Strada municipio-cimitero – autorizzazione subappalto (Det. 99/2019)

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO E DI UNA PISTA CICLABILE TRA IL CIMITERO E VIA ISONZO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA TDM2 SRL


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATI i seguenti atti:
– deliberazione della Giunta Comunale n.1 28 in data 20.1 2.201 7 con cui è stato approvato il
progetto esecutivo dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO
DEL PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO E DI UNA PISTA
CICLABILE TRA IL CIMITERO E VIA ISONZO, redatto dal professionista incaricato, ing.
Alessandro Vergani, con studio a Montebelluna (TV), per un importo complessivo stimato in €
225.000,00, di cui € 1 31 .000,00 per soli lavori a base d’appalto, oltre ad € 5.000,00 per i costi per
la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 1 36.000,00;
– determinazione n. 569 del 22.1 2.201 7 con la quale è stata indetta una gara mediante procedura
negoziata per l’appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del nuovo
codice dei contratti D.Lgs. n. 50 del 1 8.04.201 6, mediante procedura negoziata, nel rispetto dei
principi generali previsti dallo stesso Decreto;
– la determinazione n.1 22 in data 29.03.201 8 con cui è stato approvato il verbale relativo alla gara
svoltasi in data 27.02.201 8, pubblicazione all’albo pretorio on-line n.421 del 01 .03.201 8, dal quale
risulta che la migliore offerta, previa applicazione dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi
dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/201 6, è stata prodotta dall’impresa EUROSCAVI SRL con
sede a Mirano (VE) in via Stazione n. 1 00, che ha offerto un ribasso del 1 4,092% (quattordici
virgola zeronovantadue per cento in lettere) corrispondente ad un’offerta pari ad € 1 1 2.539,65, al
netto di €.5.000,00 per i costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, e dell’iva di legge;
– la determinazione n.338 in data 07.09.201 8 che ha reso efficace la determinazione di
aggiudicazione n.1 22 del 29.03.201 8, a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente, a favore della ditta EUROSCAVI SRL con sede a Mirano
(VE) in via Stazione n. 1 00, P.I. 01 852020278;
RICORDATO che la spesa complessiva di €.225.000,00 per l’intervento in oggetto è finanziata,
con imputazione al capitolo 31 23;
RICHIAMATO il contratto d’appalto, rep.n.6/201 8 sp, stipulato in forma di scrittura privata in
formato elettronico in data 05.1 1 .201 8;
VISTA la nota acquisita al protocollo n.2757 del 25.02.201 9, con la quale l’impresa affidataria
EUROSCAVI SRL ha richiesto l’autorizzazione al subappalto di opere ascrivibili nella categoria
OG3 verso l’impresa TDM2 SRL, con sede legale a Scorzè, in via Mario Mazza n.26, cap 30037,
P.I.04377580271 , per un importo presunto di €.21 .51 2,40 di cui €.400,00 per costi per la sicurezza;
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PRESO ATTO che, al momento della presentazione dell’offerta, la ditta appaltatrice aveva
dichiarato l’intenzione di subappaltare parte di lavori ascrivibili nella categoria OG3;
DATO ATTO che l’importo delle opere di cui è richiesto il subappalto è contenuto entro i limiti
stabiliti dell’art. 1 05 del D. Lgs. n 50/201 6;
VISTO il contratto di subappalto tra l’impresa EUROSCAVI SRL e l’impresa TDM2 SRL agli atti
dell’ufficio lavori pubblici;
RISCONTRATO che l’impresa TDM2 SRL:
– non essendo in possesso di SOA ha dimostrato l’idoneità tecnico-organizzativa come previsto
dall’art.90 del DPR 207/201 0 per le parti ancora vigenti;
– è in possesso di Documento unico di regolarità contributiva valido – prot. INAIL_1 392791 9;
DATO ATTO che:
è stato acquisito, in relazione all’intervento in oggetto, il seguente Codice Unico di Progetto degli
investimenti pubblici reso obbligatorio dall’art. 1 1 della Legge 1 6 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”: E21 B1 6000440004;
è stato acquisito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il C.I.G. – codice identificativo
di gara: 7329787B92;
che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati
e con le regole di finanza pubblica vigenti;
VISTO il D.Lgs. n. 50/201 6, recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, in particolare l’art.1 05 riguardante i subappalti;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
tecnico lavori pubblici, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 1 47 bis del D.Lgs. 267/2000, dando atto
che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa;
VISTO l’art. 1 07 del D. Lgs. n. 267/00;
VISTO il decreto sindacale n.3 del 1 8.02.201 9 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica
Lavori Pubblici ed Urbanistica;
DETERMINA
1 . di autorizzare l’impresa EUROSCAVI SRL con sede a Mirano (VE) in via Stazione n. 1 00, P.I.
01 852020278 a subappaltare lavori ascrivibili alla categoria OG3, nell’ambito dell’appalto dei
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DEL
PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO E DI UNA PISTA
CICLABILE TRA IL CIMITERO E VIA ISONZO, all’impresa TDM2 SRL, con sede legale a
Scorzè, in via Mario Mazza n.26, cap 30037, P.I.04377580271 , per un importo presunto di
€.21 .51 2,40 di cui €.400,00 per costi per la sicurezza;
2. di dare atto di quanto segue:
la ditta appaltatrice ha presentato a questo Ente il contratto di subappalto con l’impresa
subappaltatrice;
l’impresa appaltatrice si è impegnata, come risulta dal contratto di subappalto stipulato e di
cui è stata trasmessa copia, al rispetto della condizione stabilita dall’articolo 1 05, comma 1 4
del D.Lgs. n. 50/201 6, ai sensi del quale <<L’affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non
superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva
applicazione della presente disposizione>>;
sussiste l’impegno da parte dell’impresa di cui sopra all’osservanza degli obblighi sanciti
dalla Legge 1 3 agosto 201 0, n. 1 36 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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la ditta subappaltatrice ha presentato il proprio Piano Operativo di Sicurezza;
l’Amministrazione Comunale provvederà al pagamento direttamente al subappaltatore
TDM2 SRL, in quanto piccola impresa, secondo quanto previsto dall’art.1 05 comma 1 3
lett.a del D.Lgs.50/201 8 e ss.mm.ii. sulla base degli stati di avanzamento approvati dalla
Direzione Lavori.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

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