ad eutanasia per la gravità della malattia;
VISTO che l’AULSS n. 2 Servizio Sanità Animale Distretto di Asolo ha sottoposto a controllo
sierologico un altro cane presente nel focolaio, i cui dati sono riportati nell’allegato alla presente e che
è in attesa di terapia antibiotica;
VISTO quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/54 e dell’ordinanza 4
settembre 1985;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
RITENUTO necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire l’eventuale diffusione del contagio;
In attesa di ulteriori accertamenti:
ORDINA
A carico della Sig.ra i cui dati sono riportati nell’allegato alla presente, le seguenti disposizioni:
Sequestri/vincolo sanitario dei cani presenti 1. nel focolaio.
2. Terapia antibiotica preventiva dei cani.
3. Derattizzazione dei ricoveri e dei luoghi infetti.
4. Pulizia e ripetute disinfezioni dei luoghi infetti con prodotti a base di cloro.
5. Igiene delle mani degli addetti all’accudimento dell’animale
Il sequestro degli animali è revocato a guarigione clinica conseguita a mezzo di adeguata terapia
antibiotica, che dovrà risultare da apposita certificazione veterinaria.
Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasgredisca la presente ordinanza è punito con la
sanzione
amministrativa prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196 da € 1.549,37 a € 9.296,22.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Si comunichi,
nelle forme di legge, alla cittadinanza, a mezzo affissione all’Albo Pretorio comunale.
Si trasmetta copia a:
– ULSS2 marca Trevigiana Servizio Sanità Animale diretto dal dr. De Rui – mail
protocollo.aulss2@pecveneto.it
– Corpo di Polizia Locale;
Si precisa che:
l’Amministrazione competente è il Comune di Volpago del Montello.
L’Ufficio competente è l’Ufficio Attività Produttive, edilizia privata e urbanistica, presso la sede
municipale di piazza Ercole Bottani n. 4.
il responsabile del procedimento è il l’ing. iunior Alessandro Mazzero.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dal ricevimento del presente atto, ai
sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Volpago, lì 31/08/2018
IL SINDACO
ing. Paolo Guizzo

Sequestro allevamento cani – proroga termini (Ord. 106/2018)

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 24 LETT. F) D.P.R. 320/1954 IN RELAZIONE ALLA D.G.R. REGIONE VENETO 6.2.2007 A CARICO DEL SIG. OMISSIS CONCESSIONE PROROGA AL 10 SETTEMBRE 2018.


IL RESPONSABILE DELL’AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 81 del 14 giugno 2018 ad oggetto :”
CONVALIDA SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 24 LETT. F)
D.P.R. 320/1954 IN RELAZIONE ALLA D.G.R. REGIONE VENETO 6.2.2007 A
CARICO DEL SIG. OMISSIS” con la quale prescriveva di regolarizzare l’attività di
allevamento entro il 31 luglio 2018;
RICHIAMATA la nota prot 11279 del 9 agosto 2018 del sig. OMISSIS con la quale lo
stesso dichiara che i lavori richiesti di sistemazione sono quasi ultimati e che per
sopperire alla difficoltà di proseguire tali lavori causata dal periodo estivo soggetto a
chiusure delle ditte per ferie; inoltre, viene richiesta la proroga dei lavori e della
regolarizzazione dell’attività al 10 settembre 2018;
CONSIDERATA l’effettiva difficoltà a procedere e ritenuto congruo il termine di
proroga proposto;
VISTO il D.P.R. 320 del 8/2/54;
VISTA la Legge 218 del 2/6/1988;
VISTO l’art. 13 e l’art. 20 della L. 24/11/1981, N. 689
ORDINA
che il termine definitivo e perentorio sia il 10 settembre 2018 per regolarizzare
l’attività di allevamento disponendo la validità di tutte le prescrizioni impartire con
l’ordinanza n. 81 del 14 giugno 2018 e che qui si ricordano:
sia proibito l’accoppiamento 1. dei cani;
2.non vengano introdotti nuovi cani;
3.siano denunciate all’autorità competente le eventuali nascite di cuccioli;
viga il divieto assoluto di vendita e/o cessione ad altro titolo 4. di cani salvo per
motivi di benessere dell’animale stesso.
La revoca della presente ordinanza avverrà a seguito della regolarizzazione
dell’attività illecita di allevamento di cani nonché degli immobili oggetto di sequestro.
Si avvisa che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà segnalato dagli organi
di controllo e di vigilanza all’Autorità Giudiziaria competente al fine dell’applicazione
delle sanzioni previste dal codice penale nonché delle sanzioni amministrative
stabilite dalla normativa vigente;
Di trasmettere il presente atto, oltre all’interessato, ai seguenti Enti:
AULSS n. 2 Marca Trevigiana pec: sian.asolo@aulss2.veneto.it
protocollo.aulss2@pecveneto.it
Comando Carabinieri N.A.S. pec: str34394@pec.carabinieri.it
Regione Carabinieri Forestale “Veneto” pec: cp.treviso@pec.corpoforestale.it
locale Stazione dei Carabinieri, pec: sttv545550@carabinieri.it
Servizio di Polizia Locale.
Dà mandato a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente
provvedimento.
Si precisa che:
l’Amministrazione competente è il Comune di Volpago del Montello.
L’Ufficio competente è l’Ufficio Attività Produttive, edilizia privata e urbanistica,
presso la sede municipale di piazza Ercole Bottani n. 4.
il responsabile del procedimento è il l’ing. iunior Alessandro Mazzero.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120
giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199.
Volpago del Montello, 28/08/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ATTIVITà PRODUTTIVE – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA
ing. iunior Alessandro Mazzero
_________________________

Sequestro cani leptospirosi (Ord. 105/2018)

SEQUESTRO CANI AFFETTI DA LEPTOSPIROSI -MISURE IGIENICO SANITARIE FOCOLAIO LEPTOSPIROSI


IL SINDACO
VISTA la denuncia di positività prot 11211 del 8/8/2018 con la quale è stata confermata la presenza
della leptospirosi in un cane setter inglese; i dati del proprietario sono riportati nell’allegato alla
presente;
CONSIDERATO che da verifica di laboratorio è stata confermata la positività per leptospirosi (rapporto
di prova IZS delle Venezie n. 18DIA-PD/55955 del 3/8/2018;
VISTO che l’AULSS n. 2 Servizio Sanità Animale Distretto di Asolo ha sottoposto a controllo
sierologico e terapia antibiotica il sopracitato cane nonché un altro cane i cui dati sono riportati
nell’allegato alla presente;
VISTO quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/54 e dell’ordinanza 4
settembre 1985;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
RITENUTO necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire l’eventuale diffusione del contagio;
In attesa di ulteriori accertamenti:
ORDINA
A carico del sig. i cui dati sono riportati nell’allegato alla presente, le seguenti disposizioni:
Sequestri/vincolo sanitario dei cani presenti 1. nel focolaio.
2. Terapia antibiotica preventiva dei cani.
3. Derattizzazione dei ricoveri e dei luoghi infetti.
4. Pulizia e ripetute disinfezioni dei luoghi infetti con prodotti a base di cloro.
5. Igiene delle mani degli addetti all’accudimento dell’animale
Il sequestro degli animali è revocato a guarigione clinica conseguita a mezzo di adeguata terapia
antibiotica, che dovrà risultare da apposita certificazione veterinaria.
Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasgredisca la presente ordinanza è punito con la
sanzione
amministrativa prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196 da € 1.549,37 a € 9.296,22.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Si trasmetta copia a:
– ULSS2 marca Trevigiana Servizio Sanità Animale diretto dal dr. De Rui – mail
protocollo.aulss2@pecveneto.it
– Corpo di Polizia Locale;
Si precisa che:
l’Amministrazione competente è il Comune di Volpago del Montello.
L’Ufficio competente è l’Ufficio Attività Produttive, edilizia privata e urbanistica, presso la sede
municipale di piazza Ercole Bottani n. 4.
il responsabile del procedimento è il l’ing. iunior Alessandro Mazzero.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dal ricevimento del presente atto, ai
sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Volpago, lì 24/08/2018
IL SINDACO
GUIZZO ING. PAOLO